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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/05/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al R. G. n. 2848/2021, introdotta
DA
(cf: ), rappresentata e difesa dall'avv. Pasqualina Parte_1 C.F._1
Parrella, presso il cui studio domicilia, giusta mandato in atti;
-ricorrente-
CONTRO
(p.iva: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luisa Guacci presso il cui studio domicilia, giusta mandato in atti;
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c., depositato in data 05.11.2021, la parte ricorrente in epigrafe, adito l'intestato tribunale, ha formulato le seguenti e testuali conclusioni:
1 - “1. Accertare e dichiarare che la sig.ra ha intrattenuto sin dall'1.10.2006 un Parte_1
rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo indeterminato con la società CP_1
in persona del legale rapp.te p.t.; 2. Per l'effetto, condannare la resistente in persona del
[...] legale rapp.te p.t. a corrispondere le seguenti somme: € 135.509,40 a titolo di retribuzione mai versata comprensiva della maggiorazione per lavoro straordinario, ratei, tredicesima e quattordicesima, ratei ferie e permessi ed € 37.745,07 per le differenze retributive relative al rapporto full time, per l'errata imputazione del tipo di retribuzione pari ad € 7.832,90 oltre €
16.309,46 a titolo di TFR ed una contribuzione da versare all'Ente previdenziale pari € 78.025,00
a titolo di contributi previdenziali oltre interessi e sanzioni a maturarsi sino all' effettivo soddisfo.; 3. Condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi al Procuratore antistatario.”.
Allo scopo, deduceva di aver lavorato, dall'1.10.2006, alle dipendenze della società CP_1
con mansione di impiegata di concetto e secondo il seguente orario di lavoro: dalle e 08:30
[...]
-12:30/13:30 -17:30 dal lunedì al venerdì.
Rappresentava di essere stata regolarizzata dal gennaio 2015 con contratto part-time, pur svolgendo un orario lavorativo di otto ore giornaliere, e descriveva le proprie mansioni, amministrative e contabili, riassumendole nelle seguenti attività: “sopralluoghi e redazione documentazione per presentazione gare d'appalti, redazione preventivi, conteggi busta paga e cassa edile, instaurazione rapporti con Istituiti di Credito (operazioni cassa), verifica posta elettronica e certificata e contatto con i fornitori e professionisti (avvocati, commercialisti…)”.
Proseguiva riferendo che la propria attività lavorativa, pur dovendo terminare alle 17:30, si protraeva giornalmente per un'ora aggiuntiva di lavoro straordinario.
Inoltre, riferiva che siffatta attività full time era proseguita anche presso la sede della società a
Solofra fino a marzo 2018.
Si doleva di aver percepito euro 400,00 mensili e di non aver goduto di ferie, permessi, tredicesima e quattordicesima.
Lamentava, infine, di aver percepito dal 2015 a marzo 2018 soltanto gli emolumenti per lavoro part-time e non quelli a titolo di: retribuzione, full time, tredicesima, quattordicesima, quota Renzi
e ferie e permessi non goduti e ha corrisposto solo una parte di TFR.
Dopo aver diffidato parte resistente ad adempiere, non trovando in tal senso alcun riscontro, adiva questo Tribunale e concludeva ut supra.
2. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva la società resistente, che, oltre ad impugnare estensivamente il ricorso, proponeva domanda riconvenzionale. Formulava, pertanto,
2 le seguenti e testuali conclusioni: “A) Ai sensi dell'art. 418 c.p.c. in virtù della spiegata domanda riconvenzionale, a modifica del precedente decreto di fissazione dell'udienza di discussione, fissare nuova udienza per la comparizione della parti;
B) All'uopo, rigettare la domanda giudiziale principale proposta, poiché destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
C)
In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, accertata la condotta illegittima della ricorrente per la sottrazione di documenti aziendali, con la violazione degli obblighi di correttezza, buona fede e fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., e per la lesione dell'immagine aziendale, condannare controparte a corrispondere alla resistente, il risarcimento del danno, quantificato in
€ 500.000,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di Giustizia, da calcolarsi anche in via equitativa;
D) Condannare controparte alla refusione delle spese e dei compensi di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato”.
Allo scopo, affermava che la lavoratrice ricorrente ha intrattenuto un rapporto di natura subordinata, a tempo indeterminato e parziale, solo a decorrere dal 30 dicembre 2014, con cessazione dello stesso a marzo 2018, contestando in radice lo svolgimento di attività di natura subordinata nel periodo pregresso.
Proseguiva riferendo che la ricorrente era stata destinataria di incarichi occasionali, a supporto del personale amministrativo dell'azienda, fino all'assunzione.
Contestava, inoltre, l'orario lavorativo che la ricorrente ha affermato di osservare, deducendo che la stessa, pur nell'ambito di un regime flessibile, ha prestato lavoro per 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì.
Con riguardo alla retribuzione, deduceva i regolari pagamenti con consegna alla lavoratrice ricorrente delle buste paga, da questa sottoscritte per ricevuta e quietanza ed escludeva lo svolgimento di lavoro straordinario.
Contestava i conteggi elaborati dalla ricorrente, asserendone la genericità e l'infondatezza.
A fondamento della propria domanda riconvenzionale, infine, asseriva la violazione dell'obbligo di correttezza, buona fede e fedeltà ex art. 2105 c.c., nonché la lesione della propria immagine conseguente alla sottrazione di documenti aziendali.
Ciò chiarito, formulava le richieste conclusionali ut supra.
3. Valutati gli atti di causa ed esaurita l'istruttoria mediante l'escussione dei testimoni, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter, la causa è decisa come da presente sentenza.
4. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
La domanda riconvenzionale è, invece, infondata.
3 5. In primo luogo, occorre circoscrivere il thema decidendum dell'odierno giudizio all'accertamento della natura subordinata dell'attività lavorativa che il ricorrente afferma di aver prestato nel periodo antecedente alla regolarizzazione del rapporto intrapreso con la società resistente, nonché delle eventuali e conseguenti differenze retributive pretese, queste anche nel periodo “contrattualizzato”.
Diversamente, non estende l'oggetto della decisione la domanda volta alla regolarizzazione contributiva, in quanto inammissibile per omessa estensione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale, non evocato nel presente giudizio (Cass. n. 19398/2014).
6. In secondo luogo, occorre vagliare la fondatezza della domanda riconvenzionale spiegata da parte resistente.
7. Per ciò che concerne la domanda principale, l'esistenza del rapporto di lavoro tra le parti, dall'1.10.2006 al 30.12.2014 (data pacifica della asserita regolarizzazione), si atteggia a fatto costitutivo della prima pretesa azionata dal ricorrente.
In tale ipotesi, l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente. Infatti, è onere del lavoratore fornire la prova dell'esistenza del rapporto, della sua natura, durata ed articolazione oraria, nonché del conseguente diritto alla corresponsione di ogni singola voce retributiva oggetto di domanda.
Sotto questo profilo, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. S.U. n. 13533/2001).
Alla luce dell'esposto principio, quindi, il ricorrente, il quale agisca per l'esatto adempimento, per la risoluzione del rapporto o per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione, allegando l'inadempimento (totale o parziale) del debitore, sicché il convenuto sarà onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione, o, ancora, altro fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto.
Ne deriva, con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, che soltanto ove ne sia provata l'esistenza, in uno alle caratteristiche proprie della subordinazione, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente ha, a sua volta, l'onere di provare l'esatto adempimento.
4 Applicando tali condivisibili principi nella fattispecie concreta in controversia, il ricorso si rivela infondato in parte qua.
A tale conclusione, si perviene in considerazione del difetto di prova delle ineludibili circostanze di fatto attraverso cui dimostrare la natura subordinata del rapporto.
Infatti, parte ricorrente ha inteso ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della sulla scorta di una dedotta attività lavorativa, svolta in Controparte_1
maniera continuata, come impiegata di concetto.
Dunque, nel petitum avanzato dalla parte ricorrente, si riscontra una richiesta di accertamento della subordinazione, nonché una richiesta di pagamento delle differenze retributive, a titolo di lavoro straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità per ferie e permessi non goduti, oltre che per T.F.R..
Orbene, siffatta richiesta di accertamento è risultata sguarnita di idoneo supporto probatorio giudiziale. Invero, in disparte la generica ed incompleta prospettazione dei fatti in ricorso, avendo il ricorrente dedotto unicamente di aver lavorato alle dipendenze della società resistente e di essere stato sottoposto al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, non sono state provate concrete circostanze di fatto, che consentano di accertare la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione.
Come detto, in forza del principio per cui onus probandi incumbit ei qui dicit, ricade sul ricorrente l'onere di dimostrare di aver espletato la propria attività lavorativa alle dipendenze della CP_2
resistente, quale suo lavoratore subordinato, nonché di aver diritto ai crediti retributivi rivendicati.
Sotto questo profilo, il lavoratore è gravato dall'onere di dimostrare delle circostanze di fatto che assurgono ad elementi costitutivi del preteso diritto e che, nel caso di specie, si concretizzano nella sottoposizione al potere direttivo, disciplinare e di controllo della resistente.
Del resto, è noto che il lavoratore che rivendichi la natura subordinata del proprio rapporto di lavoro è tenuto a provare di essere stato stabilmente inserito nell'organizzazione d'impresa del datore, o, comunque, di essere stato assoggettato al potere etero-organizzativo di quest'ultimo.
Viceversa, la parte avrebbe dovuto indicare dati rilevanti, quali: l'obbligo di osservanza di precisi orari di lavoro e il relativo controllo datoriale, la sottoposizione al sindacato dell'imprenditore, ai suoi ordini ed istruzioni sul contenuto della prestazione, l'assoggettamento a poteri disciplinari,
l'utilizzazione di materiali forniti dal datore di lavoro, assenza di rischio d'impresa e via dicendo.
Giova al riguardo rammentare che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è il vincolo della subordinazione, che si sostanzia nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi quale
5 vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale, che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e si traduce in una limitazione dell'autonomia del lavoratore (cfr., tra le tante, Cass. n. 18660/2005; Cass. n.
20669/2004; Cass. n. 20002/2004; Cass. n. 15275/2004), mentre “hanno carattere sussidiario e funzioni meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa,
l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con
l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione” (cfr.
Cass. 27.2.2007 n. 4500). Pertanto, ai fini della concreta configurabilità della subordinazione, è essenziale che il potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro si estrinsechi, oltre che nell'emanazione di ordini specifici (non con semplici direttive di carattere generale), anche nell'esercizio di un'attività di costante vigilanza e controllo sulla esecuzione delle prestazioni da parte del lavoratore, in relazione alla scelta, concreta e giornaliera, dei tempi e dei modi dell'esecuzione.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito elementi di prova idonei a supporto della propria tesi.
A tal fine, il relativo riscontro non può anzitutto trarsi per tabulas dalla sussistenza di un rapporto pacificamente ritenuto come subordinato tra le parti e che ha trovato svolgimento in epoca successiva rispetto a quello controverso nel presente giudizio. Diversamente opinando, verrebbe a stabilirsi un automatismo di qualificazione giuridica tra due rapporti investiti da soluzione di continuità, cesura pacificamente ammessa in ricorso e tale da escludere un'identica conformazione giuridica delle due fattispecie lavorative.
In sintesi, avere intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato con un'impresa non comporta ex se che tutti i precedenti o successivi rapporti presentino identica natura subordinata.
Inoltre, anche dalle dichiarazioni rese dai testimoni non emerge alcun idoneo elemento di prova della sottoposizione del lavoratore al potere etero-organizzativo datoriale, fattore che, secondo lo stato dell'arte giurisprudenziale, costituisce l'elemento che caratterizza univocamente la subordinazione ex art. 2094 c.c..
Come si evince dalle dichiarazioni testimoniali raccolte, non sono emersi ugualmente elementi utili a provare, con adeguato rigore, l'accertamento della eterodirezione delle modalità della prestazione.
Infatti, dalle dichiarazioni rese dai testimoni non si può ritenere provata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, in quanto trattasi di dichiarazioni testimoniali de relato actoris, avendo
6 deposto alcuni degli stessi su fatti e circostanze di cui non hanno avuto conoscenza diretta, ma dei quali sono stati informati dallo stesso ricorrente o che, comunque, non provano con il rigore richiesto la sussistenza della eterodirezione, quale elemento tipico del rapporto di lavoro subordinato.
Segnatamente, il Sig. (coniuge della ricorrente) e (amico della Persona_1 Persona_2
ricorrente) non hanno fornito elementi a riprova della eterodirezione nello svolgimento di attività lavorativa che, pur sussistente, non deve necessariamente integrare una forma di lavoro subordinato, che va, invece, provato in modo specifico (v. verbale di udienza del 25.10.2023, in atti). Gli altri testi, ancorché dipendenti della società resistente, non hanno rappresentato con sufficienza l'attività svolta da parte della ricorrente, sì da inibire il raggiungimento dello standard probatorio richiesto.
Neppure dalla prova orale fornita dai testimoni indicati da parte resistente si evincono specifici e idonei elementi a sostegno della tesi di parte ricorrente.
La documentazione (rappresentativa di conversazioni whatsapp) e i file audio prodotti, inoltre, pur potendo risultare sintomatici dello svolgimento di incarichi commissionati dalla società resistente
(che si evincerebbero altresì dalle deleghe prodotte e allegate al ricorso), non dimostrano, ex se e in modo chiaro, la subordinazione e, segnatamente, l'eterodirezione delle modalità delle prestazioni svolte.
Sotto questo profilo, questo Giudice, pur potendo ritenere che la Sig.ra abbia svolto diversi Pt_1 incarichi nell'interesse della società resistente, non assume, invece, come raggiunto l'adeguato standard probatorio per l'accertamento di lavoro subordinato alle dipendenze di quest'ultima nel periodo dedotto e antecedente a quello “contrattualizzato”.
8. Per ciò che concerne, inoltre, proprio il periodo di lavoro “contrattualizzato”, operano criteri di distribuzione dell'onus probandi parzialmente diversi, che risulta opportuno richiamare e che si distinguono a seconda del singolo credito oggetto di pretesa.
In tal senso, per quel che più interessa in questa sede, va rilevato che, secondo i consolidati princìpi giurisprudenziali, già previamente richiamati, il creditore che agisca in giudizio per ottenere l'adempimento di un'obbligazione vantata nei confronti di parte resistente, una volta provato il fatto costitutivo della propria pretesa, deve soltanto allegarne l'inadempimento; spetta, a quel punto, al debitore allegare e provare di aver adempiuto oppure di non avere eseguito la prestazione dovuta per un'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (Cass. Sez. Un.
13533/2001, già richiamata).
7 La Corte di cassazione ha in seguito chiarito, con riguardo ai crediti retributivi, che “qualora il lavoratore agisca in giudizio, per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste,
l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione” (Cass. 26985/2009). La S.C. ha desunto, in particolare, dall'art. 2697 c.c., rispetto ai crediti sgorganti da rapporti obbligatori latamente intesi
(tra cui, dunque, anche il rapporto di lavoro subordinato), i princìpi della presunzione della persistenza del diritto di credito nonché quello di vicinanza (vicinitas) della prova che abbia ad oggetto le vicende riferibili ai crediti stessi. Il principio di presunzione, come precisato dal
Supremo Consesso, della persistenza del diritto è “pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, in relazione alla quale il creditore deve provare l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, del termine di scadenza, in quanto si tratta di fatti costitutivi del diritto di credito, ma non l'inadempimento, giacché è il debitore a dover provare
l'adempimento, fatto estintivo dell'obbligazione -, deve trovare applicazione anche alle ipotesi in cui il creditore agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento richiesto in via autonoma”. Pertanto, per i crediti derivanti dal rapporto di lavoro, il lavoratore- creditore, in applicazione delle norme di cui agli artt. 1218 c.c. e 2697 c.c., deve dimostrare solo il titolo (il contratto e rapporto di lavoro) da cui sgorgano i diritti di credito contrattuali, spettando, poi, al datore dimostrarne il pagamento ovvero la causa lui non imputabile che lo abbia inibito
(fatti estintivi che superano presunzione di colpa del datore di lavoro per l'inadempimento e la presunzione di persistenza del credito - fintantoché non sia provato un fatto modificativo, impeditivo, estintivo - ricavabili dalle prefate disposizioni).
Tali principi finiscono per orientare la distribuzione dell'onus probandi e, rispetto ai crediti che compongono la retribuzione ordinaria e oggetto di controversia nel presente giudizio – salario ordinario, 13esima, 14esima mensilità e TFR– implicano che sia il lavoratore a provare il titolo da cui derivino tali crediti, costituito dal rapporto di lavoro, laddove fa capo al datore la prova dei fatti che ne inficino la presunta persistenza.
Per ciò che inerisce al rapporto fondamentale, nell'ambito del periodo “contrattualizzato”, non può sussistere dubbio che tra le parti del presente giudizio sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in concreto svoltosi dal 30.12.2014 al marzo 2018. Ciò risulta confermato anche dalla memoria difensiva, con cui viene revocata in dubbio la sola circostanza che il rapporto di lavoro fosse a tempo parziale e non già a tempo pieno, come afferma la lavoratrice ricorrente.
8 Solo con riguardo a tale periodo, devono essere riconosciuti i crediti a titolo di 13esima, 14esima mensilità e TFR.
Rispetto a questi elementi ordinari della retribuzione, come previamente chiarito, è onere del datore di lavoro dimostrare il pagamento o, comunque, il fatto modificativo, impeditivo o estintivo che, a norma dell'art. 2697 c.c., possa neutralizzare le pretese di parte ricorrente, tenuta, invece, a dimostrare soltanto il rapporto fondamentale da cui le stesse pretese sgorghino.
La mancata produzione in giudizio di buste paga, sottoscritte per ricevuta e quietanza da parte del lavoratore, così come di altra prova contraria rispetto alla sussistenza di tali crediti di “retribuzione ordinaria”, comporta la fondatezza delle correlate pretese di parte ricorrente.
9. Per gli altri crediti di lavoro controversi (a titolo di: straordinario, indennità per permessi non goduti, indennità accessorie) valgono i medesimi principi, laddove l'oggetto dell'onere probatorio risulta diversificato rispetto agli elementi costitutivi della retribuzione ordinaria.
Segnatamente, in ordine allo straordinario e al lavoro supplementare costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui il lavoratore, che chieda in via giudiziale il relativo compenso, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione, ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. 3714/2009; Cass.
12434/2006; Cass. 2144/2005; Cass. 1389/2003).
Il Supremo Collegio ha, peraltro, precisato che, spettando al lavoratore dare la prova dell'effettiva prestazione del lavoro straordinario, non può ritenersi come dato acquisito al processo l'avvenuta prestazione di attività lavorativa oltre il normale orario per il solo fatto che manchino contestazioni sul punto da parte del datore di lavoro: la controparte, infatti, non ha l'onere di fornire alcuna prova contraria se l'attore non assolve al proprio onere probatorio (cfr., al riguardo, sent. n. 3714/2009 cit., che ha precisato che neppure eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro sono idonee a determinare una inversione dell'onere della prova).
10. In ordine al lavoro supplementare, i.e. il lavoro svolto oltre l'orario concordato nella cornice di contratto part-time, opera, invero, una presunzione relativa a favore del lavoratore, che ne affermi lo svolgimento. Siffatta presunzione è ricavabile, allo stato, dall'art. 5 d.lgs. n.81/2015, che abroga il d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, in ragion del quale il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova.
Sotto questo profilo, lo spiegamento dell'onere probatorio a carico del lavoratore, nei termini suesposti, trova luogo solo e nel caso in cui il datore di lavoro abbia dato prova che il rapporto tra le parti si sia atteggiato quale rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time). Diversamente, in
9 ragione della riferita presunzione, il rapporto di lavoro va considerato a tempo pieno o full-time
(ex plurimis v. Cassazione civile sez. lav., 25/06/2024, n.17419).
La prova, inoltre, deve essere, come chiarito, costituita da atto scritto, potendo il datore di lavoro far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale mediante testimoni solo laddove dimostri di aver perso incolpevolmente la “cartula” utile ai fini della prova.
Nel caso in esame, il datore di lavoro no ha assolto al proprio onere probatorio e non ha prodotto documentazione utile a provare il lavoro a tempo parziale, né si è giustificato, dimostrando di aver perso, in modo incolpevole, tale documentazione. Non risultano idonee allo scopo neanche le buste paga prodotte dal lavoratore, da questi, peraltro, non sottoscritte.
Ne consegue che questo Giudice è tenuto a ritenere accertata la sussistenza del rapporto a tempo pieno, con succedanea condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive oggetto di pretesa (v. Cass. 7450 del 20.03.2024).
Sotto questo profilo, il datore di lavoro non ha dimostrato il pagamento di somme dovute a titolo di retribuzione ordinaria per lavoro full time, limitandosi a contestare in radice la debenza, di talché tali somme devono essere riconosciute al ricorrente.
11. Per quanto concerne ferie/permessi non goduti e le altre indennità accessorie, che hanno altresì integrato l'oggetto della pretesa del ricorrente, ai fini della loro monetizzazione, è sempre il lavoratore a dover dimostrare di aver lavorato nei giorni feriali nonché le ragioni e i fatti posti alla base delle proprie richieste indennitarie (da ultimo, con riguardo all'indennità sostitutiva delle ferie, v. Cass. n. 15258 del 2024).
12. Muovendo sempre dai criteri di distribuzione dell'onere probatorio previamente delineati e diversificati in base alla tipologia di attività lavorativa svolta da cui sgorga il correlato credito, risulta non provato lo svolgimento di lavoro straordinario. L'unico mezzo di prova utile a tale fine, nel caso di specie, è da individuarsi nell'escussione testimoniale conseguente a specifica richiesta istruttoria da parte ricorrente a sostegno della propria pretesa.
Sotto questo profilo, l'espletata prova orale non consente di dimostrare lo svolgimento di lavoro straordinario. Al di fuori delle dichiarazioni de relato actoris e non conseguenti ad immediata percezione del Sig. e del Sig. anche i dipendenti della resistente Persona_1 Persona_2 escussi non hanno riferito in modo puntuale in ordine alla articolazione dell'orario di lavoro della ricorrente che, pertanto, non può ritenersi eccedente l'orario base ordinario, sia pur da considerare quale full time.
13. Ugualmente non provato lo svolgimento di lavoro prestato dalla ricorrente in giorni deputati al riposo ordinario e festivo.
10 In tal senso, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (Cass. n. 22751 del 03/12/2004; Cass. ord. n. 15258 del 31/05/2024), e ragionamento analogo vale per i permessi non goduti.
La mancanza di una puntuale allegazione correlata al lavoro svolto in luogo del godimento di ferie e permessi ridonda nella impossibilità della prova conseguente ed al mancato riconoscimento della pretesa sul punto. Il difetto di allegazione inibisce, inoltre, la difesa di parte datoriale.
Giova considerare che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni dei testi e sulla credibilità degli stessi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale - nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre - non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex plurimis, Cass. 1759/2008; 8215/2007; 1188/2007; 21412/2006).
14. Provato l'an debeatur, limitatamente ai crediti a titolo di lavoro ordinario riferibile a contratto a tempo pieno, 13esima, 14esima mensilità e TFR, nell'ambito del periodo “contrattualizzato”, può venire in questione il quantum debeatur.
In altri termini, dopo aver chiarito quali pretese di parte ricorrente risultano fondate e, dunque, quali siano i crediti sussistenti del lavoratore, occorre definirne l'estensione, procedendo alla loro determinazione. Assumono, in questa fase, significativo rilievo i conteggi adoperati dalle parti.
Sotto questo profilo, questo Giudice assume la correttezza dei conteggi analitici depositati da parte della ricorrente, in quanto coerenti con le buste paga prodotte in giudizio.
La quantificazione delle pretese retributive non ha, peraltro, costituito oggetto di specifica contestazione da parte della società resistente.
Nel rito del lavoro, infatti, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione, rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
11 Nel processo del lavoro, dunque, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. ex plurimis Cass.
n. 4051 del 2011, Cass. n. 10116 del 2015, Cass. n. 292 del 2017, Cass. n. 5949 del 2018).
Ciò chiarito, devono essere riconosciuti alla ricorrente euro 3.301,55, a titolo di TFR, euro
4.534,33, a titolo 13esima, euro 4.515,3, a titolo di 14esima ed euro
16. Occorre, però, precisare che la somma da corrispondersi è determinata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali prescritte. Sul punto, si osserva che il giudice del lavoro procede sempre a liquidare le somme spettanti al lavoratore nel loro importo lordo, in ossequio ai principi affermati in materia da consolidata giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez lav., 11/7/2000, n. 9198;
Cassazione civile, sez. lav., 07/07/2008, n. 18584; Cfr. Cassazione civile, sez. lav., 25/05/2018, n.
13164; 14/09/2015 n. 18044; 04/06/2014, n. 12566; 13/09/2013, n. 21010; 13/02/2013, n. 3525;
05/10/2009, n. 21211; 18/04/2003, n. 6337).
Il giudice, dunque, nel condannare il datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, non deve determinarne l'importo al netto della ritenute fiscali e previdenziali di legge, giacché, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto di lavoro sia in corso o sia, invece, già cessato, l'obbligo di effettuare le ritenute sorge non al momento della liquidazione o in quello in cui
è pronunciata la condanna, bensì nel successivo momento in cui viene eseguito il pagamento, in via spontanea o coatta. Pertanto, le somme spettanti al lavoratore vengono sempre liquidate dal giudice nel loro importo lordo, mentre grava sul datore di lavoro, al momento della concreta esecuzione dell'atto solutorio, espletare l'operazione di calcolo degli oneri fiscali e previdenziali (per questi ultimi, limitatamente alle quote a carico del lavoratore), nonché detrarli dall'importo liquidato, corrispondendo al lavoratore le somme residue, ossia l'importo netto. Tale conclusione impone di ritenere che anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ex art. 429 c.p.c. vadano liquidati sull'importo lordo riconosciuto al lavoratore e non già sulla somma netta (Cass., 29 giugno 1982, n.
3912).
17. Per quanto concerne la domanda riconvenzionale articolata dalla società resistente, invece, questa deve ritenersi del tutto infondata.
12 Parte resistente ha considerato in violazione “dell'obbligo di fedeltà”, di cui all'art. 2105 c.c., la produzione in giudizio di documenti, sottratti all'azienda, da parte del lavoratore ricorrente.
Premesso che il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), resta ferma la necessità di provare il danno-conseguenza, in uno al nesso di causalità giuridica, che collega la lesione provocata dalla condotta, asserita come illecita, con il pregiudizio paventato (ex plurimis Cassazione civile sez. III, 13/02/2025, n.3689).
Parte resistente non ha né allegato analiticamente né, di conseguenza, provato il pregiudizio subìto. Inoltre, circostanza assorbente di qualsivoglia valutazione sul punto, è la stessa condotta rappresentata come lesiva che, in realtà, appare pienamente legittima.
Sotto questo profilo, secondo orientamento costante della S.C., “il lavoratore che produca, in una controversia di lavoro intentata nei confronti del datore di lavoro, copia di atti aziendali, che riguardino direttamente la sua posizione lavorativa, non viene meno ai suoi doveri di fedeltà, di cui all'art. 2105 c.c., tenuto conto che l'applicazione corretta della normativa processuale in materia è idonea a impedire una vera e propria divulgazione della documentazione aziendale e che, in ogni caso, al diritto di difesa in giudizio deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di segretezza dell'azienda.” (cfr. Corte di Cassazione sentenza n.24106/2016
Cass. Sez. Lav., Sent. n. 25682/2014; Cass. n. 7993/2012, Sez. Lav, Sent. n. 3038 /2011; Sez.
Lav., Sent. n. 12528/2004; Sez. Lav., Sent. n. 6420 /2002). Tale orientamento vale anche, con riferimento all'utilizzazione, da parte del lavoratore, di documenti aziendali di carattere riservato, allorché, la produzione in giudizio dei documenti è determinata al fine di esercitare il diritto di difesa, di per sé da considerarsi lecita per la prevalenza di detto diritto ed anche in virtù di quanto previsto dalla Legge n. 675 del 1996, articolo 12 (Cass. n. 7993/12, n.22923/2004).
Insussistente il termine di riferimento, essenziale ai fini del risarcimento del danno e costituito dalla condotta paventata come illecita da parte del resistente, che, invece, risulta pienamente legittima, la domanda riconvenzionale deve ritenersi del tutto infondata.
18. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la parziale fondatezza della pretesa di parte ricorrente e l'infondatezza della domanda riconvenzionale spiegata dalla società resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
13 1. dichiara inammissibile il ricorso con riguardo alla domanda volta alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente;
2. in accoglimento parziale del ricorso, condanna la società resistente al pagamento della complessiva somma lorda di euro 45.996,674, di cui euro 33.645,49 lordi a titolo di differenze retributive ordinarie per lavoro a tempo pieno riferibili al periodo di lavoro contrattualizzato da gennaio 2015 a marzo 2018, euro 3.301,55 lordi, a titolo di TFR, euro 4.534,33 lordi, a titolo di
13esima mensilità ed euro 4.515,30 lordi, a titolo di 14esima mensilità, oltre interessi legali sugli importi e rivalutazione sino al soddisfo;
3. rigetta la domanda riconvenzionale;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso, in Avellino il 19.5.2025
Il Giudice del Lavoro
MONICA d'AGOSTINO
14
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al R. G. n. 2848/2021, introdotta
DA
(cf: ), rappresentata e difesa dall'avv. Pasqualina Parte_1 C.F._1
Parrella, presso il cui studio domicilia, giusta mandato in atti;
-ricorrente-
CONTRO
(p.iva: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luisa Guacci presso il cui studio domicilia, giusta mandato in atti;
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c., depositato in data 05.11.2021, la parte ricorrente in epigrafe, adito l'intestato tribunale, ha formulato le seguenti e testuali conclusioni:
1 - “1. Accertare e dichiarare che la sig.ra ha intrattenuto sin dall'1.10.2006 un Parte_1
rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo indeterminato con la società CP_1
in persona del legale rapp.te p.t.; 2. Per l'effetto, condannare la resistente in persona del
[...] legale rapp.te p.t. a corrispondere le seguenti somme: € 135.509,40 a titolo di retribuzione mai versata comprensiva della maggiorazione per lavoro straordinario, ratei, tredicesima e quattordicesima, ratei ferie e permessi ed € 37.745,07 per le differenze retributive relative al rapporto full time, per l'errata imputazione del tipo di retribuzione pari ad € 7.832,90 oltre €
16.309,46 a titolo di TFR ed una contribuzione da versare all'Ente previdenziale pari € 78.025,00
a titolo di contributi previdenziali oltre interessi e sanzioni a maturarsi sino all' effettivo soddisfo.; 3. Condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi al Procuratore antistatario.”.
Allo scopo, deduceva di aver lavorato, dall'1.10.2006, alle dipendenze della società CP_1
con mansione di impiegata di concetto e secondo il seguente orario di lavoro: dalle e 08:30
[...]
-12:30/13:30 -17:30 dal lunedì al venerdì.
Rappresentava di essere stata regolarizzata dal gennaio 2015 con contratto part-time, pur svolgendo un orario lavorativo di otto ore giornaliere, e descriveva le proprie mansioni, amministrative e contabili, riassumendole nelle seguenti attività: “sopralluoghi e redazione documentazione per presentazione gare d'appalti, redazione preventivi, conteggi busta paga e cassa edile, instaurazione rapporti con Istituiti di Credito (operazioni cassa), verifica posta elettronica e certificata e contatto con i fornitori e professionisti (avvocati, commercialisti…)”.
Proseguiva riferendo che la propria attività lavorativa, pur dovendo terminare alle 17:30, si protraeva giornalmente per un'ora aggiuntiva di lavoro straordinario.
Inoltre, riferiva che siffatta attività full time era proseguita anche presso la sede della società a
Solofra fino a marzo 2018.
Si doleva di aver percepito euro 400,00 mensili e di non aver goduto di ferie, permessi, tredicesima e quattordicesima.
Lamentava, infine, di aver percepito dal 2015 a marzo 2018 soltanto gli emolumenti per lavoro part-time e non quelli a titolo di: retribuzione, full time, tredicesima, quattordicesima, quota Renzi
e ferie e permessi non goduti e ha corrisposto solo una parte di TFR.
Dopo aver diffidato parte resistente ad adempiere, non trovando in tal senso alcun riscontro, adiva questo Tribunale e concludeva ut supra.
2. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva la società resistente, che, oltre ad impugnare estensivamente il ricorso, proponeva domanda riconvenzionale. Formulava, pertanto,
2 le seguenti e testuali conclusioni: “A) Ai sensi dell'art. 418 c.p.c. in virtù della spiegata domanda riconvenzionale, a modifica del precedente decreto di fissazione dell'udienza di discussione, fissare nuova udienza per la comparizione della parti;
B) All'uopo, rigettare la domanda giudiziale principale proposta, poiché destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
C)
In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, accertata la condotta illegittima della ricorrente per la sottrazione di documenti aziendali, con la violazione degli obblighi di correttezza, buona fede e fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., e per la lesione dell'immagine aziendale, condannare controparte a corrispondere alla resistente, il risarcimento del danno, quantificato in
€ 500.000,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di Giustizia, da calcolarsi anche in via equitativa;
D) Condannare controparte alla refusione delle spese e dei compensi di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato”.
Allo scopo, affermava che la lavoratrice ricorrente ha intrattenuto un rapporto di natura subordinata, a tempo indeterminato e parziale, solo a decorrere dal 30 dicembre 2014, con cessazione dello stesso a marzo 2018, contestando in radice lo svolgimento di attività di natura subordinata nel periodo pregresso.
Proseguiva riferendo che la ricorrente era stata destinataria di incarichi occasionali, a supporto del personale amministrativo dell'azienda, fino all'assunzione.
Contestava, inoltre, l'orario lavorativo che la ricorrente ha affermato di osservare, deducendo che la stessa, pur nell'ambito di un regime flessibile, ha prestato lavoro per 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì.
Con riguardo alla retribuzione, deduceva i regolari pagamenti con consegna alla lavoratrice ricorrente delle buste paga, da questa sottoscritte per ricevuta e quietanza ed escludeva lo svolgimento di lavoro straordinario.
Contestava i conteggi elaborati dalla ricorrente, asserendone la genericità e l'infondatezza.
A fondamento della propria domanda riconvenzionale, infine, asseriva la violazione dell'obbligo di correttezza, buona fede e fedeltà ex art. 2105 c.c., nonché la lesione della propria immagine conseguente alla sottrazione di documenti aziendali.
Ciò chiarito, formulava le richieste conclusionali ut supra.
3. Valutati gli atti di causa ed esaurita l'istruttoria mediante l'escussione dei testimoni, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter, la causa è decisa come da presente sentenza.
4. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
La domanda riconvenzionale è, invece, infondata.
3 5. In primo luogo, occorre circoscrivere il thema decidendum dell'odierno giudizio all'accertamento della natura subordinata dell'attività lavorativa che il ricorrente afferma di aver prestato nel periodo antecedente alla regolarizzazione del rapporto intrapreso con la società resistente, nonché delle eventuali e conseguenti differenze retributive pretese, queste anche nel periodo “contrattualizzato”.
Diversamente, non estende l'oggetto della decisione la domanda volta alla regolarizzazione contributiva, in quanto inammissibile per omessa estensione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale, non evocato nel presente giudizio (Cass. n. 19398/2014).
6. In secondo luogo, occorre vagliare la fondatezza della domanda riconvenzionale spiegata da parte resistente.
7. Per ciò che concerne la domanda principale, l'esistenza del rapporto di lavoro tra le parti, dall'1.10.2006 al 30.12.2014 (data pacifica della asserita regolarizzazione), si atteggia a fatto costitutivo della prima pretesa azionata dal ricorrente.
In tale ipotesi, l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente. Infatti, è onere del lavoratore fornire la prova dell'esistenza del rapporto, della sua natura, durata ed articolazione oraria, nonché del conseguente diritto alla corresponsione di ogni singola voce retributiva oggetto di domanda.
Sotto questo profilo, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. S.U. n. 13533/2001).
Alla luce dell'esposto principio, quindi, il ricorrente, il quale agisca per l'esatto adempimento, per la risoluzione del rapporto o per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione, allegando l'inadempimento (totale o parziale) del debitore, sicché il convenuto sarà onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione, o, ancora, altro fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto.
Ne deriva, con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, che soltanto ove ne sia provata l'esistenza, in uno alle caratteristiche proprie della subordinazione, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente ha, a sua volta, l'onere di provare l'esatto adempimento.
4 Applicando tali condivisibili principi nella fattispecie concreta in controversia, il ricorso si rivela infondato in parte qua.
A tale conclusione, si perviene in considerazione del difetto di prova delle ineludibili circostanze di fatto attraverso cui dimostrare la natura subordinata del rapporto.
Infatti, parte ricorrente ha inteso ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della sulla scorta di una dedotta attività lavorativa, svolta in Controparte_1
maniera continuata, come impiegata di concetto.
Dunque, nel petitum avanzato dalla parte ricorrente, si riscontra una richiesta di accertamento della subordinazione, nonché una richiesta di pagamento delle differenze retributive, a titolo di lavoro straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità per ferie e permessi non goduti, oltre che per T.F.R..
Orbene, siffatta richiesta di accertamento è risultata sguarnita di idoneo supporto probatorio giudiziale. Invero, in disparte la generica ed incompleta prospettazione dei fatti in ricorso, avendo il ricorrente dedotto unicamente di aver lavorato alle dipendenze della società resistente e di essere stato sottoposto al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, non sono state provate concrete circostanze di fatto, che consentano di accertare la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione.
Come detto, in forza del principio per cui onus probandi incumbit ei qui dicit, ricade sul ricorrente l'onere di dimostrare di aver espletato la propria attività lavorativa alle dipendenze della CP_2
resistente, quale suo lavoratore subordinato, nonché di aver diritto ai crediti retributivi rivendicati.
Sotto questo profilo, il lavoratore è gravato dall'onere di dimostrare delle circostanze di fatto che assurgono ad elementi costitutivi del preteso diritto e che, nel caso di specie, si concretizzano nella sottoposizione al potere direttivo, disciplinare e di controllo della resistente.
Del resto, è noto che il lavoratore che rivendichi la natura subordinata del proprio rapporto di lavoro è tenuto a provare di essere stato stabilmente inserito nell'organizzazione d'impresa del datore, o, comunque, di essere stato assoggettato al potere etero-organizzativo di quest'ultimo.
Viceversa, la parte avrebbe dovuto indicare dati rilevanti, quali: l'obbligo di osservanza di precisi orari di lavoro e il relativo controllo datoriale, la sottoposizione al sindacato dell'imprenditore, ai suoi ordini ed istruzioni sul contenuto della prestazione, l'assoggettamento a poteri disciplinari,
l'utilizzazione di materiali forniti dal datore di lavoro, assenza di rischio d'impresa e via dicendo.
Giova al riguardo rammentare che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è il vincolo della subordinazione, che si sostanzia nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi quale
5 vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale, che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e si traduce in una limitazione dell'autonomia del lavoratore (cfr., tra le tante, Cass. n. 18660/2005; Cass. n.
20669/2004; Cass. n. 20002/2004; Cass. n. 15275/2004), mentre “hanno carattere sussidiario e funzioni meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa,
l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con
l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione” (cfr.
Cass. 27.2.2007 n. 4500). Pertanto, ai fini della concreta configurabilità della subordinazione, è essenziale che il potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro si estrinsechi, oltre che nell'emanazione di ordini specifici (non con semplici direttive di carattere generale), anche nell'esercizio di un'attività di costante vigilanza e controllo sulla esecuzione delle prestazioni da parte del lavoratore, in relazione alla scelta, concreta e giornaliera, dei tempi e dei modi dell'esecuzione.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito elementi di prova idonei a supporto della propria tesi.
A tal fine, il relativo riscontro non può anzitutto trarsi per tabulas dalla sussistenza di un rapporto pacificamente ritenuto come subordinato tra le parti e che ha trovato svolgimento in epoca successiva rispetto a quello controverso nel presente giudizio. Diversamente opinando, verrebbe a stabilirsi un automatismo di qualificazione giuridica tra due rapporti investiti da soluzione di continuità, cesura pacificamente ammessa in ricorso e tale da escludere un'identica conformazione giuridica delle due fattispecie lavorative.
In sintesi, avere intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato con un'impresa non comporta ex se che tutti i precedenti o successivi rapporti presentino identica natura subordinata.
Inoltre, anche dalle dichiarazioni rese dai testimoni non emerge alcun idoneo elemento di prova della sottoposizione del lavoratore al potere etero-organizzativo datoriale, fattore che, secondo lo stato dell'arte giurisprudenziale, costituisce l'elemento che caratterizza univocamente la subordinazione ex art. 2094 c.c..
Come si evince dalle dichiarazioni testimoniali raccolte, non sono emersi ugualmente elementi utili a provare, con adeguato rigore, l'accertamento della eterodirezione delle modalità della prestazione.
Infatti, dalle dichiarazioni rese dai testimoni non si può ritenere provata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, in quanto trattasi di dichiarazioni testimoniali de relato actoris, avendo
6 deposto alcuni degli stessi su fatti e circostanze di cui non hanno avuto conoscenza diretta, ma dei quali sono stati informati dallo stesso ricorrente o che, comunque, non provano con il rigore richiesto la sussistenza della eterodirezione, quale elemento tipico del rapporto di lavoro subordinato.
Segnatamente, il Sig. (coniuge della ricorrente) e (amico della Persona_1 Persona_2
ricorrente) non hanno fornito elementi a riprova della eterodirezione nello svolgimento di attività lavorativa che, pur sussistente, non deve necessariamente integrare una forma di lavoro subordinato, che va, invece, provato in modo specifico (v. verbale di udienza del 25.10.2023, in atti). Gli altri testi, ancorché dipendenti della società resistente, non hanno rappresentato con sufficienza l'attività svolta da parte della ricorrente, sì da inibire il raggiungimento dello standard probatorio richiesto.
Neppure dalla prova orale fornita dai testimoni indicati da parte resistente si evincono specifici e idonei elementi a sostegno della tesi di parte ricorrente.
La documentazione (rappresentativa di conversazioni whatsapp) e i file audio prodotti, inoltre, pur potendo risultare sintomatici dello svolgimento di incarichi commissionati dalla società resistente
(che si evincerebbero altresì dalle deleghe prodotte e allegate al ricorso), non dimostrano, ex se e in modo chiaro, la subordinazione e, segnatamente, l'eterodirezione delle modalità delle prestazioni svolte.
Sotto questo profilo, questo Giudice, pur potendo ritenere che la Sig.ra abbia svolto diversi Pt_1 incarichi nell'interesse della società resistente, non assume, invece, come raggiunto l'adeguato standard probatorio per l'accertamento di lavoro subordinato alle dipendenze di quest'ultima nel periodo dedotto e antecedente a quello “contrattualizzato”.
8. Per ciò che concerne, inoltre, proprio il periodo di lavoro “contrattualizzato”, operano criteri di distribuzione dell'onus probandi parzialmente diversi, che risulta opportuno richiamare e che si distinguono a seconda del singolo credito oggetto di pretesa.
In tal senso, per quel che più interessa in questa sede, va rilevato che, secondo i consolidati princìpi giurisprudenziali, già previamente richiamati, il creditore che agisca in giudizio per ottenere l'adempimento di un'obbligazione vantata nei confronti di parte resistente, una volta provato il fatto costitutivo della propria pretesa, deve soltanto allegarne l'inadempimento; spetta, a quel punto, al debitore allegare e provare di aver adempiuto oppure di non avere eseguito la prestazione dovuta per un'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (Cass. Sez. Un.
13533/2001, già richiamata).
7 La Corte di cassazione ha in seguito chiarito, con riguardo ai crediti retributivi, che “qualora il lavoratore agisca in giudizio, per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste,
l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione” (Cass. 26985/2009). La S.C. ha desunto, in particolare, dall'art. 2697 c.c., rispetto ai crediti sgorganti da rapporti obbligatori latamente intesi
(tra cui, dunque, anche il rapporto di lavoro subordinato), i princìpi della presunzione della persistenza del diritto di credito nonché quello di vicinanza (vicinitas) della prova che abbia ad oggetto le vicende riferibili ai crediti stessi. Il principio di presunzione, come precisato dal
Supremo Consesso, della persistenza del diritto è “pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, in relazione alla quale il creditore deve provare l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, del termine di scadenza, in quanto si tratta di fatti costitutivi del diritto di credito, ma non l'inadempimento, giacché è il debitore a dover provare
l'adempimento, fatto estintivo dell'obbligazione -, deve trovare applicazione anche alle ipotesi in cui il creditore agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento richiesto in via autonoma”. Pertanto, per i crediti derivanti dal rapporto di lavoro, il lavoratore- creditore, in applicazione delle norme di cui agli artt. 1218 c.c. e 2697 c.c., deve dimostrare solo il titolo (il contratto e rapporto di lavoro) da cui sgorgano i diritti di credito contrattuali, spettando, poi, al datore dimostrarne il pagamento ovvero la causa lui non imputabile che lo abbia inibito
(fatti estintivi che superano presunzione di colpa del datore di lavoro per l'inadempimento e la presunzione di persistenza del credito - fintantoché non sia provato un fatto modificativo, impeditivo, estintivo - ricavabili dalle prefate disposizioni).
Tali principi finiscono per orientare la distribuzione dell'onus probandi e, rispetto ai crediti che compongono la retribuzione ordinaria e oggetto di controversia nel presente giudizio – salario ordinario, 13esima, 14esima mensilità e TFR– implicano che sia il lavoratore a provare il titolo da cui derivino tali crediti, costituito dal rapporto di lavoro, laddove fa capo al datore la prova dei fatti che ne inficino la presunta persistenza.
Per ciò che inerisce al rapporto fondamentale, nell'ambito del periodo “contrattualizzato”, non può sussistere dubbio che tra le parti del presente giudizio sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in concreto svoltosi dal 30.12.2014 al marzo 2018. Ciò risulta confermato anche dalla memoria difensiva, con cui viene revocata in dubbio la sola circostanza che il rapporto di lavoro fosse a tempo parziale e non già a tempo pieno, come afferma la lavoratrice ricorrente.
8 Solo con riguardo a tale periodo, devono essere riconosciuti i crediti a titolo di 13esima, 14esima mensilità e TFR.
Rispetto a questi elementi ordinari della retribuzione, come previamente chiarito, è onere del datore di lavoro dimostrare il pagamento o, comunque, il fatto modificativo, impeditivo o estintivo che, a norma dell'art. 2697 c.c., possa neutralizzare le pretese di parte ricorrente, tenuta, invece, a dimostrare soltanto il rapporto fondamentale da cui le stesse pretese sgorghino.
La mancata produzione in giudizio di buste paga, sottoscritte per ricevuta e quietanza da parte del lavoratore, così come di altra prova contraria rispetto alla sussistenza di tali crediti di “retribuzione ordinaria”, comporta la fondatezza delle correlate pretese di parte ricorrente.
9. Per gli altri crediti di lavoro controversi (a titolo di: straordinario, indennità per permessi non goduti, indennità accessorie) valgono i medesimi principi, laddove l'oggetto dell'onere probatorio risulta diversificato rispetto agli elementi costitutivi della retribuzione ordinaria.
Segnatamente, in ordine allo straordinario e al lavoro supplementare costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui il lavoratore, che chieda in via giudiziale il relativo compenso, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione, ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. 3714/2009; Cass.
12434/2006; Cass. 2144/2005; Cass. 1389/2003).
Il Supremo Collegio ha, peraltro, precisato che, spettando al lavoratore dare la prova dell'effettiva prestazione del lavoro straordinario, non può ritenersi come dato acquisito al processo l'avvenuta prestazione di attività lavorativa oltre il normale orario per il solo fatto che manchino contestazioni sul punto da parte del datore di lavoro: la controparte, infatti, non ha l'onere di fornire alcuna prova contraria se l'attore non assolve al proprio onere probatorio (cfr., al riguardo, sent. n. 3714/2009 cit., che ha precisato che neppure eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro sono idonee a determinare una inversione dell'onere della prova).
10. In ordine al lavoro supplementare, i.e. il lavoro svolto oltre l'orario concordato nella cornice di contratto part-time, opera, invero, una presunzione relativa a favore del lavoratore, che ne affermi lo svolgimento. Siffatta presunzione è ricavabile, allo stato, dall'art. 5 d.lgs. n.81/2015, che abroga il d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, in ragion del quale il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova.
Sotto questo profilo, lo spiegamento dell'onere probatorio a carico del lavoratore, nei termini suesposti, trova luogo solo e nel caso in cui il datore di lavoro abbia dato prova che il rapporto tra le parti si sia atteggiato quale rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time). Diversamente, in
9 ragione della riferita presunzione, il rapporto di lavoro va considerato a tempo pieno o full-time
(ex plurimis v. Cassazione civile sez. lav., 25/06/2024, n.17419).
La prova, inoltre, deve essere, come chiarito, costituita da atto scritto, potendo il datore di lavoro far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale mediante testimoni solo laddove dimostri di aver perso incolpevolmente la “cartula” utile ai fini della prova.
Nel caso in esame, il datore di lavoro no ha assolto al proprio onere probatorio e non ha prodotto documentazione utile a provare il lavoro a tempo parziale, né si è giustificato, dimostrando di aver perso, in modo incolpevole, tale documentazione. Non risultano idonee allo scopo neanche le buste paga prodotte dal lavoratore, da questi, peraltro, non sottoscritte.
Ne consegue che questo Giudice è tenuto a ritenere accertata la sussistenza del rapporto a tempo pieno, con succedanea condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive oggetto di pretesa (v. Cass. 7450 del 20.03.2024).
Sotto questo profilo, il datore di lavoro non ha dimostrato il pagamento di somme dovute a titolo di retribuzione ordinaria per lavoro full time, limitandosi a contestare in radice la debenza, di talché tali somme devono essere riconosciute al ricorrente.
11. Per quanto concerne ferie/permessi non goduti e le altre indennità accessorie, che hanno altresì integrato l'oggetto della pretesa del ricorrente, ai fini della loro monetizzazione, è sempre il lavoratore a dover dimostrare di aver lavorato nei giorni feriali nonché le ragioni e i fatti posti alla base delle proprie richieste indennitarie (da ultimo, con riguardo all'indennità sostitutiva delle ferie, v. Cass. n. 15258 del 2024).
12. Muovendo sempre dai criteri di distribuzione dell'onere probatorio previamente delineati e diversificati in base alla tipologia di attività lavorativa svolta da cui sgorga il correlato credito, risulta non provato lo svolgimento di lavoro straordinario. L'unico mezzo di prova utile a tale fine, nel caso di specie, è da individuarsi nell'escussione testimoniale conseguente a specifica richiesta istruttoria da parte ricorrente a sostegno della propria pretesa.
Sotto questo profilo, l'espletata prova orale non consente di dimostrare lo svolgimento di lavoro straordinario. Al di fuori delle dichiarazioni de relato actoris e non conseguenti ad immediata percezione del Sig. e del Sig. anche i dipendenti della resistente Persona_1 Persona_2 escussi non hanno riferito in modo puntuale in ordine alla articolazione dell'orario di lavoro della ricorrente che, pertanto, non può ritenersi eccedente l'orario base ordinario, sia pur da considerare quale full time.
13. Ugualmente non provato lo svolgimento di lavoro prestato dalla ricorrente in giorni deputati al riposo ordinario e festivo.
10 In tal senso, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (Cass. n. 22751 del 03/12/2004; Cass. ord. n. 15258 del 31/05/2024), e ragionamento analogo vale per i permessi non goduti.
La mancanza di una puntuale allegazione correlata al lavoro svolto in luogo del godimento di ferie e permessi ridonda nella impossibilità della prova conseguente ed al mancato riconoscimento della pretesa sul punto. Il difetto di allegazione inibisce, inoltre, la difesa di parte datoriale.
Giova considerare che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni dei testi e sulla credibilità degli stessi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale - nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre - non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex plurimis, Cass. 1759/2008; 8215/2007; 1188/2007; 21412/2006).
14. Provato l'an debeatur, limitatamente ai crediti a titolo di lavoro ordinario riferibile a contratto a tempo pieno, 13esima, 14esima mensilità e TFR, nell'ambito del periodo “contrattualizzato”, può venire in questione il quantum debeatur.
In altri termini, dopo aver chiarito quali pretese di parte ricorrente risultano fondate e, dunque, quali siano i crediti sussistenti del lavoratore, occorre definirne l'estensione, procedendo alla loro determinazione. Assumono, in questa fase, significativo rilievo i conteggi adoperati dalle parti.
Sotto questo profilo, questo Giudice assume la correttezza dei conteggi analitici depositati da parte della ricorrente, in quanto coerenti con le buste paga prodotte in giudizio.
La quantificazione delle pretese retributive non ha, peraltro, costituito oggetto di specifica contestazione da parte della società resistente.
Nel rito del lavoro, infatti, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione, rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
11 Nel processo del lavoro, dunque, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. ex plurimis Cass.
n. 4051 del 2011, Cass. n. 10116 del 2015, Cass. n. 292 del 2017, Cass. n. 5949 del 2018).
Ciò chiarito, devono essere riconosciuti alla ricorrente euro 3.301,55, a titolo di TFR, euro
4.534,33, a titolo 13esima, euro 4.515,3, a titolo di 14esima ed euro
16. Occorre, però, precisare che la somma da corrispondersi è determinata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali prescritte. Sul punto, si osserva che il giudice del lavoro procede sempre a liquidare le somme spettanti al lavoratore nel loro importo lordo, in ossequio ai principi affermati in materia da consolidata giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez lav., 11/7/2000, n. 9198;
Cassazione civile, sez. lav., 07/07/2008, n. 18584; Cfr. Cassazione civile, sez. lav., 25/05/2018, n.
13164; 14/09/2015 n. 18044; 04/06/2014, n. 12566; 13/09/2013, n. 21010; 13/02/2013, n. 3525;
05/10/2009, n. 21211; 18/04/2003, n. 6337).
Il giudice, dunque, nel condannare il datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, non deve determinarne l'importo al netto della ritenute fiscali e previdenziali di legge, giacché, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto di lavoro sia in corso o sia, invece, già cessato, l'obbligo di effettuare le ritenute sorge non al momento della liquidazione o in quello in cui
è pronunciata la condanna, bensì nel successivo momento in cui viene eseguito il pagamento, in via spontanea o coatta. Pertanto, le somme spettanti al lavoratore vengono sempre liquidate dal giudice nel loro importo lordo, mentre grava sul datore di lavoro, al momento della concreta esecuzione dell'atto solutorio, espletare l'operazione di calcolo degli oneri fiscali e previdenziali (per questi ultimi, limitatamente alle quote a carico del lavoratore), nonché detrarli dall'importo liquidato, corrispondendo al lavoratore le somme residue, ossia l'importo netto. Tale conclusione impone di ritenere che anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ex art. 429 c.p.c. vadano liquidati sull'importo lordo riconosciuto al lavoratore e non già sulla somma netta (Cass., 29 giugno 1982, n.
3912).
17. Per quanto concerne la domanda riconvenzionale articolata dalla società resistente, invece, questa deve ritenersi del tutto infondata.
12 Parte resistente ha considerato in violazione “dell'obbligo di fedeltà”, di cui all'art. 2105 c.c., la produzione in giudizio di documenti, sottratti all'azienda, da parte del lavoratore ricorrente.
Premesso che il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), resta ferma la necessità di provare il danno-conseguenza, in uno al nesso di causalità giuridica, che collega la lesione provocata dalla condotta, asserita come illecita, con il pregiudizio paventato (ex plurimis Cassazione civile sez. III, 13/02/2025, n.3689).
Parte resistente non ha né allegato analiticamente né, di conseguenza, provato il pregiudizio subìto. Inoltre, circostanza assorbente di qualsivoglia valutazione sul punto, è la stessa condotta rappresentata come lesiva che, in realtà, appare pienamente legittima.
Sotto questo profilo, secondo orientamento costante della S.C., “il lavoratore che produca, in una controversia di lavoro intentata nei confronti del datore di lavoro, copia di atti aziendali, che riguardino direttamente la sua posizione lavorativa, non viene meno ai suoi doveri di fedeltà, di cui all'art. 2105 c.c., tenuto conto che l'applicazione corretta della normativa processuale in materia è idonea a impedire una vera e propria divulgazione della documentazione aziendale e che, in ogni caso, al diritto di difesa in giudizio deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di segretezza dell'azienda.” (cfr. Corte di Cassazione sentenza n.24106/2016
Cass. Sez. Lav., Sent. n. 25682/2014; Cass. n. 7993/2012, Sez. Lav, Sent. n. 3038 /2011; Sez.
Lav., Sent. n. 12528/2004; Sez. Lav., Sent. n. 6420 /2002). Tale orientamento vale anche, con riferimento all'utilizzazione, da parte del lavoratore, di documenti aziendali di carattere riservato, allorché, la produzione in giudizio dei documenti è determinata al fine di esercitare il diritto di difesa, di per sé da considerarsi lecita per la prevalenza di detto diritto ed anche in virtù di quanto previsto dalla Legge n. 675 del 1996, articolo 12 (Cass. n. 7993/12, n.22923/2004).
Insussistente il termine di riferimento, essenziale ai fini del risarcimento del danno e costituito dalla condotta paventata come illecita da parte del resistente, che, invece, risulta pienamente legittima, la domanda riconvenzionale deve ritenersi del tutto infondata.
18. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la parziale fondatezza della pretesa di parte ricorrente e l'infondatezza della domanda riconvenzionale spiegata dalla società resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
13 1. dichiara inammissibile il ricorso con riguardo alla domanda volta alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente;
2. in accoglimento parziale del ricorso, condanna la società resistente al pagamento della complessiva somma lorda di euro 45.996,674, di cui euro 33.645,49 lordi a titolo di differenze retributive ordinarie per lavoro a tempo pieno riferibili al periodo di lavoro contrattualizzato da gennaio 2015 a marzo 2018, euro 3.301,55 lordi, a titolo di TFR, euro 4.534,33 lordi, a titolo di
13esima mensilità ed euro 4.515,30 lordi, a titolo di 14esima mensilità, oltre interessi legali sugli importi e rivalutazione sino al soddisfo;
3. rigetta la domanda riconvenzionale;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso, in Avellino il 19.5.2025
Il Giudice del Lavoro
MONICA d'AGOSTINO
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