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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/05/2025, n. 2697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2697 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
in composizione collegiale nelle persone di:
Roberta Dotta – Presidente
Monica Mastrandrea – Giudice relatore/estensore
Alessia Santamaria – Giudice
nel procedimento iscritto al r.g n. 10716/2024 vertente tra:
nato a [...] il [...], CUI elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Silvia Carlini che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente
e
– Questura di Torino con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistente
avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. avverso diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale del Questore della Provincia di Torino del 19.4.2024 notificato il 14.5.2024
sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 13.6.2024 il sig. nato a [...] il Parte_1
24.2.1992, ha impugnato il decreto del Questore di Torino datato 19.4.2024 e notificato C.F._2 Co il 14.5.2024, con cui la ha respinto l'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendo al Tribunale di riconoscere in proprio favore il diritto alla protezione speciale ai sensi degli artt. 32, co. 3, d.lgs. 25/2008 e art. 19, comma 1, T.U.I.
A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato il lungo periodo di permanenza in Italia e l'elevato grado di integrazione socio-lavorativa raggiunta. Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza al 18.3.2025. Il si è costituito in data 17.3.2025 ed ha sostenuto l'insussistenza dei Controparte_1 presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di un permesso per protezione speciale richiamando le argomentazioni contenute nella relazione informativa redatta dall'Amministrazione
(v. comparsa di costituzione e allegato A). All'udienza del 18.3.2025: nessuno è comparso per la PA costituita;
la difesa ha chiesto un breve termine per il deposito di ulteriore documentazione ed ha nell'accoglimento del ricorso;
il Giudice relatore delegato per la trattazione del procedimento ha assegnato termine fino al 21.3.3025 per il deposito di nuovi documenti. Allo scadere di questo termine, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio. Oggetto del giudizio è l'impugnazione del provvedimento del Questore di Torino che ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018). Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Il ricorrente ha formalizzato la domanda in data 27.6.2024, ne consegue l'applicazione al caso di specie del testo normativo di riferimento come da ultimo novellato.
Il legislatore, con il DL 20/2023, convertito nella legge 50/2023, entrato in vigore il 11.3.2023, è nuovamente intervenuto sulla protezione speciale. L'art 7 del DL 20/2023 ha abrogato il terzo e il quarto periodo dell'art 19 c.
1.1. TUI, afferenti al quarto ambito della protezione speciale, quello concernente la protezione della vita privata e familiare e i relativi criteri di accertamento. La stessa norma ha introdotto un regime transitorio per le domande presentate prima dell'entrata in vigore (prima dell'11.3.2023) e per il regime applicabile ai permessi di soggiorno per protezione speciale già rilasciati con riferimento ai due periodi “soppressi”. La novella legislativa del 2023 ha lasciato inalterato il primo e il secondo periodo dell'art 19, comma 1.1., TUI e, in particolare, il richiamo all'art 5, comma 6, TUI che fa salvi il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano, che, in ogni caso, avrebbero comunque avuto cogenza trovando la propria fonte in norme sovraordinate. Il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali consente, ove tali obblighi non siano soddisfatti dalle norme sulla protezione maggiore e da quelle sulla protezione speciale, di completare il sistema con una sorta di norma di chiusura con estensione della protezione anche a casi non tipizzati dal legislatore ma ancorati a precetti costituzionali e internazionali (in questo senso: cfr. Cass. 8400/2023). Il richiamo diretto all'art 5, comma 6, TUI permette tuttora di tutelare il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art 8 CEDU e di riconoscere, conseguentemente, il diritto al rilascio del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale, laddove ne ricorrano i presupposti. Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare rimangono attuali le pronunce della giurisprudenza di legittimità: la tutela della vita privata, in particolare, non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende anche l'integrazione sociale, ossia un quid più ampio e parzialmente diverso (così: Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa
contro
Italia) ove Per_1 afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo,
e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8” (cfr. Cass. 8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato)”, assumendo rilevanza anche ad esempio “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023). Proseguono i giudici di legittimità affermando che “si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del 26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo” (cfr. Corte Cass. 2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato” (Cass 16716/23). L'attualità della tutela della vita privata e familiare, anche dopo le modifiche apportata dall'art 19 TUI, è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità con una pronuncia emessa nell'ambito di un ricorso contro un provvedimento di espulsione ove si legge ancora: “da ultimo si dà atto, per completezza, che l'art. 7, comma 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, «continua ad applicarsi la disciplina previgente». In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel
“catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2,
3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (cfr. Cass. 28162/2023). D'altronde la protezione umanitaria prima e speciale poi condivide con la protezione internazionale la natura di diritto fondamentale della persona, costituendo, unitamente alla protezione maggiore, attuazione dell'art 10 Cost e, pertanto, discendendo in via diretta dall'asilo costituzionale (cfr. Cass. 10686/12). L'ancoramento della protezione speciale agli obblighi costituzionali e internazionali impedisce la possibilità di racchiuderla in ipotesi tassative, consegnandole la natura di catalogo aperto, via via connotandosi e riempendosi di diritti soggettivi dipendenti dall'evoluzione interpretativa e comprensivi a titolo esemplificativo del diritto alla famiglia (art 3, 2, 29 Cost, 8 CEDU), del diritto alla salute (art 32), diritto alla tutela dell'ambiente (art 9 e 41 Cost). Si tratta di posizioni soggettive che, anche se non integrano la protezione maggiore (status di rifugiato/protezione sussidiaria), assumono rilievo per la protezione minore, quella speciale, che assurge a misura atipica, residuale e complementare, ma oggetto di valutazione autonoma, tanto che il rigetto della protezione superiore non determina ex se anche quello della protezione minore, ancorata a una condizione specifica e sua propria, la vulnerabilità (v. Cass. 28990/2018). Ai fini dell'accertamento del diritto alla tutela della vita privata e familiare, si deve segnalare che la novella del 2020, introducendo criteri di accertamento del diritto, aveva indotto la giurisprudenza di legittimità a superare il precedente orientamento basato sul giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza (cfr. Ca18455/22). Ora, con la novella legislativa del 2023, che ha abrogato il terzo e il quarto periodo dell'art 19, comma 1.1
TUI, si pone il problema dei criteri di accertamento del diritto alla vita privata e familiare. Tali presupposti non possono che rinvenirsi nel medesimo art. 8 CEDU e nei principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Pertanto, in virtù di tali criteri, occorre effettuare un bilanciamento tra il diritto alla vita familiare e privata del richiedente, da un lato, e, dall'altro, esigenze dello Stato quali le garanzie di sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, di benessere economico del
Paese, di protezione della salute e della morale o dei diritti e delle libertà altrui. Orbene, tutto ciò premesso, passando all'esame del caso di specie con riferimento alla verifica della fondatezza della domanda in esame, il ricorrente proviene dalla Nigeria, rispetto al quale si riporta quanto di seguito. La Nigeria è una Repubblica federale divisa in 36 Stati, oltre alla capitale Abuja, che ha lo status di Territorio della Capitale Federale (Federal Capital Territory, FCT). Quest'ultima ed i 36 Stati sono a loro volta raggruppati nelle seguenti sei zone geopolitiche.1
▪ Centro – Nord (7 stati): Benue, FCT, Na(s Niger, and Plateau Per_2 Per_3 Per_4 Per_1
▪ Nord – Est (6 stati): and Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 Per_9
▪ Nord – Ovest (7 stati): , and Per_11 Pt_2 Pt_3 Per_12 Per_13 Per_14 Per_15 Per_
▪ Sud – Est (5 stati): Ebonyi, Enugu and Imo Per_17 Pers
▪ Sud – Sud (6 stati): Akwa Ibom, Bayelsa, Cross River, Delta, and Rivers Per_1 Per_2 Per_2 Per_2 Pers
▪ Sud – Ovest (6 stati): and Per_24
I problemi di sicurezza in Nigeria differiscono a seconda della zona e derivano da diversi fattori. In primo luogo, dalla presenza di militanti islamici attivi prevalentemente nella regione nord-orientale che si spostano negli stati nord-occidentali; da violenze legate a banditi armati e gruppi criminali nelle regioni nord-occidentali e centro-settentrionali e gang di strada nella regione sud-ovest; dal conflitto tra agricoltori e pastori principalmente nella c.d. Middle Belt,2 ma sempre più spostandosi negli stati meridionali;
da scontri comunali ed etnici nella regione centro-settentrionale e sempre più negli stati meridionali;
dai separatisti del nella regione sudorientale e da militanti petroliferi nel sud della Per_25Per_2 Nigeria, in particolare nel delta del 3 Il Global Terrorism Index (GTI) che copre gli eventi del
2021, ha classificato la Nigeria al 6° posto, in base al numero di morti per attacchi terroristici, e “ha registrato la seconda maggiore riduzione dei decessi per terrorismo”, una riduzione del 51% rispetto all''anno precedente. La riduzione è stata principalmente attribuibile al calo dei decessi legati al terrorismo di e dell' .4 Per_30 CP_3
Come negli anni precedenti, il Fragile State Index che copre gli eventi del 2021, ha classificato la Nigeria in uno stato di “allerta” e l'ha classificata al 16° posto su 179 paesi.5 Dalle numerose fonti risulta pertanto una situazione di scarsa sicurezza non nella totalità del Paese ma solamente in alcune zone della Nigeria, in conseguenza sia dell'attività del gruppo terroristico di , concentrata tuttavia in alcuni Stati del Centro e Nord Est ( Per_30 Per_6 Per_7 Per_1
, sia del conflitto tra agricoltori e pastori presente nelle zone Per_9 Per_5 Per_8 CP_4 Per_2 Pers del Centro Nord ed Est del Paese ( , ), nonché di Per_2 Per_27 Per_29 Per_28 Per_3 banditismo negli stati a Nord Ovest ( , e . Per_12 Per_15 Pt_2
Quanto esposto non consente di ritenere che il ricorrente in caso di rimpatrio possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, né che nello Stato di provenienza del ricorrente vi siano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ai sensi e per gli effetti dell'art. 19
T.U.I.
Quanto ai profili attinenti alla vita privata del ricorrente, tra cui la sua integrazione socio- lavorativa, nella specie, il ricorrente ha allegato la seguente documentazione: comunicazione di
Iscrizione alla Gestione Separata come Professionista e fatture Glovo 2023 e 2024 (doc. 2); fatture relative agli anni 2023, 2024 e 2025 (doc. allegati a deposito del 21.2.2025); CUD 2025, fatture del
9.3.2025 e del 23.2.2025 emesse da (doc. allegati a deposito del 18.3.2025). Parte_1
Per gli indicati profili di vulnerabilità del ricorrente e per gli indici del percorso di integrazione che egli sta cercando di compiere nel territorio nazionale, valorizzando i parametri normativi di cui sopra espressi all'art. 19 TUI, si ritengono ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il ricorrente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (sul punto v.: Cass. sez. un. 24413/2021; Cass.7396/2021; Cass. 16369/22; Cass. 26089/22).
Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, tenuto conto della natura della procedura alla luce della ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato ed essendo la convenuta la PA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza: - accoglie la domanda e riconosce in favore di nato a [...] il Parte_1
24.2.1992, CUI 052H779 il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 19 TUI nella versione come modificata dal d.lgs. 130 del 2020 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del detto documento;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 24.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Monica Mastrandrea Roberta Dotta 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 EUAA, COI Report: Nigeria - Security situation v.1.1, giugno 2021, p. 19 https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf 2 “Hostility between pastoralists (herders) and farmers has continued for decades in Nigeria's Middle Belt states of Per_2
, and ”, ACAPS, Overview, 27 settembre 2021, Per_5 Pt_2 Per_28 Per_29 Per_9 https://www.acaps.org/country/nigeria/crisis/middle-belt. 3 EUAA, COI Report: Nigeria - Security situation v.1.1, giugno 2021, pp. 21-22 https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf; IRC
– International Rescue Committee, IRC 2022 Emergency Watchlist, 14 dicembre 2021 https://www.rescue.org/sites/default/files/document/6423/cs2201watchlistreportfinal.pdf. 4 , 2022: Measuring the Impact of Terrorism, marzo 2022, Controparte_5 Controparte_6 p. 2, https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2022/03/GTI-2022-web-04112022.pdf. 5 FFP, Fragile States Index Annual Report 2022, 13 luglio 2022, https://fragilestatesindex.org/wp- content/uploads/2022/07/22-FSI-Report-Final.pdf. 6 Annual Report 2021/22 – Nigeria, 29 marzo 2022, Controparte_7 Controparte_7 https://www.amnesty.org/en/location/africa/west-and-central-africa/nigeria/report-nigeria/; Controparte_8
, Country Report on Human Rights Practices 2021 - Nigeria, 13 aprile 2022, https://www.state.gov/wp-
[...] content/uploads/2022/03/313615_NIGERIA-2021-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf; ACLED, 10 Conflicts to CP_9 About in 2022, Nigeria, https://acleddata.com/10-conflicts-to-worry-about-in-2022/nigeria/; Daily Trust, How SI Became Hotbed Of Banditry, 16 gennaio 2021, https://dailytrust.com/how-katsina-became-hotbed-of-banditry;
, Violence in Nigeria's North West: Rolling Back the Mayhem, 18 maggio 2020, p. 17, Controparte_10 https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/288-violence-in-nigerias-north-west_0.pdf; the Controparte_11 Responsibility to Protect, Nigeria, 1 marzo 2022, https://www.globalr2p.org/countries/nigeria/; Controparte_12
World Report 2021 - Nigeria, 13 gennaio 2022, https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/nigeria.
[...]
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
in composizione collegiale nelle persone di:
Roberta Dotta – Presidente
Monica Mastrandrea – Giudice relatore/estensore
Alessia Santamaria – Giudice
nel procedimento iscritto al r.g n. 10716/2024 vertente tra:
nato a [...] il [...], CUI elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Silvia Carlini che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente
e
– Questura di Torino con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistente
avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. avverso diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale del Questore della Provincia di Torino del 19.4.2024 notificato il 14.5.2024
sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 13.6.2024 il sig. nato a [...] il Parte_1
24.2.1992, ha impugnato il decreto del Questore di Torino datato 19.4.2024 e notificato C.F._2 Co il 14.5.2024, con cui la ha respinto l'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendo al Tribunale di riconoscere in proprio favore il diritto alla protezione speciale ai sensi degli artt. 32, co. 3, d.lgs. 25/2008 e art. 19, comma 1, T.U.I.
A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato il lungo periodo di permanenza in Italia e l'elevato grado di integrazione socio-lavorativa raggiunta. Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza al 18.3.2025. Il si è costituito in data 17.3.2025 ed ha sostenuto l'insussistenza dei Controparte_1 presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di un permesso per protezione speciale richiamando le argomentazioni contenute nella relazione informativa redatta dall'Amministrazione
(v. comparsa di costituzione e allegato A). All'udienza del 18.3.2025: nessuno è comparso per la PA costituita;
la difesa ha chiesto un breve termine per il deposito di ulteriore documentazione ed ha nell'accoglimento del ricorso;
il Giudice relatore delegato per la trattazione del procedimento ha assegnato termine fino al 21.3.3025 per il deposito di nuovi documenti. Allo scadere di questo termine, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio. Oggetto del giudizio è l'impugnazione del provvedimento del Questore di Torino che ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018). Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Il ricorrente ha formalizzato la domanda in data 27.6.2024, ne consegue l'applicazione al caso di specie del testo normativo di riferimento come da ultimo novellato.
Il legislatore, con il DL 20/2023, convertito nella legge 50/2023, entrato in vigore il 11.3.2023, è nuovamente intervenuto sulla protezione speciale. L'art 7 del DL 20/2023 ha abrogato il terzo e il quarto periodo dell'art 19 c.
1.1. TUI, afferenti al quarto ambito della protezione speciale, quello concernente la protezione della vita privata e familiare e i relativi criteri di accertamento. La stessa norma ha introdotto un regime transitorio per le domande presentate prima dell'entrata in vigore (prima dell'11.3.2023) e per il regime applicabile ai permessi di soggiorno per protezione speciale già rilasciati con riferimento ai due periodi “soppressi”. La novella legislativa del 2023 ha lasciato inalterato il primo e il secondo periodo dell'art 19, comma 1.1., TUI e, in particolare, il richiamo all'art 5, comma 6, TUI che fa salvi il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano, che, in ogni caso, avrebbero comunque avuto cogenza trovando la propria fonte in norme sovraordinate. Il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali consente, ove tali obblighi non siano soddisfatti dalle norme sulla protezione maggiore e da quelle sulla protezione speciale, di completare il sistema con una sorta di norma di chiusura con estensione della protezione anche a casi non tipizzati dal legislatore ma ancorati a precetti costituzionali e internazionali (in questo senso: cfr. Cass. 8400/2023). Il richiamo diretto all'art 5, comma 6, TUI permette tuttora di tutelare il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art 8 CEDU e di riconoscere, conseguentemente, il diritto al rilascio del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale, laddove ne ricorrano i presupposti. Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare rimangono attuali le pronunce della giurisprudenza di legittimità: la tutela della vita privata, in particolare, non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende anche l'integrazione sociale, ossia un quid più ampio e parzialmente diverso (così: Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa
contro
Italia) ove Per_1 afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo,
e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8” (cfr. Cass. 8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato)”, assumendo rilevanza anche ad esempio “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023). Proseguono i giudici di legittimità affermando che “si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del 26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo” (cfr. Corte Cass. 2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato” (Cass 16716/23). L'attualità della tutela della vita privata e familiare, anche dopo le modifiche apportata dall'art 19 TUI, è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità con una pronuncia emessa nell'ambito di un ricorso contro un provvedimento di espulsione ove si legge ancora: “da ultimo si dà atto, per completezza, che l'art. 7, comma 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, «continua ad applicarsi la disciplina previgente». In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel
“catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2,
3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (cfr. Cass. 28162/2023). D'altronde la protezione umanitaria prima e speciale poi condivide con la protezione internazionale la natura di diritto fondamentale della persona, costituendo, unitamente alla protezione maggiore, attuazione dell'art 10 Cost e, pertanto, discendendo in via diretta dall'asilo costituzionale (cfr. Cass. 10686/12). L'ancoramento della protezione speciale agli obblighi costituzionali e internazionali impedisce la possibilità di racchiuderla in ipotesi tassative, consegnandole la natura di catalogo aperto, via via connotandosi e riempendosi di diritti soggettivi dipendenti dall'evoluzione interpretativa e comprensivi a titolo esemplificativo del diritto alla famiglia (art 3, 2, 29 Cost, 8 CEDU), del diritto alla salute (art 32), diritto alla tutela dell'ambiente (art 9 e 41 Cost). Si tratta di posizioni soggettive che, anche se non integrano la protezione maggiore (status di rifugiato/protezione sussidiaria), assumono rilievo per la protezione minore, quella speciale, che assurge a misura atipica, residuale e complementare, ma oggetto di valutazione autonoma, tanto che il rigetto della protezione superiore non determina ex se anche quello della protezione minore, ancorata a una condizione specifica e sua propria, la vulnerabilità (v. Cass. 28990/2018). Ai fini dell'accertamento del diritto alla tutela della vita privata e familiare, si deve segnalare che la novella del 2020, introducendo criteri di accertamento del diritto, aveva indotto la giurisprudenza di legittimità a superare il precedente orientamento basato sul giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza (cfr. Ca18455/22). Ora, con la novella legislativa del 2023, che ha abrogato il terzo e il quarto periodo dell'art 19, comma 1.1
TUI, si pone il problema dei criteri di accertamento del diritto alla vita privata e familiare. Tali presupposti non possono che rinvenirsi nel medesimo art. 8 CEDU e nei principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Pertanto, in virtù di tali criteri, occorre effettuare un bilanciamento tra il diritto alla vita familiare e privata del richiedente, da un lato, e, dall'altro, esigenze dello Stato quali le garanzie di sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, di benessere economico del
Paese, di protezione della salute e della morale o dei diritti e delle libertà altrui. Orbene, tutto ciò premesso, passando all'esame del caso di specie con riferimento alla verifica della fondatezza della domanda in esame, il ricorrente proviene dalla Nigeria, rispetto al quale si riporta quanto di seguito. La Nigeria è una Repubblica federale divisa in 36 Stati, oltre alla capitale Abuja, che ha lo status di Territorio della Capitale Federale (Federal Capital Territory, FCT). Quest'ultima ed i 36 Stati sono a loro volta raggruppati nelle seguenti sei zone geopolitiche.1
▪ Centro – Nord (7 stati): Benue, FCT, Na(s Niger, and Plateau Per_2 Per_3 Per_4 Per_1
▪ Nord – Est (6 stati): and Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 Per_9
▪ Nord – Ovest (7 stati): , and Per_11 Pt_2 Pt_3 Per_12 Per_13 Per_14 Per_15 Per_
▪ Sud – Est (5 stati): Ebonyi, Enugu and Imo Per_17 Pers
▪ Sud – Sud (6 stati): Akwa Ibom, Bayelsa, Cross River, Delta, and Rivers Per_1 Per_2 Per_2 Per_2 Pers
▪ Sud – Ovest (6 stati): and Per_24
I problemi di sicurezza in Nigeria differiscono a seconda della zona e derivano da diversi fattori. In primo luogo, dalla presenza di militanti islamici attivi prevalentemente nella regione nord-orientale che si spostano negli stati nord-occidentali; da violenze legate a banditi armati e gruppi criminali nelle regioni nord-occidentali e centro-settentrionali e gang di strada nella regione sud-ovest; dal conflitto tra agricoltori e pastori principalmente nella c.d. Middle Belt,2 ma sempre più spostandosi negli stati meridionali;
da scontri comunali ed etnici nella regione centro-settentrionale e sempre più negli stati meridionali;
dai separatisti del nella regione sudorientale e da militanti petroliferi nel sud della Per_25Per_2 Nigeria, in particolare nel delta del 3 Il Global Terrorism Index (GTI) che copre gli eventi del
2021, ha classificato la Nigeria al 6° posto, in base al numero di morti per attacchi terroristici, e “ha registrato la seconda maggiore riduzione dei decessi per terrorismo”, una riduzione del 51% rispetto all''anno precedente. La riduzione è stata principalmente attribuibile al calo dei decessi legati al terrorismo di e dell' .4 Per_30 CP_3
Come negli anni precedenti, il Fragile State Index che copre gli eventi del 2021, ha classificato la Nigeria in uno stato di “allerta” e l'ha classificata al 16° posto su 179 paesi.5 Dalle numerose fonti risulta pertanto una situazione di scarsa sicurezza non nella totalità del Paese ma solamente in alcune zone della Nigeria, in conseguenza sia dell'attività del gruppo terroristico di , concentrata tuttavia in alcuni Stati del Centro e Nord Est ( Per_30 Per_6 Per_7 Per_1
, sia del conflitto tra agricoltori e pastori presente nelle zone Per_9 Per_5 Per_8 CP_4 Per_2 Pers del Centro Nord ed Est del Paese ( , ), nonché di Per_2 Per_27 Per_29 Per_28 Per_3 banditismo negli stati a Nord Ovest ( , e . Per_12 Per_15 Pt_2
Quanto esposto non consente di ritenere che il ricorrente in caso di rimpatrio possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, né che nello Stato di provenienza del ricorrente vi siano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ai sensi e per gli effetti dell'art. 19
T.U.I.
Quanto ai profili attinenti alla vita privata del ricorrente, tra cui la sua integrazione socio- lavorativa, nella specie, il ricorrente ha allegato la seguente documentazione: comunicazione di
Iscrizione alla Gestione Separata come Professionista e fatture Glovo 2023 e 2024 (doc. 2); fatture relative agli anni 2023, 2024 e 2025 (doc. allegati a deposito del 21.2.2025); CUD 2025, fatture del
9.3.2025 e del 23.2.2025 emesse da (doc. allegati a deposito del 18.3.2025). Parte_1
Per gli indicati profili di vulnerabilità del ricorrente e per gli indici del percorso di integrazione che egli sta cercando di compiere nel territorio nazionale, valorizzando i parametri normativi di cui sopra espressi all'art. 19 TUI, si ritengono ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il ricorrente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (sul punto v.: Cass. sez. un. 24413/2021; Cass.7396/2021; Cass. 16369/22; Cass. 26089/22).
Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, tenuto conto della natura della procedura alla luce della ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato ed essendo la convenuta la PA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza: - accoglie la domanda e riconosce in favore di nato a [...] il Parte_1
24.2.1992, CUI 052H779 il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 19 TUI nella versione come modificata dal d.lgs. 130 del 2020 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del detto documento;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 24.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Monica Mastrandrea Roberta Dotta 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 EUAA, COI Report: Nigeria - Security situation v.1.1, giugno 2021, p. 19 https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf 2 “Hostility between pastoralists (herders) and farmers has continued for decades in Nigeria's Middle Belt states of Per_2
, and ”, ACAPS, Overview, 27 settembre 2021, Per_5 Pt_2 Per_28 Per_29 Per_9 https://www.acaps.org/country/nigeria/crisis/middle-belt. 3 EUAA, COI Report: Nigeria - Security situation v.1.1, giugno 2021, pp. 21-22 https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf; IRC
– International Rescue Committee, IRC 2022 Emergency Watchlist, 14 dicembre 2021 https://www.rescue.org/sites/default/files/document/6423/cs2201watchlistreportfinal.pdf. 4 , 2022: Measuring the Impact of Terrorism, marzo 2022, Controparte_5 Controparte_6 p. 2, https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2022/03/GTI-2022-web-04112022.pdf. 5 FFP, Fragile States Index Annual Report 2022, 13 luglio 2022, https://fragilestatesindex.org/wp- content/uploads/2022/07/22-FSI-Report-Final.pdf. 6 Annual Report 2021/22 – Nigeria, 29 marzo 2022, Controparte_7 Controparte_7 https://www.amnesty.org/en/location/africa/west-and-central-africa/nigeria/report-nigeria/; Controparte_8
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[...] content/uploads/2022/03/313615_NIGERIA-2021-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf; ACLED, 10 Conflicts to CP_9 About in 2022, Nigeria, https://acleddata.com/10-conflicts-to-worry-about-in-2022/nigeria/; Daily Trust, How SI Became Hotbed Of Banditry, 16 gennaio 2021, https://dailytrust.com/how-katsina-became-hotbed-of-banditry;
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[...]