Sentenza breve 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 26/03/2026, n. 5616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5616 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05616/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02498/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2498 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivan Maria Siragusa, con domicilio eletto presso il suo studio in Santa Venerina, via Petrarca n. 3-5;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di esclusione notificato a mezzo PEC il 10 dicembre 2025, a seguito di verbale n. -OMISSIS- avente codice di concorso CAR25, con il quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale per il reclutamento di n. 4918 allievi carabinieri effettivi per la presenza di un tatuaggio ritenuto visibile con l'uniforme ai sensi dell'articolo 11, comma 6C del bando di concorso;
- della graduatoria finale del concorso in questione, nella parte in cui non include il ricorrente tra gli idonei vincitori;
- del bando di concorso pubblicato il 6 giugno 2025, nella parte in cui prevede criteri di valutazione dei tatuaggi non conformi ai principi di proporzionalità e ragionevolezza;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. GI EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- col presente gravame, il ricorrente impugna il provvedimento con cui è stato dichiarato non idoneo al reclutamento in qualità di Allievo Carabiniere in ferma quadriennale per la riscontrata presenza di un tatuaggio “...in regione GAMBA DESTRA visibile con l’uniforme”;
- secondo la tesi di parte ricorrente, il giudizio di inidoneità sarebbe irragionevole e sproporzionato perché il tatuaggio in questione avrebbe “una visibilità del tutto marginale e limitata a sole situazioni eccezionali che difficilmente si verificano nell'ordinario svolgimento del servizio” e inoltre perché “la visibilità limitata a un centimetro lateralmente e solo in presenza di tenuta ginnica con calzino corto non può ragionevolmente giustificare l'esclusione da una procedura concorsuale”;
- inoltre, il ricorrente ritiene che il provvedimento impugnato sia viziato perché l’esclusione potrebbe essere disposta solamente in presenza di tatuaggi lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare e perché il criterio di giudizio adottato sarebbe troppo rigoroso e formalistico;
Ritenuto che:
- la presenza di un tatuaggio in una zona del corpo che lo rende visibile con un qualsiasi capo dell’uniforme è sufficiente fattore inidoneativo, come tale espressamente indicato nel bando di concorso (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 24 marzo 2026, n. 2446);
- in tale ipotesi, l’Amministrazione non è titolare di alcuna discrezionalità, non dovendo procedere ad alcuna valutazione, bensì dovendo solo prendere atto degli esiti di un mero accertamento tecnico (copertura o meno del tatuaggio da parte delle divise): trattandosi, cioè, di un mero accertamento tecnico, gli è estranea ogni valutazione del nocumento all’immagine dell’Amministrazione o al decoro della divisa;
- in altri termini, alla Commissione è demandato un mero accertamento tecnico in ordine alla localizzazione del tatuaggio e alla sua visibilità con l’uniforme, mentre la valutazione di lesività è già stata effettuata a monte dalla lex specialis nella parte in cui la visibilità del tatuaggio è considerata di per sé in contrasto con il decoro dell’uniforme e con la dignità della condizione di militare, mentre, solo in caso di non visibilità del tatuaggio, la Commissione, a norma del bando, è chiamata ad un giudizio tecnico discrezionale in senso proprio, essendo tenuta a valutare e motivare se, per natura, contenuto o dimensione, il tatuaggio, pur non visibile, sia deturpante o comunque contrario al decoro dell’uniforme o di discredito delle istituzioni;
- nel caso di specie tale visibilità è comprovata dalle foto in atti che rendono perfettamente condivisibile la valutazione espressa dalla Commissione: il tatuaggio, infatti, è ben visibile con l’uniforme ginnica, costituita da pantaloncini e calzini corti e che, ai sensi delle norme tecniche applicabili, deve essere considerata a tutti gli effetti “uniforme in uso”;
Tutto ciò premesso, il Collegio, rilevata la sussistenza delle condizioni per definire il giudizio in forma semplificata, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, lo respinge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA NI, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
GI EN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI EN | VA NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.