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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/03/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3304/2021
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3304/2021 del ruolo generale, promossa da:
, rapp.ta e difesa dall'avv. Virginia Chierchia Parte_1
ATTRICE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e Controparte_1 difeso dall'avv. Lucio Ghia
CONVENUTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attrice: “accertare e dichiarare la violazione delle norme sulla trasparenza nel contratto di mutuo per i motivi meglio esposti in narrativa.”.
Per la convenuta “nel merito, in via principale rigettare integralmente tutte le domande spiegate dalla SI.ra in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto, oltre Pt_1
che non provate;
- nel merito, dichiarare inammissibile la domanda di sospensione della procedura esecutiva e comunque rigettarla perché infondata in fatto e diritto;
- in ogni caso, condannare la SI.ra , al pagamento, in favore della Banca, delle spese e Pt_1 dei compensi del procedimento di opposizione all'esecuzione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07);
pagina 1 di 4
ritenuto che
il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice introduceva il giudizio di merito susseguente al rigetto dell'istanza cautelare in precedenza proposta per ottenere la sospensione, ex art. 624 c.p.c., dell'esecuzione R.G.E.N.. 23/20, incardinata dalla CP_2
nei suoi confronti.
[...]
A sostegno della domanda eccepiva: a) la superiorità del quantum precettato e l'eccessività dei cespiti pignorati, rilevando che, a fronte di una debitoria di € 11.000,00 circa, la debitrice aveva intimato il pagamento della maggior sorta capitale, in ragione di oltre € 100.000,00, ignorando l'iter di interlocuzione transattiva che era intercorso tra le parti, b) l'abuso del mezzo esecutivo, essendovi una sproporzione tra il credito vantato ed il pignoramento effettuato, nonché c) la violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede, avendo la creditrice proseguito nella procedura esecutiva, pur essendo la debitrice capiente, potendo garantire il corretto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di mutuo in precedenza stipulato.
Si costituiva la convenuta precisando che, contrariamente a quanto sostenuto dalla debitrice, al momento della notificazione dell'atto di precetto, le rate insolute erano oltre
20, per un ammontare complessivo pari ad € 12.425,40, e che, in considerazione del mancato pagamento da parte della SI.ra di alcune rate di mutuo, ben poteva la Pt_1
banca creditrice agire esecutivamente sulla scorta del contratto di mutuo in precedenza stipulato, considerato, tra l'altro, che non vi era alcun obbligo per la creditrice di trovare un accordo transattivo con la debitrice.
La domanda non è fondata e non merita accoglimento.
pagina 2 di 4 Generiche appaiono, infatti, le doglianze riferite dalla debitrice, la quale nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio lamenta la violazione delle norme sulla trasparenza nel contratto di mutuo, senza, però, mai indicarle specificamente.
Al di là di detto aspetto, si rileva, in ogni caso, che l'art. 11 del Capitolato allegato al contratto di finanziamento stipulato tra le parti prevedeva che, nell'ipotesi di mancato pagamento anche di una sola rata scaduta per il rimborso del capitale o per il pagamento degli interessi, anche di preammortamento, la avrebbe avuto potuto CP_1
chiedere il rimborso del mutuo prima della scadenza convenuta (art. 1186 c.c.), ovvero avrebbe avuto diritto a risolvere ipso iure, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto;
in entrambi i casi senza necessità di costituzione in mora né di domanda giudiziale.
Stante l'acclarato ed incontestato mancato pagamento di alcune rate del mutuo da parte Contr della debitrice, la essendo nel proprio diritto, riteneva, dunque, la parte mutuataria decaduta dal beneficio del termine, ex art 1186 c.c., risolvendo con l'atto di precetto notificato in data 15 novembre 2019 il contratto di mutuo ai sensi dell'art. 1456 c.c., intimando, nel contempo, il pagamento dell'intera somma dovuta in virtù del contratto di mutuo sottoscritto dalla debitrice.
Infondata è, pertanto, l'opposizione nella parte in cui viene eccepita l'”eccessività dei cespiti pignorati” e l'“esercizio abusivo del credito”, adducendo la sussistenza di un debito pari ad € 11.598,46 a fronte della somma precettata pari € 108.494,60. L'attrice non considera, infatti, che, in conseguenza del mancato pagamento di alcune rate del mutuo e, dunque, della decadenza dal beneficio del termine, il debito maturato non riguardava più le sole rate scadute, dovendo ella restituire l'intera somma ancora dovuta, come richiesto dalla banca con l'atto di precetto notificato.
Né, come sostenuto dall'attrice, la creditrice era tenuta ad intavolare intese transattive, volte ad una definizione bonaria della vicenda, non essendovi alcun obbligo in tal senso.
A tal proposito, dalla documentazione allegata in atti si evince, anzi, che la banca, nonostante, lo ribadiamo, non vi fosse tenuta, aveva interloquito a più riprese con la debitrice per cercare un accordo soddisfacente, ritenendo, comunque, non satisfattive le proposte formulate dalla sig.ra , tanto da comunicare in data 5 aprile 2019 che, in Pt_1 assenza di una proposta concreta e/o congrua o del pagamento dell'insoluto, avrebbe agito in via esecutiva;
dopodiché, in assenza di ulteriore riscontro, notificava, in data 15 novembre 2019, l'atto di precetto, provvedendo, poi, ad agire giudizialmente
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione in quanto infondata;
2) condanna la convenuta a pagare in favore della , in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., la somma di € € 7.052,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
28.02.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3304/2021 del ruolo generale, promossa da:
, rapp.ta e difesa dall'avv. Virginia Chierchia Parte_1
ATTRICE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e Controparte_1 difeso dall'avv. Lucio Ghia
CONVENUTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attrice: “accertare e dichiarare la violazione delle norme sulla trasparenza nel contratto di mutuo per i motivi meglio esposti in narrativa.”.
Per la convenuta “nel merito, in via principale rigettare integralmente tutte le domande spiegate dalla SI.ra in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto, oltre Pt_1
che non provate;
- nel merito, dichiarare inammissibile la domanda di sospensione della procedura esecutiva e comunque rigettarla perché infondata in fatto e diritto;
- in ogni caso, condannare la SI.ra , al pagamento, in favore della Banca, delle spese e Pt_1 dei compensi del procedimento di opposizione all'esecuzione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07);
pagina 1 di 4
ritenuto che
il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice introduceva il giudizio di merito susseguente al rigetto dell'istanza cautelare in precedenza proposta per ottenere la sospensione, ex art. 624 c.p.c., dell'esecuzione R.G.E.N.. 23/20, incardinata dalla CP_2
nei suoi confronti.
[...]
A sostegno della domanda eccepiva: a) la superiorità del quantum precettato e l'eccessività dei cespiti pignorati, rilevando che, a fronte di una debitoria di € 11.000,00 circa, la debitrice aveva intimato il pagamento della maggior sorta capitale, in ragione di oltre € 100.000,00, ignorando l'iter di interlocuzione transattiva che era intercorso tra le parti, b) l'abuso del mezzo esecutivo, essendovi una sproporzione tra il credito vantato ed il pignoramento effettuato, nonché c) la violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede, avendo la creditrice proseguito nella procedura esecutiva, pur essendo la debitrice capiente, potendo garantire il corretto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di mutuo in precedenza stipulato.
Si costituiva la convenuta precisando che, contrariamente a quanto sostenuto dalla debitrice, al momento della notificazione dell'atto di precetto, le rate insolute erano oltre
20, per un ammontare complessivo pari ad € 12.425,40, e che, in considerazione del mancato pagamento da parte della SI.ra di alcune rate di mutuo, ben poteva la Pt_1
banca creditrice agire esecutivamente sulla scorta del contratto di mutuo in precedenza stipulato, considerato, tra l'altro, che non vi era alcun obbligo per la creditrice di trovare un accordo transattivo con la debitrice.
La domanda non è fondata e non merita accoglimento.
pagina 2 di 4 Generiche appaiono, infatti, le doglianze riferite dalla debitrice, la quale nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio lamenta la violazione delle norme sulla trasparenza nel contratto di mutuo, senza, però, mai indicarle specificamente.
Al di là di detto aspetto, si rileva, in ogni caso, che l'art. 11 del Capitolato allegato al contratto di finanziamento stipulato tra le parti prevedeva che, nell'ipotesi di mancato pagamento anche di una sola rata scaduta per il rimborso del capitale o per il pagamento degli interessi, anche di preammortamento, la avrebbe avuto potuto CP_1
chiedere il rimborso del mutuo prima della scadenza convenuta (art. 1186 c.c.), ovvero avrebbe avuto diritto a risolvere ipso iure, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto;
in entrambi i casi senza necessità di costituzione in mora né di domanda giudiziale.
Stante l'acclarato ed incontestato mancato pagamento di alcune rate del mutuo da parte Contr della debitrice, la essendo nel proprio diritto, riteneva, dunque, la parte mutuataria decaduta dal beneficio del termine, ex art 1186 c.c., risolvendo con l'atto di precetto notificato in data 15 novembre 2019 il contratto di mutuo ai sensi dell'art. 1456 c.c., intimando, nel contempo, il pagamento dell'intera somma dovuta in virtù del contratto di mutuo sottoscritto dalla debitrice.
Infondata è, pertanto, l'opposizione nella parte in cui viene eccepita l'”eccessività dei cespiti pignorati” e l'“esercizio abusivo del credito”, adducendo la sussistenza di un debito pari ad € 11.598,46 a fronte della somma precettata pari € 108.494,60. L'attrice non considera, infatti, che, in conseguenza del mancato pagamento di alcune rate del mutuo e, dunque, della decadenza dal beneficio del termine, il debito maturato non riguardava più le sole rate scadute, dovendo ella restituire l'intera somma ancora dovuta, come richiesto dalla banca con l'atto di precetto notificato.
Né, come sostenuto dall'attrice, la creditrice era tenuta ad intavolare intese transattive, volte ad una definizione bonaria della vicenda, non essendovi alcun obbligo in tal senso.
A tal proposito, dalla documentazione allegata in atti si evince, anzi, che la banca, nonostante, lo ribadiamo, non vi fosse tenuta, aveva interloquito a più riprese con la debitrice per cercare un accordo soddisfacente, ritenendo, comunque, non satisfattive le proposte formulate dalla sig.ra , tanto da comunicare in data 5 aprile 2019 che, in Pt_1 assenza di una proposta concreta e/o congrua o del pagamento dell'insoluto, avrebbe agito in via esecutiva;
dopodiché, in assenza di ulteriore riscontro, notificava, in data 15 novembre 2019, l'atto di precetto, provvedendo, poi, ad agire giudizialmente
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione in quanto infondata;
2) condanna la convenuta a pagare in favore della , in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., la somma di € € 7.052,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
28.02.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 4 di 4