Decreto cautelare 9 agosto 2021
Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Sentenza 26 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto cautelare 09/08/2021, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/08/2021
N. 00844/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 844 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Barletta, con domicilio eletto in Matera, Via Nazionale n. 67 A, presso lo Studio Legale Barletta e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona del Dirigente scolastico pro tempore , non costituito in giudizio;
Consiglio della Classe -OMISSIS-dell'Istituto anzidetto, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, anche con decreto inaudita altera parte
1. dei risultati di fine anno della classe -OMISSIS- contenuti in apposito documento redatto in data 10 giugno 2021, a firma del Dirigente Scolastico, affisso all'albo scolastico dell'Istituto indicato in epigrafe il 10 giugno 2021, attraverso cui l'alunno -OMISSIS-è stato reso edotto di non essere stato ammesso alla classe successiva;
2. del verbale n. 6 del Consiglio della Classe -OMISSIS-relativo allo scrutinio finale, redatto in data 10 giugno 2021, a firma del Segretario nonché del Dirigente Scolastico, conosciuto in data 13 luglio 2021, riportante la deliberazione di non ammissione dell'alunno alla classe successiva, e delle proposte di voto (relativamente alle insufficienze riportate);
3. del giudizio di non ammissione dell'alunno alla classe successiva;
4. della pagella scolastica dell'alunno, a firma del Dirigente Scolastico, relativamente alle insufficienze riportate;
5. dei registri personali dei docenti della classe, relativi all'anno scolastico 2020/2021, e del registro elettronico;
6. di ogni altro atto ai medesimi presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale (ivi incluso eventuale nuovo scrutinio finale), anche non conosciuto;
nonché per la condanna al risarcimento del danno subìto dai ricorrenti per effetto degli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di abbreviazione dei termini per la fissazione della camera di consiglio;
Vista l’istanza di oscuramento dei dati personali;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche, proposta ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., con cui il ricorrente chiede l’immediata sospensione degli atti impugnati, con contestuale ammissione con riserva alla classe V della scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2021/2022; o, in via subordinata, la sospensione degli atti impugnati “ con contestuale ordine impartito all’Amministrazione di voler riesaminare il giudizio di non ammissione alla classe successiva già emesso nei confronti dell’alunno, il tutto a mezzo di docenti di altro Istituto o, qualora ciò non sia possibile, almeno differenti da quelli componenti il consiglio della classe già frequentata, nonché alla presenza di ispettori scolastici ministeriali (onde garantire l’imparzialità del giudizio, il rispetto delle norme di legge e per scongiurare possibili ritorsioni) e secondo i criteri e i tempi che il Tar vorrà fissare o determinare ”; chiedendo altresì – in via ulteriormente subordinata – la sospensione degli atti impugnati “ con contestuale assegnazione all’alunno di debiti formativi (di cui alla legge n. 352/1995) nelle materie in cui ha riportato le insufficienze più gravi nell’anno scolastico 2020/2021 (voto 4), con prove e programmi adeguati nel rispetto del PDP, e relativa ammissione dello stesso a sostenere le verifiche finali per il superamento dei debiti (ex esami di riparazione), da effettuarsi comunque presso altro Istituto o, qualora ciò non sia possibile, presso lo stesso Istituto ”, con le modalità anzidette;
Rilevato in particolare che - con riguardo alle ragioni che non consentono di attendere la trattazione collegiale della domanda cautelare, con il contraddittorio delle parti – si rappresenta, da una parte, che, “ sono oramai imminenti l’inizio del nuovo anno scolastico 2021/2022, previsto per settembre 2021, nonché gli ‘esami di riparazione’ (da sostenersi prima dell’inizio dell’anno scolastico, come previsto dall’art. 4, comma 6, D.P.R. n.122/2009, nonché da normativa specifica emanata dal Ministero dell’Istruzione )”, dall’altra, che “ durante il tempo necessario per ottenere una pronuncia sull’istanza cautelare, l’alunno perderebbe sicuramente l’anno scolastico e così entrerebbe nel mondo del lavoro con un anno di ritardo, subendo quindi un danno grave ed irreparabile ”;
Considerato che la mancata concessione delle misure cautelari richieste non pregiudica gli effetti, anche ripristinatori, di un’eventuale ordinanza collegiale di accoglimento, tenuto conto che - in esecuzione di una tale ordinanza - l’Amministrazione sarebbe tenuta a disporre il tempestivo riesame del giudizio;
Ritenuto di conseguenza che non sembra sussistere quella situazione di estrema gravità ed urgenza che, ai sensi del richiamato articolo 56 cod. proc. amm., costituisce il presupposto per l’adozione di una misura cautelare inaudita altera parte;
Ritenuto altresì che la trattazione collegiale della domanda cautelare può essere fissata alla prima camera di consiglio prevista dal calendario delle udienze, sicché non vi è luogo per una pronuncia sulla domanda di abbreviazione dei termini per la fissazione dell’udienza camerale;
P.Q.M.
Respinge la domanda di misura cautelare monocratica e fissa, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio dell’8 settembre 2021.
Questo decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Vista la richiesta della parte interessata e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso il giorno 7 agosto 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.