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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 13/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 13/02/2025 nella causa RG n. 305/2023 promossa da
, , assistito dall'avv. ALBERTO ANDREA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente Contro
, , assistito dall'avv. PETRINI Controparte_1 P.IVA_1
GIANCARLO
, assistito dalle dr.sse Controparte_2 P.IVA_2
SANSONE MARIATERESA, CP_3
, assistito dall'avv. MORREALE GABRIELE CP_4 P.IVA_3
Convenuti
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Biella, in funzione di GL, a seguito della notifica, nel mese di settembre 2022 dell'intimazione di pagamento n. 132 2022 9000867627000, fondata, per quanto rileva, anche sulle cartelle seguenti:
132 2007 0004938880000 Ente impositore sede di Biella;
CP_4
132 2006 0002930408000 Ente impositore DTL di Vercelli;
132 2012 0001236478000 Ente impositore DTL Vercelli;
-egli ha eccepito la prescrizione dei diritti di cui alle cartelle citate nonché la violazione degli artt.
14 e 18 l. 689/81 in relazione alle cartelle ITL e al decadenza ex art. 25 d. lgs. 46/99 in relazione alla cartella;
CP_4
-gli enti, costituendosi in giudizio, hanno contestato la fondatezza del ricorso svolgendo altresì eccezioni preliminari;
-la causa, istruita documentalmente, è stata discussa oralmente all'odierna udienza , svoltasi ex art. 1274 bis c.p.c.
Considerato che:
-la parte ricorrente, all'odierna udienza ha dato atto di limitare la domanda alle sole cartelle aventi CP_ ad oggetto crediti ITL, in quanto la cartella è stata oggetto di rottamazione, così come già rilevato in sede di costituzione dall'Agente della Riscossione;
-la presente decisione avrà dunque ad oggetto le sole cartelle afferenti crediti in capo all'ITL;
-si ritiene innanzitutto ravvisabile la legittimazione passiva in capo all' , titolare della CP_2 posizione soggettiva attiva di cui si discorre;
-si osserva, in secondo luogo, che le eccezioni formulate dal ricorrente ai sensi della l. 689/81 non possono essere esaminate dal Tribunale, in quanto, essendo pacifico tra le parti che le cartelle sono state notificate nel 2007 e nel 2012, qualora il ricorrente avesse voluto proporre un'opposizione di natura recuperatoria, avrebbe dovuto procedere nel termine di 30 giorni dalla notificazione del primo atto con cui sia venuto a conoscenza della pretesa sanzionatoria;
1 -quanto all'eccezione di prescrizione successiva alla notifica delle cartelle si rileva quanto segue;
-in relazione alla cartella 132 2006 0002930408000, notificata nel 2007, l CP_5
ha dato atto di plurimi atti interruttivi (meglio indicati a pp.
6-7 della memoria), il
[...] primo dei quali, tuttavia, sarebbe intervenuto nell'anno 2016: pertanto, indipendentemente da ogni valutazione in merito alla validità della relativa notifica, l'atto interruttivo sarebbe comunque intervenuto in epoca in cui la prescrizione (quinquennale) era già compiuta;
il credito portato dalla cartella in esame è dunque prescritto;
-in relazione, invece, alla cartella 132 2012 0001236478000, notificata nel 2012, non si ritiene che il relativo credito sia prescritto, per le seguenti ragioni;
Contr
-l'intimazione di pagamento del 2016 di cui sopra (doc. 6 ) risulta correttamente notificata;
Contr
-la notifica – la cui documentazione è completa (vd. doc.6 , poiché vi è la relata, l'avviso di deposito, l'elenco delle raccomandate informative tra cui è inclusa quella che viene in rilievo, e l'avviso di ricevimento della stessa, restituito al mittente per compiuta giacenza- è avvenuta presso la sede di lavoro del ricorrente;
poiché ai sensi dell'art. 60 co. 1 lett c) dpr 600/73 la notifica deve essere effettuata, se non “in mani proprie”, presso il domicilio fiscale del contribuente, posto che non vi è stata specifica contestazione in relazione al fatto che il domicilio fiscale del ricorrente fosse in V. AM (ove è stato effettuato l'accesso), la notificazione si considera valida;
-successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento del 2016 sono intervenuti ulteriori atti Contr interruttivi (vd. comunicazione preventiva si iscrizione ipotecaria, via pec 14.1.20, doc. 7 );
-il credito di cui si discorre non è dunque prescritto;
-venendo ora alla decisione sulle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni CP_ per disporne l'integrale compensazione tra tutte le parti, tenuto conto, nei rapporti con l dell'adesione del ricorrente alla “rottamazione”, nonché in relazione al principio di soccombenza virtuale – parziale, posto che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva svolta dall CP_7 sarebbe stata priva di fondamento per le ragioni dianzi esposte con riferimento alla posizione dell' e, tenuto conto, nei rapporti con le altre parti, della reciproca soccombenza. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, CP_
-dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla cartella 132 2007 0004938880000;
-accerta la prescrizione del credito di cui alla cartella ITL 132 2006 0002930408000;
- respinge per il resto;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 13/02/2025.
La Giudice Dott.ssa Francesca Marchese
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 13/02/2025 nella causa RG n. 305/2023 promossa da
, , assistito dall'avv. ALBERTO ANDREA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente Contro
, , assistito dall'avv. PETRINI Controparte_1 P.IVA_1
GIANCARLO
, assistito dalle dr.sse Controparte_2 P.IVA_2
SANSONE MARIATERESA, CP_3
, assistito dall'avv. MORREALE GABRIELE CP_4 P.IVA_3
Convenuti
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Biella, in funzione di GL, a seguito della notifica, nel mese di settembre 2022 dell'intimazione di pagamento n. 132 2022 9000867627000, fondata, per quanto rileva, anche sulle cartelle seguenti:
132 2007 0004938880000 Ente impositore sede di Biella;
CP_4
132 2006 0002930408000 Ente impositore DTL di Vercelli;
132 2012 0001236478000 Ente impositore DTL Vercelli;
-egli ha eccepito la prescrizione dei diritti di cui alle cartelle citate nonché la violazione degli artt.
14 e 18 l. 689/81 in relazione alle cartelle ITL e al decadenza ex art. 25 d. lgs. 46/99 in relazione alla cartella;
CP_4
-gli enti, costituendosi in giudizio, hanno contestato la fondatezza del ricorso svolgendo altresì eccezioni preliminari;
-la causa, istruita documentalmente, è stata discussa oralmente all'odierna udienza , svoltasi ex art. 1274 bis c.p.c.
Considerato che:
-la parte ricorrente, all'odierna udienza ha dato atto di limitare la domanda alle sole cartelle aventi CP_ ad oggetto crediti ITL, in quanto la cartella è stata oggetto di rottamazione, così come già rilevato in sede di costituzione dall'Agente della Riscossione;
-la presente decisione avrà dunque ad oggetto le sole cartelle afferenti crediti in capo all'ITL;
-si ritiene innanzitutto ravvisabile la legittimazione passiva in capo all' , titolare della CP_2 posizione soggettiva attiva di cui si discorre;
-si osserva, in secondo luogo, che le eccezioni formulate dal ricorrente ai sensi della l. 689/81 non possono essere esaminate dal Tribunale, in quanto, essendo pacifico tra le parti che le cartelle sono state notificate nel 2007 e nel 2012, qualora il ricorrente avesse voluto proporre un'opposizione di natura recuperatoria, avrebbe dovuto procedere nel termine di 30 giorni dalla notificazione del primo atto con cui sia venuto a conoscenza della pretesa sanzionatoria;
1 -quanto all'eccezione di prescrizione successiva alla notifica delle cartelle si rileva quanto segue;
-in relazione alla cartella 132 2006 0002930408000, notificata nel 2007, l CP_5
ha dato atto di plurimi atti interruttivi (meglio indicati a pp.
6-7 della memoria), il
[...] primo dei quali, tuttavia, sarebbe intervenuto nell'anno 2016: pertanto, indipendentemente da ogni valutazione in merito alla validità della relativa notifica, l'atto interruttivo sarebbe comunque intervenuto in epoca in cui la prescrizione (quinquennale) era già compiuta;
il credito portato dalla cartella in esame è dunque prescritto;
-in relazione, invece, alla cartella 132 2012 0001236478000, notificata nel 2012, non si ritiene che il relativo credito sia prescritto, per le seguenti ragioni;
Contr
-l'intimazione di pagamento del 2016 di cui sopra (doc. 6 ) risulta correttamente notificata;
Contr
-la notifica – la cui documentazione è completa (vd. doc.6 , poiché vi è la relata, l'avviso di deposito, l'elenco delle raccomandate informative tra cui è inclusa quella che viene in rilievo, e l'avviso di ricevimento della stessa, restituito al mittente per compiuta giacenza- è avvenuta presso la sede di lavoro del ricorrente;
poiché ai sensi dell'art. 60 co. 1 lett c) dpr 600/73 la notifica deve essere effettuata, se non “in mani proprie”, presso il domicilio fiscale del contribuente, posto che non vi è stata specifica contestazione in relazione al fatto che il domicilio fiscale del ricorrente fosse in V. AM (ove è stato effettuato l'accesso), la notificazione si considera valida;
-successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento del 2016 sono intervenuti ulteriori atti Contr interruttivi (vd. comunicazione preventiva si iscrizione ipotecaria, via pec 14.1.20, doc. 7 );
-il credito di cui si discorre non è dunque prescritto;
-venendo ora alla decisione sulle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni CP_ per disporne l'integrale compensazione tra tutte le parti, tenuto conto, nei rapporti con l dell'adesione del ricorrente alla “rottamazione”, nonché in relazione al principio di soccombenza virtuale – parziale, posto che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva svolta dall CP_7 sarebbe stata priva di fondamento per le ragioni dianzi esposte con riferimento alla posizione dell' e, tenuto conto, nei rapporti con le altre parti, della reciproca soccombenza. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, CP_
-dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla cartella 132 2007 0004938880000;
-accerta la prescrizione del credito di cui alla cartella ITL 132 2006 0002930408000;
- respinge per il resto;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 13/02/2025.
La Giudice Dott.ssa Francesca Marchese
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