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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 12356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12356 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO in persona della Giudice DA CI, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 16675 dell'anno 2025 vertente tra
, con gli Avv.ti Riccardo Faranda, Salvatore Dell'Alpi e Patrizia Angiari, Parte_1 ricorrente
e in persona del legale rappresentante p.t., convenuta contumace CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7 maggio 2025 conveniva in giudizio la società Parte_1 chiedendo di: “accertare e dichiarare che tra le parti è sussistito un ordinario CP_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal 5 maggio 2023 al 23 agosto 2024 (o per il differente periodo ritenuto di giustizia), disciplinato dal CCNL Cisal Anpit Turismo - Pubblici Esercizi, inquadrato nel livello B2 (o nel maggiore o minore livello ritenuto di Giustizia), con l'orario di lavoro rivendicato. Per l'effetto, condannare la società resistente a corrispondere in favore della ricorrente la complessiva somma di € 48.726,09 (di cui € 2.192,12 a titolo di TFR), o nella minore o maggiore somma ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Deduceva che aveva iniziato a lavorare alle dipendenze della convenuta in data 5 maggio 2023 con contratto a tempo determinato, con mansioni di direttore di grande azienda di ristorazione, formalmente inquadrata al livello C2 del CCNL Turismo;
che il rapporto era cessato per dimissioni per giusta causa in data 23 agosto 2024, a causa del mancato pagamento delle mensilità di maggio, giugno e luglio 2024; che nonostante l'orario stabilito contrattualmente, la ricorrente doveva rispettare una turnazione più gravosa: dal martedì al sabato, dalle 10:00-15:30/18:00-23:30, e la domenica con orario continuato 10:00-23:30, godendo del riposo il lunedì; che, per tutta la durata del rapporto, aveva pagina 1 di 4 effettuato lavoro straordinario di almeno 2 ore e mezza ogni giorno e 5 ore la domenica;
che le mansioni effettivamente svolte rientravano nel livello B2 (Coordinatore/Impiegato di Per_1
); che dette mansioni includevano il controllo della contabilità/fatture/ordini, l'assegnazione
[...] dei turni ai camerieri, la chiusura della cassa e il controllo fiscale degli incassi, la redazione dei resoconti giornalieri e la gestione dei colloqui per le nuove assunzioni. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda.
La società benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e ne è stata Controparte_1 dichiarata la contumacia.
Terminata l'attività istruttoria, all'esito dell'udienza del 1° dicembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V c.p.c.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, giova osservare che la durata e la natura subordinata del rapporto lavorativo de quo, sono documentati dal contratto di assunzione, dalle buste paga e dalla lettera di dimissioni, atti tutti allegati al ricorso.
Tanto premesso, si rileva che le doglianze della ricorrente relative alla qualità della prestazione svolta hanno trovato pieno riscontro all'esito dell'attività istruttoria, in particolare con la prova testimoniale.
Sebbene la ricorrente fosse formalmente inquadrata come "direttore di grande azienda di ristorazione"
(livello C2), i testi escussi, e hanno concordemente confermato Testimone_1 Testimone_2 che la ricorrente ricopriva il ruolo di "responsabile di sala" e "responsabile del ristorante", gestiva in autonomia le assunzioni e svolgeva sistematicamente compiti di controllo della contabilità, gestione degli ordini e delle scorte, chiusura cassa, redazione dei resoconti giornalieri e assegnazione dei turni.
Detta attività, di elevata responsabilità e autonomia, esula dalla declaratoria del Livello C2 ed è pienamente compatibile con i requisiti del Livello B2 del CCNL Turismo - Anpit, previsto per i
"Coordinatori" o "Impiegati di Elevato Concetto", che coordinano organizzativamente sottoposti di livelli inferiori. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2103 c.c., deve essere riconosciuto alla ricorrente l'inquadramento superiore nel livello B2 del CCNL Turismo - Anpit a far data dal 5 maggio 2023.
Le risultanze istruttorie hanno altresì accertato la fondatezza dell'allegazione attorea in merito all'orario effettivo di lavoro. I testi hanno infatti concordemente confermato il regime orario rivendicato dalla ricorrente. In particolare, ha riferito che “avevamo lo stesso orario di lavoro dalle 10 Testimone_1 alle 15.30 e poi riprendevamo dalle 19.00 fino a fine servizio e lavoravamo sei giorni su sette e avevamo il lunedì di riposo. […] Preciso però che la domenica aveva un orario continuato senza pausa dalle 10 fino a chiusura locale”. Analogamente, il teste ha dichiarato che Testimone_2
pagina 2 di 4 “La ricorrente aveva il mio stesso orario di lavoro, anche lei iniziava alle 18.00, perché preparava il tavolo per noi addetti, che cenavamo prima dell'inizio del servizio alle 19.00; lavoravamo entrambi sei giorni su sette e avevamo come giorno di riposo il lunedì; lavoravamo tutti i festivi. La domenica lavoravamo tante volte con orario continuato dalle 10.00 fino a sera”.
Dette dichiarazioni attestano in modo convergente una prestazione lavorativa svolta in modo continuativo e sistematico ben oltre l'orario ordinario, accertando la fondatezza dell'allegazione di cui al cap. 6 del ricorso, ovvero l'effettuazione di lavoro straordinario in misura non inferiore a 2 ore e mezza ogni giorno e 5 ore la domenica.
In merito alla valutazione delle prove testimoniali, si osserva che, sebbene i testi abbiano reso deposizioni anche in analoghe cause pendenti innanzi a questo Giudice, le dichiarazioni acquisite nel presente giudizio devono essere considerate pienamente attendibili. Detta attendibilità discende non solo dalla piena congruenza delle dichiarazioni rese dai testi escussi, ma anche in considerazione della condotta inerte della società convenuta. Infatti, il legale rappresentante della benché CP_1 ritualmente citato per interrogatorio formale, non si è presentato, né ha fornito alcuna giustificazione per tale assenza. Pertanto, nel caso di specie, deve trovare piena applicazione l'articolo 232 c.p.c., secondo cui “Il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo”.
Considerato che gli elementi di prova acquisiti hanno confermato i fatti dedotti da parte ricorrente, la mancata comparizione della convenuta all'interrogatorio formale consolida, quindi, la presunzione di attendibilità sui fatti oggetto di ricorso, conferendo piena valenza probatoria alle allegazioni attoree.
Alla luce di quanto accertato in ordine alla quantità del lavoro svolto (in particolare, lavoro straordinario non retribuito e mancata pausa) e alla qualità della prestazione (riconoscimento del
Livello B2), deve concludersi per l'accoglimento delle domande attoree.
Le differenze retributive, calcolate sui parametri del superiore livello accertato e sull'orario di lavoro effettivo, sono quantificate nell'importo di € 48.726,09 come da conteggi allegati al ricorso, in quanto scevri da vizi illogici o errori contabili.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della somma di € 48.726,09 (di cui € 2.192,12 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati dalle singole posizioni creditorie al saldo;
pagina 3 di 4 - condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, quantificate in euro 4.629,00, oltre spese al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 1° dicembre 2025
La Giudice
DA CI
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca Boggetti
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO in persona della Giudice DA CI, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 16675 dell'anno 2025 vertente tra
, con gli Avv.ti Riccardo Faranda, Salvatore Dell'Alpi e Patrizia Angiari, Parte_1 ricorrente
e in persona del legale rappresentante p.t., convenuta contumace CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7 maggio 2025 conveniva in giudizio la società Parte_1 chiedendo di: “accertare e dichiarare che tra le parti è sussistito un ordinario CP_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal 5 maggio 2023 al 23 agosto 2024 (o per il differente periodo ritenuto di giustizia), disciplinato dal CCNL Cisal Anpit Turismo - Pubblici Esercizi, inquadrato nel livello B2 (o nel maggiore o minore livello ritenuto di Giustizia), con l'orario di lavoro rivendicato. Per l'effetto, condannare la società resistente a corrispondere in favore della ricorrente la complessiva somma di € 48.726,09 (di cui € 2.192,12 a titolo di TFR), o nella minore o maggiore somma ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Deduceva che aveva iniziato a lavorare alle dipendenze della convenuta in data 5 maggio 2023 con contratto a tempo determinato, con mansioni di direttore di grande azienda di ristorazione, formalmente inquadrata al livello C2 del CCNL Turismo;
che il rapporto era cessato per dimissioni per giusta causa in data 23 agosto 2024, a causa del mancato pagamento delle mensilità di maggio, giugno e luglio 2024; che nonostante l'orario stabilito contrattualmente, la ricorrente doveva rispettare una turnazione più gravosa: dal martedì al sabato, dalle 10:00-15:30/18:00-23:30, e la domenica con orario continuato 10:00-23:30, godendo del riposo il lunedì; che, per tutta la durata del rapporto, aveva pagina 1 di 4 effettuato lavoro straordinario di almeno 2 ore e mezza ogni giorno e 5 ore la domenica;
che le mansioni effettivamente svolte rientravano nel livello B2 (Coordinatore/Impiegato di Per_1
); che dette mansioni includevano il controllo della contabilità/fatture/ordini, l'assegnazione
[...] dei turni ai camerieri, la chiusura della cassa e il controllo fiscale degli incassi, la redazione dei resoconti giornalieri e la gestione dei colloqui per le nuove assunzioni. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda.
La società benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e ne è stata Controparte_1 dichiarata la contumacia.
Terminata l'attività istruttoria, all'esito dell'udienza del 1° dicembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V c.p.c.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, giova osservare che la durata e la natura subordinata del rapporto lavorativo de quo, sono documentati dal contratto di assunzione, dalle buste paga e dalla lettera di dimissioni, atti tutti allegati al ricorso.
Tanto premesso, si rileva che le doglianze della ricorrente relative alla qualità della prestazione svolta hanno trovato pieno riscontro all'esito dell'attività istruttoria, in particolare con la prova testimoniale.
Sebbene la ricorrente fosse formalmente inquadrata come "direttore di grande azienda di ristorazione"
(livello C2), i testi escussi, e hanno concordemente confermato Testimone_1 Testimone_2 che la ricorrente ricopriva il ruolo di "responsabile di sala" e "responsabile del ristorante", gestiva in autonomia le assunzioni e svolgeva sistematicamente compiti di controllo della contabilità, gestione degli ordini e delle scorte, chiusura cassa, redazione dei resoconti giornalieri e assegnazione dei turni.
Detta attività, di elevata responsabilità e autonomia, esula dalla declaratoria del Livello C2 ed è pienamente compatibile con i requisiti del Livello B2 del CCNL Turismo - Anpit, previsto per i
"Coordinatori" o "Impiegati di Elevato Concetto", che coordinano organizzativamente sottoposti di livelli inferiori. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2103 c.c., deve essere riconosciuto alla ricorrente l'inquadramento superiore nel livello B2 del CCNL Turismo - Anpit a far data dal 5 maggio 2023.
Le risultanze istruttorie hanno altresì accertato la fondatezza dell'allegazione attorea in merito all'orario effettivo di lavoro. I testi hanno infatti concordemente confermato il regime orario rivendicato dalla ricorrente. In particolare, ha riferito che “avevamo lo stesso orario di lavoro dalle 10 Testimone_1 alle 15.30 e poi riprendevamo dalle 19.00 fino a fine servizio e lavoravamo sei giorni su sette e avevamo il lunedì di riposo. […] Preciso però che la domenica aveva un orario continuato senza pausa dalle 10 fino a chiusura locale”. Analogamente, il teste ha dichiarato che Testimone_2
pagina 2 di 4 “La ricorrente aveva il mio stesso orario di lavoro, anche lei iniziava alle 18.00, perché preparava il tavolo per noi addetti, che cenavamo prima dell'inizio del servizio alle 19.00; lavoravamo entrambi sei giorni su sette e avevamo come giorno di riposo il lunedì; lavoravamo tutti i festivi. La domenica lavoravamo tante volte con orario continuato dalle 10.00 fino a sera”.
Dette dichiarazioni attestano in modo convergente una prestazione lavorativa svolta in modo continuativo e sistematico ben oltre l'orario ordinario, accertando la fondatezza dell'allegazione di cui al cap. 6 del ricorso, ovvero l'effettuazione di lavoro straordinario in misura non inferiore a 2 ore e mezza ogni giorno e 5 ore la domenica.
In merito alla valutazione delle prove testimoniali, si osserva che, sebbene i testi abbiano reso deposizioni anche in analoghe cause pendenti innanzi a questo Giudice, le dichiarazioni acquisite nel presente giudizio devono essere considerate pienamente attendibili. Detta attendibilità discende non solo dalla piena congruenza delle dichiarazioni rese dai testi escussi, ma anche in considerazione della condotta inerte della società convenuta. Infatti, il legale rappresentante della benché CP_1 ritualmente citato per interrogatorio formale, non si è presentato, né ha fornito alcuna giustificazione per tale assenza. Pertanto, nel caso di specie, deve trovare piena applicazione l'articolo 232 c.p.c., secondo cui “Il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo”.
Considerato che gli elementi di prova acquisiti hanno confermato i fatti dedotti da parte ricorrente, la mancata comparizione della convenuta all'interrogatorio formale consolida, quindi, la presunzione di attendibilità sui fatti oggetto di ricorso, conferendo piena valenza probatoria alle allegazioni attoree.
Alla luce di quanto accertato in ordine alla quantità del lavoro svolto (in particolare, lavoro straordinario non retribuito e mancata pausa) e alla qualità della prestazione (riconoscimento del
Livello B2), deve concludersi per l'accoglimento delle domande attoree.
Le differenze retributive, calcolate sui parametri del superiore livello accertato e sull'orario di lavoro effettivo, sono quantificate nell'importo di € 48.726,09 come da conteggi allegati al ricorso, in quanto scevri da vizi illogici o errori contabili.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della somma di € 48.726,09 (di cui € 2.192,12 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati dalle singole posizioni creditorie al saldo;
pagina 3 di 4 - condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, quantificate in euro 4.629,00, oltre spese al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 1° dicembre 2025
La Giudice
DA CI
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca Boggetti
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