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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 843/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
ACCONCIA RENATO, Relatore
MAFFEI ANGELICA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 981/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mondragone - Viale Margherita 93 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 48935 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 529/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L 'avv. Nominativo_1, nella qualità di curatore del fallimento Ricorrente_1 SRL in liquidazione, come rappresentata e difesa, con tempestivo ricorso notificato al Comune di Mondragone ha impugnato l'avviso di accertamento n. 48935 notificato il 28.11.2024 relativo ad IMU, annualità 2019, di €. 25.424,00.
Fa presente che con sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. emessa in data 30.12.2014, è stata nominata curatrice della società Ricorrente_1 che è stata dichiarata fallita.
Tanto premesso, eccepisce carenza di motivazione e consequenziale violazione del diritto di difesa e del principio di trasparenza nonché inesistenza del presupposto impositivo, ai sensi dell'art 10 del DLgs n.504 del 30 dicembre 1992, come sostituito dall'art. 1, comma 768 della legge 160/2019.
Da ultimo produce documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'IMU riferita agli immobili identificati al fl. 40, p.lla 5018 e al fl. 54, p.lla 5153 sub 5, per il periodo che va dall' anno 2015 all'anno 2024 a titolo solo dell'imposta dovuta senza interessi e sanzioni.
Il Comune di Mondragone, ancorché regolarmente adito, non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emessa il 30.12.2024 la società Ricorrente_1 SRL veniva dichiarata fallita, con nomina della curatrice fallimentare ricorrente.
Il provvedimento adottato dal Comune di Mondragone risulta nullo ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992, modificato dall'art. 1, co. 768 della legge n.160/2019, ai sensi del quale per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita.
Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo e' stato incassato, termine modificato dalla L. 296/2006 in tre mesi dalla data del trasferimento dell'immobile.
Con riferimento agli immobili acquisiti alla procedura fallimentare, il presupposto impositivo dell'IMU è individuato dalla predetta normativa nel possesso, vendita e decreto di trasferimento dell'immobile.
Invero, con il fallimento si realizza la sospensione dell'obbligazione di pagamento dell'imposta fino alla cessione del bene appreso all'attivo fallimentare;
solo a seguito dell'alienazione dell'immobile, dell'incasso del prezzo e solo dalla stipula dell'atto di trasferimento sorge l'obbligo della curatela al versamento dell'imposta dovuta, con esclusione della debenza di interessi e sanzioni per il periodo pregresso a partire dalla data di fallimento.
In tal senso la sentenza della Corte di cassazione n. 14026/2025 , in cui si evidenzia che la normativa IMU deve avere funzione agevolativa prevedendo, per i contribuenti sottoposti a fallimento, un regime più favorevole in ordine al periodo di imposta e di esclusione della debenza di sanzioni ed interessi.
Conseguentemente, per il debito maturato relativamente al periodo che intercorre dalla data della sentenza di fallimento alla data di vendita dell'immobile, il Comune deve procedere al recupero coattivo dell'imposta solo nell'ipotesi in cui il curatore non ottemperi all'obbligo di versamento nel termine di tre mesi dalla data dell'atto di trasferimento dell'immobile.
Nel caso in esame il Comune ha erroneamente richiesto l'imposta per l'anno 2019, atteso che con sentenza del 30.12.2014, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva dichiarato il fallimento della società
Ricorrente_1 SRL in liquidazione.
In ultima analisi, risulta che gli immobili identificati al fl. 40, p.lla 5018 e al fl. 54, p.lla 5153 sub 5, oggetto del recupero da parte del Comune per IMU anno 2019 sono stati alienati solo nell'anno 2024 e per gli stessi la curatela, a seguito del loro trasferimento e della autorizzazione del giudice delegato, ha provveduto al pagamento dell'IMU dovuta per l'intero periodo dall'anno 2015 all'anno 2024.
Alla luce di quanto innanzi chiarito, il ricorso deve essere accolto e le spese possono essere compensate, tenuto conto della specificità e complessità della questione.
Si deve dare atto che per mero errore materiale nel dispositivo già notificato nei 7 giorni dalla pronuncia era stato indicato "La Corte accoglie l'appello.." in luogo di " La Corte accoglie il ricorso..".
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Caserta in data 17 febbraio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
dr Acconcia Renato dr Sessa Sabato
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
ACCONCIA RENATO, Relatore
MAFFEI ANGELICA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 981/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mondragone - Viale Margherita 93 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 48935 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 529/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L 'avv. Nominativo_1, nella qualità di curatore del fallimento Ricorrente_1 SRL in liquidazione, come rappresentata e difesa, con tempestivo ricorso notificato al Comune di Mondragone ha impugnato l'avviso di accertamento n. 48935 notificato il 28.11.2024 relativo ad IMU, annualità 2019, di €. 25.424,00.
Fa presente che con sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. emessa in data 30.12.2014, è stata nominata curatrice della società Ricorrente_1 che è stata dichiarata fallita.
Tanto premesso, eccepisce carenza di motivazione e consequenziale violazione del diritto di difesa e del principio di trasparenza nonché inesistenza del presupposto impositivo, ai sensi dell'art 10 del DLgs n.504 del 30 dicembre 1992, come sostituito dall'art. 1, comma 768 della legge 160/2019.
Da ultimo produce documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'IMU riferita agli immobili identificati al fl. 40, p.lla 5018 e al fl. 54, p.lla 5153 sub 5, per il periodo che va dall' anno 2015 all'anno 2024 a titolo solo dell'imposta dovuta senza interessi e sanzioni.
Il Comune di Mondragone, ancorché regolarmente adito, non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emessa il 30.12.2024 la società Ricorrente_1 SRL veniva dichiarata fallita, con nomina della curatrice fallimentare ricorrente.
Il provvedimento adottato dal Comune di Mondragone risulta nullo ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992, modificato dall'art. 1, co. 768 della legge n.160/2019, ai sensi del quale per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita.
Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo e' stato incassato, termine modificato dalla L. 296/2006 in tre mesi dalla data del trasferimento dell'immobile.
Con riferimento agli immobili acquisiti alla procedura fallimentare, il presupposto impositivo dell'IMU è individuato dalla predetta normativa nel possesso, vendita e decreto di trasferimento dell'immobile.
Invero, con il fallimento si realizza la sospensione dell'obbligazione di pagamento dell'imposta fino alla cessione del bene appreso all'attivo fallimentare;
solo a seguito dell'alienazione dell'immobile, dell'incasso del prezzo e solo dalla stipula dell'atto di trasferimento sorge l'obbligo della curatela al versamento dell'imposta dovuta, con esclusione della debenza di interessi e sanzioni per il periodo pregresso a partire dalla data di fallimento.
In tal senso la sentenza della Corte di cassazione n. 14026/2025 , in cui si evidenzia che la normativa IMU deve avere funzione agevolativa prevedendo, per i contribuenti sottoposti a fallimento, un regime più favorevole in ordine al periodo di imposta e di esclusione della debenza di sanzioni ed interessi.
Conseguentemente, per il debito maturato relativamente al periodo che intercorre dalla data della sentenza di fallimento alla data di vendita dell'immobile, il Comune deve procedere al recupero coattivo dell'imposta solo nell'ipotesi in cui il curatore non ottemperi all'obbligo di versamento nel termine di tre mesi dalla data dell'atto di trasferimento dell'immobile.
Nel caso in esame il Comune ha erroneamente richiesto l'imposta per l'anno 2019, atteso che con sentenza del 30.12.2014, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva dichiarato il fallimento della società
Ricorrente_1 SRL in liquidazione.
In ultima analisi, risulta che gli immobili identificati al fl. 40, p.lla 5018 e al fl. 54, p.lla 5153 sub 5, oggetto del recupero da parte del Comune per IMU anno 2019 sono stati alienati solo nell'anno 2024 e per gli stessi la curatela, a seguito del loro trasferimento e della autorizzazione del giudice delegato, ha provveduto al pagamento dell'IMU dovuta per l'intero periodo dall'anno 2015 all'anno 2024.
Alla luce di quanto innanzi chiarito, il ricorso deve essere accolto e le spese possono essere compensate, tenuto conto della specificità e complessità della questione.
Si deve dare atto che per mero errore materiale nel dispositivo già notificato nei 7 giorni dalla pronuncia era stato indicato "La Corte accoglie l'appello.." in luogo di " La Corte accoglie il ricorso..".
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Caserta in data 17 febbraio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
dr Acconcia Renato dr Sessa Sabato