TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 01/10/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1719/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1719/2023, in materia di divorzio, promosso da:
(C.F. ), nato in [...], il Parte_1 C.F._1
5.12.1989, con gli Avv.ti Stefano Bagatta e Serena Sannetti
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata ad [...], il [...], contumace CP C.F._2
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 27.6.2023.
Conclusioni del ricorrente: “voglia il Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, valutati gli atti e le risultanze di causa, confermare i contenuti dell'Ordinanza del
09.11.2023 e, in ogni caso, confermare l'affidamento dei figli minori della coppia, Persona_1
e , in via c.d. “super-esclusiva” ex art. 337-quater, comma
[...] Persona_2
3, c.c., anche per le decisioni di maggiore interesse per i minori, al padre, IG. Parte_1
1 , con collocazione prevalente e stabile presso quest'ultimo, dove avranno la Parte_1
residenza anagrafica;
assegnare al padre, IG. , la casa familiare Parte_1 sita in Castelletto d'Orba, Borgata Gallaretta, n. 16/A, con ogni arredo e pertinenza;
confermare, se ritenuto, il monitoraggio del nucleo familiare da parte del CSS di OV. Sulla frequentazione della prole, tenuto conto del parere espresso dal Servizio Sociale in ordine alla attitudine e capacità genitoriale della sig.ra a prendersi cura dei figli, durante il periodo scolastico, CP
disporre che la sig.ra veda e tenga con sé i figli: - almeno un pomeriggio durante la CP
settimana, da concordarsi di volta in volta e compatibilmente con le attività degli stessi bambini e con gli impegni lavorativi degli stessi genitori;
- a weekend alternati indicativamente dal venerdì pomeriggio, dall'uscita da scuola, ore 13.00, o diverso orario da concordare di volta in volta, sino alla domenica sera alle ore 20.00, con riaccompagno presso la casa paterna, durante il periodo estivo di sospensione scolastica, disporre che la sig.ra tenga con sé i figli tutte le settimane CP
almeno due giorni infrasettimanali a scelta, secondo disponibilità, dal lunedì al giovedì, e a fine settimana alternati (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera), fatti salvi diversi accordi dovessero intervenire tra i genitori;
quanto alle vacanze: - pasquali e natalizie, disporre che i figli della coppia trascorrano detti periodi alternativamente con i genitori, come alternativamente trascorreranno il giorno di Pasqua/Pasquetta, Natale/Santo Stefano, Capodanno/Epifania, salvo diversi accordi tra le parti;
- estive, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli fino a 15 giorni, da intendersi anche non consecutivi tra loro, con impegno dei genitori a comunicare sempre dove si trovino i bambini consentendo loro chiamate e videochiamate quotidiane con l'altro genitore;
-
Compleanni e festività civili e religiose, di anno in anno, secondo il criterio dell'alternanza; sulla contribuzione al mantenimento della prole, - Confermare l'obbligo in capo alla madre IG.ra
, di corrispondere in favore del padre, IG. , entro CP Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, Persona_1
e , la somma non inferiore a € 250,00 (€ 125,00 per
[...] Persona_2
ciascun figlio), o in subordine, quella diversa maggiore/minore somma ritenuta di giustizia;
il tutto rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- Il tutto ed in ogni caso, con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 29.5.2023, il IG. ha rappresentato: che Parte_1 ha contratto matrimonio civile con la IG.ra a Castelletto d'Orba, CP
l'11.5.2019; che, dall'unione dei coniugi, sono nati i figli Persona_1
2 (30.5.2017) e (4.7.2019); che, con decreto in data 23.3.2022, Persona_2
il Tribunale di Alessandria ha omologato le condizioni concordate di separazione, prevendendo - per quanto ancora rileva - l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione presso il padre, nella casa coniugale sita in Castelletto d'Orba, Borgata Gallaretta, n. 16/A (in comproprietà tra i coniugi), il regime di frequentazione madre/figli e l'obbligo della madre di compartecipare, nella misura del 50%, alle sole spese straordinarie sostenute per il mantenimento dei figli;
che delle necessità dei figli si occupa unicamente il padre;
che la madre, la quale nulla ha versato a titolo di contributo al mantenimento dei figli, vede quest'ultimi sempre più raramente, ingenerando “disagio” nei minori e che la moglie, nonostante la giovane età e la piena capacità lavorativa, non si è attivata per avviare un'attività lavorativa, mentre il marito lavora, quale metalmeccanico, presso Plasticad S.r.l., verso una retribuzione mensile pari a circa Euro 1.700,00. Alla luce di quanto precede, il IG. ha domandato - tra l'altro - lo scioglimento del matrimonio, Parte_1
l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale sita in Castelletto d'Orba, Borgata Gallaretta, n. 16/A (in comproprietà tra i coniugi), la disciplina del regime di frequentazione madre/figli e l'obbligo della madre di corrispondere al padre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di Euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il tribunale di Alessandria.
2. Con decreto in data 16.6.2023, il Presidente del Tribunale ha rimesso i coniugi innanzi al
Giudice Delegato.
3. All'udienza del 7.11.2023, il Giudice Delegato ha “solleva[to] d'ufficio la questione dell'inammissibilità delle domande non dotate della c.d. “connessione forte” con le domande tipiche del rito speciale di divorzio, tra le quali il riparto del c.d. “assegno unico” e il trasferimento della residenza della madre”. Il ricorrente, IG. Parte_1
comparso personalmente, ha dichiarato: “sono stampista nel settore
[...] metalmeccanico, presso Plasticad S.r.l. in Silvano d'Orba, con retribuzione mensile netta di
Euro 1.800,00, con contratto indeterminato, da 12 anni. Non ho altri redditi oltre a quello da lavoro e gli assegni familiari. Sono proprietario del 50% della casa coniugale sita in
Castelletto d'Orba, Borgata Gallaretta, n. 16/A. Non ho altri immobili. Non ho investimenti, titoli, azioni o altro. Ho un conto corrente presso Credit Agricole, con saldo attivo di circa
Euro 2.500,00. Ho un altro conto su cui ci saranno circa Euro 8,00, inattivo da anni. Non ho altri conti, libretti o depositi. Mia moglie devo chiamarla io per farla venire a prendere i figli,
3 ultimamente capita spesso. Viene, a weekend alternati, dal venerdì sera alla domenica pomeriggio. Quando i figli sono con mia moglie, tornano impregnati di fumo di sigarette: mia moglie fuma con loro presenti. Poi, ho solo il timore che li trascuri un po', nulla più. Mi occupo io dei figli da quando sono nati, sia economicamente che per tutto quanto ci sia da fare. Mia moglie c'è solo raramente, come sanno i bambini. Le decisioni per i miei figli le devo sempre prendere da solo”. Il difensore del ricorrente, ha chiesto che, “in via provvisoria e urgente, [fosse] disposto l'affidamento c.d. “super-esclusivo” anche per le questioni di maggiore interesse per i minori, con collocazione presso il padre, al quale è assegnata la casa coniugale, sita in Castelletto d'Orba, Borgata Gallaretta, n. 16/A, l'obbligo della madre di corrispondere mensilmente al padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, della somma di almeno Euro 250,00 (Euro 125,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria”. In via istruttoria, poi, ha chiesto la concessione di un “termine per depositare un atto nel quale siano estrapolati dal ricorso già depositato i capitoli di prova orale” e, in ogni caso, la richiesta di informazioni dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS.
4. Con ordinanza in data 9.11.2023, il Giudice ha - tra l'altro- affidato, “in via provvisoria e urgente, i figli minori, e , in via c.d. Persona_1 Persona_2
“super-esclusiva” ex art. 337-quater, comma 3, c.c., anche per le decisioni di maggiore interesse per i minori, al padre, IG. , con collocazione Parte_1 prevalente presso quest'ultimo, dove avranno la residenza anagrafica”, disposto “in via provvisoria e urgente, che la madre, IG.ra , tenga con sé i figli minori, CP [...]
e , a fine settimana alternati, dal venerdì Persona_1 Persona_2 all'uscita da scuola (o alle ore 12:00, nei periodi non scolastici), quando li andrà a prendere, fino alla domenica sera, quando li riaccompagnerà presso il padre, entro le ore 20:30, dopo avergli già somministrato la cena. Nelle settimane che terminano con un fine settimana in cui i figli non staranno con lei, la madre terrà con sé i figli il mercoledì pomeriggio, quando li andrà a prendere all'uscita da scuola (o alle ore 12:00, nei periodi non scolastici), fino alla sera, quando li riaccompagnerà presso il padre, entro le ore 20:30, dopo avergli già somministrato la cena. Durante le vacanze di Natale, ciascun genitore terrà con sé i figli, secondo il criterio dell'alternanza, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, iniziando col trascorrere il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre prossimi con la madre. Durante le vacanze estive, la madre terrà con sé i figli per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi, ciascun anno, tra i genitori, entro il 31 maggio.
Compleanni e festività civili e religiose, di anno in anno, secondo il criterio dell'alternanza”
4 e disposto “il monitoraggio del nucleo familiare da parte del CSS di OV, che relazionerà, anche sull'adeguatezza delle abitazioni dei genitori, sull'attitudine di entrambi i genitori (in particolare della madre) a prendersi cura dei figli e sulla situazione del nucleo familiare in generale, con atto da depositare telematicamente entro il 16.2.2024”.
5. Con depositi in data 16.11.2023 e 13.12.2023, l'Agenzia delle Entrate e l'INPS hanno reso le informazioni richieste.
6. Con relazione in data 22.3.2024, il CSS di OV ha riferito quanto segue: “[…] entrambi i minori risiedono con il padre nella casa di proprietà sita a Castelletto d'Orba (AL) ma, di fatto, dal lunedì al venerdì, sono domiciliati a casa della nonna paterna, la NO
[...]
nata in [...] il [...], residente a [...]
Pio XII 5 interno 3 […]. Il SI afferma di aver un buon dialogo con i genitori Pt_1
della NO e di aver migliorato i rapporti anche con l'ex moglie. Nonostante ciò si CP dice dispiaciuto dall'atteggiamento di totale delega della NO che, non si reca mai a trovare i bambini né chiede di tenerli durante la settimana e spesso, anche durante il fine settimana di sua spettanza delega la loro cura ai propri genitori. Il SI afferma di Pt_1 non conoscere l'attuale residenza della NO , sostenendo, pur non avendo CP
informazioni certe che si sia trasferita a vivere a casa di un nuovo compagno […]. In data 14 marzo 2024 ho effettuato una visita domiciliare a casa della nonna paterna dei minori. La NO vive in un appartamento sito in una palazzina nel centro storico di Masone Pt_1
(GE). L'alloggio appare ben curato ed in ottime condizion[i] igieniche. Alla visita sono presenti la NO ed i due minori. I bambini appaiono ben curati e sereni, si Pt_1
relazionano facilmente con la scrivente raccontando la loro giornata e le loro passioni […].
In data 18 marzo 2024 ho effettuato una visita domiciliare a casa del SI Pt_1
Quest'ultimo vive in una villetta sita in una zona residenziale. La casa ha un giardino ed è su due piani. Al piano terreno c'è una grande cantina ancora in ristrutturazione mentre al primo piano è presente un appartamento composto da cucina, bagno e due camere da letto. I minori hanno la propria cameretta, adeguatamente arredata. L'alloggio si presenta in buone condizioni igieniche, all'interno è presente un po' di disordine tipico di una casa in cui vivono due bambini. Il SI durante la visita domiciliare fa notare il disordine Pt_1
affermando che durante il fine settimana aveva tenuto con sé i figli ed essendo lunedì non aveva ancora avuto il tempo di riordinare […]. Rispetto alla NO , è stato fissato un CP
primo colloquio previsto per il 28 marzo 2024. Durante il breve colloquio telefonico intercorso, la NO si è mostrato stupita affermando di non essere stata a conoscenza
5 dell'apertura di un Procedimento e di non comprendere la necessità di far intervenire il servizio Sociale visto che lei e l'ex marito non hanno difficoltà nell'accordarsi in merito ai figli […]. Dagli elementi per ora raccolti[,] non emerge alcun elemento pregiudizievole per i minori, pur apparendo evidente la necessità di supportare il nucleo affinché possa garantire ai figli il diritto alla bigenitorialità[…]”.
7. All'esito dell'udienza del 3.4.2024, il Giudice Delegato ha disposto “la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte del CSS di OV, [con incarico di relazionare] anche sull'adeguatezza delle abitazioni dei genitori, sull'attitudine di entrambi i genitori (in particolare della madre) a prendersi cura dei figli e sulla situazione del nucleo familiare in generale”.
8. Con relazione in data 10.6.2024, il CSS di OV ha riferito quanto segue: “[…] la scrivente ha convocato la NO in diverse occasioni (15 marzo, 20 marzo, 28 e 29 marzo, 10 CP aprile) ma, la stessa, ha più volte rinviato l'appuntamento adducendo motivazioni legate alla salute o ad impegni per colloqui di lavoro. Solamente in data 27 maggio 2024, dopo aver sollecitato nuovamente la NO, è stato effettuato un primo colloquio. La NO
[...]
, nata ad [...] il [...], pur risultando ancora residente a [...]
d'Orba, presso la casa coniugale, è di fatto domiciliata in Alessandria in Corso Acqui 48.
Attualmente vive con il compagno, il SI , nato ad [...] il Persona_4
26.05.1991, con il quale ha iniziato una relazione sentimentale circa un anno e mezzo fa. Il SI lavora come operaio ed ha un contratto a tempo indeterminato. La NO _4
dichiara di essere disoccupata, racconta di essere attivamente impegnata nella ricerca CP di un'occupazione stabile ma di avere, negli anni, trovato solo lavori saltuari […]. La NO racconta che tra lei e l'ex marito ci sarebbe una buona comunicazione, che riescono ad accordarsi in merito ai figli. Si reca a prendere i bambini a casa del padre il venerdì pomeriggio per riaccompagnarli la domenica pomeriggio a fine settimana alterni. Chiedo alla NO se incontra i figli anche in settimana ma la stessa nega tale possibilità a causa delle sue difficoltà economiche. Racconta di aver lasciato a vivere i figli con il padre proprio per permettere loro maggiore stabilità ed un migliore tenore economico. La NO, prima della nascita della figlia, ha lavorato per sette anni come addetta alle pulizie all'interno dell'Ospedale di Alessandria. La piccola è nata prematura e pertanto la NO Per_1 CP
avrebbe deciso di lasciare il lavoro per dedicarsi pienamente a lei. Rispetto ai bambini afferma di aver delegato la gestione dei rapporti con la scuola alla nonna paterna ed al SI ad esplicita domanda, nega di aver mai richiesto un colloquio con le Pt_1
6 insegnanti per avere informazioni sull'andamento scolastico dei figli. Afferma che lei ed il SI si sono accordati perché durante il periodo estivo i bambini si trasferiscano Pt_1
ad Alessandria con lei ed i nonni materni per frequentare un Centro estivo. Al momento del colloquio viene fissata una visita domiciliare, prevista per il giorno 29 maggio, a casa della NO ed una a casa dei nonni materni per poter conoscere loro ed il compagno. La mattina stessa la NO invia una mail alla scrivente per chiedere un rinvio della visita, CP
avendo un colloquio di lavoro fissato proprio nell'orario previsto per il nostro incontro. Ad oggi la scrivente non ha ancora avuto modo di fissare un ulteriore incontro, né ha ricevuto dalla NO richiesta di concordare una nuova data per la visita domiciliare […]. Si ritiene necessario mantenere l'affidamento esclusivo in favore del SI . La Parte_1
scrivente ricontatterà la NO al fine di effettuare le visite domiciliari previste e CP
poter così raccogliere ulteriori elementi […]”.
9. All'udienza del 18.6.2024, il IG. ha dichiarato: “i Servizi Parte_1
Sociali, subito dopo la richiesta, a marzo/aprile, mi hanno contattato, hanno fatto le visite a domicilio sia a casa mia sia a casa di mia madre. Non è cambiato nulla rispetto all'ultima udienza. Non è vero che mi sono messo d'accordo con mia moglie, io ho tenuto i bambini da quando la madre di mia moglie, IG.ra , ha avuto una forte depressione. Solo per il CP_2 periodo estivo, ci siamo messi d'accordo con mia moglie che terremo i figli 15 giorni io e 15 giorni lei, ma non essendo affidabile, non so se poi mia moglie rispetterà l'accordo. Mia moglie trascura i nostri i figli, mia moglie dice che i figli stanno con lei, ma in realtà li scarica alla nonna materna. Avendo un lavoro, io sono un po' costretto a fidarmi di mia moglie. Qualche volta è capitato che i bimbi tornassero da mia moglie con graffi o tagli. Non ho paura però per l'incolumità dei miei figli nel tempo in cui stanno con mia moglie, ma solo perché li sento ogni sera e li vado comunque a controllare almeno una volta ogni due giorni”.
Il difensore del ricorrente ha “rappresenta[to] di ritenere la causa sufficientemente istruita, rinuncia[ndo] alle istanze istruttorie formulate”. Il Giudice Delegato ha disposto la prosecuzione degli interventi in atto e ha concesso i richiesti termini ex art. 473-bis28 c.p.c.
(risulta depositata la memoria in data 25.10.2024).
10. Con relazione in data 11.11.2024, il CSS di OV ha riferito quanto segue: “[…] [il padre] racconta di come, durante il periodo estivo, come da accordi, i minori siano rimasti, per circa due mesi, a casa della nonna materna alla presenza della NO . La NO nel CP
mese di agosto, però, si è assentata per più di 40 giorni, lasciando i minori con la nonna e senza avvisare di ciò il SI Inizialmente la NO avrebbe giustificato la Pt_1 CP
7 propria assenza a causa di un ricovero ospedaliero avvenuto per calcoli renali, in seguito alla prosecuzione di tale ricovero, il SI avrebbe saputo che la NO ha avuto Pt_1 problemi psichiatrici che l'avrebbero costretta ad un ricovero, inizialmente, in SPDC e, in seguito, in clinica psichiatrica. Non avendo diverso aiuto per il periodo estivo, ha deciso di lasciare i bambini con la nonna materna ma ha richiesto alla ditta una riduzione dell'orario lavorativo così da potersi recare da loro alcuni pomeriggi a settimana e tenendoli con sé ogni fine settimana. Racconta di come, diversamente da quanto prospettato, ovvero che i minori avrebbero frequentato un centro estivo in Alessandria, la madre non li abbia iscritti e i bambini abbiano trascorso l'estate chiusi in casa […]. Per quanto concerne la figura materna, il Servizio scrivente non è riuscito né ad effettuare colloqui né, tantomeno, la visita domiciliare, più volte richiesta e, con motivazioni varie, sempre rimandata o annullata. In particolare la NO , da giugno ad ottobre non ha mai preso contatti con il Servizio CP scrivente e non ha mai risposto alle telefonate. In data 23 ottobre 2024, la scrivente ha inviato una mail alla NO , con la quale veniva comunicata la data del 5 novembre, CP
al fine di effettuare la visita domiciliare, in precedenza fissata ma mai effettuata. La NO, il giorno stesso, ha risposto affermando che i suoi genitori si stanno separando e pertanto, essendo per loro un momento difficile, lei si sarebbe trasferita a vivere con loro in Via
Sebastiano Gaeta n. 13 ad Alessandria, luogo dove terrebbe i minori quando sono con lei
[…]. Visto quanto relazionato, si ritiene necessario mantenere l'affidamento super esclusivo in favore del SI […]. Per ciò che concerne la NO , si ritiene Parte_1 CP
che la stessa mostri grosse difficoltà sul versante genitoriale, che per altro non è stato possibile valutare in modo approfondito, né supportare vista la totale assenza di collaborazione con il Servizio. Al fine di comprendere se effettivamente la NO sia seguita dal Servizio di Salute Mentale ed abbia una diagnosi psichiatrica che inficia sulle competenze genitoriali, sarebbe opportuno che il Tribunale coinvolgesse direttamente il Servizio di Salute
Mentale di Alessandria […]”.
11. Con decreto in data 13.11.2024 (corretto con decreto in data 14.11.2024), il Giudice Delegato ha disposto “la presa in carico del nucleo familiare anche da parte del Servizio di Psichiatria presso la ASL-AL, del Servizio di Neuropsichiatria Infantile presso la ASL-AL, del SERD
Cont presso la ASL-AL e del Servizio di Psicologia presso la ASL-AL, i quali, in sinergia col di OV, entro il 16.2.2025 (o prima nel caso di necessità di provvedimenti urgenti), depositeranno una relazione di aggiornamento” e, “anche ai sensi del paragrafo 4.3 del protocollo d'intesa in data 27.2.2020, che il CSS di OV, il presso la Controparte_4
ASL-AL, il Servizio di Neuropsichiatria Infantile presso la ASL-AL e il SERD presso la Pt_2
[...
[...] [...
con unica relazione condivisa, da depositare entro il 16.2.2025 (o prima nel caso di necessità di provvedimenti urgenti), effettu[assero] una valutazione delle competenze genitoriali, estesa anche alle figure con le quali i minori hanno consuetudini di vita, individuando, in particolare: 1) se ciascuno dei genitori sia idoneo alla genitorialità; 2) quale sia il miglior regime di affidamento e di collocazione dei minori, da prevedere in via definitiva;
3) quale sia il miglior regime di frequentazione col genitore non collocatario
(precisando - per quanto possibile - le giornate, gli orari, i luoghi, le modalità e gli oneri/incombenti, ad esempio di accompagnamento, a carico di ciascun genitore); 4) quali siano (se esistenti) le dipendenze patologiche o le patologie psichiatriche dei genitori e 5) quale incidenza abbiano, eventualmente, sulla loro idoneità a svolgere responsabilmente la loro funzione genitoriale”.
12. All'udienza del 26.11.2024, il Giudice Delegato ha preso atto dell'omesso deposito della relazione richiesta e ha concesso nuovo termine.
13. Con relazione in data 10.2.2025, la ASL-AL ha rappresentato che la madre, il 5.7.2024, si è presentata in stato di scompenso, manifestando addirittura “pensieri intrusivi ed anticonservativi”.
14. Con decreto in data 13.2.2025, il Giudice Delegato ha incaricato la ASL-AL di verificare “se l'attuale regime di frequentazione madre/figli [fosse] sicuro per i minori, alla luce delle manifestazioni psichiatriche della madre o se [fosse], invece, indispensabile, per garantire la sicurezza dei minori, prevedere limitazioni più stringenti, come, ad esempio, evitare i pernottamenti o limitare la frequentazione solo in luogo neutro”.
15. Con relazione in data 14.2.2025, il CSS di OV ha riferito quanto segue: “[…] i minori continuano a risiedere con il proprio padre e trascorrono la settimana, dal lunedì al venerdì,
a casa della nonna paterna a Masone (GE). Il SI inoltre, si reca alcuni Pt_1
pomeriggi a settimana a casa della propria madre per trascorrere la serata con i figli, cena con loro, li mette a dormire e, in seguito, rientra a casa. Il SI durante i colloqui Pt_1 ha consolidato l'idea di far trasferire definitivamente a casa sua a Castelletto d'Orba i figli a partire dal prossimo anno scolastico. Ha preso contatti sia con la scuola di Castelletto
d'Orba che con quella di OV per avere informazioni rispetto ai Servizi offerti, così da decidere in quale Istituto iscrivere i bambini. Si è più volte confrontato con la scrivente sui servizi attivabile, così da riuscire a combinare gli impegni lavorativi con il ruolo genitoriale.
Afferma di aver preso questa decisione poiché i bambini stanno crescendo e si è reso conto che il suo ruolo genitoriale sta cambiando, da semplice accudimento, che poteva delegare
9 alla propria madre per alcuni giorni a settimana, ad un ruolo maggiormente educativo, del quale si vuole assumere a pieno la responsabilità. Il SI è parso collaborativo ed Pt_1 interessato alle proposte progettuali del Servizio. Mostra di avere buone capacità genitoriali, in particolare appare evidente la sua capacità protettiva verso i figli che emerge anche in merito alla tutela del rapporto e del legame affettivo tra i figli e la madre. Pur essendo consapevole delle difficoltà della NO , il SI non ostacola il rapporto CP Pt_1
tra lei e i bambini, anzi tende ad includerla attivando però meccanismi protettivi qualora si renda conto che in quel particolare momento la NO non sia in grado di occuparsi di loro
[…]. Da quanto scritto dagli insegnanti si evidenzia come del rapporto scuola famiglia si occupi solamente il padre con l'aiuto della nonna materna. La madre durante gli anni di frequenza scolastica non ha mai preso contatti con gli insegnanti, né preso parte alla vita scolastica dei figli. In data 02.01.2025 la scrivente ha effettuato una visita domiciliare a casa dei nonni materni dei minori. All'incontro erano presenti, oltre ai bambini, la NO , CP
la propria madre, la NO , nata a [...] il [...] ed il Persona_5
proprio padre, il SI , nato a [...] il [...]. Il nucleo risiede Persona_6 in Alessandria in Via Sebastiano Gaeta n.13. L'alloggio si mostra piccolo, in buone condizioni igieniche e ben arredato;
formato da una cucina vivibile, due camere da letto ed un bagno. I minori portano la scrivente a visitare la stanza in cui dormono quando sono con la madre, è una camera con un solo letto a ponte e gli stessi dichiarano di dormire nella stanza insieme alla madre quando sono con lei. Durante la visita domiciliare i minori mostrano un comportamento spontaneo e si relazionano facilmente sia con la scrivente che con i familiari, mostrando un forte legame affettivo sia con la madre che con il nonno.
Appare evidente che, probabilmente anche a causa del fatto che trascorrono con madre e nonni poco tempo, gli stessi risultino permissivi nei loro confronti, assecondando tutte le loro richieste. La NO , racconta di essersi trasferita a vivere a casa dei genitori CP
temporaneamente poiché in realtà convivrebbe con il suo compagno, il SI _4
, nato ad [...] il [...] ma, a causa di un mal funzionamento della
[...]
caldaia e delle difficoltà economiche della coppia che non permette loro di cambiarla, sarebbero tornati a vivere a casa dei propri genitori […]. Sostengono di avere un buon rapporto con l'ex genero e di riuscire ad accordarsi con lui facilmente per tutelare al meglio i bambini. La nonna racconta di come, il mese precedente, abbiano tenuto per circa una settimana il bimbo a casa loro poiché influenzato, così da non contagiare la sorella […]. [La madre] non mostra particolare preoccupazione rispetto alla sua scarsa partecipazione nella vita dei figli, riducendo tutto a difficoltà economiche che non le permetterebbero di essere
10 maggiormente presente […]. Si ritiene necessario mantenere l'affidamento esclusivo in favore del SI . Permettendo alla madre di tenere con sé i figli, presso il Parte_1
domicilio dei nonni materni con un calendario concordato con i genitori. Calendario che potrebbe essere redatto con l'aiuto di un mediatore familiare, vista la disponibilità dei genitori al dialogo ed alla capacità di entrambi di riconoscere l'importanza di mantenere un rapporto sereno a tutela dei figli […]”.
16. Con relazione in data 14.2.2025, la ASL-AL, quanto alla madre, ha attestato: che “non si riscontrano deficit a carico del funzionamento cognitivo”; che “non si evidenziano tratti di personalità che la renderebbero propensa all'uso/dipendenza da sostanze stupefacenti o farmaci”; che “presenta un funzionamento di personalità sufficientemente adeguato”; che “si osserva maggiore problematicità a livello della costruzione dell'identità e dell'autodirezionalità nei termini del raggiungimento di obiettivi esistenziali” e che “la tendenza ad enfatizzare eccessivamente le proprie capacità di coping, attribuendosi risorse per fronteggiare cambiamenti ed eventi stressanti[,] appare il nodo critico che espone a rischio di scompenso clinico”.
17. Con relazione in data 24.3.2025, la ASL-AL ha comunicato l'avvio del percorso di valutazione dei genitori presso il SERD.
18. All'esito dell'udienza del 2.4.2025, il Giudice Delegato ha concesso nuovo termine per le valutazioni di competenza degli enti incaricati.
19. Con relazione in data 9.6.2025, il SERD presso la ASL-AL ha attestato l'assenza di dipendenze patologiche in capo ai genitori.
20. Con relazione in data 19.6.2025, il CSS di OV ha riferito quanto segue: “[…] al termine della scuola il padre ha portato a Castelletto d'Orba i bambini che resteranno stabilmente con lui […]. Mostra di avere buone capacità genitoriali, in particolare appare evidente la sua capacità protettiva verso i figli che emerge anche in merito alla tutela del rapporto e del legame affettivo tra i figli e la madre. Pur essendo consapevole delle difficoltà della NO
, il SI non ostacola il rapporto tra lei e i bambini, anzi tende ad includerla CP Pt_1
attivando però meccanismi protettivi qualora si renda conto che in quel particolare momento la NO non sia in grado di occuparsi di loro. Al momento i bambini stanno trascorrendo una settimana a casa dei nonni materni, insieme alla madre […]. Visto quanto relazionato, si ritiene necessario mantenere l'affidamento esclusivo in favore del SI . Parte_1
Permettendo alla madre di tenere con sé i figli, presso il domicilio dei nonni materni con un calendario concordato con i genitori. Calendario che potrebbe essere redatto con l'aiuto di
11 un mediatore familiare, vista la disponibilità dei genitori al dialogo ed alla capacità di entrambi di riconoscere l'importanza di mantenere un rapporto sereno a tutela dei figli. Si ritiene inoltre necessario che la NO prosegua la presa in carico psichiatrica e CP
psicologica […]”.
21. All'udienza dell'1.7.2025, la IG.ra , comparsa personalmente, ha dichiarato: CP
“sono interessata a difendermi in questo giudizio, ho diritto al patrocino a spese dello Stato, ma non ho trovato nessun difensore disposto ad assistermi. Non sapevo di potermi rivolgere al Consiglio dell'Ordine. Adesso vivo a casa dei miei genitori, in Alessandria, via Sebastiano
Gaeta, n. 13. Vivo sola coi miei genitori, sia mia madre che mio padre. Vivo con loro da sempre, sono sempre stata lì. Ho vissuto un po' anche a casa del mio attuale compagno, IG.
, ma non stabilmente, ho vissuto lì circa due anni fa. Sono stata lì meno di un Persona_4
anno, circa due anni fa, ma, poi, sono tornata a vivere ai miei genitori. Non lavoro. Sono disoccupata da circa tre anni. Ho fatto solo lavori saltuari, un mese o due, sempre in regola.
e li vedo a weekend alternati, dal venerdì alla domenica. Vengono a casa dei Per_1 Per_2
miei genitori, anche adesso sono lì, con mia mamma. Vengono anche in settimana, quando finisce la scuola stanno più spesso con me. Non sono proprietaria di case o terreni, a parte quella col mio ex marito. Il IG. è un bravo padre, sarei una Parte_1
bugiarda a dire il contrario. Non ho mai fatto uso di sostanze. So che il suo Avvocato ha chiesto l'affidamento super esclusivo e io non sono d'accordo. Però, col mio ex marito siamo d'accordo di stare in pace, abbiamo un dialogo. Io soffro di un disturbo dell'umore, niente di così grave, seguo la cura che mi ha dato il CSM”. All'esito, il Giudice Delegato ha disposto la prosecuzione degli interventi in atto.
22. Con relazione congiunta in data 9.9.2025, il CSS di OV e la ASL-AL hanno riferito quanto segue: “[…] i genitori dei bambini sono, in questi 4 anni, sempre riusciti a mantenere buoni rapporti tra di loro, concordando di volta in volta con tranquillità e serenità i passaggi e le permanenze dei bambini. Durante quest'ultimo periodo, la situazione familiare del SI
è stata piuttosto complicata in quanto ha avuto un problema neurologico (ha preso Pt_1 un forte colpo in testa a seguito di un'aggressione subita per difendere il fratello minore diciottenne, , che aveva combinato un guaio) che lo ha costretto a parecchi mesi di Per_7
mutua (è rientrato sul lavoro poche settimane fa) sul posto di lavoro poiché accusava instabilità, mal di testa, fatica a dormire. Il SI si è rivolto per la cura ad un Pt_3
neurologo a Genova che gli ha prescritto una terapia farmacologica che sta assumendo e lo sta aiutando a guarire e a migliorare dai vari sintomi. Tale problematica di salute lo
12 costringe a rimandare un passaggio a cui lui teneva molto, ovvero il trasferimento dei figli presso la sua abitazione. Sino ad oggi, per poter sostenere lavoro e gestione familiare, si è appoggiato molto alla sua mamma residente a [...]ed i bambini sono iscritti alle scuole di Masone. Il progetto del SI era quello di far iniziare la prima elementare a Pt_1
Tiago a Castelletto d'Orba, ove abita lui. Il SI spiega di avere ben chiaro che Pt_1
man mano che i figli crescono aumentano i passaggi educativi che è giusto siano gestiti dai genitori e non vuole lasciare questa incombenza alla madre […]. [La madre] sostiene di aver da sempre trovato collaborazione nel SI sulla gestione dei figli con la formula Pt_1 ad oggi mantenuta dell'affidamento a lui con un week end a lei una volta ogni due settimane
[…]. affronta anche l'argomento del proprio malessere depressivo raccontando di CP
essere seguita dalla psichiatra e dalla psicologa a seguito del ricovero in CP_5 CP_6
SPDC dello scorso anno e di quello più lungo, avvenuto appena successivamente, presso la clinica S. Anna. Spiega che in quella fase non riusciva a sentire più nulla, né dolore, né gioia.
Pensa che la crisi fosse stata scatenata dalla paura che le faceva la visita dell'assistente sociale che era poi stata rimandata. Dopo quella fase, in cui le terapie erano a dosaggi piuttosto significativi che la sedavano moltissimo, i farmaci le sono stati regolati meglio e ha trovato un buon equilibrio. Prima di questa crisi non aveva mai preso medicine. CP
parla della sua attuale relazione con he è un metalmeccanico. La convivenza con lui _4
è stata accelerata dai problemi che ci sono stati con la caldaia di casa. riferisce CP che i bambini lo conoscono e vanno d'accordo con lui. Anche lo ha già conosciuto. La Pt_3
NO sottolinea che il nuovo compagno le è stato molto vicino nella fase della crisi CP depressiva […]. Visto il progredire della situazione si ritiene che l'attuale modalità di incontro madre figli sia adeguata e che sia necessario mantenere l'affidamento esclusivo al SI I servizi si dicono disponibili a proseguire il monitoraggio della situazione al Pt_1
fine di poter rilevare eventuali elementi di criticità e suggerire interventi adeguati alle figure genitoriali […]”.
23. All'udienza del 23.9.2025, il IG. tramite il proprio Parte_1 difensore, ha rappresentato “come gli enti incaricati abbiano finalmente attestato la rispondenza della frequentazione madre/figli, come prevista nell'ordinanza in data
9.11.2023, all'interesse dei minori, talché, non correndo i minori rischi, [ha chiesto] la conferma di tale regime di frequentazione, pur mantenendo la presa in carico del Servizio
Sociale” e ha precisato le conclusioni, con rinuncia a ulteriori termini a difesa. La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
13 24. La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione congiunta dei coniugi è stata pronunciata in data 23.3.2022, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 16.6.2023, né risulta essere intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
25. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, è emersa l'attuale manifesta carenza e inidoneità educativa della madre, talché i figli devono essere affidati esclusivamente al padre, il quale - per converso - dalle approfondite verifiche volte, anche tramite il Servizio Sociale e Sanitario, è risultato idoneo.
26. Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza (C. App. Catania 16.8.2013 e
Cass.
4.6.2010 n. 13619). Nel caso di specie, i figli minori devono essere collocati presso il padre.
27. In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi (si vedano, tra le altre, Cass.
9.8.2012, n. 14348 e Cass. 15.9.2011, n. 18863). In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale. Neppure può tenersi conto della situazione economica dei genitori o coniugi. L'assegnazione della casa coniugale, infatti, non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune).
28. La scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in
14 primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza.
Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania 16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda CEDU6.7.2010, NG c. Svizzera e CEDU 12.7.2011,
NE e Kampanella c. Italia).
29. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di pecie, alla luce della documentazione acquisita e delle dichiarazioni rese, deve essere confermato il provvedimento provvisorio, sul punto.
15 30. Le spese di lite liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), procedimenti ordinari, valore indeterminabile (basso), ridotto del 50% il compenso medio relativo a tutte le fasi (per adeguare il compenso all'effettiva complessità del giudizio), in complessivi Euro 3.808,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato e accessori di legge, devono essere poste a carico della IG.ra CP
, in virtù del principio della soccombenza.
[...]
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i IG.ri Parte_1
e , a Castelletto d'Orba, l'11.5.2019; CP
- affida i figli minori, e in via c.d. Persona_1 Persona_2
“super-esclusiva” ex art. 337-quater, comma 3, c.c., anche per le decisioni di maggiore interesse per i minori, al padre, IG. con collocazione Parte_1 prevalente presso quest'ultimo, dove avranno la residenza anagrafica;
- assegna al padre, IG. la casa familiare sita in Castelletto Parte_1
d'Orba, Borgata Gallaretta, n. 16/A, con ogni arredo e pertinenza;
- dispone che la madre, IG.ra , tenga con sé i figli minori, CP Persona_1
e a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da
[...] Persona_2
scuola (o alle ore 12:00, nei periodi non scolastici), quando li andrà a prendere, fino alla domenica sera, quando li riaccompagnerà presso il padre, entro le ore 20:30, dopo avergli già somministrato la cena. Nelle settimane che terminano con un fine settimana in cui i figli non staranno con lei, la madre terrà con sé i figli il mercoledì pomeriggio, quando li andrà a prendere all'uscita da scuola (o alle ore 13:00, nei periodi non scolastici), fino alla sera, quando li riaccompagnerà presso il padre, entro le ore 20:00, dopo avergli già somministrato la cena. Durante le vacanze di Natale, ciascun genitore terrà con sé i figli, secondo il criterio dell'alternanza, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Durante le vacanze estive, la madre terrà con sé i figli per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi, ciascun anno, tra i genitori, entro il 31 maggio. Compleanni e festività civili e religiose, di anno in anno, secondo il criterio dell'alternanza. Ferma la possibilità di chiamate e videochiamate figli/genitori, nel rispetto degli impegni dei figli e del genitore collocatario e ferma la possibilità, per i genitori, di accordarsi diversamente, di volta in volta;
16 - pone, a carico della madre, IG.ra , l'obbligo di corrispondere al padre, IG. CP
entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Parte_1
giugno del 2023, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, Persona_1
e la somma di Euro 250,00 (Euro 125,00 ciascuno),
[...] Persona_2 rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare, almeno fino al 31.12.2030, da parte del Servizio di Psichiatria presso la ASL-AL, del Servizio di Neuropsichiatria
Infantile presso la ASL-AL, del Servizio di Psicologia presso la ASL-AL e del CSS di OV,
i quali segnaleranno tempestivamente all'Autorità di volta in volta competente la necessità di assumere eventuali provvedimenti;
- condanna la resistente, IG.ra , a corrispondere al ricorrente, IG. CP [...]
la somma di Euro 3.808,00, oltre spese generali nella misura del Parte_1
15% del compenso liquidato e accessori di legge, a titolo di spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile, al
Servizio di Psichiatria presso la ASL-AL, al Servizio di Neuropsichiatria Infantile presso la
ASL-AL, al Servizio di Psicologia presso la ASL-AL e al CSS di OV.
Così deciso in Alessandria, il 30 settembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1719/2023, in materia di divorzio, promosso da:
(C.F. ), nato in [...], il Parte_1 C.F._1
5.12.1989, con gli Avv.ti Stefano Bagatta e Serena Sannetti
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata ad [...], il [...], contumace CP C.F._2
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 27.6.2023.
Conclusioni del ricorrente: “voglia il Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, valutati gli atti e le risultanze di causa, confermare i contenuti dell'Ordinanza del
09.11.2023 e, in ogni caso, confermare l'affidamento dei figli minori della coppia, Persona_1
e , in via c.d. “super-esclusiva” ex art. 337-quater, comma
[...] Persona_2
3, c.c., anche per le decisioni di maggiore interesse per i minori, al padre, IG. Parte_1
1 , con collocazione prevalente e stabile presso quest'ultimo, dove avranno la Parte_1
residenza anagrafica;
assegnare al padre, IG. , la casa familiare Parte_1 sita in Castelletto d'Orba, Borgata Gallaretta, n. 16/A, con ogni arredo e pertinenza;
confermare, se ritenuto, il monitoraggio del nucleo familiare da parte del CSS di OV. Sulla frequentazione della prole, tenuto conto del parere espresso dal Servizio Sociale in ordine alla attitudine e capacità genitoriale della sig.ra a prendersi cura dei figli, durante il periodo scolastico, CP
disporre che la sig.ra veda e tenga con sé i figli: - almeno un pomeriggio durante la CP
settimana, da concordarsi di volta in volta e compatibilmente con le attività degli stessi bambini e con gli impegni lavorativi degli stessi genitori;
- a weekend alternati indicativamente dal venerdì pomeriggio, dall'uscita da scuola, ore 13.00, o diverso orario da concordare di volta in volta, sino alla domenica sera alle ore 20.00, con riaccompagno presso la casa paterna, durante il periodo estivo di sospensione scolastica, disporre che la sig.ra tenga con sé i figli tutte le settimane CP
almeno due giorni infrasettimanali a scelta, secondo disponibilità, dal lunedì al giovedì, e a fine settimana alternati (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera), fatti salvi diversi accordi dovessero intervenire tra i genitori;
quanto alle vacanze: - pasquali e natalizie, disporre che i figli della coppia trascorrano detti periodi alternativamente con i genitori, come alternativamente trascorreranno il giorno di Pasqua/Pasquetta, Natale/Santo Stefano, Capodanno/Epifania, salvo diversi accordi tra le parti;
- estive, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli fino a 15 giorni, da intendersi anche non consecutivi tra loro, con impegno dei genitori a comunicare sempre dove si trovino i bambini consentendo loro chiamate e videochiamate quotidiane con l'altro genitore;
-
Compleanni e festività civili e religiose, di anno in anno, secondo il criterio dell'alternanza; sulla contribuzione al mantenimento della prole, - Confermare l'obbligo in capo alla madre IG.ra
, di corrispondere in favore del padre, IG. , entro CP Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, Persona_1
e , la somma non inferiore a € 250,00 (€ 125,00 per
[...] Persona_2
ciascun figlio), o in subordine, quella diversa maggiore/minore somma ritenuta di giustizia;
il tutto rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- Il tutto ed in ogni caso, con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 29.5.2023, il IG. ha rappresentato: che Parte_1 ha contratto matrimonio civile con la IG.ra a Castelletto d'Orba, CP
l'11.5.2019; che, dall'unione dei coniugi, sono nati i figli Persona_1
2 (30.5.2017) e (4.7.2019); che, con decreto in data 23.3.2022, Persona_2
il Tribunale di Alessandria ha omologato le condizioni concordate di separazione, prevendendo - per quanto ancora rileva - l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione presso il padre, nella casa coniugale sita in Castelletto d'Orba, Borgata Gallaretta, n. 16/A (in comproprietà tra i coniugi), il regime di frequentazione madre/figli e l'obbligo della madre di compartecipare, nella misura del 50%, alle sole spese straordinarie sostenute per il mantenimento dei figli;
che delle necessità dei figli si occupa unicamente il padre;
che la madre, la quale nulla ha versato a titolo di contributo al mantenimento dei figli, vede quest'ultimi sempre più raramente, ingenerando “disagio” nei minori e che la moglie, nonostante la giovane età e la piena capacità lavorativa, non si è attivata per avviare un'attività lavorativa, mentre il marito lavora, quale metalmeccanico, presso Plasticad S.r.l., verso una retribuzione mensile pari a circa Euro 1.700,00. Alla luce di quanto precede, il IG. ha domandato - tra l'altro - lo scioglimento del matrimonio, Parte_1
l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale sita in Castelletto d'Orba, Borgata Gallaretta, n. 16/A (in comproprietà tra i coniugi), la disciplina del regime di frequentazione madre/figli e l'obbligo della madre di corrispondere al padre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di Euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il tribunale di Alessandria.
2. Con decreto in data 16.6.2023, il Presidente del Tribunale ha rimesso i coniugi innanzi al
Giudice Delegato.
3. All'udienza del 7.11.2023, il Giudice Delegato ha “solleva[to] d'ufficio la questione dell'inammissibilità delle domande non dotate della c.d. “connessione forte” con le domande tipiche del rito speciale di divorzio, tra le quali il riparto del c.d. “assegno unico” e il trasferimento della residenza della madre”. Il ricorrente, IG. Parte_1
comparso personalmente, ha dichiarato: “sono stampista nel settore
[...] metalmeccanico, presso Plasticad S.r.l. in Silvano d'Orba, con retribuzione mensile netta di
Euro 1.800,00, con contratto indeterminato, da 12 anni. Non ho altri redditi oltre a quello da lavoro e gli assegni familiari. Sono proprietario del 50% della casa coniugale sita in
Castelletto d'Orba, Borgata Gallaretta, n. 16/A. Non ho altri immobili. Non ho investimenti, titoli, azioni o altro. Ho un conto corrente presso Credit Agricole, con saldo attivo di circa
Euro 2.500,00. Ho un altro conto su cui ci saranno circa Euro 8,00, inattivo da anni. Non ho altri conti, libretti o depositi. Mia moglie devo chiamarla io per farla venire a prendere i figli,
3 ultimamente capita spesso. Viene, a weekend alternati, dal venerdì sera alla domenica pomeriggio. Quando i figli sono con mia moglie, tornano impregnati di fumo di sigarette: mia moglie fuma con loro presenti. Poi, ho solo il timore che li trascuri un po', nulla più. Mi occupo io dei figli da quando sono nati, sia economicamente che per tutto quanto ci sia da fare. Mia moglie c'è solo raramente, come sanno i bambini. Le decisioni per i miei figli le devo sempre prendere da solo”. Il difensore del ricorrente, ha chiesto che, “in via provvisoria e urgente, [fosse] disposto l'affidamento c.d. “super-esclusivo” anche per le questioni di maggiore interesse per i minori, con collocazione presso il padre, al quale è assegnata la casa coniugale, sita in Castelletto d'Orba, Borgata Gallaretta, n. 16/A, l'obbligo della madre di corrispondere mensilmente al padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, della somma di almeno Euro 250,00 (Euro 125,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria”. In via istruttoria, poi, ha chiesto la concessione di un “termine per depositare un atto nel quale siano estrapolati dal ricorso già depositato i capitoli di prova orale” e, in ogni caso, la richiesta di informazioni dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS.
4. Con ordinanza in data 9.11.2023, il Giudice ha - tra l'altro- affidato, “in via provvisoria e urgente, i figli minori, e , in via c.d. Persona_1 Persona_2
“super-esclusiva” ex art. 337-quater, comma 3, c.c., anche per le decisioni di maggiore interesse per i minori, al padre, IG. , con collocazione Parte_1 prevalente presso quest'ultimo, dove avranno la residenza anagrafica”, disposto “in via provvisoria e urgente, che la madre, IG.ra , tenga con sé i figli minori, CP [...]
e , a fine settimana alternati, dal venerdì Persona_1 Persona_2 all'uscita da scuola (o alle ore 12:00, nei periodi non scolastici), quando li andrà a prendere, fino alla domenica sera, quando li riaccompagnerà presso il padre, entro le ore 20:30, dopo avergli già somministrato la cena. Nelle settimane che terminano con un fine settimana in cui i figli non staranno con lei, la madre terrà con sé i figli il mercoledì pomeriggio, quando li andrà a prendere all'uscita da scuola (o alle ore 12:00, nei periodi non scolastici), fino alla sera, quando li riaccompagnerà presso il padre, entro le ore 20:30, dopo avergli già somministrato la cena. Durante le vacanze di Natale, ciascun genitore terrà con sé i figli, secondo il criterio dell'alternanza, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, iniziando col trascorrere il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre prossimi con la madre. Durante le vacanze estive, la madre terrà con sé i figli per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi, ciascun anno, tra i genitori, entro il 31 maggio.
Compleanni e festività civili e religiose, di anno in anno, secondo il criterio dell'alternanza”
4 e disposto “il monitoraggio del nucleo familiare da parte del CSS di OV, che relazionerà, anche sull'adeguatezza delle abitazioni dei genitori, sull'attitudine di entrambi i genitori (in particolare della madre) a prendersi cura dei figli e sulla situazione del nucleo familiare in generale, con atto da depositare telematicamente entro il 16.2.2024”.
5. Con depositi in data 16.11.2023 e 13.12.2023, l'Agenzia delle Entrate e l'INPS hanno reso le informazioni richieste.
6. Con relazione in data 22.3.2024, il CSS di OV ha riferito quanto segue: “[…] entrambi i minori risiedono con il padre nella casa di proprietà sita a Castelletto d'Orba (AL) ma, di fatto, dal lunedì al venerdì, sono domiciliati a casa della nonna paterna, la NO
[...]
nata in [...] il [...], residente a [...]
Pio XII 5 interno 3 […]. Il SI afferma di aver un buon dialogo con i genitori Pt_1
della NO e di aver migliorato i rapporti anche con l'ex moglie. Nonostante ciò si CP dice dispiaciuto dall'atteggiamento di totale delega della NO che, non si reca mai a trovare i bambini né chiede di tenerli durante la settimana e spesso, anche durante il fine settimana di sua spettanza delega la loro cura ai propri genitori. Il SI afferma di Pt_1 non conoscere l'attuale residenza della NO , sostenendo, pur non avendo CP
informazioni certe che si sia trasferita a vivere a casa di un nuovo compagno […]. In data 14 marzo 2024 ho effettuato una visita domiciliare a casa della nonna paterna dei minori. La NO vive in un appartamento sito in una palazzina nel centro storico di Masone Pt_1
(GE). L'alloggio appare ben curato ed in ottime condizion[i] igieniche. Alla visita sono presenti la NO ed i due minori. I bambini appaiono ben curati e sereni, si Pt_1
relazionano facilmente con la scrivente raccontando la loro giornata e le loro passioni […].
In data 18 marzo 2024 ho effettuato una visita domiciliare a casa del SI Pt_1
Quest'ultimo vive in una villetta sita in una zona residenziale. La casa ha un giardino ed è su due piani. Al piano terreno c'è una grande cantina ancora in ristrutturazione mentre al primo piano è presente un appartamento composto da cucina, bagno e due camere da letto. I minori hanno la propria cameretta, adeguatamente arredata. L'alloggio si presenta in buone condizioni igieniche, all'interno è presente un po' di disordine tipico di una casa in cui vivono due bambini. Il SI durante la visita domiciliare fa notare il disordine Pt_1
affermando che durante il fine settimana aveva tenuto con sé i figli ed essendo lunedì non aveva ancora avuto il tempo di riordinare […]. Rispetto alla NO , è stato fissato un CP
primo colloquio previsto per il 28 marzo 2024. Durante il breve colloquio telefonico intercorso, la NO si è mostrato stupita affermando di non essere stata a conoscenza
5 dell'apertura di un Procedimento e di non comprendere la necessità di far intervenire il servizio Sociale visto che lei e l'ex marito non hanno difficoltà nell'accordarsi in merito ai figli […]. Dagli elementi per ora raccolti[,] non emerge alcun elemento pregiudizievole per i minori, pur apparendo evidente la necessità di supportare il nucleo affinché possa garantire ai figli il diritto alla bigenitorialità[…]”.
7. All'esito dell'udienza del 3.4.2024, il Giudice Delegato ha disposto “la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte del CSS di OV, [con incarico di relazionare] anche sull'adeguatezza delle abitazioni dei genitori, sull'attitudine di entrambi i genitori (in particolare della madre) a prendersi cura dei figli e sulla situazione del nucleo familiare in generale”.
8. Con relazione in data 10.6.2024, il CSS di OV ha riferito quanto segue: “[…] la scrivente ha convocato la NO in diverse occasioni (15 marzo, 20 marzo, 28 e 29 marzo, 10 CP aprile) ma, la stessa, ha più volte rinviato l'appuntamento adducendo motivazioni legate alla salute o ad impegni per colloqui di lavoro. Solamente in data 27 maggio 2024, dopo aver sollecitato nuovamente la NO, è stato effettuato un primo colloquio. La NO
[...]
, nata ad [...] il [...], pur risultando ancora residente a [...]
d'Orba, presso la casa coniugale, è di fatto domiciliata in Alessandria in Corso Acqui 48.
Attualmente vive con il compagno, il SI , nato ad [...] il Persona_4
26.05.1991, con il quale ha iniziato una relazione sentimentale circa un anno e mezzo fa. Il SI lavora come operaio ed ha un contratto a tempo indeterminato. La NO _4
dichiara di essere disoccupata, racconta di essere attivamente impegnata nella ricerca CP di un'occupazione stabile ma di avere, negli anni, trovato solo lavori saltuari […]. La NO racconta che tra lei e l'ex marito ci sarebbe una buona comunicazione, che riescono ad accordarsi in merito ai figli. Si reca a prendere i bambini a casa del padre il venerdì pomeriggio per riaccompagnarli la domenica pomeriggio a fine settimana alterni. Chiedo alla NO se incontra i figli anche in settimana ma la stessa nega tale possibilità a causa delle sue difficoltà economiche. Racconta di aver lasciato a vivere i figli con il padre proprio per permettere loro maggiore stabilità ed un migliore tenore economico. La NO, prima della nascita della figlia, ha lavorato per sette anni come addetta alle pulizie all'interno dell'Ospedale di Alessandria. La piccola è nata prematura e pertanto la NO Per_1 CP
avrebbe deciso di lasciare il lavoro per dedicarsi pienamente a lei. Rispetto ai bambini afferma di aver delegato la gestione dei rapporti con la scuola alla nonna paterna ed al SI ad esplicita domanda, nega di aver mai richiesto un colloquio con le Pt_1
6 insegnanti per avere informazioni sull'andamento scolastico dei figli. Afferma che lei ed il SI si sono accordati perché durante il periodo estivo i bambini si trasferiscano Pt_1
ad Alessandria con lei ed i nonni materni per frequentare un Centro estivo. Al momento del colloquio viene fissata una visita domiciliare, prevista per il giorno 29 maggio, a casa della NO ed una a casa dei nonni materni per poter conoscere loro ed il compagno. La mattina stessa la NO invia una mail alla scrivente per chiedere un rinvio della visita, CP
avendo un colloquio di lavoro fissato proprio nell'orario previsto per il nostro incontro. Ad oggi la scrivente non ha ancora avuto modo di fissare un ulteriore incontro, né ha ricevuto dalla NO richiesta di concordare una nuova data per la visita domiciliare […]. Si ritiene necessario mantenere l'affidamento esclusivo in favore del SI . La Parte_1
scrivente ricontatterà la NO al fine di effettuare le visite domiciliari previste e CP
poter così raccogliere ulteriori elementi […]”.
9. All'udienza del 18.6.2024, il IG. ha dichiarato: “i Servizi Parte_1
Sociali, subito dopo la richiesta, a marzo/aprile, mi hanno contattato, hanno fatto le visite a domicilio sia a casa mia sia a casa di mia madre. Non è cambiato nulla rispetto all'ultima udienza. Non è vero che mi sono messo d'accordo con mia moglie, io ho tenuto i bambini da quando la madre di mia moglie, IG.ra , ha avuto una forte depressione. Solo per il CP_2 periodo estivo, ci siamo messi d'accordo con mia moglie che terremo i figli 15 giorni io e 15 giorni lei, ma non essendo affidabile, non so se poi mia moglie rispetterà l'accordo. Mia moglie trascura i nostri i figli, mia moglie dice che i figli stanno con lei, ma in realtà li scarica alla nonna materna. Avendo un lavoro, io sono un po' costretto a fidarmi di mia moglie. Qualche volta è capitato che i bimbi tornassero da mia moglie con graffi o tagli. Non ho paura però per l'incolumità dei miei figli nel tempo in cui stanno con mia moglie, ma solo perché li sento ogni sera e li vado comunque a controllare almeno una volta ogni due giorni”.
Il difensore del ricorrente ha “rappresenta[to] di ritenere la causa sufficientemente istruita, rinuncia[ndo] alle istanze istruttorie formulate”. Il Giudice Delegato ha disposto la prosecuzione degli interventi in atto e ha concesso i richiesti termini ex art. 473-bis28 c.p.c.
(risulta depositata la memoria in data 25.10.2024).
10. Con relazione in data 11.11.2024, il CSS di OV ha riferito quanto segue: “[…] [il padre] racconta di come, durante il periodo estivo, come da accordi, i minori siano rimasti, per circa due mesi, a casa della nonna materna alla presenza della NO . La NO nel CP
mese di agosto, però, si è assentata per più di 40 giorni, lasciando i minori con la nonna e senza avvisare di ciò il SI Inizialmente la NO avrebbe giustificato la Pt_1 CP
7 propria assenza a causa di un ricovero ospedaliero avvenuto per calcoli renali, in seguito alla prosecuzione di tale ricovero, il SI avrebbe saputo che la NO ha avuto Pt_1 problemi psichiatrici che l'avrebbero costretta ad un ricovero, inizialmente, in SPDC e, in seguito, in clinica psichiatrica. Non avendo diverso aiuto per il periodo estivo, ha deciso di lasciare i bambini con la nonna materna ma ha richiesto alla ditta una riduzione dell'orario lavorativo così da potersi recare da loro alcuni pomeriggi a settimana e tenendoli con sé ogni fine settimana. Racconta di come, diversamente da quanto prospettato, ovvero che i minori avrebbero frequentato un centro estivo in Alessandria, la madre non li abbia iscritti e i bambini abbiano trascorso l'estate chiusi in casa […]. Per quanto concerne la figura materna, il Servizio scrivente non è riuscito né ad effettuare colloqui né, tantomeno, la visita domiciliare, più volte richiesta e, con motivazioni varie, sempre rimandata o annullata. In particolare la NO , da giugno ad ottobre non ha mai preso contatti con il Servizio CP scrivente e non ha mai risposto alle telefonate. In data 23 ottobre 2024, la scrivente ha inviato una mail alla NO , con la quale veniva comunicata la data del 5 novembre, CP
al fine di effettuare la visita domiciliare, in precedenza fissata ma mai effettuata. La NO, il giorno stesso, ha risposto affermando che i suoi genitori si stanno separando e pertanto, essendo per loro un momento difficile, lei si sarebbe trasferita a vivere con loro in Via
Sebastiano Gaeta n. 13 ad Alessandria, luogo dove terrebbe i minori quando sono con lei
[…]. Visto quanto relazionato, si ritiene necessario mantenere l'affidamento super esclusivo in favore del SI […]. Per ciò che concerne la NO , si ritiene Parte_1 CP
che la stessa mostri grosse difficoltà sul versante genitoriale, che per altro non è stato possibile valutare in modo approfondito, né supportare vista la totale assenza di collaborazione con il Servizio. Al fine di comprendere se effettivamente la NO sia seguita dal Servizio di Salute Mentale ed abbia una diagnosi psichiatrica che inficia sulle competenze genitoriali, sarebbe opportuno che il Tribunale coinvolgesse direttamente il Servizio di Salute
Mentale di Alessandria […]”.
11. Con decreto in data 13.11.2024 (corretto con decreto in data 14.11.2024), il Giudice Delegato ha disposto “la presa in carico del nucleo familiare anche da parte del Servizio di Psichiatria presso la ASL-AL, del Servizio di Neuropsichiatria Infantile presso la ASL-AL, del SERD
Cont presso la ASL-AL e del Servizio di Psicologia presso la ASL-AL, i quali, in sinergia col di OV, entro il 16.2.2025 (o prima nel caso di necessità di provvedimenti urgenti), depositeranno una relazione di aggiornamento” e, “anche ai sensi del paragrafo 4.3 del protocollo d'intesa in data 27.2.2020, che il CSS di OV, il presso la Controparte_4
ASL-AL, il Servizio di Neuropsichiatria Infantile presso la ASL-AL e il SERD presso la Pt_2
[...
[...] [...
con unica relazione condivisa, da depositare entro il 16.2.2025 (o prima nel caso di necessità di provvedimenti urgenti), effettu[assero] una valutazione delle competenze genitoriali, estesa anche alle figure con le quali i minori hanno consuetudini di vita, individuando, in particolare: 1) se ciascuno dei genitori sia idoneo alla genitorialità; 2) quale sia il miglior regime di affidamento e di collocazione dei minori, da prevedere in via definitiva;
3) quale sia il miglior regime di frequentazione col genitore non collocatario
(precisando - per quanto possibile - le giornate, gli orari, i luoghi, le modalità e gli oneri/incombenti, ad esempio di accompagnamento, a carico di ciascun genitore); 4) quali siano (se esistenti) le dipendenze patologiche o le patologie psichiatriche dei genitori e 5) quale incidenza abbiano, eventualmente, sulla loro idoneità a svolgere responsabilmente la loro funzione genitoriale”.
12. All'udienza del 26.11.2024, il Giudice Delegato ha preso atto dell'omesso deposito della relazione richiesta e ha concesso nuovo termine.
13. Con relazione in data 10.2.2025, la ASL-AL ha rappresentato che la madre, il 5.7.2024, si è presentata in stato di scompenso, manifestando addirittura “pensieri intrusivi ed anticonservativi”.
14. Con decreto in data 13.2.2025, il Giudice Delegato ha incaricato la ASL-AL di verificare “se l'attuale regime di frequentazione madre/figli [fosse] sicuro per i minori, alla luce delle manifestazioni psichiatriche della madre o se [fosse], invece, indispensabile, per garantire la sicurezza dei minori, prevedere limitazioni più stringenti, come, ad esempio, evitare i pernottamenti o limitare la frequentazione solo in luogo neutro”.
15. Con relazione in data 14.2.2025, il CSS di OV ha riferito quanto segue: “[…] i minori continuano a risiedere con il proprio padre e trascorrono la settimana, dal lunedì al venerdì,
a casa della nonna paterna a Masone (GE). Il SI inoltre, si reca alcuni Pt_1
pomeriggi a settimana a casa della propria madre per trascorrere la serata con i figli, cena con loro, li mette a dormire e, in seguito, rientra a casa. Il SI durante i colloqui Pt_1 ha consolidato l'idea di far trasferire definitivamente a casa sua a Castelletto d'Orba i figli a partire dal prossimo anno scolastico. Ha preso contatti sia con la scuola di Castelletto
d'Orba che con quella di OV per avere informazioni rispetto ai Servizi offerti, così da decidere in quale Istituto iscrivere i bambini. Si è più volte confrontato con la scrivente sui servizi attivabile, così da riuscire a combinare gli impegni lavorativi con il ruolo genitoriale.
Afferma di aver preso questa decisione poiché i bambini stanno crescendo e si è reso conto che il suo ruolo genitoriale sta cambiando, da semplice accudimento, che poteva delegare
9 alla propria madre per alcuni giorni a settimana, ad un ruolo maggiormente educativo, del quale si vuole assumere a pieno la responsabilità. Il SI è parso collaborativo ed Pt_1 interessato alle proposte progettuali del Servizio. Mostra di avere buone capacità genitoriali, in particolare appare evidente la sua capacità protettiva verso i figli che emerge anche in merito alla tutela del rapporto e del legame affettivo tra i figli e la madre. Pur essendo consapevole delle difficoltà della NO , il SI non ostacola il rapporto CP Pt_1
tra lei e i bambini, anzi tende ad includerla attivando però meccanismi protettivi qualora si renda conto che in quel particolare momento la NO non sia in grado di occuparsi di loro
[…]. Da quanto scritto dagli insegnanti si evidenzia come del rapporto scuola famiglia si occupi solamente il padre con l'aiuto della nonna materna. La madre durante gli anni di frequenza scolastica non ha mai preso contatti con gli insegnanti, né preso parte alla vita scolastica dei figli. In data 02.01.2025 la scrivente ha effettuato una visita domiciliare a casa dei nonni materni dei minori. All'incontro erano presenti, oltre ai bambini, la NO , CP
la propria madre, la NO , nata a [...] il [...] ed il Persona_5
proprio padre, il SI , nato a [...] il [...]. Il nucleo risiede Persona_6 in Alessandria in Via Sebastiano Gaeta n.13. L'alloggio si mostra piccolo, in buone condizioni igieniche e ben arredato;
formato da una cucina vivibile, due camere da letto ed un bagno. I minori portano la scrivente a visitare la stanza in cui dormono quando sono con la madre, è una camera con un solo letto a ponte e gli stessi dichiarano di dormire nella stanza insieme alla madre quando sono con lei. Durante la visita domiciliare i minori mostrano un comportamento spontaneo e si relazionano facilmente sia con la scrivente che con i familiari, mostrando un forte legame affettivo sia con la madre che con il nonno.
Appare evidente che, probabilmente anche a causa del fatto che trascorrono con madre e nonni poco tempo, gli stessi risultino permissivi nei loro confronti, assecondando tutte le loro richieste. La NO , racconta di essersi trasferita a vivere a casa dei genitori CP
temporaneamente poiché in realtà convivrebbe con il suo compagno, il SI _4
, nato ad [...] il [...] ma, a causa di un mal funzionamento della
[...]
caldaia e delle difficoltà economiche della coppia che non permette loro di cambiarla, sarebbero tornati a vivere a casa dei propri genitori […]. Sostengono di avere un buon rapporto con l'ex genero e di riuscire ad accordarsi con lui facilmente per tutelare al meglio i bambini. La nonna racconta di come, il mese precedente, abbiano tenuto per circa una settimana il bimbo a casa loro poiché influenzato, così da non contagiare la sorella […]. [La madre] non mostra particolare preoccupazione rispetto alla sua scarsa partecipazione nella vita dei figli, riducendo tutto a difficoltà economiche che non le permetterebbero di essere
10 maggiormente presente […]. Si ritiene necessario mantenere l'affidamento esclusivo in favore del SI . Permettendo alla madre di tenere con sé i figli, presso il Parte_1
domicilio dei nonni materni con un calendario concordato con i genitori. Calendario che potrebbe essere redatto con l'aiuto di un mediatore familiare, vista la disponibilità dei genitori al dialogo ed alla capacità di entrambi di riconoscere l'importanza di mantenere un rapporto sereno a tutela dei figli […]”.
16. Con relazione in data 14.2.2025, la ASL-AL, quanto alla madre, ha attestato: che “non si riscontrano deficit a carico del funzionamento cognitivo”; che “non si evidenziano tratti di personalità che la renderebbero propensa all'uso/dipendenza da sostanze stupefacenti o farmaci”; che “presenta un funzionamento di personalità sufficientemente adeguato”; che “si osserva maggiore problematicità a livello della costruzione dell'identità e dell'autodirezionalità nei termini del raggiungimento di obiettivi esistenziali” e che “la tendenza ad enfatizzare eccessivamente le proprie capacità di coping, attribuendosi risorse per fronteggiare cambiamenti ed eventi stressanti[,] appare il nodo critico che espone a rischio di scompenso clinico”.
17. Con relazione in data 24.3.2025, la ASL-AL ha comunicato l'avvio del percorso di valutazione dei genitori presso il SERD.
18. All'esito dell'udienza del 2.4.2025, il Giudice Delegato ha concesso nuovo termine per le valutazioni di competenza degli enti incaricati.
19. Con relazione in data 9.6.2025, il SERD presso la ASL-AL ha attestato l'assenza di dipendenze patologiche in capo ai genitori.
20. Con relazione in data 19.6.2025, il CSS di OV ha riferito quanto segue: “[…] al termine della scuola il padre ha portato a Castelletto d'Orba i bambini che resteranno stabilmente con lui […]. Mostra di avere buone capacità genitoriali, in particolare appare evidente la sua capacità protettiva verso i figli che emerge anche in merito alla tutela del rapporto e del legame affettivo tra i figli e la madre. Pur essendo consapevole delle difficoltà della NO
, il SI non ostacola il rapporto tra lei e i bambini, anzi tende ad includerla CP Pt_1
attivando però meccanismi protettivi qualora si renda conto che in quel particolare momento la NO non sia in grado di occuparsi di loro. Al momento i bambini stanno trascorrendo una settimana a casa dei nonni materni, insieme alla madre […]. Visto quanto relazionato, si ritiene necessario mantenere l'affidamento esclusivo in favore del SI . Parte_1
Permettendo alla madre di tenere con sé i figli, presso il domicilio dei nonni materni con un calendario concordato con i genitori. Calendario che potrebbe essere redatto con l'aiuto di
11 un mediatore familiare, vista la disponibilità dei genitori al dialogo ed alla capacità di entrambi di riconoscere l'importanza di mantenere un rapporto sereno a tutela dei figli. Si ritiene inoltre necessario che la NO prosegua la presa in carico psichiatrica e CP
psicologica […]”.
21. All'udienza dell'1.7.2025, la IG.ra , comparsa personalmente, ha dichiarato: CP
“sono interessata a difendermi in questo giudizio, ho diritto al patrocino a spese dello Stato, ma non ho trovato nessun difensore disposto ad assistermi. Non sapevo di potermi rivolgere al Consiglio dell'Ordine. Adesso vivo a casa dei miei genitori, in Alessandria, via Sebastiano
Gaeta, n. 13. Vivo sola coi miei genitori, sia mia madre che mio padre. Vivo con loro da sempre, sono sempre stata lì. Ho vissuto un po' anche a casa del mio attuale compagno, IG.
, ma non stabilmente, ho vissuto lì circa due anni fa. Sono stata lì meno di un Persona_4
anno, circa due anni fa, ma, poi, sono tornata a vivere ai miei genitori. Non lavoro. Sono disoccupata da circa tre anni. Ho fatto solo lavori saltuari, un mese o due, sempre in regola.
e li vedo a weekend alternati, dal venerdì alla domenica. Vengono a casa dei Per_1 Per_2
miei genitori, anche adesso sono lì, con mia mamma. Vengono anche in settimana, quando finisce la scuola stanno più spesso con me. Non sono proprietaria di case o terreni, a parte quella col mio ex marito. Il IG. è un bravo padre, sarei una Parte_1
bugiarda a dire il contrario. Non ho mai fatto uso di sostanze. So che il suo Avvocato ha chiesto l'affidamento super esclusivo e io non sono d'accordo. Però, col mio ex marito siamo d'accordo di stare in pace, abbiamo un dialogo. Io soffro di un disturbo dell'umore, niente di così grave, seguo la cura che mi ha dato il CSM”. All'esito, il Giudice Delegato ha disposto la prosecuzione degli interventi in atto.
22. Con relazione congiunta in data 9.9.2025, il CSS di OV e la ASL-AL hanno riferito quanto segue: “[…] i genitori dei bambini sono, in questi 4 anni, sempre riusciti a mantenere buoni rapporti tra di loro, concordando di volta in volta con tranquillità e serenità i passaggi e le permanenze dei bambini. Durante quest'ultimo periodo, la situazione familiare del SI
è stata piuttosto complicata in quanto ha avuto un problema neurologico (ha preso Pt_1 un forte colpo in testa a seguito di un'aggressione subita per difendere il fratello minore diciottenne, , che aveva combinato un guaio) che lo ha costretto a parecchi mesi di Per_7
mutua (è rientrato sul lavoro poche settimane fa) sul posto di lavoro poiché accusava instabilità, mal di testa, fatica a dormire. Il SI si è rivolto per la cura ad un Pt_3
neurologo a Genova che gli ha prescritto una terapia farmacologica che sta assumendo e lo sta aiutando a guarire e a migliorare dai vari sintomi. Tale problematica di salute lo
12 costringe a rimandare un passaggio a cui lui teneva molto, ovvero il trasferimento dei figli presso la sua abitazione. Sino ad oggi, per poter sostenere lavoro e gestione familiare, si è appoggiato molto alla sua mamma residente a [...]ed i bambini sono iscritti alle scuole di Masone. Il progetto del SI era quello di far iniziare la prima elementare a Pt_1
Tiago a Castelletto d'Orba, ove abita lui. Il SI spiega di avere ben chiaro che Pt_1
man mano che i figli crescono aumentano i passaggi educativi che è giusto siano gestiti dai genitori e non vuole lasciare questa incombenza alla madre […]. [La madre] sostiene di aver da sempre trovato collaborazione nel SI sulla gestione dei figli con la formula Pt_1 ad oggi mantenuta dell'affidamento a lui con un week end a lei una volta ogni due settimane
[…]. affronta anche l'argomento del proprio malessere depressivo raccontando di CP
essere seguita dalla psichiatra e dalla psicologa a seguito del ricovero in CP_5 CP_6
SPDC dello scorso anno e di quello più lungo, avvenuto appena successivamente, presso la clinica S. Anna. Spiega che in quella fase non riusciva a sentire più nulla, né dolore, né gioia.
Pensa che la crisi fosse stata scatenata dalla paura che le faceva la visita dell'assistente sociale che era poi stata rimandata. Dopo quella fase, in cui le terapie erano a dosaggi piuttosto significativi che la sedavano moltissimo, i farmaci le sono stati regolati meglio e ha trovato un buon equilibrio. Prima di questa crisi non aveva mai preso medicine. CP
parla della sua attuale relazione con he è un metalmeccanico. La convivenza con lui _4
è stata accelerata dai problemi che ci sono stati con la caldaia di casa. riferisce CP che i bambini lo conoscono e vanno d'accordo con lui. Anche lo ha già conosciuto. La Pt_3
NO sottolinea che il nuovo compagno le è stato molto vicino nella fase della crisi CP depressiva […]. Visto il progredire della situazione si ritiene che l'attuale modalità di incontro madre figli sia adeguata e che sia necessario mantenere l'affidamento esclusivo al SI I servizi si dicono disponibili a proseguire il monitoraggio della situazione al Pt_1
fine di poter rilevare eventuali elementi di criticità e suggerire interventi adeguati alle figure genitoriali […]”.
23. All'udienza del 23.9.2025, il IG. tramite il proprio Parte_1 difensore, ha rappresentato “come gli enti incaricati abbiano finalmente attestato la rispondenza della frequentazione madre/figli, come prevista nell'ordinanza in data
9.11.2023, all'interesse dei minori, talché, non correndo i minori rischi, [ha chiesto] la conferma di tale regime di frequentazione, pur mantenendo la presa in carico del Servizio
Sociale” e ha precisato le conclusioni, con rinuncia a ulteriori termini a difesa. La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
13 24. La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione congiunta dei coniugi è stata pronunciata in data 23.3.2022, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 16.6.2023, né risulta essere intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
25. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, è emersa l'attuale manifesta carenza e inidoneità educativa della madre, talché i figli devono essere affidati esclusivamente al padre, il quale - per converso - dalle approfondite verifiche volte, anche tramite il Servizio Sociale e Sanitario, è risultato idoneo.
26. Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza (C. App. Catania 16.8.2013 e
Cass.
4.6.2010 n. 13619). Nel caso di specie, i figli minori devono essere collocati presso il padre.
27. In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi (si vedano, tra le altre, Cass.
9.8.2012, n. 14348 e Cass. 15.9.2011, n. 18863). In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale. Neppure può tenersi conto della situazione economica dei genitori o coniugi. L'assegnazione della casa coniugale, infatti, non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune).
28. La scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in
14 primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza.
Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania 16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda CEDU6.7.2010, NG c. Svizzera e CEDU 12.7.2011,
NE e Kampanella c. Italia).
29. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di pecie, alla luce della documentazione acquisita e delle dichiarazioni rese, deve essere confermato il provvedimento provvisorio, sul punto.
15 30. Le spese di lite liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), procedimenti ordinari, valore indeterminabile (basso), ridotto del 50% il compenso medio relativo a tutte le fasi (per adeguare il compenso all'effettiva complessità del giudizio), in complessivi Euro 3.808,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato e accessori di legge, devono essere poste a carico della IG.ra CP
, in virtù del principio della soccombenza.
[...]
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i IG.ri Parte_1
e , a Castelletto d'Orba, l'11.5.2019; CP
- affida i figli minori, e in via c.d. Persona_1 Persona_2
“super-esclusiva” ex art. 337-quater, comma 3, c.c., anche per le decisioni di maggiore interesse per i minori, al padre, IG. con collocazione Parte_1 prevalente presso quest'ultimo, dove avranno la residenza anagrafica;
- assegna al padre, IG. la casa familiare sita in Castelletto Parte_1
d'Orba, Borgata Gallaretta, n. 16/A, con ogni arredo e pertinenza;
- dispone che la madre, IG.ra , tenga con sé i figli minori, CP Persona_1
e a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da
[...] Persona_2
scuola (o alle ore 12:00, nei periodi non scolastici), quando li andrà a prendere, fino alla domenica sera, quando li riaccompagnerà presso il padre, entro le ore 20:30, dopo avergli già somministrato la cena. Nelle settimane che terminano con un fine settimana in cui i figli non staranno con lei, la madre terrà con sé i figli il mercoledì pomeriggio, quando li andrà a prendere all'uscita da scuola (o alle ore 13:00, nei periodi non scolastici), fino alla sera, quando li riaccompagnerà presso il padre, entro le ore 20:00, dopo avergli già somministrato la cena. Durante le vacanze di Natale, ciascun genitore terrà con sé i figli, secondo il criterio dell'alternanza, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Durante le vacanze estive, la madre terrà con sé i figli per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi, ciascun anno, tra i genitori, entro il 31 maggio. Compleanni e festività civili e religiose, di anno in anno, secondo il criterio dell'alternanza. Ferma la possibilità di chiamate e videochiamate figli/genitori, nel rispetto degli impegni dei figli e del genitore collocatario e ferma la possibilità, per i genitori, di accordarsi diversamente, di volta in volta;
16 - pone, a carico della madre, IG.ra , l'obbligo di corrispondere al padre, IG. CP
entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Parte_1
giugno del 2023, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, Persona_1
e la somma di Euro 250,00 (Euro 125,00 ciascuno),
[...] Persona_2 rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare, almeno fino al 31.12.2030, da parte del Servizio di Psichiatria presso la ASL-AL, del Servizio di Neuropsichiatria
Infantile presso la ASL-AL, del Servizio di Psicologia presso la ASL-AL e del CSS di OV,
i quali segnaleranno tempestivamente all'Autorità di volta in volta competente la necessità di assumere eventuali provvedimenti;
- condanna la resistente, IG.ra , a corrispondere al ricorrente, IG. CP [...]
la somma di Euro 3.808,00, oltre spese generali nella misura del Parte_1
15% del compenso liquidato e accessori di legge, a titolo di spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile, al
Servizio di Psichiatria presso la ASL-AL, al Servizio di Neuropsichiatria Infantile presso la
ASL-AL, al Servizio di Psicologia presso la ASL-AL e al CSS di OV.
Così deciso in Alessandria, il 30 settembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
17