Sentenza breve 7 agosto 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza breve 07/08/2020, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/08/2020
N. 00570/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00381/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2020, proposto da
Lipu Odv, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Lertora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Castagnoli, Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
Federcaccia della Regione Liguria, Anuu Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale Sede Regionale della Liguria, Arcicaccia Liguria, Associazione Nazionale Libera Caccia Anlc Sede Regionale della Liguria, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro Liguria, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Balletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
della deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 372 del 30.04.2020, di approvazione del “Calendario venatorio regionale stagione 2020/21 - Art. 34, c. 4, L.R. 29/1994”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Liguria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 agosto 2020 il dott. Alessandro Enrico Basilico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con deliberazione n. 372 del 30.04.2020, la Giunta della Regione Liguria ha approvato il calendario venatorio regionale per la stagione 2020/2021, ai sensi dell’art. 34, co. 4, della l.r. n. 29 del 1994.
2. Con ricorso notificato il 29.06.2020 e depositato il 07.07.2020, l’associazione ambientalista ricorrente ha impugnato la delibera, chiedendo anche la concessione della tutela cautelare.
3. Con atto notificato il 27.07.2020 e depositato lo stesso giorno, le associazioni venatorie indicate in epigrafe hanno proposto intervento nel giudizio, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
4. All’esito della camera di consiglio del 05.08.2020, il giudizio può essere deciso con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge.
5. In via preliminare, deve essere respinta l’istanza, proposta dalla ricorrente, di riunione del presente ricorso con quello iscritto a ruolo con rg. n. 325 del 2020.
Nel ricordare che la riunione di ricorsi pur connessi non è obbligatoria, ma rimessa a una valutazione di mera opportunità del Collegio (in questo senso, tra le più recenti, si v. Cons. St., sez. VI, sent. n. 2175 del 2020), si osserva che, sebbene in entrambi i giudizi venga impugnato lo stesso atto, l’ordine dei motivi di ricorso e il loro stesso oggetto – con particolare riferimento a quelli con cui si denuncia l’omesso svolgimento della VINCA – sono differenti, circostanza che rende inopportuna una trattazione congiunta.
6. Nel merito, la ricorrente denuncia l’illegittimità del calendario sia per un profilo di natura procedurale, sia per profili di natura sostanziale, consistenti nella decisione della Regione di discostarsi dal parere dell’ISPRA sotto diversi aspetti.
7. Con il primo motivo di ricorso (indicato come motivo A), si censurano l’art. 1, co. 1, lett. f) e l’art. 6 del calendario, nella parte in cui consentono la caccia nelle zone di protezione speciale-ZPS, per violazione e falsa applicazione dell’art. 6, co. 2 e 3, della direttiva n. 1992/43/CE, degli artt. 5 e 6 del DPR n. 357 del 1997, degli artt. 1 e 3 dell’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni il 28.11.2019, dell’art. 6 della l.r. n. 28 del 2009, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria e per violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.
Con esso, la ricorrente denuncia un supposto vizio di natura procedurale, consistente nel fatto che il calendario non sia stato preceduto dalla valutazione d’incidenza ambientale (VINCA), come previsto espressamente dall’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni il 28.11.2019.
7.1. Per comprendere la censura, pare opportuno ricordare che la valutazione d’incidenza è « il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso » (art. 5, co. b-ter, d.lgs. n. 152 del 2006).
Essa viene prevista in ottemperanza all’art. 6 della direttiva n. 1992/43/CE, par. 2 e 3, i quali hanno obbligato gli Stati membri ad adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie, nelle zone speciali di conservazione, a tal fine sottoponendo ogni piano o progetto che possa avere incidenze significative sul sito a una valutazione della relativa incidenza.
La direttiva è stata recepita nell’ordinamento interno con il regolamento di cui al DPR n. 357 del 1997, il cui art. 5 stabilisce che i proponenti di piani territoriali, compresi i piani faunistico-venatori, predispongano uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito e che, analogamente, anche i proponenti di interventi che possono avere incidenze significative sul sito stesso debbano presentare uno studio volto a valutare i principali effetti che tali interventi possono avere sul sito, ai fini della valutazione di incidenza.
7.2. Quale atto d’indirizzo finalizzato a un’attuazione corretta e unitaria della direttiva – nonché a scongiurare delle inosservanze che possano determinare responsabilità dell’Italia a livello sovranazionale – il 28.11.2019 è stata raggiunta un’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Governo ai sensi dell’art. 8, co. 6, del d.lgs. n. 131 del 2003, con cui sono state adottate delle Linee guida nazionali per la valutazione d’incidenza, pubblicate in G.U. n. 303 del 28.12.2019.
Nelle Linee guida si è previsto che la procedura di VINCA si applichi a tutti i piani, programmi, progetti, interventi e attività la cui attuazione potrebbe generare incidenze significative sui siti “Natura 2000”, anche se non direttamente connessi alla relativa gestione, compresi i calendari venatori (p. 34).
7.3. Il Collegio ritiene di aderire all’orientamento secondo cui l’intesa, in quanto concretizza un accordo tra gli Enti partecipanti alla Conferenza, costituisce un atto cui « non può essere disconosciuta una certa forza vincolante tra gli stessi » e che, a prescindere dal suo recepimento, « assume la valenza di norma di indirizzo » per la loro azione, « costituendo al contempo parametro per valutare la legittimità dei provvedimenti dagli stessi adottati in materia » (TAR Lazio, Roma, sent. n. 1460 del 2019).
Benché espresso in relazione a un’intesa raggiunta in Conferenza Unificata e in riferimento all’attività amministrativa degli Enti locali, il principio si attaglia anche alle intese stipulate in sede di Conferenza Stato-Regioni, venendo in rilievo in entrambi i casi il principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., in forza del quale gli Enti partecipanti si accordano per un esercizio condiviso e coordinato delle rispettive funzioni.
Invero, esso vale a maggior ragione con riferimento alle intese stipulate ai sensi dell’art. 8, co. 6, della legge n. 131 del 2003, che rappresentano uno strumento per il perseguimento di politiche uniformi sull’intero territorio nazionale (mediante l’armonizzazione delle legislazioni ovvero il coordinamento delle rispettive azioni amministrative), di natura consensuale e alternativo all’esercizio dei poteri sostitutivi e d’indirizzo e coordinamento del Governo, per il raggiungimento delle quali il consenso delle Regioni – di ciascuna singola Regione – è imprescindibile.
La stessa Corte costituzionale, del resto, ha precisato che « le intese in sede di Conferenza Stato-Regioni rappresentano la via maestra per conciliare esigenze unitarie e governo autonomo del territorio. Ne deriva che il principio di leale collaborazione che si realizza mediante tali accordi, anche in una accezione minimale, impone alle parti che sottoscrivono un accordo ufficiale in una sede istituzionale di tener fede ad un impegno assunto » (sent. n. 58 del 2007, riferita specificamente a un’intesa stipulata ai sensi dell’art. 8, co. 6 della legge n. 131 del 2003).
Nel caso di specie, quindi, dall’intesa raggiunta il 28.11.2019 deriva per la Regione il vincolo giuridico – peraltro, liberamente assunto – a sottoporre alla VINCA anche i calendari venatori; tale obbligo, essendo di per sé chiaro, preciso e non condizionato ad atti di recepimento, ben può essere invocato e assunto quale parametro di legittimità di singoli atti e provvedimenti amministrativi.
7.4. Per escludere in concreto l’obbligo della VINCA, la Regione resistente e l’associazione venatoria interveniente si sono richiamate alla comunicazione con cui, a seguito della pubblicazione delle Linee guida, il Ministero dell’ambiente ha pubblicato alcuni indirizzi operativi (nota prot. 13415 del 25.02.2020, doc. 20 della Regione).
Con essa, l’Amministrazione statale ha specificato che « nei casi in cui i calendari venatori e i regolamenti ittici siano stati già esaminati e considerati nell’elaborazione dei rispettivi Piano sovraordinati, assoggettati a procedura integrata VAS-VINCA, e non ci siano evidenti margini di discrezionalità nella possibilità di elaborazione dei rispettivi strumenti attuativi (calendari venatori e regolamenti ittici), anche al fine di non incorrere in duplicazione della procedura, questi non dovranno essere nuovamente assoggettati a VINCA ». Infatti, è proprio nell’ambito della VAS, in cui la VINCA è integrata, « che dovranno essere fornite le indicazioni atte a garantire la compatibilità degli strumenti ad essi subordinati con la conservazione e gestione della rete Natura 2000, in considerazione degli obiettivi e delle misure sito specifiche adottate ».
L’interpretazione seguita dal Ministero merita di essere condivisa, perché, da un lato, risulta coerente con l’art. 6, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 163 del 2006 – secondo cui la VAS viene effettuata per tutti i piani e i programmi per i quali si ritiene necessaria la VINCA – e, dall’altro, con il più generale divieto di aggravamento del procedimento di cui all’art. 1, co. 2, della legge n. 241 del 1990, che rende superfluo valutare l’impatto dell’attività venatoria sui siti della rete “Natura 2000” in sede di approvazione dei calendari venatori ove esso sia già stato valutato in sede di pianificazione territoriale.
Tuttavia, nel caso della Regione Liguria, dagli atti del giudizio emerge, in primo luogo, che, al momento dell’approvazione degli atti impugnati, la pianificazione faunistico-venatoria era ancora rappresentata dai piani provinciali, i quali sono tuttora vigenti; e, in secondo luogo, che il piano della Provincia della Spezia non è stato preceduto da VAS integrata con la VINCA, ancorché in questo territorio siano presenti delle zone speciali di conservazione (si v., riassuntivamente, la Relazione depositata dalla Regione il 28.07.2020), le quali sono tutelate anche mediante la valutazione d’incidenza, secondo quanto stabilisce l’art. 5 del DPR n. 357 del 1997.
7.5. Né può assumere rilievo il fatto – allegato dalla Regione, ma contestato dalla ricorrente – che in Liguria tutta la rete “Natura 2000” sia dotata di misure di conservazione sito-specifiche.
La circostanza è invocata dalla resistente sempre alla luce della citata nota del MATTM contenente indirizzi operativi relativi alle Linee guida nazionali per la VINCA, secondo cui « qualora invece i calendari venatori ed i regolamenti ittici discendano da strumenti pianificatori non assoggettati a procedura integrata VAS-VIncA e/o in assenza di obiettivi e misure di conservazione sito specifiche che forniscono indicazioni al riguardo della loro coerenza con le finalità di conservazione dei siti Natura 2000, risulta necessario provvedere ad una verifica del contenuto degli stessi, coerentemente a quanto previsto dall’art. 6.3 della Direttiva Habitat ».
Secondo la resistente e l’associazione venatoria interveniente, laddove siano già previste misure di conservazione sito-specifiche, non sarebbe necessario sottoporre il calendario venatorio alla VINCA.
La tesi non può essere condivisa perché, come emerge dall’art. 6 della direttiva n. 1992/42/CE, l’adozione delle misure conservative (di cui al co. 2) e la valutazione d’incidenza (di cui al co. 3) si pongono su piani e perseguono finalità differenti: le prive si concentrano sul sito e sono volte a mantenere o ripristinare in uno stato soddisfacente gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche che lo caratterizzano, a prescindere dalle singole attività che potrebbero interessarlo; la valutazione invece si concentra su specifiche attività al fine di apprezzare l’incidenza che potrebbero avere sul sito stesso, nonostante le misure di conservazione in essere, per verificare se e a quali condizioni esse siano realizzabili.
Su questa base, la Corte di giustizia ha affermato che « l'art. 6, n. 3, della direttiva habitat istituisce un procedimento diretto a garantire, mediante un controllo previo, che un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito interessato, ma idoneo ad avere incidenze significative sullo stesso può essere autorizzato solo se non pregiudicherà l'integrità di tale sito, mentre l'art. 6, n. 2, della detta direttiva stabilisce un obbligo di protezione generale consistente nell'evitare deterioramenti nonché perturbazioni che potrebbero avere effetti significativi rispetto agli obiettivi della direttiva e non può essere applicato contemporaneamente al n. 3 del medesimo articolo » (sent. Landelijke del 07.11.2004, causa C-127/02).
La stessa comunicazione del MATTM può essere letta in un senso differente da quello considerato dalla resistente e dall’interveniente: a ben vedere, infatti, la congiunzione « e/o », che lega le due situazioni ipotizzate dal Ministero, è disgiuntiva, con la conseguenza che, secondo la prospettiva dell’Amministrazione centrale, il calendario venatorio dovrebbe essere assoggettato a VINCA sia nel caso in cui non vi sia già stato sottoposto il piano faunistico (a prescindere dalla previsione di misure di conservazione sito specifiche), sia nel caso in cui l’atto di pianificazione sia stato preceduto da valutazione d’incidenza ma non siano previste misure di conservazione specifiche per i siti della rete “Natura 2000” (oltre che, naturalmente, laddove si verifichino contemporaneamente entrambe queste ipotesi).
Pertanto, si deve ritenere che, in forza del vincolo discendente dall’intesa del 28.11.2019, i calendari venatori debbano essere sottoposti a VINCA laddove l’incidenza della caccia sui siti della rete “Natura 2000” non sia stata già considerata in sede di pianificazione territoriale.
Nel caso di specie, l’atto impugnato non lo è stato e tale vizio, data la sua natura procedurale, sarebbe idoneo a renderlo annullabile nel suo complesso; tuttavia, il rispetto del principio della domanda impone di circoscrivere l’effetto caducatorio alle sole parti del provvedimento che siano state specificamente impugnate dalla ricorrente, ovvero l’art. 1, co. 1, lett. f) e l’art. 6 del calendario, nella parte in cui consentono la caccia nelle zone di protezione speciale-ZPS.
8. Con il secondo motivo di ricorso (indicato come motivo B), si denuncia il difetto di motivazione in ordine al mancato svolgimento della VINCA.
La censura deve ritenersi assorbita, alla luce dell’accoglimento del primo motivo.
9. Con il terzo motivo di ricorso (indicato come motivo C), si denuncia eccesso di potere per contraddittorietà, dato che il calendario, pur richiamando la normativa a tutela degli habitat, non abbia sottoposto il calendario venatorio alla VINCA, finalizzata appunto a individuare le misure di conservazione della fauna selvatica.
Anche questa censura deve ritenersi assorbita, alla luce dell’accoglimento del primo motivo.
10. Con i successivi motivi di ricorso, la ricorrente contesta alla Regione di essersi discostata dal parere dell’ISPRA, sotto diversi profili, senza un’adeguata istruttoria e una congrua motivazione.
Non pare dunque superfluo ricordare che il calendario venatorio deve essere adottato sentito l’ISPRA (art. 18, co. 4, della legge n. 157 del 1992 e art. 34, co. 4, della l.r. n. 29 del 1994), il quale, operando come Ente di consulenza tecnico-scientifica della Regione chiamato a verificare la compatibilità tra le previsione del calendario e le esigenze di tutela della fauna selvatica, esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, dal quale l’Amministrazione regionale può discostarsi, purché fornisca congrua e adeguata motivazione delle scelte difformi operate (il principio è pacifico in giurisprudenza; con specifico riferimento ai precedenti di questa Sezione, si v. la sent. n. 772 del 2014).
In particolare, la valutazione tecnica formulata dall’ISPRA può essere superata in presenza di dati univoci, specifici e aggiornati che la smentiscano; al contrario, laddove la Regione non disponga di dati con simili caratteristiche, deve ritenersi prevalente il giudizio dell’organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza appositamente istituito con legge per censire la fauna selvatica e studiarne lo stato e l’evoluzione (art. 7 della legge n. 157 del 1992); infine, occorre ricordare che, in mancanza di certezza scientifica, l’attività di programmazione, regolatoria e amministrativa deve ispirarsi al principio di precauzione, il quale può giustificare l’adozione di misure di protezione – in questo caso, dell’ambiente – anche laddove permangano incertezze scientifiche sull’esistenza o la portata dei rischi (in questi termini, si v. Corte giust., sent. 09.06.2016, cause riunite C-78/16 e C-79/16).
Alla luce di questo criterio di giudizio, possono dunque essere scrutinati i singoli motivi di ricorso.
11. In particolare, con il quarto motivo (indicato come motivo D.1), si censura l’art. 1, co. 1, lett. b), del calendario, contestando alla Regione di non aver sospeso il prelievo per la moretta, come suggerito dall’ISPRA anche in ragione del rischio di confusione con la moretta tabaccata, che versa in un cattivo stato di conservazione.
Il motivo è infondato.
In questo caso, l’Amministrazione ha richiamato dati più aggiornati – in quanto risalenti al 2019, a differenza di quelli utilizzati dall’ISPRA e relativi al 2017 – e di per sé non contestati dalla ricorrente, i quali attestano che sia la moretta, sia la moretta tabaccata non versano in un cattivo stato di conservazione, essendo classificate come “ least concern ” in Europa, dunque al di fuori delle categorie a rischio, e rientrando tra le specie cacciabili anche ai sensi dell’accordo AEWA.
La Regione ha quindi esposto dati univoci, specifici e aggiornati idonei a smentire la valutazione tecnica formulata dall’ISPRA, consentendo di discostarsi dal relativo parere, con la conseguenza che la censura mossa dalla ricorrente merita di essere respinta.
12. Con il quinto motivo (indicato come motivo D.2), si censura l’art. 1, co. 1, lett. b), del calendario venatorio, contestando alla Regione di non aver previsto di chiudere al 20.01.2021, come invece suggerito dall’ISRPA, il periodo di caccia per una serie di specie (CA, FO, AL, NE, NE, RU, ON, NO, OL, AR, LI d’acqua, germano reale).
Sul punto, il parere dell’ISPRA ha invitato a una chiusura anticipata al fine di evitare rischi di confusione o perturbazione per altre specie, anche non oggetto di attività venatoria, le quali frequentano anch’esse le zone umide.
La Regione non ha fornito elementi idonei a rassicurare rispetto al denunciato rischio di disturbo.
In questo contesto, la chiusura della stagione venatoria in un’unica data per tutte le specie che frequentano le zone umide – in modo da evitare rischi di confusione e perturbazione per quelle, tra di esse, che inizino la migrazione pre-nuziale – corrisponde al principio di precauzione (in questi termini, si v. la sent. n. 780 del 2019 di questa Sezione).
Deve pertanto essere annullato l’art. 1, co. 1, lett. b), del calendario venatorio per la stagione 2020/2021 nella parte in cui prevede la chiusura della caccia per il 31.01.2021, invece che per il 20.01.2021, per le seguenti specie: CA, FO, AL, NE, NE, RU, ON, NO, OL, AR, LI d’acqua, germano reale.
13. Con il sesto motivo (indicato come motivo D.3), si censura l’art. 1, co. 1, lett. b), del calendario, contestando alla Regione di non aver previsto di chiudere al 20.01.2021 il periodo di caccia per la CE e il ON, in contrasto con il parere dell’ISPRA. Si fa altresì presente che, con nota del 28.05.2020 prot. 39696, lo stesso Ministero dell’Ambiente ha chiesto di sospendere la caccia a queste due specie, dato il loro stato di conservazione precario.
Il motivo è fondato.
Nel proprio parere, l’ISPRA ha invitato a chiudere la stagione venatoria per la CE e il ON in considerazione dello stato di conservazione sfavorevole di queste specie, che di recente sono state ricomprese nell’ambito di applicazione dell’accordo AEWA sulla conservazione degli uccelli aquatici migratori dell’Africa-Eurasia.
Che queste due specie siano meritevoli di protezione è stato confermato – successivamente all’adozione del calendario venatorio – dalla nota n. 39696 del 28.05.2020 del Ministero dell’ambiente (doc. 12 della Regione), la quale ha addirittura invitato le Regioni a sospenderne il prelievo venatorio, al fine di assicurare un’inversione della tendenza al declino di questi volatili.
La Regione, nella motivazione della deliberazione, non ha fornito dati che smentissero la qualificazione della CE e del ON quali specie in declino: a tal fine, non possono essere utilmente invocati né lo studio sui prelievi di avifauna (in quanto risalente al 2013 e non avente a oggetto il censimento degli uccelli), né le considerazioni sul periodo di migrazione pre-nuziale (in quanto, in questo caso, la questione rilevante attiene allo stato di conservazione e non al rispetto delle fasi della riproduzione), né i dati sul censimento degli uccelli acquatici in Italia, che risalgono al 2015.
In questo contesto, non solo questo TAR deve rinnovare l’invito, già rivolto all’Amministrazione nel 2019, affinché questa « si conformi nell’immediato alle prescrizioni statali ordinando il divieto di prelievo venatorio delle specie ON e CE », ma, con riferimento all’oggetto di questo giudizio quale delimitato dalla domanda proposta con il ricorso introduttivo, non può che ritenere illegittima la decisione di estendere il prelievo di queste due specie sino al termine del mese di gennaio, con la conseguenza che l’art. 1, co. 1, lett. b), del calendario venatorio per la stagione 2020/2021 deve essere annullato nella parte in cui prevede la chiusura della caccia alla CE e al ON fino al 31.01.2021, invece che fino al 20.01.2021.
14. Con il settimo motivo di ricorso (indicato come motivo D.4), viene censurato l’art. 1, co. 1, lett. A), pt. 2, contestando la previsione di due giornate aggiuntive per la caccia al colombaccio, al merlo, al tordo bottaccio e alla cesena, in contrasto con il parere dell’ISPRA.
Il motivo è fondato.
Nel discostarsi dal parere dell’ISRA – il quale aveva suggerito di concedere una sola giornata di caccia aggiuntiva a settimana, al fine di alleggerire la pressione venatoria su queste specie – la Regione si è richiamata al Report preliminare elaborato dal Centro studi Bionaturalistici-CESBIN, contenente un’analisi dei capi abbattuti in Liguria durante le giornate aggiuntive.
Tuttavia, il rapporto prende in considerazione dati non aggiornati, perché risalenti, nei casi più recenti, al 2016/2017.
Tale circostanza induce a superare la posizione assunta da questo TAR nelle sentenze n. 780 del 2019 e n. 769 del 2018, in quanto i dati, rimasi i medesimi, se all’epoca di quei giudizi erano aggiornati, ora non possono più essere considerati tali.
Pertanto, a fronte dell’immutata esigenza di tutela di queste specie, la Regione non ha acquisito e fornito dati aggiornati che consentissero di superare i rilievi espressi nel parere dell’ISPRA.
Il motivo deve dunque essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’art. 1, co. 1, lett. A), pt. 2 del calendario venatorio per la stagione 2020/2021, nella parte in cui prevede che la caccia al colombaccio, al merlo, al tordo bottaccio e alla cesena sia consentita per due giornate settimanali aggiuntive, invece che per una giornata settimanale aggiuntiva.
15. In conclusione, sono meritevoli di accoglimento il primo (omessa valutazione d’incidenza ambientale del calendario venatorio, come previsto dall’intesa del 28.11.2019), il quinto (chiusura al 31.01.2021, invece che al 20.01.2021, della caccia agli uccelli che frequentano le zone umide), il sesto (chiusura al 31.01.2021, invece che al 20.01.2021, della caccia alla CE e al ON) e il settimo motivo (due giornate aggiuntive, invece che una, per la caccia a colombaccio, merlo, tordo bottaccio e cesena) e, per l’effetto, vanno annullate le parti del calendario venatorio con essi censurate, come sopra meglio specificato.
È invece meritevole di rigetto il quarto motivo (omessa sospensione del prelievo della moretta).
Infine, devono ritenersi assorbiti il secondo e il terzo motivo (con cui si è denunciato difetto di motivazione e contraddittorietà in relazione all’omesso svolgimento della VINCA).
16. Le assolute novità e complessità della questione relativa agli effetti dell’intesa del 28.11.2019, come proposta dalla parte ricorrente, e la parziale reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie il primo, il quinto, il sesto e il settimo motivo di ricorso e, per l’effetto, annulla le parti del provvedimento con essi censurate, come meglio specificate in motivazione;
- respinge il quarto motivo di ricorso;
- dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 5 agosto 2020 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Roberto Pupilella |
IL SEGRETARIO