CA
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/10/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, presso la Corte di Appello di
Palermo, composto da dott. PP PO Presidente
dott. FO IN Giudice delegato relatore ing. Michele Fabio Ruffo Giudice tecnico riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 398 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. – p.i. Parte_1 P.IVA_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Antonino RI e P.IVA_2
FO RI ed elettivamente domiciliati in Palermo, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Giovenco, via Nunzio Morello n. 40;
ricorrente
E
presso la Presidenza della Regione Sicilia Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (C.F. , presso i cui uffici in Via P.IVA_4
Mariano Stabile n. 184, è ex lege domiciliata resistente
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente: “Piaccia al Tribunale adito: - ritenere e dichiarare che la Presidenza della Regione
Siciliana - Dipartimento Regionale Autorità di Bacino del distretto Idrografico della Sicilia è responsabile di tutti i danni subiti da parte ricorrente in ragione degli eventi verificatisi nell'ottobre 2021 e meglio descritti in narrativa, causati della mancanza di opere di manutenzione del torrente
Tirirò ed opere indicate in narrativa e nella relazione di ATP in atti;
- conseguentemente condannare la Controparte_2 CP_1 CP_1
Idrografico della al pagamento in favore di parte ricorrente dei danni subiti come quantificati CP_1 in sede di ATP, e dettagliatamente descritti al par. 2 dell'atto introduttivo, pari ad € 75.128,81, con la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma rivalutata dal dì dell'evento dannoso;
- con vittoria di spese e compensi, anche relativi a procedimento di ATP, ivi incluse le spese di CTU di entrambi i procedimenti, da liquidarsi facendo applicazione della maggiorazione prevista dall'art.
4, co.1 bis, D.M. n. 55/2014 (essendo stati gli atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, in particolare attraverso la possibilità di consultare i documenti allegati), oltre IVA e CPA, il tutto da distrarsi;
”.
Per la resistente: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito: - respingere le domande avversarie perché infondate in fatto e diritto e dichiarare la radicale assenza di responsabilità dell'Amministrazione convenuta in relazione ai fatti per cui è controversia;
- in subordine, nella non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi accertata la responsabilità della convenuta , ridurre il Controparte_1 risarcimento dovuto ai sensi degli artt. 1227, commi 1 e 2 o comunque secundum aequitatem. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”.
Motivi della decisione
1. Con ricorso, depositato il 1 marzo 2024, la evocava in Parte_1 giudizio, davanti a questo Tribunale regionale delle Acque pubbliche per la Sicilia, l'Autorità di
Bacino del Distretto Idrografico della Regione Sicilia.
Premetteva di essere proprietaria del fondo agricolo sito in territorio di Lentini, località , Parte_1 della superficie catastale complessiva di Ha 70.96.28, iscritto al N.C.T. al foglio di mappa 25 con le particelle nn. 20, 21, 23, 24, 68, 77, 79, 101, 108, 109, 115, 136, 158, 238, 245, 246, 255, 258, 262,
264, 268, 269, 270, 272, 292, 294, 296, 298, 301, 302, 303, 306, 307, 308, 309,310, 313, 314, 315,
316, 317, 329, 331, 333, 336, 338, 339, 341, 347, 349, 350, 352, 357, 360, 362, 364.
Esponeva che il terreno era destinato a coltivazione di piante di agrume, a seminativo ed a pascolo e che nelle vicinanze dello stesso scorreva il torrente Tirirò.
Deduceva che, a seguito delle precipitazioni verificatesi il 25 ottobre 2021, parte del proprio fondo aveva subito gravi danni a causa dell'esondazione delle acque del torrente Tirirò, la cui sezione non era più idonea allo scorrimento ed al deflusso delle acque, poiché oramai integralmente invasa da vegetazione spontanea. Assumeva che i suddetti danni fossero da ascrivere alla esclusiva responsabilità dell'amministrazione convenuta proprio perché causati dalla mancata manutenzione dell'alveo del torrente da almeno un trentennio.
Si era, pertanto, rivolta – in precedenza - a questo stesso Tribunale Regionale chiedendo che venisse disposto ATP al fine di verificare lo stato dei luoghi, la condizione del fondo, la natura e la causa delle esondazioni, la presenza dei danni lamentati, il loro accertamento, la descrizione e la valutazione anche con riferimento a quelli non immediatamente visibili, le spese occorrenti per la rimozione dei materiali ed il ripristino delle strutture danneggiate.
Chiedeva, pertanto, che l' di Bacino fosse dichiarata responsabile dei danni procurati CP_1 dall'esondazione del torrente Tirirò e condannata al risarcimento degli stessi.
2. Con comparsa, depositata il 14 marzo 2024, si costituiva in giudizio l'
[...]
, chiedendo il rigetto della domanda – deducendo, sotto vari aspetti, Controparte_1
l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico ed imputando i fatti ad eventi metereologici di natura eccezionale – e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento, in ragione del concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.
3. È stato, quindi, acquisito al presente procedimento il fascicolo del procedimento di a.t.p. (proc.
R.G.N. 287/2022), nell'ambito del quale i nominati consulenti, dott. agr. e dott. ing. Persona_1
, avevano depositato la relazione. Persona_2
4. Richiamati i cc.tt.uu. a rendere chiarimenti in ragione dei rilievi indicati in comparsa di costituzione dall'amministrazione convenuta, e fornite le ulteriori risposte alle osservazioni critiche mosse dalla ricorrente con nota del 31 ottobre 2024, precisate dalle parti le conclusioni – in epigrafe trascritte - all'esito dell'udienza dell'8 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
5.Nel merito la domanda è infondata.
La ricorrente ha innanzitutto documentalmente provato - ed i CC.TT.UU. hanno espressamente verificato e confermato – la titolarità del diritto vantato sul fondo in questione.
Secondo la descrizione fornita dagli ausiliari, i terreni aziendali sono in prevalenza coltivati ad agrumeto di diversa varietà ( , e gran parte degli stessi è Per_3 Per_4 Per_5 Persona_6 occupata da arboreti di giovane impianto (2/3 anni di età).
Dal punto di vista idrografico, l'azienda agricola giace in sinistra idraulica del torrente Tirirò; il fondo
è attraversato da una serie di canali in terra, talvolta con sponde protette da pietrame, canali disposti in senso trasversale all'alveo del Tirirò, che collegano le parti a monte, a diverse quote, riversandosi nell'alveo del torrente, con la specifica finalità di fare defluire le acque superficiali e di drenare i terreni limitrofi (pag. 15 ATP).
La circostanza dell'avvenuto straripamento del torrente Tirirò e della conseguente inondazione dei terreni in questione ha trovato conferma nelle fotografie prodotte e nelle risultanze delle indagini tecniche demandate ai consulenti tecnici di ufficio, i quali hanno riscontrato, nell'ambito del sopralluogo, i segni dell'esondazione del corso d'acqua e dell'alluvionamento dei fondi e accertato gli evidenti pregiudizi sull'assetto dei terreni e delle colture.
In particolare gli ausiliari hanno constatato e documentato come l'avvenuta piena abbia causato il trasporto e deposito di detriti e materiale lapideo e come l'impatto, specie sulle giovani piante, ne abbia determinato lo sradicamento, ovvero il ripiegamento nel verso di avanzamento della corrente, con verificate incisioni e vistose lesioni a carico del tronco di numerose piante. Hanno riscontrato ancora la presenza, intrecciati nella chioma delle piante, di residui vegetali, evidenziando come, nei casi più gravi, talune aree aziendali, investite violentemente dalla corrente idrica, siano state pressocché omogeneamente interessate dall'irreversibile compromissione di numerosi soggetti. (pag.
11 ATP).
I danni sofferti sono stati stimati in complessivi euro 75.128,81.
In ordine all'accertamento della causa dei danni, i tecnici, in occasione del sopralluogo, hanno osservato una notevole riduzione della sezione libera di un tratto dell'alveo a causa di una fitta vegetazione spondale costituita da arbusti di media altezza, ma soprattutto da canneti, e da residui anche di tipo antropomorfo etc, nonché da materiali lapidei di consistente dimensione e dal pietrame che costituiva il rafforzamento originario delle sponde (pag. 16).
Secondo la loro ricostruzione, l'esondazione del torrente ha avuto origine in corrispondenza del ponticello di attraversamento della strada poderale posizionato poco a monte dell'azienda; la presenza nell'alveo di detriti ha ridotto drasticamente la sezione libera di convogliamento e deflusso delle acque, determinando lo scavalcamento con sormonto e tracimazione e immediato riversamento nel terreno sulla sponda sinistra fino ad arrivare al fondo con il conseguente allagamento dei Parte_1 terreni, prima quelli prossimi al corso d'acqua, e successivamente quelli più interni facenti sempre parte dell'azienda (pag. 22).
Pertanto, a parere degli esperti, le cause dei danni sono da ascrivere esclusivamente alla mancata manutenzione ordinaria e soprattutto straordinaria del torrente Tirirò, da parte dell'Ente Regionale preposto - Autorità di Bacino (pag. 54 ATP). , procedendo nello studio idrologico dell'evento piovoso, all'origine della predetta CP_3 esondazione, i consulenti hanno calcolato che le precipitazioni registrate dalle quattro stazioni pluviografiche (Lentini, Mineo, AN e Ramacca Pollaci) della rete del Servizio Informativo
Agrometeorologico della Sicilia (SIAS) prese in considerazione, hanno avuto un tempo di ritorno pari a circa 300 anni.
Tenuto conto delle intensità registrate, gli ausiliari hanno quindi concluso affermando che le precipitazioni verificatesi il 25 ottobre 2021 hanno avuto carattere eccezionale (cfr. pag. 7 consulenza suppletiva depositata l'11 luglio 2024).
Siffatte conclusioni sono state riconfermate dai CC.TT.UU. anche a seguito dei rilievi critici formulati da parte attrice - che hanno criticato l'attendibilità del valore di tempo di corrivazione calcolato dai consulenti d'ufficio proponendo l'applicazione di una diversa formula – laddove hanno spiegato che, anche a voler considerare il valore della durata della pioggia critica proposto dal CTP di parte ricorrente si otterrebbe in ogni caso un tempo di ritorno compreso tra 100 e 300 anni e, dunque, non sarebbe possibile definire l'evento piovoso analizzato come non eccezionale (v. pag. 2 risposta alle osservazioni sulla relazione suppletiva di consulenza tecnica di ufficio depositata in data 26 novembre
2024).
Ritiene la Corte che, all'esito degli accertamenti tecnici, possa affermarsi che ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito, invocato dall'autorità convenuta sub specie di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017;
SS.UU., n. 20943/2022).
Invero, ai fini della attribuzione agli eventi atmosferici del carattere di eccezionalità deve farsi riferimento a quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 49/2010 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), fonte normativa di natura primaria, che classifica in termini di “scarsa probabilità” le “alluvioni” o gli altri “scenari di eventi estremi” verificatisi con un tempo di ritorno superiore ai 200 anni, ed in termini, invece, di “media probabilità”, le alluvioni con tempo di ritorno fra i 100 ed i 200 anni, con la conseguenza che il carattere di eccezionalità, ai presenti fini, può essere attribuito solo ai fenomeni che presentano un tempo di ritorno superiore ai 200 anni.
A conclusioni diverse non è dato nemmeno pervenire sulla scorta della circostanza per cui l'evento piovoso, ancorchè eccezionale, non sarebbe stato imprevedibile “dal momento che negli ultimi anni il territorio in questione è stato colpito da un numero considerevole di eventi di tale severità, seppur ritenuti eccezionali dalle rispettive analisi statistiche” (così la relazione integrativa di c.t.u.).
Ed invero il “il succedersi in zona di numerosi eventi calamitosi nel breve periodo di tre anni” non esclude la qualificazione come eccezionale dell'evento in questione, deponendo per l'avvenuta ripetizione – seppure a distanza ravvicinata – di eventi pur sempre eccezionali per i quali non è esigibile la condotta dei soggetti ritenuti responsabili.
In conclusione, l'evento calamitoso verificatosi nell'ottobre 2021 è stato correttamente classificato come eccezionale.
Ora, come sopra accennato, in tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, il custode può andare esente da responsabilità solo attraverso la prova del caso fortuito, ossia un fattore causale estraneo al soggetto danneggiante che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, cioè che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.
Alla luce di tali indicazioni, deve affermarsi che un evento meteorico, anche di notevole intensità, possa essere qualificato come “caso fortuito”, solo se provvisto appunto dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, da intendersi come sensibile deviazione dalla normale frequenza statistica.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'accertamento del “caso fortuito” rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, nel caso delle precipitazioni, dai dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione dei beni danneggiati. A tali criteri risponde la relazione in atti, che il Collegio reputa di condividere integralmente in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censura. Ne consegue che non si ravvisa la responsabilità da omessa custodia ex art. 2051 c.c. in capo alla pubblica amministrazione competente, oggi rappresentata dall' . Controparte_1
Per quanto sopra detto, la domanda deve essere rigettata.
In ossequio alle regole della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata a rimborsare all'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia le spese del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione,
- rigetta la domanda;
- condanna la al pagamento, in favore Parte_1 dell'amministrazione convenuta, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 7052,00
, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge
Così deciso nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale il 23 settembre 2025
Il giudice delegato estensore Il Presidente
FO IN PP PO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, presso la Corte di Appello di
Palermo, composto da dott. PP PO Presidente
dott. FO IN Giudice delegato relatore ing. Michele Fabio Ruffo Giudice tecnico riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 398 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. – p.i. Parte_1 P.IVA_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Antonino RI e P.IVA_2
FO RI ed elettivamente domiciliati in Palermo, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Giovenco, via Nunzio Morello n. 40;
ricorrente
E
presso la Presidenza della Regione Sicilia Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (C.F. , presso i cui uffici in Via P.IVA_4
Mariano Stabile n. 184, è ex lege domiciliata resistente
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente: “Piaccia al Tribunale adito: - ritenere e dichiarare che la Presidenza della Regione
Siciliana - Dipartimento Regionale Autorità di Bacino del distretto Idrografico della Sicilia è responsabile di tutti i danni subiti da parte ricorrente in ragione degli eventi verificatisi nell'ottobre 2021 e meglio descritti in narrativa, causati della mancanza di opere di manutenzione del torrente
Tirirò ed opere indicate in narrativa e nella relazione di ATP in atti;
- conseguentemente condannare la Controparte_2 CP_1 CP_1
Idrografico della al pagamento in favore di parte ricorrente dei danni subiti come quantificati CP_1 in sede di ATP, e dettagliatamente descritti al par. 2 dell'atto introduttivo, pari ad € 75.128,81, con la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma rivalutata dal dì dell'evento dannoso;
- con vittoria di spese e compensi, anche relativi a procedimento di ATP, ivi incluse le spese di CTU di entrambi i procedimenti, da liquidarsi facendo applicazione della maggiorazione prevista dall'art.
4, co.1 bis, D.M. n. 55/2014 (essendo stati gli atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, in particolare attraverso la possibilità di consultare i documenti allegati), oltre IVA e CPA, il tutto da distrarsi;
”.
Per la resistente: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito: - respingere le domande avversarie perché infondate in fatto e diritto e dichiarare la radicale assenza di responsabilità dell'Amministrazione convenuta in relazione ai fatti per cui è controversia;
- in subordine, nella non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi accertata la responsabilità della convenuta , ridurre il Controparte_1 risarcimento dovuto ai sensi degli artt. 1227, commi 1 e 2 o comunque secundum aequitatem. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”.
Motivi della decisione
1. Con ricorso, depositato il 1 marzo 2024, la evocava in Parte_1 giudizio, davanti a questo Tribunale regionale delle Acque pubbliche per la Sicilia, l'Autorità di
Bacino del Distretto Idrografico della Regione Sicilia.
Premetteva di essere proprietaria del fondo agricolo sito in territorio di Lentini, località , Parte_1 della superficie catastale complessiva di Ha 70.96.28, iscritto al N.C.T. al foglio di mappa 25 con le particelle nn. 20, 21, 23, 24, 68, 77, 79, 101, 108, 109, 115, 136, 158, 238, 245, 246, 255, 258, 262,
264, 268, 269, 270, 272, 292, 294, 296, 298, 301, 302, 303, 306, 307, 308, 309,310, 313, 314, 315,
316, 317, 329, 331, 333, 336, 338, 339, 341, 347, 349, 350, 352, 357, 360, 362, 364.
Esponeva che il terreno era destinato a coltivazione di piante di agrume, a seminativo ed a pascolo e che nelle vicinanze dello stesso scorreva il torrente Tirirò.
Deduceva che, a seguito delle precipitazioni verificatesi il 25 ottobre 2021, parte del proprio fondo aveva subito gravi danni a causa dell'esondazione delle acque del torrente Tirirò, la cui sezione non era più idonea allo scorrimento ed al deflusso delle acque, poiché oramai integralmente invasa da vegetazione spontanea. Assumeva che i suddetti danni fossero da ascrivere alla esclusiva responsabilità dell'amministrazione convenuta proprio perché causati dalla mancata manutenzione dell'alveo del torrente da almeno un trentennio.
Si era, pertanto, rivolta – in precedenza - a questo stesso Tribunale Regionale chiedendo che venisse disposto ATP al fine di verificare lo stato dei luoghi, la condizione del fondo, la natura e la causa delle esondazioni, la presenza dei danni lamentati, il loro accertamento, la descrizione e la valutazione anche con riferimento a quelli non immediatamente visibili, le spese occorrenti per la rimozione dei materiali ed il ripristino delle strutture danneggiate.
Chiedeva, pertanto, che l' di Bacino fosse dichiarata responsabile dei danni procurati CP_1 dall'esondazione del torrente Tirirò e condannata al risarcimento degli stessi.
2. Con comparsa, depositata il 14 marzo 2024, si costituiva in giudizio l'
[...]
, chiedendo il rigetto della domanda – deducendo, sotto vari aspetti, Controparte_1
l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico ed imputando i fatti ad eventi metereologici di natura eccezionale – e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento, in ragione del concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.
3. È stato, quindi, acquisito al presente procedimento il fascicolo del procedimento di a.t.p. (proc.
R.G.N. 287/2022), nell'ambito del quale i nominati consulenti, dott. agr. e dott. ing. Persona_1
, avevano depositato la relazione. Persona_2
4. Richiamati i cc.tt.uu. a rendere chiarimenti in ragione dei rilievi indicati in comparsa di costituzione dall'amministrazione convenuta, e fornite le ulteriori risposte alle osservazioni critiche mosse dalla ricorrente con nota del 31 ottobre 2024, precisate dalle parti le conclusioni – in epigrafe trascritte - all'esito dell'udienza dell'8 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
5.Nel merito la domanda è infondata.
La ricorrente ha innanzitutto documentalmente provato - ed i CC.TT.UU. hanno espressamente verificato e confermato – la titolarità del diritto vantato sul fondo in questione.
Secondo la descrizione fornita dagli ausiliari, i terreni aziendali sono in prevalenza coltivati ad agrumeto di diversa varietà ( , e gran parte degli stessi è Per_3 Per_4 Per_5 Persona_6 occupata da arboreti di giovane impianto (2/3 anni di età).
Dal punto di vista idrografico, l'azienda agricola giace in sinistra idraulica del torrente Tirirò; il fondo
è attraversato da una serie di canali in terra, talvolta con sponde protette da pietrame, canali disposti in senso trasversale all'alveo del Tirirò, che collegano le parti a monte, a diverse quote, riversandosi nell'alveo del torrente, con la specifica finalità di fare defluire le acque superficiali e di drenare i terreni limitrofi (pag. 15 ATP).
La circostanza dell'avvenuto straripamento del torrente Tirirò e della conseguente inondazione dei terreni in questione ha trovato conferma nelle fotografie prodotte e nelle risultanze delle indagini tecniche demandate ai consulenti tecnici di ufficio, i quali hanno riscontrato, nell'ambito del sopralluogo, i segni dell'esondazione del corso d'acqua e dell'alluvionamento dei fondi e accertato gli evidenti pregiudizi sull'assetto dei terreni e delle colture.
In particolare gli ausiliari hanno constatato e documentato come l'avvenuta piena abbia causato il trasporto e deposito di detriti e materiale lapideo e come l'impatto, specie sulle giovani piante, ne abbia determinato lo sradicamento, ovvero il ripiegamento nel verso di avanzamento della corrente, con verificate incisioni e vistose lesioni a carico del tronco di numerose piante. Hanno riscontrato ancora la presenza, intrecciati nella chioma delle piante, di residui vegetali, evidenziando come, nei casi più gravi, talune aree aziendali, investite violentemente dalla corrente idrica, siano state pressocché omogeneamente interessate dall'irreversibile compromissione di numerosi soggetti. (pag.
11 ATP).
I danni sofferti sono stati stimati in complessivi euro 75.128,81.
In ordine all'accertamento della causa dei danni, i tecnici, in occasione del sopralluogo, hanno osservato una notevole riduzione della sezione libera di un tratto dell'alveo a causa di una fitta vegetazione spondale costituita da arbusti di media altezza, ma soprattutto da canneti, e da residui anche di tipo antropomorfo etc, nonché da materiali lapidei di consistente dimensione e dal pietrame che costituiva il rafforzamento originario delle sponde (pag. 16).
Secondo la loro ricostruzione, l'esondazione del torrente ha avuto origine in corrispondenza del ponticello di attraversamento della strada poderale posizionato poco a monte dell'azienda; la presenza nell'alveo di detriti ha ridotto drasticamente la sezione libera di convogliamento e deflusso delle acque, determinando lo scavalcamento con sormonto e tracimazione e immediato riversamento nel terreno sulla sponda sinistra fino ad arrivare al fondo con il conseguente allagamento dei Parte_1 terreni, prima quelli prossimi al corso d'acqua, e successivamente quelli più interni facenti sempre parte dell'azienda (pag. 22).
Pertanto, a parere degli esperti, le cause dei danni sono da ascrivere esclusivamente alla mancata manutenzione ordinaria e soprattutto straordinaria del torrente Tirirò, da parte dell'Ente Regionale preposto - Autorità di Bacino (pag. 54 ATP). , procedendo nello studio idrologico dell'evento piovoso, all'origine della predetta CP_3 esondazione, i consulenti hanno calcolato che le precipitazioni registrate dalle quattro stazioni pluviografiche (Lentini, Mineo, AN e Ramacca Pollaci) della rete del Servizio Informativo
Agrometeorologico della Sicilia (SIAS) prese in considerazione, hanno avuto un tempo di ritorno pari a circa 300 anni.
Tenuto conto delle intensità registrate, gli ausiliari hanno quindi concluso affermando che le precipitazioni verificatesi il 25 ottobre 2021 hanno avuto carattere eccezionale (cfr. pag. 7 consulenza suppletiva depositata l'11 luglio 2024).
Siffatte conclusioni sono state riconfermate dai CC.TT.UU. anche a seguito dei rilievi critici formulati da parte attrice - che hanno criticato l'attendibilità del valore di tempo di corrivazione calcolato dai consulenti d'ufficio proponendo l'applicazione di una diversa formula – laddove hanno spiegato che, anche a voler considerare il valore della durata della pioggia critica proposto dal CTP di parte ricorrente si otterrebbe in ogni caso un tempo di ritorno compreso tra 100 e 300 anni e, dunque, non sarebbe possibile definire l'evento piovoso analizzato come non eccezionale (v. pag. 2 risposta alle osservazioni sulla relazione suppletiva di consulenza tecnica di ufficio depositata in data 26 novembre
2024).
Ritiene la Corte che, all'esito degli accertamenti tecnici, possa affermarsi che ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito, invocato dall'autorità convenuta sub specie di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017;
SS.UU., n. 20943/2022).
Invero, ai fini della attribuzione agli eventi atmosferici del carattere di eccezionalità deve farsi riferimento a quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 49/2010 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), fonte normativa di natura primaria, che classifica in termini di “scarsa probabilità” le “alluvioni” o gli altri “scenari di eventi estremi” verificatisi con un tempo di ritorno superiore ai 200 anni, ed in termini, invece, di “media probabilità”, le alluvioni con tempo di ritorno fra i 100 ed i 200 anni, con la conseguenza che il carattere di eccezionalità, ai presenti fini, può essere attribuito solo ai fenomeni che presentano un tempo di ritorno superiore ai 200 anni.
A conclusioni diverse non è dato nemmeno pervenire sulla scorta della circostanza per cui l'evento piovoso, ancorchè eccezionale, non sarebbe stato imprevedibile “dal momento che negli ultimi anni il territorio in questione è stato colpito da un numero considerevole di eventi di tale severità, seppur ritenuti eccezionali dalle rispettive analisi statistiche” (così la relazione integrativa di c.t.u.).
Ed invero il “il succedersi in zona di numerosi eventi calamitosi nel breve periodo di tre anni” non esclude la qualificazione come eccezionale dell'evento in questione, deponendo per l'avvenuta ripetizione – seppure a distanza ravvicinata – di eventi pur sempre eccezionali per i quali non è esigibile la condotta dei soggetti ritenuti responsabili.
In conclusione, l'evento calamitoso verificatosi nell'ottobre 2021 è stato correttamente classificato come eccezionale.
Ora, come sopra accennato, in tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, il custode può andare esente da responsabilità solo attraverso la prova del caso fortuito, ossia un fattore causale estraneo al soggetto danneggiante che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, cioè che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.
Alla luce di tali indicazioni, deve affermarsi che un evento meteorico, anche di notevole intensità, possa essere qualificato come “caso fortuito”, solo se provvisto appunto dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, da intendersi come sensibile deviazione dalla normale frequenza statistica.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'accertamento del “caso fortuito” rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, nel caso delle precipitazioni, dai dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione dei beni danneggiati. A tali criteri risponde la relazione in atti, che il Collegio reputa di condividere integralmente in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censura. Ne consegue che non si ravvisa la responsabilità da omessa custodia ex art. 2051 c.c. in capo alla pubblica amministrazione competente, oggi rappresentata dall' . Controparte_1
Per quanto sopra detto, la domanda deve essere rigettata.
In ossequio alle regole della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata a rimborsare all'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia le spese del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione,
- rigetta la domanda;
- condanna la al pagamento, in favore Parte_1 dell'amministrazione convenuta, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 7052,00
, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge
Così deciso nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale il 23 settembre 2025
Il giudice delegato estensore Il Presidente
FO IN PP PO