Art. 7.
All'articolo 44 delle "Condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato" e' aggiunto il seguente § 6:
"Responsabilita' in caso di incidenti nucleari. - Per i danni conseguenti ad incidente nucleare, da qualunque causa determinato, si applicano le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519 ".
All'articolo 44 delle "Condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato" e' aggiunto il seguente § 6:
"Responsabilita' in caso di incidenti nucleari. - Per i danni conseguenti ad incidente nucleare, da qualunque causa determinato, si applicano le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519 ".