CA
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 4706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4706 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore Presidente est. dr. Giorgio Sensale Consigliere dr. Francesco Notaro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n. 1622 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2020 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2397/2019 del Tribunale di
Napoli Nord, pubblicata in data 17 settembre 2019, resa nell'ambito del procedimento recante RGN. 2264/2016, vertente
TRA
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 quale cessionaria di (ora , e per essa Controparte_1 Controparte_2
( ), in persona del legale rappresentante pro-tempore dott. Controparte_3 P.IVA_2
quale mandataria con rappresentanza in forza di procura autenticata Parte_2 nella firma per atto del Notaio di Pordenone del 21.9.2016 di Persona_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_4 quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di giusta procura Pt_1 autenticata nella firma per atto a rogito del Notaio di Pordenone del Persona_1
21.9.2016, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Fioretti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia
n. 9/10 appellante principale - appellata incidentale
E
( ), Controparte_5 C.F._1 CP_6
( ), ( ), C.F._2 CP_7 C.F._3
) e Controparte_8 C.F._4 Controparte_9
1
[...] ( , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._5
Alfonso D'Errico, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Succivo (CE) alla via
AR AU n. 55 appellati principali - appellanti incidentali
NONCHE'
), in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, quale avente causa del
[...]
a seguito di fusione, con effetti dal 1 gennaio 2017, per atto del 13 Controparte_10 dicembre 2016 a rogito Notaio elettivamente domiciliata in Napoli alla Persona_2 via Cervantes 55/5 appellata incidentale contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_3 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli Nord,
[...] Controparte_5
e quali fideiussori della società Controparte_8 Controparte_9 [...]
poi dichiarata fallita, nonchè e per Parte_4 CP_6 CP_7 sentir condannare i primi, in solido tra di loro, al pagamento di € 111.712,28, oltre interessi, quale saldo debitore del conto corrente della società Parte_4
n. 5675 in essere presso la filiale di MO EV e per sentir dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione per notar del 28 luglio 2014 con Persona_3 cui aveva trasferito ai figli e quote di unità Controparte_5 CP_6 CP_7 immobiliari, atto ritenuto pregiudizievole per la garanzia patrimoniale del credito. A sostegno delle domande l'istante invocava la responsabilità solidale dei garanti per il debito della società fallita, sostenendo che il credito, integralmente ammesso nel fallimento di risultava certo, liquido ed esigibile sulla base Parte_4 della documentazione contrattuale depositata (contratto di conto corrente, estratti conto certificati ex art. 50 d.lgs. 385/93, contratto di fideiussione). Deduceva, inoltre, che consapevole dell'esposizione debitoria in qualità di garante e Controparte_5 amministratore della aveva dolosamente sottratto alla garanzia generica del Pt_4
2 creditore i propri beni immobili trasferendoli ai figli con evidente pregiudizio delle ragioni creditorie preesistenti.
I convenuti si costituivano contestando l'ammontare del credito, eccependo l'usurarietà degli interessi applicati, l'inadempimento della banca circa gli obblighi contrattuali, la limitazione della garanzia prestata da al saldo Controparte_9 esistente alla data del suo recesso dai vincoli fideiussori e l'assenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c.. In via istruttoria chiedevano ammettersi consulenza tecnica d'ufficio contabile per la verifica del calcolo degli interessi, per individuare anomalie e profili di nullità ed elaborare un conteggio delle somme indebitamente percepite dalla banca.
Con comparsa di intervento del 21.2.2017 si costituiva in giudizio la Parte_1
(per essa quale cessionaria, in virtù di atto del 13.10.2016, del credito Controparte_3 per cui è causa ai sensi degli artt. 58 TUB e artt.1 e 4 L. 130/1999 (pubblicazione avviso in G.U. n. 126 del 22 ottobre 2016).
Concessi i termini per le memorie istruttorie e respinta l'istanza di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa, con sentenza n. 2397/2019 del 17.9.2019, così provvedeva: “1) dichiara inammissibile
l'intervento spiegato in giudizio dalla e per essa dalla 2) Parte_1 Controparte_3 condanna e al pagamento in solido in Controparte_5 Controparte_8 Controparte_9 favore della attrice della somma di euro 111.712,26, oltre interessi come per legge;
3) CP_1 dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della banca attrice dell'atto ricevuto dal notaio del 28/7/2014, rep. n. 228 e racc. 138, trascritto presso la conservatoria dei rri Per_3 immobiliari di Napoli, rg. n. 39342 rp 25165, con il quale ha donato ai figli, Controparte_5 ed i beni immobili meglio indicati in atti;
4) ordina al CP_6 CP_7 conservatore dei registri immobiliari competente di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto revocato;
5) condanna i convenuti al pagamento in solido delle spese processuali in favore di parte attrice, che liquida in euro 786,00 per spese vive ed euro 7.760,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
6) dichiara irripetibili le spese di giudizio relative all'intervento spiegato dalla 7) Parte_1 condanna e al versamento pro capite all'entrata di bilancio Controparte_5 Controparte_8 dello stato della somma corrispondente all'importo del contributo unificato versato per il presente giudizio”.
3 Il Tribunale, in particolare, dichiarava inammissibile l'intervento di in Parte_1 quanto non era stato depositato il contratto di cessione dei crediti ma solo l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dal quale non era possibile evincere con certezza se il credito controverso fosse ricompreso tra quelli ceduti. Nel merito, rigettava le eccezioni dei convenuti relative alla presunta violazione degli obblighi di correttezza e buona fede e all'usurarietà degli interessi in quanto formulate in termini generici, non supportate da prove idonee e, in parte, tardivamente proposte, osservando che la consulenza tecnica di parte depositata dai convenuti risultava inattendibile per la mancanza di specifico riferimento alle pattuizioni contrattuali che non consentiva la verifica della correttezza del calcolo del TEG. Il Tribunale accoglieva, quindi, la domanda revocatoria ritenendo sussistenti tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., in particolare, rilevando che quale garante e amministratore della Controparte_5
era stato pienamente consapevole che la donazione degli unici beni Parte_4 immobili di sua proprietà avrebbe diminuito il patrimonio posto a garanzia delle ragioni creditorie della banca.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 20 maggio 2020, la Parte_1 proponeva appello limitatamente al capo che dichiarava inammissibile il proprio intervento, censurando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. da parte del giudice di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto non provata la titolarità del credito in capo alla cessionaria per il mancato deposito del contratto di cessione deducendo che, nelle cessioni in blocco di crediti bancari, la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale fosse titolo idoneo a provare la titolarità del credito.
Radicato il contraddittorio, con comparsa del 1° ottobre 2020, si costituivano
[...]
, , e che CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 eccepivano l'infondatezza dell'appello. Assumevano, tra l'altro, che i criteri di cessione escludevano i crediti già in contenzioso (oggetto di azione giudiziale) alla “data di valutazione” del 30.6.2016, reputando perciò non compreso il credito di causa nella cessione secondo i criteri indicati nel contratto. Spiegavano, altresì, appello incidentale per la riforma della sentenza nella parte in cui era stata negata la consulenza tecnica d'ufficio contabile volta all'accertamento dei tassi usurari.
Restava contumace il Controparte_2
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio, la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo.
4 Notificato l'appello incidentale all'appellato contumace in data 23 Controparte_2 ottobre 2023, con nota a firma congiunta, le parti costituite depositavano la rinuncia agli atti allegando l'accordo transattivo raggiunto in data 27 ottobre 2022 per la definizione della controversia, in base al quale i fideiussori si obbligavano al pagamento del complessivo importo di € 43.000,00, mediante piano rateizzato con termine al 20.4.2023 e a rinunciare a ogni ulteriore contestazione, mentre, la società
, accettando il suddetto pagamento a stralcio, rinunciava all'appello, Parte_1 prestando assenso alla cancellazione della trascrizione della domanda revocatoria e dell'ipoteca a suo tempo iscritte.
Quindi, riassegnato il procedimento alla Sesta Sezione Civile, giusto decreto n.
420/2024 della Presidente della Corte d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art. 167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta
Sezione Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa Assunta d'Amore, visto il decreto n. 36/25 con cui la Presidente della Corte d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025, la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5 giugno 2025.
Con note di trattazione scritta a firma congiunta, le parti concludevano concordemente per la declaratoria di inefficacia e/o modifica della sentenza di primo grado, di cessazione della materia del contendere e di estinzione dei rapporti debitori verso il
. CP_2
All'esito la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La Corte prende atto che tra le parti costituite è intervenuta la transazione della lite con la scrittura privata depositata in data 23.10.2023 in copia sottoscritta digitalmente e congiuntamente dai procuratori delle parti;
risulta acquisita agli atti anche la liberatoria del 23.6.2023 della rilasciata – come fissato alla lett. e) pag. 5 Controparte_3 dell'accordo – in favore dei fideiussori all'esito del regolare pagamento dell'importo a stralcio concordato nella richiamata transazione, con dichiarazione di non avere più nulla “a pretendere nei confronti della e dei sig.ri Parte_4 Controparte_5
e in relazione alla esposizione in epigrafe e quindi in Controparte_8 Controparte_9
5 ordine al contratto di conto corrente n. 5675 portato dalla sentenza n. 2397/2019 Tribunale di
Napoli Nord pubblicata il 17.09.2019 nel giudizio n. 2264/2016 Rg. nonché relativi al giudizio pendente presso la Corte d'Appello di Napoli sez. I – CI Dott. Del Franco - Rg n. 1622/2020”; detta dichiarazione conferma la volontà delle Parti così come riportata nell'accordo stesso raggiunto a seguito del versamento della somma omnicomprensiva di €
43.000,00 da parte di e Controparte_9 Controparte_5 Controparte_8 dall'obbligazione derivante dalla fideiussone dagli stessi rilasciata in favore della
[...]
Parte_4
Con detto accordo le parti, nel definire in via negoziale ogni controversia tra esse pendente, hanno convenuto per la cessazione della materia del contendere – di cui hanno espressamente chiesto la declaratoria con la formale rinuncia agli atti – e hanno dichiarato di rinunciare al giudizio di impugnazione pendente dinanzi alla Corte di
Appello di Napoli, iscritto al n. 1622/2020 R.G., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2397/2019; hanno, altresì, concordato la richiesta di cancellazione della domanda introduttiva trascritta in data 17.05.2016 alla formalità n. 15473 e la (appellante principale) rilasciato assenso alla Controparte_3 cancellazione dell'ipoteca iscritta in data 29.1.2021 alla formalità n. 454 presso la
CCRRII di Napoli 2.
Hanno, inoltre, stabilito che le spese processuali restino integralmente compensate.
Di poi, con le note congiunte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.6.2025 hanno così concluso: “-Dichiararsi l'inefficacia e/o modifica della sentenza di primo grado e, conseguentemente, emettersi ordinanza di cancellazione della domanda introduttiva trascritta in data 17.05.2016 alla form. 15473 presso la competente CCRRII di
Napoli 2 in merito alla domanda revocatoria;
- Dichiarare estinti tutti i rapporti debitori oggetto di giudizio nei confronti del (soc Cedente) in quanto gli stessi regolarmente CP_10 ceduti alla cosi come meglio descritto al punto F) della depositata istanza;
- Parte_1
Dichiarare, per i motivi su esposti, la cessata materia del contendere atteso il sopraggiunto accordo e conseguente pagamento dell'intero importo in esso individuato a saldo e stralcio della posizione debitoria, fra le costituite parti;
- Dichiarare la compensazione delle spese di lite cosi come concordato dalle parti, attesa anche la mancata costituzione del Controparte_11
”.
[...]
Va, quindi, precisato che circa la possibilità della rinunzia, in grado di appello, all'azione, alla sentenza ed al giudicato si è pronunciata in più occasioni la
6 giurisprudenza di legittimità. In particolare, la Suprema Corte ha insegnato che è possibile che una rinuncia possa essere interpretata come rinuncia dal contenuto più ampio, comprensivo di una rinuncia anche al giudicato (si intende, se favorevole al rinunciante): “La rinuncia, in appello, agli atti di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione investe soltanto gli atti del procedimento di gravame, e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che l'estinzione, giusta l'art. 310 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo, sicché l'efficacia abdicativa in ordine all'effetto sostanziale della decisione di merito, preclusiva del potere delle parti di chiedere al giudice una nuova decisione sulla stessa controversia, va riconosciuta soltanto ad un atto che possa essere interpretato come rinuncia anche al giudicato, in quanto estesa alla sentenza già emessa ed alle sue conseguenze” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n.
6845 del 16/03/2017 e Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5026 del 02/04/2003).
Ebbene, appare chiara l'effettiva volontà delle Parti di ottenere una declaratoria di cessazione della materia del contendere, che travolga la sentenza di primo grado, tenuto conto della esplicitazione nella precedente istanza del 23.10.2023 della causa della rinuncia al giudizio costituita dall'accordo transattivo raggiunto.
Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere – ancorché non espressamente disciplinata dal codice di rito – costituisce una figura di definizione sostanziale del processo, che si verifica quando intervenga una situazione sopravvenuta idonea ad eliminare la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass. S.U. 8980/2018; Cass. n.
13471/2022; Cass. n. 10483/2023).
Nella fattispecie le Parti hanno, da ultimo, espressamente richiesto “Dichiararsi
l'inefficacia e/o modifica della sentenza di primo grado” e “Dichiarare estinti tutti i rapporti debitori oggetto di giudizio nei confronti del (soc Cedente) in quanto gli stessi CP_10 regolarmente ceduti alla ” così che la Corte è chiamata a pronunciare la Parte_1 cessazione della materia del contendere tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia interesse delle Parti alla prosecuzione del giudizio per il raggiunto accordo transattivo con intervenuto pagamento dell'intero importo concordato in favore della Parte_1
e, quindi, della con rinuncia di “qualsivoglia contestazione e/o azione
[...] Controparte_3
7 e/o domanda, presente o futura nei confronti della e dei suoi danti causa e della Parte_1
. Controparte_3
Dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere discende la necessità di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria, cancellazione che si riferirà alla citazione introduttiva del primo grado del giudizio, e l'intero giudizio rimarrà così, come è nelle effettive intenzioni delle parti, travolto, essendo stata la controversia sostanziale transatta in via stragiudiziale tra le parti.
Difatti, la Suprema Corte ha avuto modo più volte di rilevare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda, ai sensi dell'art. 2668 co. 2 c.c., stante la sostanziale assimilabilità di una pronuncia siffatta all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia, espressamente prevista dalla detta norma (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
2896 del 12/02/2016; Cass. Civ. n. 304/1997; Cass. Civ. n. 4331/1994). Invero, la statuizione di cessazione della materia del contendere produce, in appello, la caducazione della sentenza impugnata e, di conseguenza, della domanda introduttiva e della sua trascrizione.
Pertanto, va dichiarata la cessata materia del contendere e ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese processuali, deve ribadirsi che le
Parti hanno espressamente concordato la compensazione delle spese di lite, ivi compreso l'appellato contumace (già Controparte_2 Parte_3
.
[...]
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta Sezione Civile – definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto avverso la sentenza n. 2397/2019 del Tribunale di
Napoli Nord, pubblicata in data 17 settembre 2019, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo transattivo tra le Parti;
b) ordina la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione originario introduttivo del presente giudizio, notificato da parte del Parte_3 in data 11-22-23 marzo 2016 nei confronti di
[...] Controparte_5
e nonchè e , con Controparte_8 Controparte_9 CP_6 CP_7 esonero da ogni responsabilità;
8 c) compensa integralmente tra le Parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
9