CGT2
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 11/02/2026, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1246/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
16/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente e Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4767/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 86/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 3
e pubblicata il 07/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920200007102328 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 658/2025 depositato il
18/04/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani (nell'atto di appello erroneamente indicata come Direzione Provinciale di Palermo) in data 6.09.2024 e trasmesso alla Segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, la Contribuente ha proposto appello avverso la sentenza n. 86/2024 - pronunciata il 26.06.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sez. 3^ di
Trapani, e depositata il 7.02.2024 - che aveva respinto il ricorso.
Il contenzioso trae origine dalla notifica, eseguita alla contribuente, Sig.ra Ricorrente_1, il 7.01.2019, della cartella esattoriale n. 299 2020 0007102328 relativa ad un controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73 e/o dell'art. 54 bis del DPR 633/72 sulla dichiarazione “Mod. 770/2017”, presentata per il periodo d'imposta 2016, per omessi/ritardati versamenti in materia di Irpef, Addizionale
Regionale, Addizionale Comunale e Ritenute alla fonte per la somma complessiva pari di € 5.294,07 oltre sanzioni per € 1.603,00 ed interessi per € 772,50.
La contribuente, nel ricorso introduttivo, deduceva l'illegittimità della cartella perché non preceduta dall'avviso bonario.
I Primi Giudici rigettavano il ricorso evidenziando che trattandosi di cartella emessa ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. N. 600/1973 non è necessaria una comunicazione preventiva di irregolarità.
Con l'odierno atto di appello il Contribuente impugna la sentenza di primo grado ribadendo l'illegittimità della
Cartella non preceduta dall'esito del controllo formale.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'atto di appello ed evidenziando come il contribuente faccia erroneamente riferimento ai controlli formali ex art. 36-ter del DPR
600/73 mentre nel caso di specie si tratta di controlli automatizzati ex art. 36 bis del DPR 600/73.
La Corte, esaminati gli atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte, con una recente sentenza (cfr. Cass. 5981/2024), nel solco di un ormai consolidato orientamento ha affermato che « … 0.1 Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'art. 36 bis d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 , ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate.
Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento all' art. 6, comma 5 , della legge n. 212 del 2000 , se non "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione" (cfr. Cass., 17 dicembre 2019, n. 33344 ; Cass., 9 gennaio 2019, n. 376 ; Cass., 17 febbraio
2015, n. 3154 ; Cass., 3 gennaio 2014, n. 42 ; Cass., 23 luglio 2010, n. 17396 ).
10.2 Più in particolare, è stato precisato, che nel primo caso, di comunicazione dell'esito della liquidazione
(c.d. comunicazione di irregolarità) prevista dal terzo comma dell'art. 36 bis d.P.R. n. 600/73 , "quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta", il relativo obbligo imposto all'amministrazione non è sanzionato da alcuna nullità; si tratta infatti, come è stato osservato, di una forma blanda di partecipazione del contribuente nel procedimento, inidonea a generare un vincolo procedimentale in termini di obbligatoria attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. Tanto si giustifica in considerazione del maggiore grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, cui non può che corrispondere una conseguente irrilevanza della violazione di tale disciplina partecipativa ai fini della validità del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo. Nei procedimenti ordinari di liquidazione dei tributi dovuti in base alle dichiarazioni, in considerazione dell'elevato grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, lo svolgimento di un effettivo contraddittorio fra ufficio e contribuente, ad avviso del legislatore, non rappresenta una fase indispensabile dei procedimento, essendo sempre possibile per il contribuente far valere eventuali doglianze in punto di illegittimità della pretesa impositiva in sede di impugnazione del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo (cfr. Cass., 5 ottobre 2016, n. 19893 ); con riferimento poi al contraddittorio endoprocedimentale imposto dall' art. 6, comma 5 , della legge n. 212 del 2000 , obbligo bensì sanzionato, a differenza del primo, con la nullità in caso di inadempimento, è utile ribadire che, secondo orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, esso non è imposto "in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis , ma soltanto " qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo;
del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso" ( Cass., 17 dicembre 2019, n. 33344 , in motivazione;
Cass., 10 giugno 2015, n. 12023 ;
Cass., 8 luglio 2014, n. 15584 ; Cass., 25 maggio 2012, n. 8342 ) »
Nel caso di specie non è controverso che le iscrizioni a ruolo contenute nella cartella esattoriale scaturiscono da un controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR n. 600/73, quindi trattasi di ritenute dichiarate e non pagate per cui nessuna comunicazione di irregolarità doveva essere inviata al contribuente.
In conclusione deve essere rigettato l'appello della Contribuente, confermata la sentenza di primo grado e confermata la legittimità della cartella esattoriale n. 299 2020 0007102328 originariamente impugnata.
Le spese di lite seguono il principio generale della soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55 2014
P.Q.M.
Rigetta l'appello del contribuente che condanna al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€ 800,00 oltre accessori di legeg se dovuti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
16/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente e Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4767/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 86/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 3
e pubblicata il 07/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920200007102328 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 658/2025 depositato il
18/04/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani (nell'atto di appello erroneamente indicata come Direzione Provinciale di Palermo) in data 6.09.2024 e trasmesso alla Segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, la Contribuente ha proposto appello avverso la sentenza n. 86/2024 - pronunciata il 26.06.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sez. 3^ di
Trapani, e depositata il 7.02.2024 - che aveva respinto il ricorso.
Il contenzioso trae origine dalla notifica, eseguita alla contribuente, Sig.ra Ricorrente_1, il 7.01.2019, della cartella esattoriale n. 299 2020 0007102328 relativa ad un controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73 e/o dell'art. 54 bis del DPR 633/72 sulla dichiarazione “Mod. 770/2017”, presentata per il periodo d'imposta 2016, per omessi/ritardati versamenti in materia di Irpef, Addizionale
Regionale, Addizionale Comunale e Ritenute alla fonte per la somma complessiva pari di € 5.294,07 oltre sanzioni per € 1.603,00 ed interessi per € 772,50.
La contribuente, nel ricorso introduttivo, deduceva l'illegittimità della cartella perché non preceduta dall'avviso bonario.
I Primi Giudici rigettavano il ricorso evidenziando che trattandosi di cartella emessa ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. N. 600/1973 non è necessaria una comunicazione preventiva di irregolarità.
Con l'odierno atto di appello il Contribuente impugna la sentenza di primo grado ribadendo l'illegittimità della
Cartella non preceduta dall'esito del controllo formale.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'atto di appello ed evidenziando come il contribuente faccia erroneamente riferimento ai controlli formali ex art. 36-ter del DPR
600/73 mentre nel caso di specie si tratta di controlli automatizzati ex art. 36 bis del DPR 600/73.
La Corte, esaminati gli atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte, con una recente sentenza (cfr. Cass. 5981/2024), nel solco di un ormai consolidato orientamento ha affermato che « … 0.1 Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'art. 36 bis d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 , ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate.
Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento all' art. 6, comma 5 , della legge n. 212 del 2000 , se non "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione" (cfr. Cass., 17 dicembre 2019, n. 33344 ; Cass., 9 gennaio 2019, n. 376 ; Cass., 17 febbraio
2015, n. 3154 ; Cass., 3 gennaio 2014, n. 42 ; Cass., 23 luglio 2010, n. 17396 ).
10.2 Più in particolare, è stato precisato, che nel primo caso, di comunicazione dell'esito della liquidazione
(c.d. comunicazione di irregolarità) prevista dal terzo comma dell'art. 36 bis d.P.R. n. 600/73 , "quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta", il relativo obbligo imposto all'amministrazione non è sanzionato da alcuna nullità; si tratta infatti, come è stato osservato, di una forma blanda di partecipazione del contribuente nel procedimento, inidonea a generare un vincolo procedimentale in termini di obbligatoria attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. Tanto si giustifica in considerazione del maggiore grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, cui non può che corrispondere una conseguente irrilevanza della violazione di tale disciplina partecipativa ai fini della validità del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo. Nei procedimenti ordinari di liquidazione dei tributi dovuti in base alle dichiarazioni, in considerazione dell'elevato grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, lo svolgimento di un effettivo contraddittorio fra ufficio e contribuente, ad avviso del legislatore, non rappresenta una fase indispensabile dei procedimento, essendo sempre possibile per il contribuente far valere eventuali doglianze in punto di illegittimità della pretesa impositiva in sede di impugnazione del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo (cfr. Cass., 5 ottobre 2016, n. 19893 ); con riferimento poi al contraddittorio endoprocedimentale imposto dall' art. 6, comma 5 , della legge n. 212 del 2000 , obbligo bensì sanzionato, a differenza del primo, con la nullità in caso di inadempimento, è utile ribadire che, secondo orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, esso non è imposto "in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis , ma soltanto " qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo;
del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso" ( Cass., 17 dicembre 2019, n. 33344 , in motivazione;
Cass., 10 giugno 2015, n. 12023 ;
Cass., 8 luglio 2014, n. 15584 ; Cass., 25 maggio 2012, n. 8342 ) »
Nel caso di specie non è controverso che le iscrizioni a ruolo contenute nella cartella esattoriale scaturiscono da un controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR n. 600/73, quindi trattasi di ritenute dichiarate e non pagate per cui nessuna comunicazione di irregolarità doveva essere inviata al contribuente.
In conclusione deve essere rigettato l'appello della Contribuente, confermata la sentenza di primo grado e confermata la legittimità della cartella esattoriale n. 299 2020 0007102328 originariamente impugnata.
Le spese di lite seguono il principio generale della soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55 2014
P.Q.M.
Rigetta l'appello del contribuente che condanna al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€ 800,00 oltre accessori di legeg se dovuti.