Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Ordinanza cautelare 19 settembre 2023
Sentenza 24 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 24/04/2026, n. 7462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7462 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07462/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01553/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1553 del 2023, proposto da
Carlo Erba Reagents S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio De Portu, Carlo Maria Muscolo, Francesco Tassone, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come in atti;
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia Romagna, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Veneto, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Siciliana, Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Regione Autonoma Trentino – Alto Adige - SüDtirol, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Qiagen S.r.l., Dasit S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della Decreto del Direttore Centrale n. 29985 del 14.12.2022 della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità, ivi compreso l'Allegato A, on cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente;
- del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute;
- del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 6.7.2022;
- dell'Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Friuli Venezia Giulia, e di Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa OV LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Atteso che il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione, da parte della società ricorrente, dei provvedimenti adottati, a livello ministeriale e regionale, in attuazione dell’art. 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché dell’art. 18 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, con i quali è stato accertato il superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici relativamente alle annualità 2015-2018, e sono stati conseguentemente determinati e ripartiti, a carico delle aziende fornitrici, gli oneri di ripiano;
Preso atto che la società ricorrente ha documentato di avere provveduto al versamento, in favore delle Regioni evocate in giudizio, degli oneri di ripiano (c.d. payback) per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2025, n. 119;
Considerato che la norma sopra richiamata prevede che l’integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni di riferimento, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa;
Considerato, altresì, che con atto depositato in data 11 gennaio 2026, la ricorrente ha formalmente dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio in ragione delle documentate sopravvenienze;
Considerato che, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio non possa che prendere atto della dichiarazione in tal senso resa dalla parte ricorrente;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso introduttivo debba essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del Codice del processo amministrativo, per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto, altresì, che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra tutte le parti, avuto riguardo alla peculiarità delle sopravvenienze che hanno caratterizzato la controversia e alla definizione in rito della stessa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU NT, Presidente
OV LI, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| OV LI | AU NT |
IL SEGRETARIO