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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/10/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del giudice dott.ssa RO US, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2775 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), nella qualità di titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima impresa agricola (P.I. , con sede in Campobello di Mazara, via P.IVA_1
S. Giovanni n. 278, rappresentato e difeso dall'Avv. Lombardo Antonella Loredana;
attore
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, con sede in Belmonte Mezzagno, corso Aldo Moro n. 113; convenuta contumace
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 con sede in Belmonte Mezzagno, corso Aldo Moro n. 113; convenuta contumace
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 19 maggio 2025 e comparsa conclusionale ritualmente depositata da parte attrice.
Motivi della decisione
1. I fatti oggetto del giudizio.
Con atto di citazione del 23 agosto 2019, nella qualità di titolare Parte_1 dell'omonima impresa agricola, conveniva in giudizio Controparte_1
1 esponendo di averle affidato, in data 25 febbraio 2016, il trasporto di n. 8 latte di olio extravergine di oliva con destinazione Castellammare di Stabia.
Precisava che la suddetta merce non era mai giunta a destinazione, essendo stata danneggiata durante il trasporto per causa imputabile alla convenuta.
Rappresentava, inoltre, di avere incaricato la medesima società, in data 3 novembre
2016, del trasporto di una partita di olio extravergine di oliva con destinazione Monaco di
BA (Germania) e che anche tale carico — per il cui trasporto la Controparte_1 si era avvalsa del sub-vettore Oneexpress Italia S.p.A. — non era mai giunto a
[...] destinazione, in quanto veniva danneggiato dal sub-vettore nel corso delle manovre di caricamento.
Sulla scorta di tali premesse, chiedeva all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità di ai sensi dell'art. 2043 c.c. e di condannarla al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 6.690,00; con vittoria delle spese.
All'udienza del 12 maggio 2021, il Giudice Istruttore, su istanza di parte attrice, autorizzava la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
Con successiva istanza del 31 maggio 2021, l'attore rappresentava che la società convenuta, con atto in Notar del 26 maggio 2017, aveva trasferito la Persona_1 proprietà dell'azienda alla per cui chiedeva di essere autorizzata Controparte_2 ad integrare il contradditorio nei confronti di quest'ultima.
Con provvedimento del 3 giugno 2021, veniva autorizzata la chiamata in causa di
[...]
Controparte_2
Alla successiva udienza del 20 ottobre 2021, il Giudice Istruttore, rilevato che parte attrice non aveva provveduto alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio nel rispetto dei termini di comparizione, ne disponeva la rinnovazione.
Sebbene ritualmente evocate, le società convenute non si costituivano in giudizio.
La causa veniva istruita con la produzione di documenti.
Infine, all'udienza cartolare del 19 maggio 2025, sulle conclusioni di parte attrice, la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Merito della lite.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di e di Controparte_1 [...] le quali, sebbene ritualmente evocate, non si sono costituite in giudizio. Controparte_2
Passando al merito della controversia, giova evidenziare che oggetto del presente
2 giudizio è la domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. asseritamente subiti da
[...]
quale titolare dell'omonima impresa agricola, in dipendenza del perimento di due Pt_1 partite di olio extravergine di oliva, il cui trasporto era stato affidato alla Controparte_1 rispettivamente in data 25 febbraio 2016 (con destinazione Castellammare di Stabia)
[...]
e in data 3 novembre 2016 (con destinazione Monaco di BA).
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha allegato alcune missive intercorse tra i rispettivi difensori anteriormente all'instaurazione del processo, adducendo che dal loro contenuto si evincerebbe il riconoscimento del debito da parte della Controparte_1
[...]
Tanto premesso, appare innanzitutto opportuno premettere che in tema di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., è onere del danneggiato provare gli elementi costitutivi della fattispecie, ovvero: il fatto illecito, il danno ingiusto subito, il nesso di causalità (giuridica e materiale) tra la condotta e l'evento lesivo, nonché
l'imputabilità soggettiva del fatto al danneggiante.
Ora, dal compendio probatorio acquisito, non risulta che parte attrice abbia ottemperato all'onere probatorio su di essa incombente, avendo omesso di allegare e provare una specifica condotta illecita del vettore idonea a cagionare un danno ingiusto a norma dell'art. 2043 c.c.
In proposito, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che “in tema di responsabilità del vettore, ferma restando l'ammissibilità in astratto del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nelle ipotesi di perdita o avaria della merce, il profilo della responsabilità aquiliana deve essere valutato non in base alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma sulla base della disciplina della responsabilità per fatto illecito. Grava, quindi, sull'attore allegare una condotta diversa da quella imputata al vettore quale inadempimento dell'obbligazione propria del contratto di trasporto, attraverso l'individuazione specifica di fatti e comportamenti che abbiano determinato l'avaria o la perdita del carico e che siano connotati da dolo o colpa” (Cass. Civ., Sez. VI, 24 giugno 2020 n.
12420).
L'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. richiede, dunque, la prova, da parte del danneggiato, di una condotta illecita ulteriore rispetto al mero inadempimento contrattuale, prova che, nel caso in esame, non è stata fornita.
Ed invero, dall'esame degli atti di causa, risulta che l'attore, con lettera datata 3 aprile
2017, ha diffidato a corrispondere l'importo di € 6.690,00, a Controparte_1
3 titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del danneggiamento della merce trasportata (cfr. doc. n. 2 della produzione di parte attrice) e che tale diffida è stata riscontrata con missiva del 24 aprile 2017 dal difensore della il Controparte_1 quale non ha contestato la somma reclamata, proponendo una parziale compensazione per la somma di € 3.839,58, vantata dalla sua assistita per corrispettivi di trasporto non pagati, e il pagamento della differenza pari ad € 2.850,42 (cfr. doc. n. 3 della produzione di parte attrice).
Sul punto, deve tuttavia precisarsi che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, detta missiva non può qualificarsi quale riconoscimento di debito a norma dell'art. 1988 c.c., né può ritenersi idonea a dimostrare la responsabilità extracontrattuale di
[...]
Controparte_1
Come è noto, la ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione, ma produce soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando un'astrazione meramente processuale della causa debendi, da cui deriva una relevatio ab onere probandi, che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare il rapporto giuridico sottostante, che si presume fino a prova contraria.
Tale dichiarazione, per giurisprudenza costante, richiede, ai fini della sua efficacia, la sussistenza di due presupposti: a) che essa provenga personalmente dal debitore (o da altro soggetto legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del suo patrimonio); b) che sia indirizzata direttamente al creditore, senza intermediazioni.
È stato infatti affermato che “affinché la dichiarazione unilaterale, con la quale ci si riconosca debitori, possa spiegare i suoi effetti, è necessario che sia rimessa direttamente dall'obbligato al creditore, senza intermediazioni, con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo (…). Da ciò deriva che nessuna presunzione può sussistere a beneficio del preteso promissario nell'ipotesi in cui il riconoscimento del debito sia avvenuto per interposta persona, restando irrilevante che il documento che lo contenga venga ugualmente a conoscenza, seppur indirettamente, del presunto creditore” (Cass. Civ., Sez.
III, 20 gennaio 2006, n. 1101; nello stesso senso, Corte di Appello di Catania, Sez. I, 4 agosto 2020, n. 468).
Nel caso di specie, trattandosi di una dichiarazione resa dal difensore della
[...] ed indirizzata al legale di parte attrice, essa non integra un Controparte_1 riconoscimento di debito a norma dell'art. 1988 c.c., potendo assumere solo valore indiziario in ordine ai fatti in essa rappresentati.
4 Ma, in disparte la qualificazione giuridica, essa non offre alcun elemento utile, neppure sul piano indiziario, idoneo a dimostrare una condotta dolosa o colposa imputabile al vettore a norma dell'art. 2043 c.c.
Parimenti, non fornisce alcun riscontro probatorio alla prospettazione attorea neppure la missiva datata 24 giugno 2019 a firma del legale del sub-vettore Oneexpress Italia S.p.A.
(cfr. doc. n. 9 della produzione di parte attrice), con la quale il predetto difensore, nel riscontrare l'atto di diffida dell' datato 21 giugno 2019 (cfr. doc. n. Controparte_3
8 della produzione di parte attrice), ha comunicato che la propria assistita, in data 15 marzo
2017, aveva corrisposto alla l'importo di € 6.240,00, a titolo di Controparte_1 risarcimento dei danni conseguenti al danneggiamento della partita di olio extravergine di oliva con destinazione Monaco di BA (Germania), di cui aveva curato il trasporto in qualità di sub-vettore.
Infatti, anche tale comunicazione, oltre a provenire da un soggetto terzo rispetto al rapporto dedotto in giudizio, non contiene alcun elemento utile a dimostrare la responsabilità della società convenuta a norma dell'art. 2043 c.c.
Analoghe considerazioni valgono anche per l'“Atto di transazione, quietanza e surroga” del
17 maggio 2017 (cfr. doc. n. 11 della produzione di parte attrice).
Dal contenuto del suddetto atto si evince unicamente che la compagnia assicurativa ha corrisposto a Oneexpress Italia S.p.A. la somma Controparte_4 di € 5.990,00 “a saldo del danno del 04 novembre 2016”, ma nulla emerge in ordine alla sussistenza di una condotta dolosa o colposa imputabile al vettore né al nesso di causalità tra tale condotta e il danno ingiusto asseritamente subito da Parte_1
Pertanto, in mancanza di adeguati riscontri probatori nei termini come sopra indicati, la domanda attorea non può trovare accoglimento, dato che non può ritenersi sufficiente, ai fini dell'individuazione di una condotta costituente illecito extracontrattuale, l'allegazione che il vettore abbia danneggiato la merce durante il trasporto, senza individuare una specifica condotta colposa o dolosa;
diversamente opinando, si verrebbe infatti a configurare una inammissibile responsabilità extracontrattuale del vettore in tutte le ipotesi di avaria della merce verificatasi durante il trasporto (Cass. Civ., Sez. VI, 24 giugno 2020 n.
12420).
Peraltro, neppure le prove testimoniali articolate da parte attrice con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e non ammesse dal giudice, avrebbero potuto fornire prova
5 sufficiente della responsabilità extracontrattuale del vettore, essendo volte unicamente a dimostrare l'esistenza di un contratto di trasporto tra le parti e l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte di CP_1 Controparte_1
Per le ragioni sopra esposte, la domanda proposta da deve essere Parte_1 rigettata.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da Parte_1
Nulla dispone in ordine alle spese di lite, stante la contumacia delle convenute.
Così deciso in Termini Imerese, 4 ottobre 2025
Il Giudice
RO US
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