Articolo 14 della Legge 18 febbraio 1963, n. 86
Articolo 13Articolo 15
Versione
12 marzo 1963
Art. 14.
L'articolo 62 e' sostituito dal seguente:
"L'ufficiale non puo' essere valutato per l'avanzamento se non abbia compiuto i seguenti periodo di permanenza nel grado:

tenente generale ispettore.................. anni 1
colonnello.................................. " 2
tenente colonnello.......................... " 3
maggiore.................................... " 3
capitano.................................... " 4
tenente..................................... " 4
sottotenente................................ " 2

L'ufficiale non puo' essere valutato per l'avanzamento ai gradi di colonnello e di maggiore se non ha frequentato i corsi previsti dalla presente legge e so non ha esercitato per un periodo complessivo, non inferiore ad anni 2, il comando effettivo di reparto nei gradi di maggiore di tenente colonnello e di tenente o di capitano".
Entrata in vigore il 12 marzo 1963