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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2276/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FASANO ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3363/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401479945 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, per T.A.R. I. 2018, chiedendone l'annullamento.
Roma Capitale si è costituita in giudizio, chiedendo che sia pronunciata declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo provveduto all'annullamento totale dell'avviso ipugnato.
All'udienza del 17 dicembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato estinto per cessata materia del contendere, atteso che Roma Capitale ha dichiarato di aver provveduto all'annullamento totale dell'avviso impugnato, e che non sussistono ulteriori questioni nè in fatto, nè in diritto.
Le ragioni della decisione e la peculiarità delle ragioni che hanno portato all'annullamento dell'atto impositivo
(prescrizione della pretesa) inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così è deciso, in Roma, il 17 dicembre 2025. Il Giudice monocratico
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FASANO ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3363/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401479945 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, per T.A.R. I. 2018, chiedendone l'annullamento.
Roma Capitale si è costituita in giudizio, chiedendo che sia pronunciata declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo provveduto all'annullamento totale dell'avviso ipugnato.
All'udienza del 17 dicembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato estinto per cessata materia del contendere, atteso che Roma Capitale ha dichiarato di aver provveduto all'annullamento totale dell'avviso impugnato, e che non sussistono ulteriori questioni nè in fatto, nè in diritto.
Le ragioni della decisione e la peculiarità delle ragioni che hanno portato all'annullamento dell'atto impositivo
(prescrizione della pretesa) inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così è deciso, in Roma, il 17 dicembre 2025. Il Giudice monocratico