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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/10/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
MO De UC Presidente Relatore
GI TO DI
Elisabetta Pagliarini DI ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4667/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 08/09/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. TAROZZI FLAVIO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Contrariis reiectis;
NEL MERITO: visto l'art. 3 n. 2 lettera b) della Legge 01.12.1970 n. 898, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2 Castiglione delle Stiviere (MN) in data 27.08.1994, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) di procedere alle annotazioni di rito della emananda sentenza. Spese compensate. … (omissis) …
“.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) il 27/08/1994 ed ivi trascritto al numero 33, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1994;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 23/10/2025.
Il Presidente
MO De UC
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
MO De UC Presidente Relatore
GI TO DI
Elisabetta Pagliarini DI ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4667/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 08/09/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. TAROZZI FLAVIO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Contrariis reiectis;
NEL MERITO: visto l'art. 3 n. 2 lettera b) della Legge 01.12.1970 n. 898, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2 Castiglione delle Stiviere (MN) in data 27.08.1994, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) di procedere alle annotazioni di rito della emananda sentenza. Spese compensate. … (omissis) …
“.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) il 27/08/1994 ed ivi trascritto al numero 33, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1994;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 23/10/2025.
Il Presidente
MO De UC
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