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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/07/2025, n. 2732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2732 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 13815/2018 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Palmiro Nicola Nettis, Parte_1
Attrice contro
e , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 Controparte_2
Giacinto Donvito,
Convenuti
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 9.7.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 CP_2
per l'udienza del 28.1.2019 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“a) accertare e dichiarare i Sigg.ri e , Controparte_1 Controparte_2 rispettivamente proprietario e custode del cane, responsabili del sinistro per cui è causa;
b) condannare i ridetti convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'istante, sig.ra , a titolo di risarcimento danni per le lesioni riportate a seguito Parte_1 dell'aggressione per cui è causa, della complessiva somma di € 46.798,66
(euroquarantaseimilasettecentonovantotto/66) o quell'altra minore o maggiore che sarà
Pag. 1 a 6 ritenuta di giustizia, oltre gli interessi ed il danno da svalutazione;
c) condannare i ridetti convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
A fondamento della domanda, l'attrice ha esposto che:
- il giorno 1.10.2017, alle ore 21.30 circa, in Gioia del Colle alla via Marte n. 16, nel mentre sostava all'ingresso della Pizzeria “il Rifugio”, il cane pastore maremmano abruzzese, privo di museruola, di proprietà di ed in quel Controparte_1 frangente custodito dal padre , la aggrediva provocandole lesioni Controparte_2 personali al naso e alla mano destra;
- a causa delle lesioni, veniva trasportata presso il nosocomio “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti e successivamente presso il reparto di “chirurgia plastico-ricostruttiva” del dove veniva ricoverata con diagnosi di “trauma da morso di cane con Controparte_3 distacco di columella, perdita di sostanza cutanea punta naso con esposizione cartilaginea, ferita lacero-contusa del dorso del naso e della mano destra”;
- sottoposta ad intervento, a controlli e cure, l'attrice in data 19.4.2018 veniva dichiarata guarita con esiti cicatriziali stabilizzati;
- residuavano postumi quantificati nella complessiva somma di euro 46.798,66 (di cui
1.200,00 per spese mediche e la restante parte per danno non patrimoniale).
e si sono costituiti in giudizio il Controparte_1 Controparte_2
10.1.2019, contestando le avverse difese e pretese e deducendo che:
- la responsabilità dell'accaduto era da addebitarsi alla , per essersi avvicinata Parte_1 in maniera imprudente all'animale ed averlo abbracciato da tergo, provocandone la reazione;
inoltre, al momento del sinistro l'attrice indossava alla punta del naso un piercing a forma di anello, che ha avuto efficacia causale autonoma nel procurarle le lesioni;
- in via subordinata, sarebbe sussistente il concorso prevalente dell'attrice in ordine ai danni riportati ex art. 1227 c.c.;
- il quantum ex adverso richiesto è eccessivo e comunque non provato.
Pertanto, i convenuti hanno chiesto, in via principale, il rigetto della domanda e, in via subordinata, di dichiarare il concorso prevalente dell'attrice nella causazione del sinistro.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo interrogatorio formale delle parti ed escussione dei testimoni. All'esito, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., in ultimo, per l'udienza del 9.7.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 18.6.2025.
Pag. 2 a 6 In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito della questione, va osservato che la domanda attorea non è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Il caso in esame va ricondotto nella fattispecie normativa di cui all'art. 2052 c.c.: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Pertanto, se l'animale cagiona danni a cose e persone, di tale danno sono tenuti a rispondere il proprietario o l'affidatario, salva la dimostrazione del fortuito.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva o omissiva - di costoro, ma su una relazione (di proprietà o di uso, fondante la custodia e la sorveglianza) intercorrente tra i predetti e l'animale, e poichè il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore ("salvo che provi il caso fortuito") che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, la rilevanza del fortuito deve essere apprezzata sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento esterno, anzichè all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi (cfr. Cass. n. 10402/2016). Ne consegue che spetta all'attore provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso secundum o contra naturam, comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto dell'animale quod sensu caret (Cass. n. 261/1977), mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa o di aver usato la comune diligenza e prudenza nella custodia dell'animale, bensì
l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 7260/2013).
Tornando all'esame del caso concreto, va osservato che i riscontri istruttori acquisiti hanno consentito di appurare quanto segue.
La testimone , citata dall'attrice e cugina della stessa, all'udienza del Testimone_1
25.11.2020 ha dichiarato: “la Sig.ra era all'ingresso dell'esercizio Parte_1 commerciale intenta a parlare al telefonino. A quel punto il cane, che aveva la testa rivolta verso l'ingresso della pizzeria, si è avventato e l'ha azzannata al volto ed in particolare al naso. Lei ha tentato di difendersi adoperando entrambe le mani, tant'è vero che il cane le ha morso anche la mano”.
Il testimone citato dai convenuti e nipote di , alla Testimone_2 Controparte_2
Pag. 3 a 6 stessa udienza ha dichiarato: “preciso che il cane aveva appena finito di mangiare un pezzo di pizza datogli da . Il cane era sdraiato a terra. Preciso che Controparte_2 quando arrivò era alle spalle del cane…toccò il cane dalla testa per salutarlo Parte_1
e lo chiamò per nome…Buttiglione dopo aver toccato il cane, entrò in pizzeria e Pt_1 quando uscì si avvicinò di nuovo frontalmente al cane, lo prese dalla faccia ed a quel punto il cane la aggredì al naso”.
Il testimone citato dall'attrice e all'epoca dei fatti fidanzato della Testimone_3 stessa, alla medesima udienza ha riferito: “al momento dell'aggressione la sig.ra
era ferma dinanzi alla pizzeria intenta a parlare al telefono e il cane era Parte_1 rivolto verso di lei”.
Il testimone , citato dai convenuti ed indifferente alle parti, Testimone_4 alla predetta udienza ha dichiarato: “confermo la circostanza sub 3) [3) vero è che al cane era stata momentaneamente tolta la museruola onde consentirgli di mangiare] perché sicuramente stava mangiando…il cane era sdraiato quando la è arrivata Parte_1 dalle sue spalle”.
Tutti i testimoni di parte convenuta hanno confermato la circostanza di prova 5), ossia che l'attrice nell'occasione si avvicinò al cane dalle sue spalle e gli avvolse il collo e che a quel punto il cane si voltò e la graffiò con la zampa anteriore al naso ed alla mano.
Orbene, le versioni offerte da ambo le parti e dai testimoni escussi divergono in ordine allo sviluppo della dinamica: in base alla versione attorea, l'aggressione da parte del cane avvenne in maniera improvvisa ed avulsa, mentre in base alla versione dei convenuti l'aggressione fu determinata dal comportamento dell'attrice, che sarebbe arrivata alle sue spalle, avvolgendogli il collo, il che avrebbe scatenato la reazione del cane.
Ciò che fa propendere per l'inattendibilità della versione attorea è costituito dai seguenti elementi:
- è la stessa attrice nella querela allegata sub 8 all'atto di citazione ad affermare che:
“mentre entravo all'interno del locale accarezzavo l'animale, in maniera fugace, come già altre volte avvenuto, però questa volta accadeva che il cane ha avuto una reazione inconsulta, in quanto lo stesso si è avventato immediatamente contro di me puntando il suo muso diritto verso il mio volto”;
- la riferita aggressione non risulta avvenuta ex abrupto, ossia in maniera avulsa rispetto al comportamento dell'attrice, invero essendosi costei abbassata per accarezzare l'animale da tergo mentre questo era sdraiato in terra e tale circostanza è stata omessa nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c.; inoltre, tale dinamica
Pag. 4 a 6 risulta confermata dai testimoni citati dai convenuti, mentre nella versione della dinamica riportata dai testimoni citati dall'attrice non è fatto cenno al fatto che nell'occasione l'attrice accarezzò il cane.
Alla luce di tanto, va esclusa la responsabilità dei convenuti, il quanto l'aggressione oggetto di causa non risulta determinata da un comportamento immotivato dell'animale, posto che l'attrice nell'accarezzare il cane – nelle modalità surriferite – si è esposta alla reazione dell'animale e, quindi, al pericolo dell'aggressione. A tal fine, va osservato che la giurisprudenza di legittimità contempla nel fortuito (quale fattore esterno idoneo ad elidere la relazione tra l'animale ed il proprietario/custode) il comportamento dello stesso danneggiato, purché connotato da imprevedibilità, inevitabilità ed eccezionalità (cfr.
Cass. n. 10402/2016): nella specie, lo sviluppo dei fatti consente di ritenere la sussistenza dei predetti caratteri in capo alla condotta attorea, in quanto l'aver accarezzato il cane
(comunque al guinzaglio) da tergo mentre questi era intento a cibarsi integra sicuramente un comportamento anomalo idoneo a sorprendere l'animale, a prescindere dalla conoscenza e dalla familiarità con l'animale medesimo, il che espone al rischio di una reazione inconsulta da parte dell'animale. Diversamente ragionando, non si comprende in cosa possa consistere il caso fortuito, quale causa di esclusione della responsabilità del proprietario/custode dell'animale.
In virtù di tanto, va disposto il rigetto della domanda attorea, connotata altresì da colpa grave ex art. 96 c. 3 c.p.c.: invero, la segnalata omissione negli atti processuali di aspetti dirimenti in ordine al comportamento dell'attrice in occasione dei fatti di causa unitamente agli esiti dell'istruttoria consentono di ritenere sussistente la violazione, da parte dell'attrice, del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. n. 9912/2018); pertanto, l'attrice va condannata a pagare in favore dei convenuti la somma ritenuta congrua di euro 380,80 (pari ad 1/10 delle spese processuali: cfr. infra) ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c. (nella versione applicabile ratione temporis, ossia quella anteriore alle modifiche di cui al D. lgs. n.
149/2022).
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza dell'attrice ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi della finca n. 4, in considerazione del disputatum; con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva e della non particolare difficoltà delle questioni affrontate).
Pag. 5 a 6
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna al risarcimento ex art. 96 c. 3 c.p.c. della somma di euro Parte_1
380,80 in favore di e;
Controparte_1 Controparte_2
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1
e , liquidate in euro 3.808,00 per Controparte_1 Controparte_2 compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi direttamente in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 9.7.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 6 a 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 13815/2018 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Palmiro Nicola Nettis, Parte_1
Attrice contro
e , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 Controparte_2
Giacinto Donvito,
Convenuti
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 9.7.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 CP_2
per l'udienza del 28.1.2019 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“a) accertare e dichiarare i Sigg.ri e , Controparte_1 Controparte_2 rispettivamente proprietario e custode del cane, responsabili del sinistro per cui è causa;
b) condannare i ridetti convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'istante, sig.ra , a titolo di risarcimento danni per le lesioni riportate a seguito Parte_1 dell'aggressione per cui è causa, della complessiva somma di € 46.798,66
(euroquarantaseimilasettecentonovantotto/66) o quell'altra minore o maggiore che sarà
Pag. 1 a 6 ritenuta di giustizia, oltre gli interessi ed il danno da svalutazione;
c) condannare i ridetti convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
A fondamento della domanda, l'attrice ha esposto che:
- il giorno 1.10.2017, alle ore 21.30 circa, in Gioia del Colle alla via Marte n. 16, nel mentre sostava all'ingresso della Pizzeria “il Rifugio”, il cane pastore maremmano abruzzese, privo di museruola, di proprietà di ed in quel Controparte_1 frangente custodito dal padre , la aggrediva provocandole lesioni Controparte_2 personali al naso e alla mano destra;
- a causa delle lesioni, veniva trasportata presso il nosocomio “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti e successivamente presso il reparto di “chirurgia plastico-ricostruttiva” del dove veniva ricoverata con diagnosi di “trauma da morso di cane con Controparte_3 distacco di columella, perdita di sostanza cutanea punta naso con esposizione cartilaginea, ferita lacero-contusa del dorso del naso e della mano destra”;
- sottoposta ad intervento, a controlli e cure, l'attrice in data 19.4.2018 veniva dichiarata guarita con esiti cicatriziali stabilizzati;
- residuavano postumi quantificati nella complessiva somma di euro 46.798,66 (di cui
1.200,00 per spese mediche e la restante parte per danno non patrimoniale).
e si sono costituiti in giudizio il Controparte_1 Controparte_2
10.1.2019, contestando le avverse difese e pretese e deducendo che:
- la responsabilità dell'accaduto era da addebitarsi alla , per essersi avvicinata Parte_1 in maniera imprudente all'animale ed averlo abbracciato da tergo, provocandone la reazione;
inoltre, al momento del sinistro l'attrice indossava alla punta del naso un piercing a forma di anello, che ha avuto efficacia causale autonoma nel procurarle le lesioni;
- in via subordinata, sarebbe sussistente il concorso prevalente dell'attrice in ordine ai danni riportati ex art. 1227 c.c.;
- il quantum ex adverso richiesto è eccessivo e comunque non provato.
Pertanto, i convenuti hanno chiesto, in via principale, il rigetto della domanda e, in via subordinata, di dichiarare il concorso prevalente dell'attrice nella causazione del sinistro.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo interrogatorio formale delle parti ed escussione dei testimoni. All'esito, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., in ultimo, per l'udienza del 9.7.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 18.6.2025.
Pag. 2 a 6 In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito della questione, va osservato che la domanda attorea non è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Il caso in esame va ricondotto nella fattispecie normativa di cui all'art. 2052 c.c.: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Pertanto, se l'animale cagiona danni a cose e persone, di tale danno sono tenuti a rispondere il proprietario o l'affidatario, salva la dimostrazione del fortuito.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva o omissiva - di costoro, ma su una relazione (di proprietà o di uso, fondante la custodia e la sorveglianza) intercorrente tra i predetti e l'animale, e poichè il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore ("salvo che provi il caso fortuito") che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, la rilevanza del fortuito deve essere apprezzata sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento esterno, anzichè all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi (cfr. Cass. n. 10402/2016). Ne consegue che spetta all'attore provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso secundum o contra naturam, comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto dell'animale quod sensu caret (Cass. n. 261/1977), mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa o di aver usato la comune diligenza e prudenza nella custodia dell'animale, bensì
l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 7260/2013).
Tornando all'esame del caso concreto, va osservato che i riscontri istruttori acquisiti hanno consentito di appurare quanto segue.
La testimone , citata dall'attrice e cugina della stessa, all'udienza del Testimone_1
25.11.2020 ha dichiarato: “la Sig.ra era all'ingresso dell'esercizio Parte_1 commerciale intenta a parlare al telefonino. A quel punto il cane, che aveva la testa rivolta verso l'ingresso della pizzeria, si è avventato e l'ha azzannata al volto ed in particolare al naso. Lei ha tentato di difendersi adoperando entrambe le mani, tant'è vero che il cane le ha morso anche la mano”.
Il testimone citato dai convenuti e nipote di , alla Testimone_2 Controparte_2
Pag. 3 a 6 stessa udienza ha dichiarato: “preciso che il cane aveva appena finito di mangiare un pezzo di pizza datogli da . Il cane era sdraiato a terra. Preciso che Controparte_2 quando arrivò era alle spalle del cane…toccò il cane dalla testa per salutarlo Parte_1
e lo chiamò per nome…Buttiglione dopo aver toccato il cane, entrò in pizzeria e Pt_1 quando uscì si avvicinò di nuovo frontalmente al cane, lo prese dalla faccia ed a quel punto il cane la aggredì al naso”.
Il testimone citato dall'attrice e all'epoca dei fatti fidanzato della Testimone_3 stessa, alla medesima udienza ha riferito: “al momento dell'aggressione la sig.ra
era ferma dinanzi alla pizzeria intenta a parlare al telefono e il cane era Parte_1 rivolto verso di lei”.
Il testimone , citato dai convenuti ed indifferente alle parti, Testimone_4 alla predetta udienza ha dichiarato: “confermo la circostanza sub 3) [3) vero è che al cane era stata momentaneamente tolta la museruola onde consentirgli di mangiare] perché sicuramente stava mangiando…il cane era sdraiato quando la è arrivata Parte_1 dalle sue spalle”.
Tutti i testimoni di parte convenuta hanno confermato la circostanza di prova 5), ossia che l'attrice nell'occasione si avvicinò al cane dalle sue spalle e gli avvolse il collo e che a quel punto il cane si voltò e la graffiò con la zampa anteriore al naso ed alla mano.
Orbene, le versioni offerte da ambo le parti e dai testimoni escussi divergono in ordine allo sviluppo della dinamica: in base alla versione attorea, l'aggressione da parte del cane avvenne in maniera improvvisa ed avulsa, mentre in base alla versione dei convenuti l'aggressione fu determinata dal comportamento dell'attrice, che sarebbe arrivata alle sue spalle, avvolgendogli il collo, il che avrebbe scatenato la reazione del cane.
Ciò che fa propendere per l'inattendibilità della versione attorea è costituito dai seguenti elementi:
- è la stessa attrice nella querela allegata sub 8 all'atto di citazione ad affermare che:
“mentre entravo all'interno del locale accarezzavo l'animale, in maniera fugace, come già altre volte avvenuto, però questa volta accadeva che il cane ha avuto una reazione inconsulta, in quanto lo stesso si è avventato immediatamente contro di me puntando il suo muso diritto verso il mio volto”;
- la riferita aggressione non risulta avvenuta ex abrupto, ossia in maniera avulsa rispetto al comportamento dell'attrice, invero essendosi costei abbassata per accarezzare l'animale da tergo mentre questo era sdraiato in terra e tale circostanza è stata omessa nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c.; inoltre, tale dinamica
Pag. 4 a 6 risulta confermata dai testimoni citati dai convenuti, mentre nella versione della dinamica riportata dai testimoni citati dall'attrice non è fatto cenno al fatto che nell'occasione l'attrice accarezzò il cane.
Alla luce di tanto, va esclusa la responsabilità dei convenuti, il quanto l'aggressione oggetto di causa non risulta determinata da un comportamento immotivato dell'animale, posto che l'attrice nell'accarezzare il cane – nelle modalità surriferite – si è esposta alla reazione dell'animale e, quindi, al pericolo dell'aggressione. A tal fine, va osservato che la giurisprudenza di legittimità contempla nel fortuito (quale fattore esterno idoneo ad elidere la relazione tra l'animale ed il proprietario/custode) il comportamento dello stesso danneggiato, purché connotato da imprevedibilità, inevitabilità ed eccezionalità (cfr.
Cass. n. 10402/2016): nella specie, lo sviluppo dei fatti consente di ritenere la sussistenza dei predetti caratteri in capo alla condotta attorea, in quanto l'aver accarezzato il cane
(comunque al guinzaglio) da tergo mentre questi era intento a cibarsi integra sicuramente un comportamento anomalo idoneo a sorprendere l'animale, a prescindere dalla conoscenza e dalla familiarità con l'animale medesimo, il che espone al rischio di una reazione inconsulta da parte dell'animale. Diversamente ragionando, non si comprende in cosa possa consistere il caso fortuito, quale causa di esclusione della responsabilità del proprietario/custode dell'animale.
In virtù di tanto, va disposto il rigetto della domanda attorea, connotata altresì da colpa grave ex art. 96 c. 3 c.p.c.: invero, la segnalata omissione negli atti processuali di aspetti dirimenti in ordine al comportamento dell'attrice in occasione dei fatti di causa unitamente agli esiti dell'istruttoria consentono di ritenere sussistente la violazione, da parte dell'attrice, del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. n. 9912/2018); pertanto, l'attrice va condannata a pagare in favore dei convenuti la somma ritenuta congrua di euro 380,80 (pari ad 1/10 delle spese processuali: cfr. infra) ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c. (nella versione applicabile ratione temporis, ossia quella anteriore alle modifiche di cui al D. lgs. n.
149/2022).
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza dell'attrice ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi della finca n. 4, in considerazione del disputatum; con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva e della non particolare difficoltà delle questioni affrontate).
Pag. 5 a 6
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna al risarcimento ex art. 96 c. 3 c.p.c. della somma di euro Parte_1
380,80 in favore di e;
Controparte_1 Controparte_2
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1
e , liquidate in euro 3.808,00 per Controparte_1 Controparte_2 compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi direttamente in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 9.7.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 6 a 6