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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1001/23 R.G. posta decisione all'udienza collegiale del
15/01/2025 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. TOMASELLI Parte_1
Proprieta FABRIZIO, elettivamente domiciliato in VIA CARLO ZIMA 5 25121
BRESCIA presso il difensore avv. TOMASELLI FABRIZIO, come da procura allegata all'atto di citazione in riassunzione.
ATTORE IN RIASSUNZIONE
c o n t r o pagina 1 di 12 , quale Erede di , rappresentato e CP_1 Persona_1
difeso dall'avv. D'APRILE GUIDO e dall'avv. CATTANEO PAOLA
( ) VIA VITTORIO EMANUELE II, 1 25122 C.F._1
BRESCIA; elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II, 1
25122 BRESCIA presso il difensore avv. D'APRILE GUIDO, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
e contro
, quale Erede di CP_2 Persona_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
In punto: GIUDIZIO DI RINVIO
CONCLUSIONI
Dell'attore in riassunzione
“In via principale e nel merito, in riforma della sentenza la sentenza del
Tribunale di Brescia n. 1744/12 ordine, e in accoglimento del presente
appello, respingere tutte le domande di parte appellata e in via principale
accertarsi e dichiararsi la titolarità in capo al sig. del Parte_1
diritto di proprietà di quota indivisa del 20% degli immobili siti in Comune di
San Paolo (BS), identificati al Foglio 14, mapp. 5 (terreno), Foglio 1, mapp. 3
(terreno), Foglio 1, mapp. 6 (terreno), Foglio 1 mapp. 58 (terreno), Foglio 9
mapp. 119 (fabbricati), Foglio 9 mapp. 121 (fabbricati), con sentenza che pagina 2 di 12 produca gli effetti del contratto 19 dicembre 1989 e contestualmente ordinare
al Conservatore dei Registri Immobiliari di Brescia di trascrivere la sentenza
con esonero da ogni sua responsabilità, con effetto sin dalla trascrizione del
presente atto di citazione ex artt. 2652-2653 c.c., dando atto che il sig.
[...]
offre la somma di lire 20.000.000= a saldo di quanto convenuto Parte_1
nel predetto accordo del 19 dicembre 1989. Dichiarare l'inadempimento da
parte della convenuta del contratto sottoscritto in data 19 Persona_1
dicembre 1989; Con vittoria di spese, diritti e onorari di tutti i gradi del
giudizio”
Del convenuto in riassunzione
“In via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto dal
signor per inosservanza delle forme imposte dall'art. 342 Parte_1
c.p.c. ovvero ex art. 345 c.p.c. In via principale e nel merito: rigettarsi
l'appello e, conseguentemente, confermarsi la sentenza impugnata;
in ogni
caso, rigettarsi, anche con diversa motivazione, le domande tutte svolte
dall'attore. Ordinarsi al Conservatore dei RR. II. di Brescia di provvedere,
con esonero di ogni sua responsabilità, alla cancellazione della trascrizione
dell'atto di citazione. In via subordinata: dichiararsi l'inammissibilità
dell'appello in quanto precluso dal giudizio n. 3488/2002 R.G. e dalla
sentenza n. 364/2012 del Tribunale di Brescia;
In ogni caso: con vittoria delle
spese e competenze di tutti i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario,
pagina 3 di 12 c.p.a. ed i.v.a. ove dovuta per legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2006 conveniva, dinanzi al Tribunale di Brescia, la Parte_1
sorella per ottenere l'accertamento e la declaratoria del suo Persona_1
diritto di proprietà della quota indivisa del 20% degli immobili, già di proprietà ed oggetto della successione del loro padre, siti in Comune di San
Paolo ( Bs), con sentenza volta a produrre gli effetti del contratto concluso in data 19 dicembre 1989 e contestuale ordine al Conservatore dei RR.II.
Esponeva, infatti, che le sorelle , e Parte_1 Per_1 Per_2
avevano “promesso di vendere ai fratelli sigg.ri Per_3 [...]
e ” la loro quota di eredità paterna, pari ad Persona_4 Parte_1
1/5 cadauna, ricevendo una parte della somma pattuita, ed assumeva che la sorella si era rifiutata di stipulare l'atto definitivo. Persona_1
La convenuta, costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda ritenendo che, nella specie, non dovesse trovare applicazione l'art. 2932 c.c.
ed eccepiva comunque la prescrizione del diritto vantato dall'attore, essendo decorso il termine prescrizionale decennale.
Con sentenza n. 1744/2012 il Tribunale di Brescia accoglieva la sollevata eccezione di prescrizione, posto che risultando l'atto di cui è causa sottoscritto il 19.12.1989, il termine prescrizionale decennale per l'adempimento contrattuale era ormai decorso.
pagina 4 di 12 impugnava la predetta sentenza notificando l'atto di Parte_1
appello a e , coniuge e figlio di , CP_1 CP_2 Persona_1
nel frattempo deceduta.
L'appellante avanzava un unico motivo con il quale censurava la parte della sentenza relativa all'affermata prescrizione del suo diritto. Si costituiva in giudizio il solo mentre rimaneva contumace. CP_1 CP_2
Con sentenza n. 1011/2017 la Corte d'Appello di Brescia rigettava l'appello e confermava l'intervenuta prescrizione del diritto dell'appellante; statuiva, in particolare, che la scrittura privata oggetto di causa ( con la quale le sorelle affermavano di aver ceduto la loro quota di eredità ai fratelli) non Pt_1
poteva essere qualificata come contratto preliminare di compravendita, cui applicare l'art. 2932 c.c., ma come atto unilaterale di accertamento. Il termine iniziale di efficacia di questo atto, indicato nel documento, è il 19.12.1989, per cui il diritto ivi contenuto era da considerarsi prescritto al 19.12.1999, non essendo intervenuti nelle more validi atti interruttivi.
Avverso tale decisione promuoveva ricorso per cassazione Parte_1
affidando le proprie doglianze a cinque motivi.
Nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione il ricorrente Parte_1
sollevava eccezione di giudicato esterno costituito dalla sentenza non definitiva della Corte d'Appello di Brescia n. 755/2019 che accertava in capo a il difetto di titolarità del diritto di chiedere lo scioglimento Persona_1
pagina 5 di 12 della comunione ereditaria nei soli confronti del fratello Persona_4
avendo già validamente ceduto la sua quota di eredità al fratello con la scrittura privata del 19.12.1989.
Quanto al fratello , riteneva la Corte di merito che la domanda di Parte_1
divisione svolta nei suoi confronti era, invece, fondata in quanto la scrittura privata del 19 dicembre 1989 recava le sole firme delle sorelle ma non Pt_1
anche quelle dei fratelli e;
tuttavia se la cessione Persona_4 Parte_1
poteva ritenersi validamente perfezionata nei confronti di , che Persona_4
quella scrittura aveva prodotto in giudizio, non altrettanto poteva affermarsi per , rimasto contumace. Parte_1
Con sentenza n. 26125/23 la Suprema Corte accoglieva il primo motivo con cui veniva contestata la decisione impugnata nel punto in cui dalla qualificazione della scrittura del 19.12.1989 quale atto unilaterale di accertamento veniva fatta impropriamente e contraddittoriamente conseguire la prescrizione del diritto invocato dal ricorrente.
Nel rinviare la decisione alla Corte d'Appello di Brescia, in diversa composizione, la Suprema Corte precisava che “spetterà al giudice del rinvio
esaminare nuovamente le difese dell'originario appellante, verificando gli
effetti generati dalla scrittura privata del 19.12.1989 e della sua produzione in
giudizio in ordine al trasferimento dei diritti sulla quota ereditaria… e
considerare anche l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalla difesa del
pagina 6 di 12 ricorrente rappresentata dalla sentenza della corte d'appello di Brescia n.
755/2019, emessa nelle more della pendenza del giudizio di legittimità e i suoi
effetti sul giudizio in corso”.
Il giudizio veniva riassunto da . Parte_1
All'udienza del 15 gennaio 2024 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia,
salvi gli effetti della sentenza della Corte di Cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti ( Cass. 15143/2021).
pagina 7 di 12 Nell'originaria domanda ( cfr. atto di citazione del 7 luglio 2006)
[...]
prospettava la natura di contratto preliminare della scrittura privata Parte_1
del 19 dicembre 1989 ( “ , unitamente alle sorelle Persona_1 CP_3
e promettevano di vendere ai fratelli…”) e
[...] Controparte_4
conseguentemente chiedeva “ accertarsi e dichiararsi la titolarità in capo a
del diritto di proprietà di quota indivisa del 20% degli Parte_1
immobili in Comune di San Paolo ( Bs)… con sentenza che produca gli effetti
del contratto 19 dicembre 1989 … dichiarare l'inadempimento di
[...]
al contratto preliminare sottoscritto il 19 dicembre 1989”. Per_1
La domanda veniva, pertanto, individuata attraverso la causa petendi,
costituita dalla scrittura privata 19.12.1989, integrante un contratto preliminare, ed il petitum, rappresentato da una sentenza costitutiva che tenesse luogo del contratto definitivo non concluso.
Tale domanda non può trovare accoglimento.
Nella scrittura privata prodotta in giudizio da , originario Parte_1
attore, non sono, infatti, ravvisabili gli estremi di un contratto preliminare come tale suscettibile di esecuzione in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932
c.c.
In tal senso depone la volontà delle parti diretta non già ad impegnarsi a prestare, in un momento successivo, il loro consenso al trasferimento della proprietà della quota ereditaria indivisa, quanto, piuttosto, a dare atto di un pagina 8 di 12 trasferimento già avvenuto della predetta quota.
Nella scrittura privata prodotta in giudizio infatti le sorelle e Per_1 Per_2
dichiarano “ abbiamo ceduto” così rendendo esplicito il Controparte_4
fatto che la cessione della quota ereditaria era già avvenuta in forza di un precedente atto.
La scrittura privata in parola va pertanto qualificata come negozio di accertamento con cui le parti hanno inteso eliminare ogni incertezza in relazione ad una determinata situazione giuridica preesistente, nella specie costituita dall'avvenuta cessione di quote da parte delle sorelle ai Pt_1
fratelli e . Parte_1 Persona_4
Il negozio in parola deve ritenersi efficace anche nei confronti di
[...]
benchè da questi non sottoscritto in quanto la produzione da parte Parte_1
sua della scrittura privata del 19.12.1989 costituisce equipollente della sottoscrizione ( Cass. 2666/2022).
Qualificato il negozio come negozio di accertamento, le domanda svolte dall'attore in riassunzione, volte alla pronuncia di una sentenza ex art. 2932
c.c. e all'accertamento dell'inadempimento della sorella Persona_1
per non aver stipulato il contratto definitivo di cessione della quota, non possono trovare accoglimento.
Quanto all'eccezione di giudicato, il cui esame è stato sollecitato dalla
Suprema Corte, si osserva che l'attore in riassunzione non ha fornito la prova pagina 9 di 12 del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di questa Corte
n.755/2019, mediante la produzione in giudizio della stessa munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.
L'eccezione di giudicato presuppone, infatti, l'effettiva conoscibilità, da parte del Giudice della causa pendente, della ‹‹regola di diritto›› prodotta dal precedente giudicato che impedisce una nuova pronuncia sul merito relativa al medesimo rapporto, conoscenza che può essere data esclusivamente dalla presenza in atti della sentenza che si intenda far valere, munita dell'attestazione dell'intervenuto passaggio in giudicato di cui all'art. 124
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. E ciò per ragioni di ordine pubblico processuale, a tutela della certezza del diritto e dinanzi alla manifesta facilità di conseguire la prova del giudicato, restando irrilevante la mancata contestazione della controparte sull'affermato passaggio in giudicato (Cass. 21469/2013; 6868/2022).
Si fa notare, altresì che, dal verbale della causa iscritta al n. 314/2013, relativo all'udienza del 3 luglio 2019, tenutasi dopo la pronuncia della sentenza non definitiva citata, risulta che il difensore di aveva formulato CP_1
riserva di ricorso per cassazione.
In ogni caso, nella sentenza non definitiva citata veniva esclusa l'efficacia della scrittura privata 19.12.1989 nei confronti di che Parte_1
quella scrittura non aveva sottoscritto e che, rimanendo contumace, non pagina 10 di 12 l'aveva prodotta in giudizio.
In considerazione dell'esito del giudizio, va condannato a Parte_1
rifondere in favore di , quale erede di , le spese CP_1 Persona_1
del giudizio di primo grado, d'appello, di legittimità e di rinvio che si liquidano:
per il giudizio avanti al Tribunale in complessivi euro 10.860 ( di cui euro
2.127 per la fase di studio, euro 1.416 per la fase introduttiva, euro 3.738 per la fase istruttoria e euro 3.579 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario
15% e accessori di legge;
per il giudizio avanti alla Corte d'Appello in complessivi euro 8.470 ( di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro
4.287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per il giudizio avanti alla Corte di Cassazione in complessivi euro 6.585 ( di cui euro 2.869 per la fase di studio, euro 2.224 per la fase introduttiva e euro
1.492 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per il giudizio di rinvio in complessivi euro 8.470 ( di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro 4.287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge la domanda di esecuzione dell'obbligo di concludere un contratto definitivo di cessione di quote ereditarie, ex art. 2932 c.c., proposta da
[...]
; Parte_1
respinge la domanda di accertamento dell'inadempimento di
[...]
; Per_1
condanna a rifondere in favore di , quale Parte_1 CP_1
erede di , le spese del giudizio di primo grado, d'appello, di Persona_1
legittimità e di rinvio, liquidate come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 20 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 12 di 12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1001/23 R.G. posta decisione all'udienza collegiale del
15/01/2025 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. TOMASELLI Parte_1
Proprieta FABRIZIO, elettivamente domiciliato in VIA CARLO ZIMA 5 25121
BRESCIA presso il difensore avv. TOMASELLI FABRIZIO, come da procura allegata all'atto di citazione in riassunzione.
ATTORE IN RIASSUNZIONE
c o n t r o pagina 1 di 12 , quale Erede di , rappresentato e CP_1 Persona_1
difeso dall'avv. D'APRILE GUIDO e dall'avv. CATTANEO PAOLA
( ) VIA VITTORIO EMANUELE II, 1 25122 C.F._1
BRESCIA; elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II, 1
25122 BRESCIA presso il difensore avv. D'APRILE GUIDO, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
e contro
, quale Erede di CP_2 Persona_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
In punto: GIUDIZIO DI RINVIO
CONCLUSIONI
Dell'attore in riassunzione
“In via principale e nel merito, in riforma della sentenza la sentenza del
Tribunale di Brescia n. 1744/12 ordine, e in accoglimento del presente
appello, respingere tutte le domande di parte appellata e in via principale
accertarsi e dichiararsi la titolarità in capo al sig. del Parte_1
diritto di proprietà di quota indivisa del 20% degli immobili siti in Comune di
San Paolo (BS), identificati al Foglio 14, mapp. 5 (terreno), Foglio 1, mapp. 3
(terreno), Foglio 1, mapp. 6 (terreno), Foglio 1 mapp. 58 (terreno), Foglio 9
mapp. 119 (fabbricati), Foglio 9 mapp. 121 (fabbricati), con sentenza che pagina 2 di 12 produca gli effetti del contratto 19 dicembre 1989 e contestualmente ordinare
al Conservatore dei Registri Immobiliari di Brescia di trascrivere la sentenza
con esonero da ogni sua responsabilità, con effetto sin dalla trascrizione del
presente atto di citazione ex artt. 2652-2653 c.c., dando atto che il sig.
[...]
offre la somma di lire 20.000.000= a saldo di quanto convenuto Parte_1
nel predetto accordo del 19 dicembre 1989. Dichiarare l'inadempimento da
parte della convenuta del contratto sottoscritto in data 19 Persona_1
dicembre 1989; Con vittoria di spese, diritti e onorari di tutti i gradi del
giudizio”
Del convenuto in riassunzione
“In via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto dal
signor per inosservanza delle forme imposte dall'art. 342 Parte_1
c.p.c. ovvero ex art. 345 c.p.c. In via principale e nel merito: rigettarsi
l'appello e, conseguentemente, confermarsi la sentenza impugnata;
in ogni
caso, rigettarsi, anche con diversa motivazione, le domande tutte svolte
dall'attore. Ordinarsi al Conservatore dei RR. II. di Brescia di provvedere,
con esonero di ogni sua responsabilità, alla cancellazione della trascrizione
dell'atto di citazione. In via subordinata: dichiararsi l'inammissibilità
dell'appello in quanto precluso dal giudizio n. 3488/2002 R.G. e dalla
sentenza n. 364/2012 del Tribunale di Brescia;
In ogni caso: con vittoria delle
spese e competenze di tutti i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario,
pagina 3 di 12 c.p.a. ed i.v.a. ove dovuta per legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2006 conveniva, dinanzi al Tribunale di Brescia, la Parte_1
sorella per ottenere l'accertamento e la declaratoria del suo Persona_1
diritto di proprietà della quota indivisa del 20% degli immobili, già di proprietà ed oggetto della successione del loro padre, siti in Comune di San
Paolo ( Bs), con sentenza volta a produrre gli effetti del contratto concluso in data 19 dicembre 1989 e contestuale ordine al Conservatore dei RR.II.
Esponeva, infatti, che le sorelle , e Parte_1 Per_1 Per_2
avevano “promesso di vendere ai fratelli sigg.ri Per_3 [...]
e ” la loro quota di eredità paterna, pari ad Persona_4 Parte_1
1/5 cadauna, ricevendo una parte della somma pattuita, ed assumeva che la sorella si era rifiutata di stipulare l'atto definitivo. Persona_1
La convenuta, costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda ritenendo che, nella specie, non dovesse trovare applicazione l'art. 2932 c.c.
ed eccepiva comunque la prescrizione del diritto vantato dall'attore, essendo decorso il termine prescrizionale decennale.
Con sentenza n. 1744/2012 il Tribunale di Brescia accoglieva la sollevata eccezione di prescrizione, posto che risultando l'atto di cui è causa sottoscritto il 19.12.1989, il termine prescrizionale decennale per l'adempimento contrattuale era ormai decorso.
pagina 4 di 12 impugnava la predetta sentenza notificando l'atto di Parte_1
appello a e , coniuge e figlio di , CP_1 CP_2 Persona_1
nel frattempo deceduta.
L'appellante avanzava un unico motivo con il quale censurava la parte della sentenza relativa all'affermata prescrizione del suo diritto. Si costituiva in giudizio il solo mentre rimaneva contumace. CP_1 CP_2
Con sentenza n. 1011/2017 la Corte d'Appello di Brescia rigettava l'appello e confermava l'intervenuta prescrizione del diritto dell'appellante; statuiva, in particolare, che la scrittura privata oggetto di causa ( con la quale le sorelle affermavano di aver ceduto la loro quota di eredità ai fratelli) non Pt_1
poteva essere qualificata come contratto preliminare di compravendita, cui applicare l'art. 2932 c.c., ma come atto unilaterale di accertamento. Il termine iniziale di efficacia di questo atto, indicato nel documento, è il 19.12.1989, per cui il diritto ivi contenuto era da considerarsi prescritto al 19.12.1999, non essendo intervenuti nelle more validi atti interruttivi.
Avverso tale decisione promuoveva ricorso per cassazione Parte_1
affidando le proprie doglianze a cinque motivi.
Nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione il ricorrente Parte_1
sollevava eccezione di giudicato esterno costituito dalla sentenza non definitiva della Corte d'Appello di Brescia n. 755/2019 che accertava in capo a il difetto di titolarità del diritto di chiedere lo scioglimento Persona_1
pagina 5 di 12 della comunione ereditaria nei soli confronti del fratello Persona_4
avendo già validamente ceduto la sua quota di eredità al fratello con la scrittura privata del 19.12.1989.
Quanto al fratello , riteneva la Corte di merito che la domanda di Parte_1
divisione svolta nei suoi confronti era, invece, fondata in quanto la scrittura privata del 19 dicembre 1989 recava le sole firme delle sorelle ma non Pt_1
anche quelle dei fratelli e;
tuttavia se la cessione Persona_4 Parte_1
poteva ritenersi validamente perfezionata nei confronti di , che Persona_4
quella scrittura aveva prodotto in giudizio, non altrettanto poteva affermarsi per , rimasto contumace. Parte_1
Con sentenza n. 26125/23 la Suprema Corte accoglieva il primo motivo con cui veniva contestata la decisione impugnata nel punto in cui dalla qualificazione della scrittura del 19.12.1989 quale atto unilaterale di accertamento veniva fatta impropriamente e contraddittoriamente conseguire la prescrizione del diritto invocato dal ricorrente.
Nel rinviare la decisione alla Corte d'Appello di Brescia, in diversa composizione, la Suprema Corte precisava che “spetterà al giudice del rinvio
esaminare nuovamente le difese dell'originario appellante, verificando gli
effetti generati dalla scrittura privata del 19.12.1989 e della sua produzione in
giudizio in ordine al trasferimento dei diritti sulla quota ereditaria… e
considerare anche l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalla difesa del
pagina 6 di 12 ricorrente rappresentata dalla sentenza della corte d'appello di Brescia n.
755/2019, emessa nelle more della pendenza del giudizio di legittimità e i suoi
effetti sul giudizio in corso”.
Il giudizio veniva riassunto da . Parte_1
All'udienza del 15 gennaio 2024 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia,
salvi gli effetti della sentenza della Corte di Cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti ( Cass. 15143/2021).
pagina 7 di 12 Nell'originaria domanda ( cfr. atto di citazione del 7 luglio 2006)
[...]
prospettava la natura di contratto preliminare della scrittura privata Parte_1
del 19 dicembre 1989 ( “ , unitamente alle sorelle Persona_1 CP_3
e promettevano di vendere ai fratelli…”) e
[...] Controparte_4
conseguentemente chiedeva “ accertarsi e dichiararsi la titolarità in capo a
del diritto di proprietà di quota indivisa del 20% degli Parte_1
immobili in Comune di San Paolo ( Bs)… con sentenza che produca gli effetti
del contratto 19 dicembre 1989 … dichiarare l'inadempimento di
[...]
al contratto preliminare sottoscritto il 19 dicembre 1989”. Per_1
La domanda veniva, pertanto, individuata attraverso la causa petendi,
costituita dalla scrittura privata 19.12.1989, integrante un contratto preliminare, ed il petitum, rappresentato da una sentenza costitutiva che tenesse luogo del contratto definitivo non concluso.
Tale domanda non può trovare accoglimento.
Nella scrittura privata prodotta in giudizio da , originario Parte_1
attore, non sono, infatti, ravvisabili gli estremi di un contratto preliminare come tale suscettibile di esecuzione in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932
c.c.
In tal senso depone la volontà delle parti diretta non già ad impegnarsi a prestare, in un momento successivo, il loro consenso al trasferimento della proprietà della quota ereditaria indivisa, quanto, piuttosto, a dare atto di un pagina 8 di 12 trasferimento già avvenuto della predetta quota.
Nella scrittura privata prodotta in giudizio infatti le sorelle e Per_1 Per_2
dichiarano “ abbiamo ceduto” così rendendo esplicito il Controparte_4
fatto che la cessione della quota ereditaria era già avvenuta in forza di un precedente atto.
La scrittura privata in parola va pertanto qualificata come negozio di accertamento con cui le parti hanno inteso eliminare ogni incertezza in relazione ad una determinata situazione giuridica preesistente, nella specie costituita dall'avvenuta cessione di quote da parte delle sorelle ai Pt_1
fratelli e . Parte_1 Persona_4
Il negozio in parola deve ritenersi efficace anche nei confronti di
[...]
benchè da questi non sottoscritto in quanto la produzione da parte Parte_1
sua della scrittura privata del 19.12.1989 costituisce equipollente della sottoscrizione ( Cass. 2666/2022).
Qualificato il negozio come negozio di accertamento, le domanda svolte dall'attore in riassunzione, volte alla pronuncia di una sentenza ex art. 2932
c.c. e all'accertamento dell'inadempimento della sorella Persona_1
per non aver stipulato il contratto definitivo di cessione della quota, non possono trovare accoglimento.
Quanto all'eccezione di giudicato, il cui esame è stato sollecitato dalla
Suprema Corte, si osserva che l'attore in riassunzione non ha fornito la prova pagina 9 di 12 del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di questa Corte
n.755/2019, mediante la produzione in giudizio della stessa munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.
L'eccezione di giudicato presuppone, infatti, l'effettiva conoscibilità, da parte del Giudice della causa pendente, della ‹‹regola di diritto›› prodotta dal precedente giudicato che impedisce una nuova pronuncia sul merito relativa al medesimo rapporto, conoscenza che può essere data esclusivamente dalla presenza in atti della sentenza che si intenda far valere, munita dell'attestazione dell'intervenuto passaggio in giudicato di cui all'art. 124
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. E ciò per ragioni di ordine pubblico processuale, a tutela della certezza del diritto e dinanzi alla manifesta facilità di conseguire la prova del giudicato, restando irrilevante la mancata contestazione della controparte sull'affermato passaggio in giudicato (Cass. 21469/2013; 6868/2022).
Si fa notare, altresì che, dal verbale della causa iscritta al n. 314/2013, relativo all'udienza del 3 luglio 2019, tenutasi dopo la pronuncia della sentenza non definitiva citata, risulta che il difensore di aveva formulato CP_1
riserva di ricorso per cassazione.
In ogni caso, nella sentenza non definitiva citata veniva esclusa l'efficacia della scrittura privata 19.12.1989 nei confronti di che Parte_1
quella scrittura non aveva sottoscritto e che, rimanendo contumace, non pagina 10 di 12 l'aveva prodotta in giudizio.
In considerazione dell'esito del giudizio, va condannato a Parte_1
rifondere in favore di , quale erede di , le spese CP_1 Persona_1
del giudizio di primo grado, d'appello, di legittimità e di rinvio che si liquidano:
per il giudizio avanti al Tribunale in complessivi euro 10.860 ( di cui euro
2.127 per la fase di studio, euro 1.416 per la fase introduttiva, euro 3.738 per la fase istruttoria e euro 3.579 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario
15% e accessori di legge;
per il giudizio avanti alla Corte d'Appello in complessivi euro 8.470 ( di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro
4.287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per il giudizio avanti alla Corte di Cassazione in complessivi euro 6.585 ( di cui euro 2.869 per la fase di studio, euro 2.224 per la fase introduttiva e euro
1.492 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per il giudizio di rinvio in complessivi euro 8.470 ( di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro 4.287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge la domanda di esecuzione dell'obbligo di concludere un contratto definitivo di cessione di quote ereditarie, ex art. 2932 c.c., proposta da
[...]
; Parte_1
respinge la domanda di accertamento dell'inadempimento di
[...]
; Per_1
condanna a rifondere in favore di , quale Parte_1 CP_1
erede di , le spese del giudizio di primo grado, d'appello, di Persona_1
legittimità e di rinvio, liquidate come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 20 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
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