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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/10/2025, n. 2885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2885 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3446/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 28 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n.
3446/2022 R. Gen. Aff. Cont., vertente
TRA
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata dell'atto di citazione, dall'avv. Nicola Valente, unitamente al quale elettivamente domicilia in Acerra (Na), alla via Epifania n. 2;
- OPPONENTE - E
, in persona del legale rappresentante p.t., (P. IVA: ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Michele Di
Guida, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Vincenzo D'Annibale n. 18;
- OPPOSTA - Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 628/2022.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dalla sola parte opposta (mentre fino alle ore 11:20 non sono state depositate note di parte opponente).
Svolgimento del processo.
1. A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il Giudice Monocratico del Tribunale di Nola, con decreto n. 628/2022, ha ingiunto alla società C.G. Costruzioni S.r.l.s. (d'ora innanzi per brevità “C.G.”) di pagare in favore della società (nel prosieguo più semplicemente “ la Controparte_1 CP_1 somma complessiva di euro 20.291,04, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e spese di procedimento, a titolo di corrispettivo delle forniture di servizi oggetto delle allegate fatture.
2. Avverso il notificato provvedimento monitorio, ha proposto opposizione C.G., la quale ha eccepito: - la irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, siccome effettuata ad un soggetto diverso dal legale rappresentante della società; - l'esistenza del rapporto contrattuale con la società ingiungente;
- l'avvenuto pagamento delle fatture;
- la cattiva esecuzione delle prestazioni contrattualmente convenute. Ha, inoltre, formulato domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei disservizi dalla stessa causati, consistenti nel sovraccarico di costi, nel mancato guadagno e nella perdita di clientela, quantificati in euro 5.000,00 o nella diversa somma accertata in corso di causa, con il favore delle spese di lite.
3. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio, la che ha contestato CP_1 estensivamente la fondatezza della opposizione e della spiegata domanda riconvenzionale ed insistito, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto, con integrale conferma del titolo monitorio ed il carico delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario, oltre che della condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria.
4. Accordata la provvisoria esecuzione ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI
c.p.c., la causa, in assenza di attività istruttoria viva, è stata immediatamente rinviata alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Indi, sulle conclusioni rassegnate dal solo procuratore dell'opposta a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. L'opposizione deve essere rigettata per essere la stessa completamente infondata.
1.1. Preme, in via preliminare, osservare che del tutto destituita di fondamento è l'eccezione dell'opponente di irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, siccome fatta pervenire ad un soggetto diverso da quello legittimato. L'eccezione è, infatti, sconfessata dalla prova della notifica a mezzo pec del decreto ingiuntivo all'indirizzo della società e, in ogni caso, risulta superata dalla regolare costituzione in giudizio dell'opponente.
1.2. Tanto doverosamente puntualizzato, in diritto, mette conto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non
è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001;
Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n. 14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990). In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria
(che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione). Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda (Cass. n. 2124/1994).
1.3. Alla luce di tale premessa, deve ritenersi che la società opposta abbia pienamente assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente, avendo prodotto in giudizio fin dalla fase monitoria le fatture relative alla fornitura della merce di cui si chiede il pagamento e l'estratto autentico delle scritture contabili dal quale risulta l'annotazione delle stesse.
Va considerato che - secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale - la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto contrattuale già costituito, per cui, sebbene idonea ad ottenere la emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del soggetto nei cui riguardi la fattura è stata emessa, nel successivo giudizio di opposizione essa non è idonea e sufficiente a costituire prova in favore dell'emittente, qualora tale rapporto sia contestato dall'opponente, tuttavia, quando invece nel giudizio di opposizione tale rapporto non sia contestato fra le parti o risulti inequivocabilmente dimostrato da documentazione proveniente dalla stessa parte opponente, la fattura costituisce valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass.
13/06/2006, n. 13651). Ebbene, nella specie, non può considerarsi validamente contestata né l'effettiva sussistenza tra le parti del rapporto commerciale, né la sua esecuzione.
Ed infatti, l'opponente pur negando genericamente l'esistenza del rapporto contrattuale con l'opposta, ha, per un verso sostenuto di aver puntualmente pagato le fatture e, per altro, verso ha allegato che le prestazioni offerte dall'opposta fossero viziate, così implicitamente riconoscendo di aver intrattenuto con la controparte il rapporto commerciale di cui viene chiesto il corrispettivo.
1.4. Le eccezioni sollevate dall'opponente si sono poi rilevate infondate.
Quanto all'eccezione di integrale pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo, alcuna prova è stata offerta dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione, avendo l'opponente omesso di produrre qualunque documentazione sia al momento della costituzione in giudizio che in sede di memorie istruttorie (nella specie non inviate).
Anche l'eccezione relativa ai vizi nell'esecuzione delle prestazioni è del tutto destituita di fondamento.
Sul punto non si può non rilevare che già in punto di allegazione la deduzione si appalesa estremamente generica, essendosi la parte opponente limitata apoditticamente ad affermare “la cattiva esecuzione da parte dell'odierna opposta delle prestazioni contrattualmente convenute”, senza neppure specificare l'ubi constitam degli stessi. Ad ogni buon conto, l'opponente non ne ha offerto dimostrazione non avendo articolato prove (né nell'atto di citazione né in sede di memorie istruttorie, come detto, non depositate) volte a confermare la circostanza.
1.5. In definitiva, alla luce delle esposte considerazioni, l'opposizione non può che essere respinta, con susseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che acquista definitiva esecutività ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
1.6. Il rigetto dell'opposizione reca poi con se quello della ancillare domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, ancora una volta solo genericamente formulata e priva di riscontro probatorio.
2. La soccombenza dell'opponente governa le spese di lite (art. 91 c.p.c.), che vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri minimi – in ragione della non particolare difficoltà delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato – previsti dal D.M. 55/2014, come modif. dal succ. D.M.
147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra euro 5.2001,00 ed euro 26.000,00 (in considerazione dell'importo ingiunto) con l'aumento di cui all'art. 4, comma VIII, D.M. cit., per la manifesta fondatezza delle ragioni della opposta.
2.1. Le stesse vanno poi distratte in favore dell'avv. Michele Di Guida, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
2..2. Ritiene, invece, il Tribunale che non sussistano, come da richiesta dell'opposta, per la condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria, non ravvisandosi mala fede o colpa grave (cfr. Cass. 24.4.2019, n. 11229/2019, Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla C.G. Costruzioni S.r.l.s., in persona del legale rappresentante p.t., avverso il decreto ingiuntivo n. 628/2022 emesso da questo Tribunale (all'esito del procedimento rubricato al n. r.g. n.
1975/2022), su istanza della società in persona del legale rappresentante p.t., ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente;
3. rigetta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria formulata dall'opposta;
2. condanna l'opponente a rifondere in favore del difensore antistatario dell'opposta, avv. Michele
Di Guida le spese di lite che liquida in euro 3.378,20 (di cui euro 460,00 per la fase di studio, euro
389,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria, euro 851,00 per la fase decisionale ed euro 832,20 a titolo di aumento di cui in parte motiva) per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, Cpa e Iva se dovuta, come per legge.
Così deciso in Nola, il 28.10.2025
Il Giudice dott.ssa Donatella Cennamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 28 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n.
3446/2022 R. Gen. Aff. Cont., vertente
TRA
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata dell'atto di citazione, dall'avv. Nicola Valente, unitamente al quale elettivamente domicilia in Acerra (Na), alla via Epifania n. 2;
- OPPONENTE - E
, in persona del legale rappresentante p.t., (P. IVA: ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Michele Di
Guida, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Vincenzo D'Annibale n. 18;
- OPPOSTA - Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 628/2022.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dalla sola parte opposta (mentre fino alle ore 11:20 non sono state depositate note di parte opponente).
Svolgimento del processo.
1. A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il Giudice Monocratico del Tribunale di Nola, con decreto n. 628/2022, ha ingiunto alla società C.G. Costruzioni S.r.l.s. (d'ora innanzi per brevità “C.G.”) di pagare in favore della società (nel prosieguo più semplicemente “ la Controparte_1 CP_1 somma complessiva di euro 20.291,04, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e spese di procedimento, a titolo di corrispettivo delle forniture di servizi oggetto delle allegate fatture.
2. Avverso il notificato provvedimento monitorio, ha proposto opposizione C.G., la quale ha eccepito: - la irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, siccome effettuata ad un soggetto diverso dal legale rappresentante della società; - l'esistenza del rapporto contrattuale con la società ingiungente;
- l'avvenuto pagamento delle fatture;
- la cattiva esecuzione delle prestazioni contrattualmente convenute. Ha, inoltre, formulato domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei disservizi dalla stessa causati, consistenti nel sovraccarico di costi, nel mancato guadagno e nella perdita di clientela, quantificati in euro 5.000,00 o nella diversa somma accertata in corso di causa, con il favore delle spese di lite.
3. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio, la che ha contestato CP_1 estensivamente la fondatezza della opposizione e della spiegata domanda riconvenzionale ed insistito, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto, con integrale conferma del titolo monitorio ed il carico delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario, oltre che della condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria.
4. Accordata la provvisoria esecuzione ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI
c.p.c., la causa, in assenza di attività istruttoria viva, è stata immediatamente rinviata alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Indi, sulle conclusioni rassegnate dal solo procuratore dell'opposta a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. L'opposizione deve essere rigettata per essere la stessa completamente infondata.
1.1. Preme, in via preliminare, osservare che del tutto destituita di fondamento è l'eccezione dell'opponente di irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, siccome fatta pervenire ad un soggetto diverso da quello legittimato. L'eccezione è, infatti, sconfessata dalla prova della notifica a mezzo pec del decreto ingiuntivo all'indirizzo della società e, in ogni caso, risulta superata dalla regolare costituzione in giudizio dell'opponente.
1.2. Tanto doverosamente puntualizzato, in diritto, mette conto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non
è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001;
Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n. 14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990). In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria
(che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione). Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda (Cass. n. 2124/1994).
1.3. Alla luce di tale premessa, deve ritenersi che la società opposta abbia pienamente assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente, avendo prodotto in giudizio fin dalla fase monitoria le fatture relative alla fornitura della merce di cui si chiede il pagamento e l'estratto autentico delle scritture contabili dal quale risulta l'annotazione delle stesse.
Va considerato che - secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale - la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto contrattuale già costituito, per cui, sebbene idonea ad ottenere la emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del soggetto nei cui riguardi la fattura è stata emessa, nel successivo giudizio di opposizione essa non è idonea e sufficiente a costituire prova in favore dell'emittente, qualora tale rapporto sia contestato dall'opponente, tuttavia, quando invece nel giudizio di opposizione tale rapporto non sia contestato fra le parti o risulti inequivocabilmente dimostrato da documentazione proveniente dalla stessa parte opponente, la fattura costituisce valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass.
13/06/2006, n. 13651). Ebbene, nella specie, non può considerarsi validamente contestata né l'effettiva sussistenza tra le parti del rapporto commerciale, né la sua esecuzione.
Ed infatti, l'opponente pur negando genericamente l'esistenza del rapporto contrattuale con l'opposta, ha, per un verso sostenuto di aver puntualmente pagato le fatture e, per altro, verso ha allegato che le prestazioni offerte dall'opposta fossero viziate, così implicitamente riconoscendo di aver intrattenuto con la controparte il rapporto commerciale di cui viene chiesto il corrispettivo.
1.4. Le eccezioni sollevate dall'opponente si sono poi rilevate infondate.
Quanto all'eccezione di integrale pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo, alcuna prova è stata offerta dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione, avendo l'opponente omesso di produrre qualunque documentazione sia al momento della costituzione in giudizio che in sede di memorie istruttorie (nella specie non inviate).
Anche l'eccezione relativa ai vizi nell'esecuzione delle prestazioni è del tutto destituita di fondamento.
Sul punto non si può non rilevare che già in punto di allegazione la deduzione si appalesa estremamente generica, essendosi la parte opponente limitata apoditticamente ad affermare “la cattiva esecuzione da parte dell'odierna opposta delle prestazioni contrattualmente convenute”, senza neppure specificare l'ubi constitam degli stessi. Ad ogni buon conto, l'opponente non ne ha offerto dimostrazione non avendo articolato prove (né nell'atto di citazione né in sede di memorie istruttorie, come detto, non depositate) volte a confermare la circostanza.
1.5. In definitiva, alla luce delle esposte considerazioni, l'opposizione non può che essere respinta, con susseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che acquista definitiva esecutività ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
1.6. Il rigetto dell'opposizione reca poi con se quello della ancillare domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, ancora una volta solo genericamente formulata e priva di riscontro probatorio.
2. La soccombenza dell'opponente governa le spese di lite (art. 91 c.p.c.), che vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri minimi – in ragione della non particolare difficoltà delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato – previsti dal D.M. 55/2014, come modif. dal succ. D.M.
147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra euro 5.2001,00 ed euro 26.000,00 (in considerazione dell'importo ingiunto) con l'aumento di cui all'art. 4, comma VIII, D.M. cit., per la manifesta fondatezza delle ragioni della opposta.
2.1. Le stesse vanno poi distratte in favore dell'avv. Michele Di Guida, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
2..2. Ritiene, invece, il Tribunale che non sussistano, come da richiesta dell'opposta, per la condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria, non ravvisandosi mala fede o colpa grave (cfr. Cass. 24.4.2019, n. 11229/2019, Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla C.G. Costruzioni S.r.l.s., in persona del legale rappresentante p.t., avverso il decreto ingiuntivo n. 628/2022 emesso da questo Tribunale (all'esito del procedimento rubricato al n. r.g. n.
1975/2022), su istanza della società in persona del legale rappresentante p.t., ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente;
3. rigetta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria formulata dall'opposta;
2. condanna l'opponente a rifondere in favore del difensore antistatario dell'opposta, avv. Michele
Di Guida le spese di lite che liquida in euro 3.378,20 (di cui euro 460,00 per la fase di studio, euro
389,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria, euro 851,00 per la fase decisionale ed euro 832,20 a titolo di aumento di cui in parte motiva) per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, Cpa e Iva se dovuta, come per legge.
Così deciso in Nola, il 28.10.2025
Il Giudice dott.ssa Donatella Cennamo