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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2024, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Maria Ilaria Romano - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11077 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MANGIAPIA GABRIELLA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MANGIAPIA
GABRIELLA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/06/2024 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio a NAPOLI il 24/02/2007, dalla cui unione nascevano i figli (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Persona_1 Persona_2
01/08/2013), rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni come modificate ed integrate con note di udienza depositate il 30.10.2024: “1. Sulla separazione dei coniugi. a) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la sig.ra continuerà ad Parte_1
abitare la casa familiare, sita in Napoli alla Via Beniamino Sagre n. 53, unitamente ai figli e;
c) il sig. si impegna a cambiare anagraficamente la propria Per_2 Per_1 CP_1
residenza.
2. Sulla responsabilità genitoriale. I minori e restano affidati in via Per_1 Per_2
condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. 3.
Tempi di permanenza dei minori. I minori e resteranno collocati Per_1 Per_2
anagraficamente in via preferenziale presso la casa familiare sita in Via B. Segre n. 53. La minore frequenta il terzo anno del Liceo Artistico Statale Umberto Boccioni, dal Persona_1 lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 15,00. Il minore frequenta la classe Persona_2
5° elementare dell'Istituto Comprensivo Statale Don Giustino Russolillo. Il piccolo Per_2
gioca a basket il martedì e giovedì dalle ore 18,00 alle 19,00. La retta mensile della palestra è di
€ 35,00. La relativa spesa è suddivisa al 50% tra i genitori. Il sig. potrà vedere e tenere i CP_1 figli con sé ogni volta che vorrà, previo accordo con l'altro genitore. Al fine di consentire ad entrambi i genitori un'organizzazione di vita che rispetti i reciproci impegni sia lavorativi che personali, si stabilisce il seguente calendario di visita in favore del padre: a) ogni martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 21,00 nel periodo invernale e, precisamente dal mese di novembre al mese di aprile;
dalle ore 16,00 alle ore 22,00 nel periodo estivo e, precisamente dal mese di maggio al mese di ottobre;
b) il padre potrà pernottare con i figli due weekend al mese non consecutivi dalle ore 16,00 del sabato alle ore 16,00 della domenica con pernottamento presso l'abitazione paterna, con obbligo del padre di prelevare e riaccompagnare i figli personalmente presso l'abitazione materna. Pertanto gli incontri tra padre/figlio durante i weekend avverranno secondo il principio dell'alternanza; c) il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori saranno, se possibile, festeggiati insieme ai genitori, previo accordo e disponibilità. Se non si
2 dovesse giungere ad un accordo civile, i minori trascorreranno dette ricorrenze ad anni alterni con uno dei due genitori, sempre ossequiando il principio dell'alternanza. Gli orari e gli impegni organizzativi riguardanti dette ricorrenze saranno stabiliti dai genitori in base alle esigenze e al piacere dei minori e relativi costi saranno divisi tra i genitori al 50%; d) i minori e Per_1
trascorreranno con il padre la festa del papà e con la madre la festa della mamma, Per_2
secondo orari da determinare congiuntamente tra i genitori, indipendentemente dal giorno di competenza e con possibilità dell'altro di recuperare il giorno in accordo con l'altro genitore;
e) i minori trascorreranno, altresì, con il padre il giorno del compleanno e dell'onomastico del sig.
. In detti giorni, le visite padre/figli seguiranno sempre gli orari come in precedenza CP_1 stabiliti, indipendentemente dal giorno di competenza e con possibilità dell'altro di recuperare il giorno in accordo con l'altro genitore;
f) in occasione delle festività pasquali, i minori trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì in Albis con l'altro; g) in occasione delle festività natalizie, i minori trascorreranno ad anni alterni il 24 e 26 e
1° gennaio con un genitore e il giorno 25, 31, e 6 gennaio con l'altro, salvo diversi accordi;
h) le vacanze estive saranno equamente suddivise tra i due genitori, affinché i minori possano trascorrere con entrambi almeno due settimane consecutive nel mese di agosto, da concordarsi preventivamente entro il 5 maggio precedente.
4. Assegnazione della casa familiare. La casa familiare sita in Napoli alla Via Beniamino Segre n.53, di proprietà della sig.ra Parte_1
, sarà ad Ella assegnata che l'abiterà unitamente ai propri figli minori. I coniugi si danno
[...]
atto di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili contenuti nella casa coniugale e non vi sono altri beni mobile e immobili da dividere.
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo perciò nulla da pretendere l'una dall'altra. Il sig. CP_1
contribuirà al mantenimento dei figli e versando alla sig.ra Per_1 Per_2 Parte_1
l'importo di € 500,00 mensili, entro il 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT. Il pagamento del mantenimento in favore dei minori dovrà avvenire tramite bonifico su c/c intestato alla sig.ra e recante le seguenti coordinate IBAN: Parte_1
[...]. Le spese straordinarie necessarie per le esigenze dei minori e saranno divise equamente al 50% tra i genitori, previa esibizione del Per_1 Per_2
documento fiscale comprovante la relativa spesa;
L'Assegno Unico ammonta ad 398,00€ e viene percepito attualmente dal sig, .” CP_1
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e sono rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
3 Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.7, parte II, Serie A, sez. W reg. Atti Matrimonio anno 2007);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 08.11.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giuseppe Orso Dott.ssa Carla Hubler
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