Articolo 2 della Legge 5 febbraio 1957, n. 23
Articolo 1Articolo 3
Versione
8 marzo 1957
Art. 2.
E' data facolta' al Ministro per il tesoro di emanare, con propri decreti, le norme occorrenti per facilitare l'accentramento, la contazione e la distruzione dei biglietti di Stato ritirati dalla circolazione e prescritti ai sensi della legge 24 dicembre 1951, n. 1405 e dell'art. 1 della presente legge.
Entrata in vigore il 8 marzo 1957