Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00584/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09842/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9842 del 2025, proposto da
NE AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Galloni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio De Viti De Marco, n. 50;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio - rigetto formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, del d.lgs. n. 241/1990 in data 31 luglio 2025 a seguito della richiesta di accesso prot. n. CB/2025/0081748 del 1° luglio 2025 rivolta a Roma Capitale in data 30 giugno 2025, protocollata in data 1° luglio 2025 e rimasta senza alcun riscontro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa EO NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, con atto notificato (solo) a Roma Capitale, proponeva riscorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. onde ottenere la condanna di tale amministrazione comunale all’ostensione dei documenti specificati nell’istanza di accesso da costui avanzata con nota del 1° luglio 2025, consistenti in “ tutti gli atti afferenti la residenza anagrafica del nominato in oggetto (il signor VI NN, suo creditore, risultato irreperibile), con particolare riferimento alla dichiarazione di residenza ed a tutti i documenti ad essa allegati, nonché con riferimento agli accertamenti e controlli posti in essere d'ufficio prima e dopo la convalida della registrazione anagrafica” .
Il ricorrente, nell’evidenziare come tale sua istanza sia rimasta del tutto inevasa, chiedeva, dunque, la condanna di Roma Capitale a consentire l’ostensione di tutti gli atti ivi specificati, riferendo di avervi specifico interesse “ per più che evidenti necessità correlate all’ineludibile esercizio del proprio diritto di difesa nei confronti del proprio debitore che ha evidentemente verosimilmente effettuato una falsa dichiarazione di residenza per sfuggire all’esecuzione mobiliare ”.
Roma Capitale, seppur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, veniva dato avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a., dell’esistenza di profili di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 116, comma 1, c.p.a., attesa l’omessa notifica del ricorso al controinteressato, da individuarsi, nel caso di specie, nel signor VI NN, controinteressato in senso tecnico all’accoglimento del gravame proposto (in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6719/2019), a fronte del quale il legale di parte ricorrente rinunciava al giudizio, come da relativa dichiarazione a verbale.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
Il ricorso – in ragione dell’ormai consolidato “ principio della ragione più liquida ”, corollario del principio di economia processuale che governa il processo amministrativo (in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 8218/2025 ed i numerosi precedenti ivi richiamati) - deve essere dichiarato improcedibile ai sensi degli articoli 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, del cod. proc. amm. per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della dichiarazione di rinuncia resa dal legale di parte ricorrente, non potendo dichiararsi l’estinzione per mancata osservanza delle formalità previste al comma 4 del citato art. 84.
Costituisce, infatti, ius receptum che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, abbia la piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, con la conseguenza che, in questo secondo caso, il giudice non potrà che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo egli il potere né di procedere d'ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859, nonché Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832).
Attesa l’omessa costituzione di Roma Capitale non vi è motivo di statuire sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ET OR, Presidente
EO NI, Consigliere, Estensore
AM GL, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EO NI | ET OR |
IL SEGRETARIO