Sentenza 4 marzo 2015
Massime • 1
Nel procedimento camerale, l'omesso avviso ad uno di due difensori di fiducia dell'interessato, integra una nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., è sanata, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2015, n. 12059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12059 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 04/03/2015
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 580
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 23511/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH WA N. IL 23/08/1961;
avverso l'ordinanza n. 8676/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 04/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette le conclusioni del PG Dott. Gialanella Antonio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma con ordinanza emessa il 4 aprile 2014 rigettava il reclamo proposto da VO TE, avverso il decreto del Ministro della Giustizia, con il quale, ex art. 41 bis, comma 2, ord. pen., era stata disposta la proroga della sospensione nei suoi confronti di alcune regole di trattamento previste dalla L. n. 354 del 1975. 1.1 Ad avviso del Tribunale tale proroga era giustificata da plurimi e concreti elementi, quali: a) l'inserimento del condannato in posizione apicale nell'associazione denominata Clan dei casalesi, nella quale risultano militare anche buona parte dei componenti della sua famiglia di sangue;
b) la perdurante operatività del sodalizio, in grado di assicurare per decenni la latitanza ai suoi esponenti di vertice;
c) il deferimento all'autorità giudiziaria dello VO per danneggiamento ed oltraggio a pubblico ufficiale, commessi in costanza di detenzione, a dimostrazione della sua marcata pericolosità e dell'indifferenza alle regole di convivenza sociale.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del suo difensore, avv.to Valentino, il quale ne ha dedotto:
a) la nullità per mancata notificazione allo stesso difensore, designato all'atto della notifica del decreto di proroga del regime differenziato, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale innanzi al Tribunale di Sorveglianza.
b) la nullità per errata applicazione dei criteri per la conferma del decreto di proroga ed omessa valutazione in riferimento alle censure sviluppate dalla difesa col reclamo, in quanto il Tribunale nel ritenere il ricorrente soggetto collocato in posizione apicale nel clan dei casalesi non aveva replicato alle obiezioni incentrate sul fatto che il decreto reclamato aveva assegnato rilievo alle informative degli organi investigativi, basate sul curriculum criminale del ricorrente e sui precedenti penali per fatti, risalenti agli anni 1995-1996, nonché sul rifiuto opposto dallo stesso di ricevere plichi dai familiari e persino di incontrarli. Inoltre, la motivazione dell'ordinanza era illogica sotto due profili: da un lato deduce il mantenimento della posizione dirigenziale dai fatti di danneggiamento ed oltraggio, in realtà indicativi soltanto di insofferenza per la vita carceraria, dall'altro valorizza la circostanza dell'appartenenza allo stesso sodalizio di buona parte dei suoi familiari, evento impossibile qualora egli avesse reciso i legami criminali con tale organizzazione. Tali aspetti di illogicità denotano l'apparenza della motivazione che tradisce l'inesistenza di elementi dai quali desumere l'attuale posizione apicale del ricorrente, detenuto dal 1996 e sottoposto a regime differenziato dal 1998.
3. Con requisitoria scritta depositata il 29 ottobre 2014 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dr. Antonio Gialanella, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'impugnazione è infondata e va respinta.
1. Il primo motivo di gravame non può essere accolto: sebbene risponda al vero che l'avv.to Valentino, designato difensore del ricorrente sin dalla notificazione del decreto ministeriale di proroga ed autore del reclamo indirizzato al Tribunale di Sorveglianza, non ha ricevuto notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, destinata alla trattazione del reclamo, ciò nonostante non può essere rilevato il dedotto vizio di nullità.
1.1 Invero, dalla consultazione degli atti processuali resi direttamente accessibili per questa Corte dalla natura in rito dell'eccezione sollevata, risulta che il predetto legale è stato nominato difensore senza fosse intervenuta la revoca dell'avv.to Letizia Tonnoletti del foro di Parma, la quale aveva ricevuto a mani proprie in data 3 marzo 2014 la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Poiché a tale udienza la stessa non era comparsa e non erano stati presenti, ne' l'avv.to Valentino, ne' lo VO, quest'ultimo era stato assistito da un difensore d'ufficio, il quale non aveva sollevato alcuna eccezione circa la citazione dei patrocinatori di fiducia del reclamante, per cui la verificatasi nullità di ordine generale a regime intermedio è stata sanata ed è rimasta priva di effetti invalidanti sugli atti processuali.
1.2 Tale conclusione è in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 1, n. 20878 del 14/04/2010, Curcurachi, non massimata;
sez. 6, n. 18726 del 24/04/2008, Donnhauber, rv. 239722; sez. 2, n. 31677 del 26/06/2003, Scravaglieri, rv. 226538; sez. 6, n. 33057 del 23/06/2003, Lazo, rv. 226567), la quale, pur avendo affermato che nel procedimento camerale, quando l'interessato abbia designato due difensori, entrambi hanno diritto all'avviso della data dell'udienza camerale, ha altresì rilevato che nei procedimenti in cui è obbligatoria la presenza del difensore, l'omesso avviso della data fissata per l'udienza ad uno dei due legali di fiducia della parte privata deve essere eccepita ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2, dall'altro difensore di fiducia presente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4; ciò significa che è irrilevante verificare il limite di deducibilità di cui all'art. 180 c.p.p., poiché o l'eccezione non è stata formulata e la nullità deve intendersi sanata, oppure l'eccezione pur essendo stata sollevata è stata rigettata dal giudice e può essere riproposta anche con atto di impugnazione.
1.3 Con riferimento al giudizio di cognizione da svolgersi in camera di consiglio, ma con valenza più generale, è stato specificato come in tali situazioni non si verifichi una nullità assoluta, poiché l'omissione in questione non è inclusa nell'elencazione delle relative cause dell'art. 179 c.p.p., ma soltanto una nullità a regime intermedio, deducibile fino alla deliberazione del provvedimento del successivo grado di giudizio, ma con la precisazione che qualora uno dei difensori, anche se nominato d'ufficio, sia comparso in udienza senza sollevare l'eccezione circa il mancato avviso notificato al codifensore, oppure ai patrocinatori di fiducia, la cui nomina sia desumibile dagli atti di causa, tale nullità deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2, con la conseguente decadenza dalla possibilità di dedurla in un secondo momento, atteso che la nozione di "parte interessata" richiamata dall'art. 183 c.p.p. va riferita all'unitario collegio di difesa e non individualmente a ciascun legale, che è tenuto ad attivarsi nell'interesse della parte rappresentata, anche a prescindere dalla sua presenza o meno all'udienza.
2. Quanto al merito del gravame, giova premettere che la L. n. 354 del 1975, art. 41 bis, comma 2 bis, sostituito dalla L. 23 dicembre 2002, n. 279, art. 2, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi "purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno". Al riguardo l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è segnato dal cit. art. 41 bis, comma 2 sexies, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per violazione di legge. Per pacifico arresto giurisprudenziale, la limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di specifiche disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, integrante in sè un'ipotesi di trasgressione, sia del disposto generale dall'art. 125 c.p.p., sia della prescrizione dell'art. 41 bis ord. pen., comma 2
sexies, secondo la quale il Tribunale di Sorveglianza "decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 666 e 678 c.p.p., sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2".
2.1 Da tali premesse discende che l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, che abbia deciso il reclamo avverso il decreto applicativo del regime detentivo differenziato, oppure quello di proroga, è censurabile col ricorso per cassazione in caso di motivazione graficamente assente, constando il provvedimento del solo dispositivo ed in quelli, ben più frequenti, nei quali l'apparato giustificativo del provvedimento sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidoneo a rendere comprensibile la "ratio decidendi" perché le relative linee esplicative sono talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da compromettere l'intelligibilità della decisione, ovvero ancora quando non affrontino le tematiche poste col reclamo, sostanzialmente eluse, tutte situazioni nelle quali le argomentazioni giustificative, pur presenti, in realtà non assolvano alla funzioni cui sono destinate (Sez. Un. 28/5/2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez. 1, 9/11/2004, ric. Santapaola, rv. 230203). È, invece, da escludere che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, che non può evidentemente trovare ingresso nel giudizio di legittimità in merito all'applicazione o alla proroga del regime detentivo differenziato.
2.3 Deve poi ricordarsi, come puntualmente ed efficacemente contenuto nella requisitoria del P.G., che per effetto dei principi interpretativi, formulati da questa Corte dalla sentenza n. 423 del 26/1/2004, Zara, rv. 228049 in poi e ribaditi dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 417 del 13/12/2004, che ha respinto la questione di incostituzionalità della norma di cui al comma 2 bis dell'art. 41 bis O.P., nel testo introdotto dalla L. n. 79 del 2002, art. 2, la conformità alla Costituzione della disposizione è
garantita soltanto a condizione che ogni decreto applicativo o di proroga sia dotato di congrua e propria motivazione in ordine alla sussistenza o persistenza dei presupposti per la sottoposizione al regime detentivo differenziato, non consentendo l'ordinamento giuridico una perpetuazione automatica della compressione dei diritti del condannato in espiazione di pena, disposta al di fuori del vaglio giudiziale ancorato alla situazione personale concreta ed alla reale ed attuale pericolosità sociale nella sua forma specifica della capacità di mantenere collegamenti con le associazioni criminali di appartenenza. Tenuto conto della riforma ulteriore dell'art. 41 bis, comma 2 bis introdotta nel 2009, va ricordato che la proroga del decreto ministeriale postula l'accertamento della persistenza della capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione di riferimento, verifica da condurre anche utilizzando gli specifici parametri, ritenuti dal legislatore significativi e non necessariamente compresenti, del profilo criminale, della posizione rivestita dal soggetto in seno organizzazione, della perdurante operatività del sodalizio, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non considerate in precedenza, degli esiti del trattamento intramurario e del tenore di vita dei familiari, in ordine ai quali è necessario che il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza espliciti la valutazione condotta sulla scorta di circostanze ed elementi concreti, significanti che il pericolo di contatti del condannato con l'esterno ed i gruppi criminali di appartenenza, quindi della ripresa dell'attività criminosa, non è cessato (Cass. sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, rv. 253713; sez. 5, n. 18054 del 25/01/2012, Russo, rv. 253759; sez. 1, n. 14822 del 03/02/2009, P.G. in proc. Calabro1, rv. 243736).
3. Tanto premesso, il provvedimento impugnato ha ancorato il giudizio circa la persistenza di detto pericolo alle pregresse esperienze criminali dello VO, al suo ruolo di vertice del c.d. clan dei Casalesi, alla perdurante operatività nel territorio d'influenza della stessa organizzazione, dimostrato dal recente arresto dei suoi esponenti storici dopo moltissimi anni di latitanza, dalla sua capacità di penetrazione nel tessuto economico mediante imprese fiduciarie e di condizionamento dell'operato istituzionale delle pubbliche amministrazioni locali grazie ad un'estesa rete di complicità e di cointeressenze, elementi ritenuti in sè sufficienti, nonostante il decorso del tempo, a provare la sua capacità di mantenere contatti con tale organizzazione.
3.1 Il Tribunale ha quindi preso in considerazione gli specifici profili di contestazione articolati col reclamo e ha ribadito come la permanenza dei poteri dirigenziali dell'organizzazione in capo alla famiglia VO, i cui componenti sono per buona parte sodali, nonché le plurime denunce per danneggiamento ed oltraggio a pubblico ufficiale, commesse in danno del personale penitenziario durante la detenzione, connotino negativamente la personalità del ricorrente ed indichino la concreta possibilità, in mancanza delle restrizioni connesse alla sottoposizione al regime detentivo differenziato, di ripresa dei collegamenti con gli altri sodali ancora in libertà in pregiudizio della sicurezza pubblica anche all'interno dell'ambiente carcerario.
3.2 In tal modo i giudici di merito hanno offerto effettiva giustificazione della decisione che potrà forse censurarsi per il rigore delle conclusioni, ma non può dirsi frutto della carente valutazione delle ragioni del reclamo e dell'omessa considerazione della persistenza della capacità del detenuto di mantenere i contatti con il sodalizio di appartenenza, come preteso dall'art. 41 bis, comma 2 bis.
Deve dunque concludersi per la mancata violazione dei compiti valutativi imposti al Tribunale di Sorveglianza e dei criteri dettati dalla norma citata e per l'insussistenza del denunciato vizio di violazione di legge per la mera apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata. Il ricorso va respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2015