Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 3191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3191 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
BBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Sezione lavoro e Previdenza - in persona del giudice, dott. M.Rosaria
Lombardi ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.11536/2024 RGL avente ad
OGGETTO:pagamento del TFR a carico del fondo di garanzia,vertente
TRA rapp.to e difeso dagli avv.ti Vincenzo Vitagliano, Pt 1 ed Angela Barretta Parte 1
RICORRENIE
E in personadel legale rapp.te p.t., ra.to e difeso dall'avv Controparte_1
Roberto Maisto
RESISTENIE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: Accertamento del diritto del ricorrente a percepire il TFR a carico del Fondo
.Condanna dell' CP 2 al pagamento per la stessa causale oltre ulteriore svalutazione ed interessi.Vittoria di spese con attribuzione. Per la resistente: Rigetto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15 maggio 2024 il ricorrente in epigrafe, agiva nei confronti dell' CP_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni : "condannare l' Controparte_3
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 5.924,80 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 21.6.2011; Condannare l' CP_2 al pagamento delle spese, diritti ed onorari del seguente procedimento con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto anticipo. In punto di fatto esponeva di avere lavorato alle dipendenze della Controparte 4 dal 10.01.2008 e fino al 21.06.2011 e di avere presentano domanda di ammissione al passivo fallimentare essendo stata dichiarata fallita la società il 26.5.2014 dal Tribunale di Nola con sent. 46\2014.
Affermava inoltre che il 4.11.2016) il fallimento della Controparte 4 veniva chiuso per mancanza di attivo senza che l'istanza della ricorrente venisse esaminata.
Precisava inoltre, che non essendo la società cancellata, agiva per il riconoscimento del diritto al pagamento del TFR con condanna al pagamento di € 5.924,80 riconosciuto con sentenza n.427/2023 per cui procedeva esecutivamente nei confronti della società
In diritto invocava pertanto l'applicazione dell'art. 2 della legge 297 del 1982.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Nel merito ritiene il Giudicante conformemente a parte della giurisprudenza che “Quando il lavoratore si rivolge all in caso di insolvenza del datore di lavoro, per ottenere la corresponsione del t.f.r., ovvero le ultime tre mensilità di retribuzione, deve escludersi la configurabilità di un'obbligazione solidale fra l'istituto previdenziale e il datore insolvente, atteso che la facoltà riconosciuta al dipendente ha natura di un diritto di credito a una prestazione previdenziale ed è del tutto distinto e autonomo rispetto al credito che il lavoratore vanta nei confronti del datore;
tale diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti indicati dalla legge, ovvero: insolvenza del datore, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva. (Cassazione civile, sez. lav., 21 gennaio 2008, n. 1209) Il ricorrente agisce per il riconoscimento del diritto al pagamento del TFR nei confronti del Fondo di garanzia dell' CP_2, sulla base dell'art 2 della In.297/82.
La Direttiva CE n. 987.1980 prevede l'intervento del fondo di garanzia quando sia stata chiesta l'apertura di un procedimento volto a soddisfare collettivamente i creditori e quando l'autorità competente ha deciso l'apertura di detto procedimento ovvero ha constatato la chiusura definitiva dell'impresa e l'insufficienza dell'attivo disponibile per giustificare l'apertura del procedimento (art. 2). La Legge n. 297 del 1982 ha previsto il pagamento del TFR da parte dell'CP_2 quando l'impresa sia assoggettata a fallimento ovvero quando il datore di lavoro, non soggetto alla Legge Fallimentare, venga sottoposto senza esito ad esecuzione forzata.
"Una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva può consentire, secondo una ragionevole interpretazione, l'ingresso ad un'azione nei confronti del fondo di garanzia, quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e tuttavia l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa. (Cass n 7466/2007)
Il quinto comma dell'art. 2 della Ln.cit. si applica qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare: il legislatore, infatti, si è preoccupato di assicurare ai lavoratori l'integrale pagamento del trattamento di fine rapporto anche se, per la mancanza in capo al datore di lavoro della condizione soggettiva prevista dall'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, non possa essere dimostrato, per mezzo della presunzione legale sopra indicata, lo stato di insolvenza del medesimo datore di lavoro.
Il comma in questione dispone che, ricorrendo questa situazione e sussistendo le altre due condizioni(la cessazione del rapporto di lavoro e l'inadempimento, in tutto o in parte, del datore di lavoro), il lavoratore o i suoi aventi causa possono fare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto al Fondo di garanzia, "sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti". In tal caso, quindi, ferma restando la necessità dell'esistenza delle due condizioni sopra indicate c in luogo della terza condizione, consistente nella (prova dell') insolvenza del datore di lavoro, la legge richiede due diversi (entrambi necessari) requisiti: la dimostrazione che Il datore di lavoro "non è soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267"; la prova che le garanzie patrimoniali del medesimo datore di lavoro sono risultate in tutto o in parte insufficienti. Vi è prova nel caso in esame della sussistenza del credito derivante dal titolo giudiziale e dalla impossibilità di essere assoggettato a procedure fallimentari in ragione del provvedimento emesso dal Tribunale. In relazione al terzo requisito deve considerarsi che il lavoratore non può ottenere nei confronti del proprio datore di lavoro, per dimostrarne l'insolvenza, l'apertura di uno dei procedimenti esecutivi concorsuali fra quelli indicati nel punto I, deve almeno provare che più non sussiste, anche solo in parte, la garanzia patrimoniale generica della quale fa menzione l'art. 2740 c.c.; e tale prova, secondo il dettato della legge, viene pure desunta, in base all'utilizzazione di una diversa praesumptio iuris et de iure, da un altro fatto (inequivocabilmente certo), essendo necessario (ma anche sufficiente), che il lavoratore dimostri di avere proceduto - in modo serio e adeguato, ancorché, eventualmente, infruttuoso - all'esperimento dell'esecuzione forzata individuale (non importa se mobiliare, immobiliare o presso terzi).
In particolare la Suprema Corte ha affermato che “ai fini della tutela prevista dalla L. n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, nel caso in cui l'accertamento del credito in sede fallimentare sia stato impedito a causa della chiusura anticipata della procedura per insufficienza dell'attivo, il credito stesso può essere accertato anche in sede diversa da quella fallimentare e il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l alle condizioni previste dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, essendo sufficiente, in particolare, che egli abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione - salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva - sempre che l'esperimento dell'esecuzione forzata non ecceda i limiti dell'ordinaria diligenza ovvero che la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore non debbano ritenersi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto". La Suprema Corte (ord 14020 del 2020) in fattispecie sovrapponibile a quella oggi in esame ha esaminato l'estensione dell'onere di diligenza (sul piano oggettivo e soggettivo) del lavoratore creditore che agisce in executivis affermando che, deve essere conformata alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale (Cass. sentenza n. 4666 del 2002, Cass. 28 marzo 2003 n. 4783, Cass. n. 1848/2004; Cass. n. 9108/2007) esorbitando dalla stessa l'esercizio di un'esecuzione forzata non necessaria a dimostrare la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore allorquando sia già stata fornita aliunde la relativa prova" (come appunto nel caso in cui risulti che a seguito della cancellazione della società non vi sia stata alcuna distribuzione dell'attivo tra i soci).
In particolare ha ritenuto quindi che non possa affermarsi che sussista l'obbligo di agire,nei confronti dei soci nella ipotesi di società di capitali cancellata dal momento che si tratta, in base all'art. 2495 c.c., di una responsabilità limitata ed eventuale, subordinata alla estinzione della società ed alla riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione. Obbligo sussistente se risulti positivamente dimostrato che i soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione, con onere probatorio a carico dell'ente rientrando nei fatti impeditivi dell'obbligo di garanzia. Orbene nel caso di specie trattasi si srl a socio unico e, l'amministratore unico e legale rappresentante della Controparte_5 Parte_2 nato a [...] il sig. il 19.5.1936 è deceduto il 12.06.2013. Da ciò consegue l'inutiità di qualsiasi azione esecutiva nei confronti dello stesso
Pertanto l'CP_2 nella qualità indicata va condannato al pagamento di quanto richiesto oltre accessori Per quanto innanzi il ricorso va accolto
Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura della metà essendo stata prodotta nel corso del giudizio la documentazione attestante i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto richiesto.
PQM
così provvede:
1) condanna l'CP_2, nella qualità spiegata, al pagamento di € 5.924,80 oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla cessazione del rapporto al saldo
2)condanna l' CP_2 al pagamento delle spese processuali che liquidate nella misura della metà in in € 1350,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione Napoli 23 aprile 2025
IL GIUDICE