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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/02/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6188/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6188 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2024, vertente
TRA
(P. IVA ), (C.F. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
pagina 1 di 7 ) e (C.F. ), rappresentati e C.F._3 Parte_5 C.F._4
difesi dagli avv.ti Angelo Ciolina, Carlo Maltese e Luigi Mazza.
APPELLANTI
E
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Controparte_1 P.IVA_2
Gargani.
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, riformare integralmente la sentenza di primo grado n. 14279/2018, resa inter partes dal Tribunale di Roma, Sezione XVII^ Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Laura Centofanti - R.G. n. 71628/2014 - pubblicata
I°11.07.2018 e notificata il 16.07.2018 e, per i motivi esposti in narrativa, accogliere le sole domande di parte attrice/appellante qui trascritte, già formulate in primo grado e non accolte, previa disposizione dell'ordine di esibizione di tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto:
1- Nel merito, riguardo il contratto di conto corrente:
1. accertare e dichiarare - come da perizia econometrica allegata - l'illegittimità dell'applicazione: di interessi usurari di natura oggettiva e soggettiva;
delle variazioni unilaterali;
della commissione di massimo scoperto;
2. accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali relative alle condizioni di cui al punto
1 e per l'effetto:
3. In via principale:
• rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge. con esclusione del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa.
• alla luce della rideterminazione, in conseguenza della nullità, condannare la convenuta CP_2 al pagamento delle somme così come risulteranno nel corso della espletanda istruttoria oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
4. In Subordine: in ogni caso, alla luce dell'illegittima contabilizzazione delle condizioni di cui sopra come da perizia econometrica allegata, alla luce della rideterminazione delle poste attive e passive procedere alla compensazione con quanto eventualmente dovuto alla banca;
pagina 2 di 7
4. accertare e dichiarare la liberazione dei fideiussori OR , Parte_2 Parte_4
e per invalidità dell'obbligazione principale secondo quanto Parte_5 Parte_3 disposto dall'art. 1939 c.c..
5. condannare la a risarcire alla società attrice i danni patrimoniali e non patrimoniali da CP_2 essa subiti a causa degli illeciti contestati in relazione al rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice.
Il - Nel merito, riguardo il contatto di mutuo:
• accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo n. 67991 del 22/11/2013 che stabiliscono la corresponsione di interessi a tasso usurario e, di conseguenza:
o accertare e dichiarare la gratuità del contratto ora detto ex art. 1815 del c.c.; o rideterminare il dare e avere tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa;
o condannare la banca convenuta a restituire alla società attrice tutte le somme eventualmente corrisposte in eccesso da quest'ultima, nella misura indicata nella perizia o nella diversa misura che sarà determinata in corso di causa, previa, all'occorrenza, compensazione legale o giudiziale con quanto eventualmente dovuto da parte attrice alla banca;
o condannare la a risarcire alla società attrice i danni patrimoniali da essa subiti a seguito CP_2 delle somme addebitate illecitamente alla stessa da parte della banca convenuta, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice;
o accertare e dichiarare la liberazione dei datori d'ipoteca OR e Parte_2 Parte_3 per un'obbligazione futura secondo quanto disposto dall'art. 1956 c.c.
[...]
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre IVA e CPA del doppio grado di giu-dizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari.
In via istruttoria:
1. ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile sui rapporti di conto corrente e di mutuo oggetto del giudizio al fine di determinare l'ammontare corretto della somma capitale, epurata dagli non dovuti;
2. ordinare ex art. 210 cpc alla banca convenuta di esibire tutti gli estratti conto, anche scalari, dall'inizio del rapporto ad oggi, oltre al piano di ammortamento aggiornato relativo al rapporto di mutuo per cui è causa.”
L'appellata ha così concluso:
“Salvo ampliare ed illustrare, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia:
• dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare il gravame avversario;
• con vittoria di spese, competenze ed onorari.
La esponente, infine, si oppone all'ammissione di tutte le istanze istruttorie avversarie, palesemente inammissibili e non accoglibili.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
pagina 3 di 7 1. Gli odierni appellanti convenivano in giudizio la banca dinanzi al Controparte_3
Tribunale di Roma, riferendo che la società aveva stipulato con la convenuta un Parte_1
contratto di conto corrente con apertura di credito n. 2000100516 e un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile n. 67991 (atto pubblico del 22 novembre 2013), per un valore nozionale di € 313.000, con iscrizione ipotecaria sugli immobili di proprietà di
[...]
e in relazione a tutti i rapporti in essere con la banca, avevano Parte_3 Parte_2
prestato garanzia fideiussoria , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
. Parte_5
Con riferimento al conto corrente essi lamentavano l'applicazione di interessi usurari,
l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto, delle variazioni unilaterali e l'arbitraria determinazione delle condizioni di decorrenza della valuta. Inoltre essi si dolevano dell'illegittimità della revoca degli affidamenti sul conto.
Con riferimento al contratto di mutuo, essi lamentavano pure l'applicazione di interessi usurari, deducendo che erano stati pattuiti interessi corrispettivi nella misura del 7,12% e interessi moratori nella misura del 9,12%, a fronte di un tasso soglia dell'8,85%.
Chiedevano, pertanto, che fosse accertato il loro diritto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte nei confronti della banca e disposta compensazione (anche parziale) tra il debito restitutorio di quest'ultima e il residuo debito degli attori nei confronti della medesima.
Chiedevano, infine, che fosse disposta condanna della convenuta al risarcimento del danno derivato loro dalla condotta illecita posta in essere dall'Istituto di credito in loro pregiudizio.
3. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14279/2018, rigettava le domande attoree,
rilevando, con riferimento al conto corrente, la genericità delle allegazioni e la carenza di documentazione, e con riferimento al mutuo, che gli interessi corrispettivi e moratori,
considerati separatamente, non superavano i rispettivi tassi soglia.
4. Gli appellanti hanno impugnato la sentenza per i seguenti motivi.
pagina 4 di 7 Con il primo motivo essi hanno lamentato l'errata applicazione degli art. 119 T.U.B. e 210
c.p.c., poiché il Tribunale aveva ritenuta le domande attoree non provate documentalmente,
senza avere ordinato alla banca l'esibizione della documentazione attinente ai rapporti per cui è causa, nonostante gli appellati avessero dapprima richiesto la documentazione ex art. 119 T.U.B., poi nell'atto di citazione e, successivamente, stante la produzione in giudizio da parte della banca convenuta dei soli, contratti, con la memoria ex art. 210 c.p.c. avevano chiesto l'esibizione anche degli estratti conto.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno lamentato l'illegittima maggiorazione del
TEGM del 2.1% con riferimento agli interessi di mora, ai fini della determinazione del tasso soglia, poiché tale maggiorazione era arbitraria e non prevista dalla legge.
5. Il primo motivo d'appello non è fondato.
Il Tribunale ha correttamente rilevato la genericità delle allegazioni relative alle irregolarità
nelle contabilizzazione dei movimenti del conto corrente, stante l'assenza della documentazione contabile necessaria a verificare le doglianze attoree.
Difatti parte attrice ha espresso le proprie doglianze in assenza di supporti documentali.
Contrariamente a quanto affermato, non risulta alcuna richiesta ai sensi dell'art. 119 T.U.B.
rivolta alla banca prima dell'introduzione del giudizio, finalizzata a ottenere la documentazione relativa al rapporto di conto corrente.
Nell'atto di citazione gli attori si sono limitati a chiedere, genericamente, l'esibizione di tutta la documentazione contabile e contrattuale relativa ai rapporti per cui è causa e, nella memoria istruttoria, a chiedere l'esibizione degli estratti conto completi di scalari.
Si tratta di richieste assolutamente generiche e meramente esplorative, basate solamente su un mero estratto di perizia contabile di parte, composto da un sola pagina e riportante delle conclusioni senza esplicitazione delle motivazioni sottese né della eventuale documentazione esaminata.
Corretta è quindi la decisione del Tribunale che ha ritenuto di non ordinare l'esibizione degli estratti conto ai sensi dell'art. 210 T.U.B. né di nominare C.T.U. contabile.
6. Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
pagina 5 di 7 Deve infatti considerarsi che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che nell'applicazione della normativa antiusura a tutela del debitore occorre tenere conto anche della componente degli interessi moratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi, posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato (Cass. Sez. Un. n. 19597/2020).
Allo stesso tempo è stato precisato che occorre differenziare le componenti del costo del credito, sicché, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (v. anche Cass. n.
9237/2020), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass. n. 31615/2021).
Viene così riaffermato il principio di simmetria secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni.
Più nel dettaglio si osserva che la citata pronuncia delle Sezioni Unite ora citata è stato risolto il contrasto sulla questione, riguardante la rilevanza ai fini dell'usura del tasso moratorio, nei seguenti termini:
“La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria
dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione
nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti
ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la
rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo
caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi
moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti,
pagina 6 di 7 quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove
i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione
andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi
moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà
discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti
nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione
dell'art. 1224, comma 1, c.c.; (…)” (Cass. Civ. Sez. Un. n.19597/2020, Rv. 658833 - 01)
7. Pertanto l'appello deve essere completamente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
DM n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato e della semplicità della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 17.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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