Art. 8. (Organici del personale docente e non docente)
Nella prima applicazione della presente legge alle Universita' degli studi dell'Aquila e "G. D'Annunzio" sono assegnati i posti di professore ordinario e straordinario ripartiti per facolta' e i posti del personale non docente di ruolo di cui alle allegate tabelle A, B, C e D.
I posti relativi ai professori straordinari e ordinari, sono prelevati dalle dotazioni organiche di cui all' articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
Il numero dei posti di professore associato e di ricercatore sara' quello risultante dagli eventuali inquadramenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , incrementato di un numero di posti da prelevare dai contingenti che il succitato decreto del Presidente della Repubblica destina a concorsi liberi, determinato in conformita' ai parametri obiettivi complessivamente individuati per le omologhe facolta', nonche' alle particolari esigenze connesse all'avvio delle nuove universita'.
I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unita' previste dalle allegate tabelle B e D.
Il Ministro della pubblica istruzione determinera' con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente comma.
Nella prima applicazione della presente legge alle Universita' degli studi dell'Aquila e "G. D'Annunzio" sono assegnati i posti di professore ordinario e straordinario ripartiti per facolta' e i posti del personale non docente di ruolo di cui alle allegate tabelle A, B, C e D.
I posti relativi ai professori straordinari e ordinari, sono prelevati dalle dotazioni organiche di cui all' articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
Il numero dei posti di professore associato e di ricercatore sara' quello risultante dagli eventuali inquadramenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , incrementato di un numero di posti da prelevare dai contingenti che il succitato decreto del Presidente della Repubblica destina a concorsi liberi, determinato in conformita' ai parametri obiettivi complessivamente individuati per le omologhe facolta', nonche' alle particolari esigenze connesse all'avvio delle nuove universita'.
I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unita' previste dalle allegate tabelle B e D.
Il Ministro della pubblica istruzione determinera' con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente comma.