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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di ER, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1178/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ ”, con sede legale in Lugano, Cantone Ticino, Svizzera, corso TE
Pestalozzi, n. 10, iscritta nel Registro di Commercio del Cantone Ticino n. d'ordine CHE
217.366.657, in persona del suo procuratore individuale, avv. Pasqualino Catale, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Pasqualino
Catale, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Santomenna, alla via P.A. Di
Majo, n. 24; appellante-opposta
E
, con sede in via F. Di Donato, n. 16, cod. Controparte_1
fisc. , p. iva , in persona del Sindaco pro tempore, prof. P.IVA_1 P.IVA_2
, rappresentato e difeso, in virtù di determinazione del Persona_1
Responsabile dell'Area Tecnica n. 385 del 16 dicembre 2023 e di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Maria Stefania Santoro e Teresa Urciuolo ed elettivamente domiciliato in Lioi, alla via A. Diaz, n. 5, presso lo studio del primo;
appellato-opponente
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1633/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
1 SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “– accogliere per i motivi di appello dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1633/2023, resa inter partes dal Tribunale di ER – R.G. n.9197/2018, pubblicata il 13/04/2023, non notificata, rigettare ogni avversa domanda proposta dall'appellato/attore dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Condannare l'Ente appellato al pagamento in favore della comparente società della somma da determinarsi ex art. 96
c.p.c., così come richiesta in atti. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e diretta attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta) – “- in via preliminare, in accoglimento dei motivi su esposti, dichiarare inammissibile l'appello proposto da
[...]
per nullità della procura alle liti - sempre in via preliminare, dichiarare TE inammissibile l'appello proposto da ex artt. 348 bis c.p.c. e, per l'effetto, TE
confermare integralmente la sentenza impugnata;
- nel merito, respingere siccome inammissibile, improcedibile ed infondato l'appello proposto da TE
confermando la sentenza n. 1633/2023, pubblicata il 13.04.2023, resa nel procedimento civile RG n. 9197/2018 di primo grado impugnata;
-con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre spese generali ed accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1633/2023, il Tribunale di ER, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal nei confronti della Controparte_1 TE
, ex art. 615, comma 1, c.p.c., con atto di citazione notificato il 22 ottobre 2018, così
[...]
[... provvedeva: 1) accoglieva in parte l'opposizione proposta dal Controparte_1
e, per l'effetto, dichiarava l'illegittimità dell'atto di precetto notificatogli il 12 CP_1 ottobre 2018 dalla per l'importo eccedente quello di euro 703.381,06 TE
nonché per la somma di euro 6.329,50, pari alle spese della scrittura privata autenticata il
27 aprile 2018, con la quale tale società si era resa cessionaria dalla del Controparte_2
credito derivante dal lodo arbitrale pronunciato in Roma il 30 gennaio 2008 e dalla sentenza n. 3012/2015 della Corte d'Appello di Roma, che ne aveva rigettato l'impugnazione; 2) condannava la alla refusione delle spese processuali, TE
liquidate in euro 29.193,00, oltre accessori, sulla base della somma illegittimamente intimata di euro 115.661,09, ritenendo non configurabile un'ipotesi di soccombenza reciproca tra le parti ai fini della loro compensazione.
2 Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di citazione TE
notificato il 9 novembre 2023, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) ad onta di quanto affermato dal giudice di primo grado sulla base di un'inesatta valutazione delle risultanze processuali, l'opposta aveva regolarmente detratto dal credito precettato le somme di euro 79.331,59 e di euro 30.000,00, percepite dalla cedente “Techital s.p.a.” all'esito dei procedimenti espropriativi incardinati nei confronti del
[...]
presso il Tribunale di ER con il n. 1723/2008 R.G. e il CP_1 CP_1
Tribunale di Verona con il n. 6057/2013 R.G., sicché la domanda spiegata dall'Ente locale avrebbe dovuto essere integralmente rigettata;
2) il giudice di prime cure, avendo accolto, seppur erroneamente, soltanto in parte la domanda proposta dall'opponente, avrebbe dovuto compensare le spese processuali e non condannare l'opposta alla loro refusione, peraltro in misura eccedente i parametri medi dello scaglione tabellare delle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00; 3) la manifesta infondatezza dell'opposizione a precetto spiegata dal legittimava Controparte_1
l'applicazione, nei suoi confronti, dell'art. 96 c.p.c..
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata l'11 marzo 2024, il
[...]
eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1
nullità della procura alle liti, giacché priva del nominativo del conferente e, come tale, inidonea a consentire l'individuazione del suo potere rappresentativo, oltre che sottoscritta con una firma illeggibile e non autenticata, contestando, in ogni caso, nel merito, la fondatezza dei motivi di gravame.
La causa, in cui il consigliere istruttore, con ordinanza del 2/16 maggio 2024, assegnava alla , ex art. 182, comma 2, c.p.c., termine perentorio fino al 25 giugno TE
2024 per depositare una nuova procura alle liti recante l'indicazione del nominativo e del potere rappresentativo del conferente nonché l'autenticazione della sua sottoscrizione da parte del difensore, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 13 marzo
2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 12/14 aprile 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è parzialmente fondato e, come tale, va accolto per quanto di ragione.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dal
[...]
circa l'inammissibilità dell'appello per nullità della procura alle liti. Controparte_1
Ed invero, la , nel termine perentorio assegnatole ai sensi dell'art. 182, TE
comma 2, c.p.c., ha depositato in giudizio due nuove procure alle liti, entrambe recanti
3 l'indicazione del nominativo e del potere rappresentativo del conferente nonché
l'autenticazione della sua sottoscrizione da parte del difensore, in tal modo sanando qualsiasi vizio dell'originario mandato.
In particolare, la , che, sin dal momento dell'iscrizione a ruolo, aveva TE
versato agli atti l'estratto del Registro di Commercio del Cantone Ticino, da cui poter evincere i nominativi dei soci e le relative funzioni, ha prodotto, rispettivamente il 24 maggio 2024 e il 27 maggio 2024, un mandato rilasciato dall'avv. Pasqualino Catale quale procuratore con diritto di firma individuale ed uno conferito da Parte_2
nella qualità di gerente, entrambi autenticati dal predetto difensore, abilitato all'esercizio del patrocinio sia in Svizzera che in Italia.
Ciò posto, in ordine al primo motivo di gravame, con il quale la lamenta TE che il Tribunale di ER ha parzialmente accolto l'opposizione spiegata dal
[...]
riducendone il quantum debeatur, occorre rilevare che, come Controparte_1 risulta per tabulas, nel contratto di cessione del credito stipulato tra la e Controparte_2
l'appellante con scrittura privata autenticata dal notaio da Verona con atto del Persona_2
27 aprile 2018, rep. n. 20412 – racc. n. 11052, le parti davano atto, al punto c) della premessa, che “la società cedente ha promosso n. 2 procedure esecutive (Tribunale di
ER R.G. 1723/08 e Tribunale di Verona R.G. 6057/13) contro il debitore CP_1 all'esito delle quali ha incassato euro 79.311,59 … in data 14 luglio 2009 ed euro
30.000,00 … in data 28 aprile 2014” e, al successivo punto d), che “la società di diritto svizzero ' … ha manifestato l'intenzione di acquistare dal cedente stesso TE il credito residuo al netto dei soli pagamenti parziali come sopra descritti … a fronte del riconoscimento di un corrispettivo convenuto nel seguito e con la formula 'pro-soluto'”.
Con l'opposto atto di precetto, la rimarcava, in premessa, che la TE
aveva “promosso due procedure esecutive (rispettivamente Trib. Controparte_2
ER RG 1723/08 e Trib. Verona RG n. 6057/13) avverso il Comune per cui ha incassato complessivamente euro 79.331,59 il 14.9.2009 ed euro 30.000,00 il 28.4.2014”, intimando il pagamento della complessiva somma di euro 811.290,39, oltre compenso difensivo, spese dell'atto di cessione e di rilascio della formula esecutiva per la sentenza n. 3012/2015 della Corte d'Appello di Roma.
Pertanto, la , nel richiamare quanto già riportato nel contratto di cessione TE del credito intercorso con la , detraeva dalla somma precettata i Controparte_2
pagamenti che la sua dante causa aveva precedentemente ricevuto dal Comune di specificando, nella comparsa di costituzione e risposta, che gli Controparte_1
4 interessi moratori, computati sulla sorta capitale di euro 629.696,93 fino al 14 luglio 2009, di seguito, erano stati calcolati “a scalare”, id est sul debito residuo dopo l'incasso, in tale data, dell'importo di euro 79.331,59 e, in data 28 aprile 2014, di quello di euro 30.000,00.
In particolare, la chiariva, in sede di costituzione in giudizio, che “alla TE data del 14/7/2009 data di incasso della somma esecutata all'esito della procedura intrapresa avanti il Tribunale di ER (RG. 1723/08) la somma capitale era incrementata ad euro 814.215,47 per i soli interessi sulla sorte;
alla data indicata avveniva il saldo di euro 79.331,59. Deducendo il primo predetto saldo parziale dalla somma prefata si origina l'importo di euro 734.883,88. Dalla data del 14/7/2009 alla data del secondo incasso (di euro 30.000,00), cioè al 28/4/2014, conseguente all'esecuzione di cui alla procedura esperita avanti il Tribunale di Verona (n. 6057/13
RG.) si determina, all'interesse definito come sopra, un importo 805.721,11, da cui sono stati dedotti i predetti euro 30.000,00 per complessivi euro 775.721,11. Il calcolo degli interessi alla data del precetto conduce all'importo di euro 789.102,08. A ciò si aggiungono i costi legali di euro 16.272,00 …, ulteriormente sommandosi … i costi dell'atto di cessione (euro 6.329,50), i costi del recupero titolo (euro 1.000,00) presso la
Corte d'Appello di Roma, fino ad un totale complessivo di euro 812.703,58 …; a quest'ultimo importo infine si aggiungono i costi per la redazione del precetto per definitivi euro 814.126,14”, in tal modo esplicitando i criteri seguiti per pervenire alla quantificazione del credito complessivamente vantato nei confronti del Comune di e precisandone l'ammontare. Controparte_1
Pa Avendo la dimostrato di aver decurtato dal credito posto a base dell'atto TE di precetto gli importi che la aveva percepito dal Controparte_2 [...]
il giudice di primo grado ha erroneamente detratto dal quantum Controparte_1
debeatur la somma di euro 109.331,59 (euro 79.331,59 + euro 30.000,00), per avere la società opposta diritto di chiederne il pagamento all'Ente locale.
Ne deriva che la , al momento della notifica dell'opposto precetto, TE
perfezionatasi il 12 ottobre 2018, era legittimata a procedere ad espropriazione forzata, come poi avvenuto in pendenza del giudizio mediante pignoramento presso terzi eseguito il 31 ottobre 2018, per il recupero della complessiva somma di euro 806.374,08, di cui euro 789.102,08 per capitale ed interessi moratori maturati a tale data, per come precisato con la comparsa di costituzione e risposta, euro 16.272,00 per le spese liquidate dalla Corte
d'Appello di Roma con la sentenza n. 3012/2015 ed euro 1.000,00 per il rilascio del titolo munito della formula esecutiva, oltre compenso difensivo dell'atto preliminare
5 all'esercizio dell'azione coattiva ed interessi moratori fino al soddisfo, non essendole dovuto soltanto l'importo di euro 6.329,50 per i costi della cessione del credito stipulata con la , giacché non causalmente imputabili al debitore e, quindi, non Controparte_2
ripetibili nei confronti del Controparte_1
In sostanza, la non aveva diritto di agire in executivis per la sola somma TE di euro 6.329,50, sicché il giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere l'opposizione a precetto spiegata dal limitatamente a tale importo e Controparte_1 CP_1
non anche per quello di euro 109.331,59.
Parimenti fondato è il secondo motivo di gravame, con il quale la assume TE
che il Tribunale di ER, avendo accolto, benché erroneamente, l'opposizione proposta dal soltanto per il quantum debeatur, avrebbe dovuto Controparte_1
compensare le spese processuali e non condannare il creditore alla loro refusione, peraltro in misura nettamente eccedente i parametri medi dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00.
Ed invero, il Tribunale di ER, avendo, da un lato, rigettato il capo della domanda con il quale il di aveva chiesto, in via principale, di “dichiarare CP_1 Controparte_1
l'illegittimità e l'irregolarità dell'atto di precetto oggi opposto … e conseguentemente dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 12.10.18, e, per l'effetto, dichiarare la mancanza del diritto del creditore istante a procedere con
l'esecuzione forzata”, e, dall'altro, accolto, seppur per un importo superiore al dovuto, il capo con il quale l'Ente locale aveva chiesto, in via subordinata, di “accertare e dichiarare che il credito azionato dalla parte istante nel precetto è errato …”, avrebbe potuto, in presenza di un'ipotesi di soccombenza reciproca (cfr., ex ceteris, Cass., Sez.
Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass. ord. 22 marzo 2023, n. 8175; Cass. 17 maggio 2024,
n. 13827), disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite anche per l'intero, a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c., ma non condannare alla loro refusione la TE
, giacché tale società era comunque legittimata a procedere ad espropriazione forzata
[...]
per il soddisfacimento di un credito di consistente entità, sicché non ricorrevano i presupposti per porre a suo carico il pagamento degli oneri processuali.
La fondatezza del motivo di gravame in esame nella parte in cui la TE
lamenta di essere stata condannata alla refusione delle spese del primo grado del giudizio in favore del assorbe la rilevanza dell'ulteriore censura Controparte_1 relativa all'illegittimità della loro liquidazione, rendendone del tutto ultronea qualsiasi valutazione, per non essere l'opposta tenuta a rimborsarle all'opponente.
6 Infondato, invece, è il terzo motivo di gravame, con il quale la “ sostiene TE che la manifesta infondatezza dell'opposizione proposta dal Controparte_1 avverso l'atto di precetto notificato il 12 ottobre 2018 comportava l'applicazione,
[...] nei confronti dell'Ente locale, dell'art. 96 c.p.c..
Ed infatti, l'opposizione era fondata e meritevole di accoglimento, sebbene per la sola somma di euro 6.329,50, pari ai costi della cessione del credito intercorsa tra la CP_2
e la , relativamente al capo con il quale il
[...] TE Controparte_1
aveva contestato la quantificazione del credito precettato, sicché, non sussistendo
[...] il presupposto dell'integrale soccombenza, non era configurabile una sua responsabilità processuale aggravata (cfr., ex plurimis, Cass. 12 ottobre 2009, n. 21590; Cass. 14 aprile
2016, n. 7409; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24158).
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado, fermo restando il potere di disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, l'infondatezza dell'opposizione proposta dal Controparte_1 nel capo con il quale è stato contestato l'an exequendum e la sua fondatezza nel
[...] capo con il quale è stata avversata la pretesa della di procedere ad TE
esecuzione forzata per il recupero delle spese sostenute per il contratto di cessione del credito stipulato con la , configurando, come innanzi evidenziato, Controparte_2 un'ipotesi di soccombenza reciproca, legittimano, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.,
l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di ER, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 1633/2023 del Tribunale di ER con atto TE
di citazione notificato il 9 novembre 2023, così provvede:
1. accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiara che la , al momento della notifica dell'opposto atto di TE
7 precetto, avvenuta il 12 ottobre 2018, aveva diritto di procedere ad espropriazione forzata nei confronti del Comune di per la somma di euro Controparte_1
806.374,08, di cui euro 789.102,08 per capitale ed interessi moratori maturati a tale data, euro 16.272,00 per le spese liquidate dalla Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 3012/2015 ed euro 1.000,00 per il rilascio del titolo giudiziale munito della formula esecutiva, oltre compenso difensivo dell'atto preliminare all'esercizio dell'azione coattiva ed interessi moratori fino al soddisfo;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in ER, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
8
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di ER, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1178/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ ”, con sede legale in Lugano, Cantone Ticino, Svizzera, corso TE
Pestalozzi, n. 10, iscritta nel Registro di Commercio del Cantone Ticino n. d'ordine CHE
217.366.657, in persona del suo procuratore individuale, avv. Pasqualino Catale, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Pasqualino
Catale, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Santomenna, alla via P.A. Di
Majo, n. 24; appellante-opposta
E
, con sede in via F. Di Donato, n. 16, cod. Controparte_1
fisc. , p. iva , in persona del Sindaco pro tempore, prof. P.IVA_1 P.IVA_2
, rappresentato e difeso, in virtù di determinazione del Persona_1
Responsabile dell'Area Tecnica n. 385 del 16 dicembre 2023 e di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Maria Stefania Santoro e Teresa Urciuolo ed elettivamente domiciliato in Lioi, alla via A. Diaz, n. 5, presso lo studio del primo;
appellato-opponente
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1633/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
1 SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “– accogliere per i motivi di appello dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1633/2023, resa inter partes dal Tribunale di ER – R.G. n.9197/2018, pubblicata il 13/04/2023, non notificata, rigettare ogni avversa domanda proposta dall'appellato/attore dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Condannare l'Ente appellato al pagamento in favore della comparente società della somma da determinarsi ex art. 96
c.p.c., così come richiesta in atti. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e diretta attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta) – “- in via preliminare, in accoglimento dei motivi su esposti, dichiarare inammissibile l'appello proposto da
[...]
per nullità della procura alle liti - sempre in via preliminare, dichiarare TE inammissibile l'appello proposto da ex artt. 348 bis c.p.c. e, per l'effetto, TE
confermare integralmente la sentenza impugnata;
- nel merito, respingere siccome inammissibile, improcedibile ed infondato l'appello proposto da TE
confermando la sentenza n. 1633/2023, pubblicata il 13.04.2023, resa nel procedimento civile RG n. 9197/2018 di primo grado impugnata;
-con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre spese generali ed accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1633/2023, il Tribunale di ER, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal nei confronti della Controparte_1 TE
, ex art. 615, comma 1, c.p.c., con atto di citazione notificato il 22 ottobre 2018, così
[...]
[... provvedeva: 1) accoglieva in parte l'opposizione proposta dal Controparte_1
e, per l'effetto, dichiarava l'illegittimità dell'atto di precetto notificatogli il 12 CP_1 ottobre 2018 dalla per l'importo eccedente quello di euro 703.381,06 TE
nonché per la somma di euro 6.329,50, pari alle spese della scrittura privata autenticata il
27 aprile 2018, con la quale tale società si era resa cessionaria dalla del Controparte_2
credito derivante dal lodo arbitrale pronunciato in Roma il 30 gennaio 2008 e dalla sentenza n. 3012/2015 della Corte d'Appello di Roma, che ne aveva rigettato l'impugnazione; 2) condannava la alla refusione delle spese processuali, TE
liquidate in euro 29.193,00, oltre accessori, sulla base della somma illegittimamente intimata di euro 115.661,09, ritenendo non configurabile un'ipotesi di soccombenza reciproca tra le parti ai fini della loro compensazione.
2 Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di citazione TE
notificato il 9 novembre 2023, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) ad onta di quanto affermato dal giudice di primo grado sulla base di un'inesatta valutazione delle risultanze processuali, l'opposta aveva regolarmente detratto dal credito precettato le somme di euro 79.331,59 e di euro 30.000,00, percepite dalla cedente “Techital s.p.a.” all'esito dei procedimenti espropriativi incardinati nei confronti del
[...]
presso il Tribunale di ER con il n. 1723/2008 R.G. e il CP_1 CP_1
Tribunale di Verona con il n. 6057/2013 R.G., sicché la domanda spiegata dall'Ente locale avrebbe dovuto essere integralmente rigettata;
2) il giudice di prime cure, avendo accolto, seppur erroneamente, soltanto in parte la domanda proposta dall'opponente, avrebbe dovuto compensare le spese processuali e non condannare l'opposta alla loro refusione, peraltro in misura eccedente i parametri medi dello scaglione tabellare delle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00; 3) la manifesta infondatezza dell'opposizione a precetto spiegata dal legittimava Controparte_1
l'applicazione, nei suoi confronti, dell'art. 96 c.p.c..
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata l'11 marzo 2024, il
[...]
eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1
nullità della procura alle liti, giacché priva del nominativo del conferente e, come tale, inidonea a consentire l'individuazione del suo potere rappresentativo, oltre che sottoscritta con una firma illeggibile e non autenticata, contestando, in ogni caso, nel merito, la fondatezza dei motivi di gravame.
La causa, in cui il consigliere istruttore, con ordinanza del 2/16 maggio 2024, assegnava alla , ex art. 182, comma 2, c.p.c., termine perentorio fino al 25 giugno TE
2024 per depositare una nuova procura alle liti recante l'indicazione del nominativo e del potere rappresentativo del conferente nonché l'autenticazione della sua sottoscrizione da parte del difensore, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 13 marzo
2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 12/14 aprile 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è parzialmente fondato e, come tale, va accolto per quanto di ragione.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dal
[...]
circa l'inammissibilità dell'appello per nullità della procura alle liti. Controparte_1
Ed invero, la , nel termine perentorio assegnatole ai sensi dell'art. 182, TE
comma 2, c.p.c., ha depositato in giudizio due nuove procure alle liti, entrambe recanti
3 l'indicazione del nominativo e del potere rappresentativo del conferente nonché
l'autenticazione della sua sottoscrizione da parte del difensore, in tal modo sanando qualsiasi vizio dell'originario mandato.
In particolare, la , che, sin dal momento dell'iscrizione a ruolo, aveva TE
versato agli atti l'estratto del Registro di Commercio del Cantone Ticino, da cui poter evincere i nominativi dei soci e le relative funzioni, ha prodotto, rispettivamente il 24 maggio 2024 e il 27 maggio 2024, un mandato rilasciato dall'avv. Pasqualino Catale quale procuratore con diritto di firma individuale ed uno conferito da Parte_2
nella qualità di gerente, entrambi autenticati dal predetto difensore, abilitato all'esercizio del patrocinio sia in Svizzera che in Italia.
Ciò posto, in ordine al primo motivo di gravame, con il quale la lamenta TE che il Tribunale di ER ha parzialmente accolto l'opposizione spiegata dal
[...]
riducendone il quantum debeatur, occorre rilevare che, come Controparte_1 risulta per tabulas, nel contratto di cessione del credito stipulato tra la e Controparte_2
l'appellante con scrittura privata autenticata dal notaio da Verona con atto del Persona_2
27 aprile 2018, rep. n. 20412 – racc. n. 11052, le parti davano atto, al punto c) della premessa, che “la società cedente ha promosso n. 2 procedure esecutive (Tribunale di
ER R.G. 1723/08 e Tribunale di Verona R.G. 6057/13) contro il debitore CP_1 all'esito delle quali ha incassato euro 79.311,59 … in data 14 luglio 2009 ed euro
30.000,00 … in data 28 aprile 2014” e, al successivo punto d), che “la società di diritto svizzero ' … ha manifestato l'intenzione di acquistare dal cedente stesso TE il credito residuo al netto dei soli pagamenti parziali come sopra descritti … a fronte del riconoscimento di un corrispettivo convenuto nel seguito e con la formula 'pro-soluto'”.
Con l'opposto atto di precetto, la rimarcava, in premessa, che la TE
aveva “promosso due procedure esecutive (rispettivamente Trib. Controparte_2
ER RG 1723/08 e Trib. Verona RG n. 6057/13) avverso il Comune per cui ha incassato complessivamente euro 79.331,59 il 14.9.2009 ed euro 30.000,00 il 28.4.2014”, intimando il pagamento della complessiva somma di euro 811.290,39, oltre compenso difensivo, spese dell'atto di cessione e di rilascio della formula esecutiva per la sentenza n. 3012/2015 della Corte d'Appello di Roma.
Pertanto, la , nel richiamare quanto già riportato nel contratto di cessione TE del credito intercorso con la , detraeva dalla somma precettata i Controparte_2
pagamenti che la sua dante causa aveva precedentemente ricevuto dal Comune di specificando, nella comparsa di costituzione e risposta, che gli Controparte_1
4 interessi moratori, computati sulla sorta capitale di euro 629.696,93 fino al 14 luglio 2009, di seguito, erano stati calcolati “a scalare”, id est sul debito residuo dopo l'incasso, in tale data, dell'importo di euro 79.331,59 e, in data 28 aprile 2014, di quello di euro 30.000,00.
In particolare, la chiariva, in sede di costituzione in giudizio, che “alla TE data del 14/7/2009 data di incasso della somma esecutata all'esito della procedura intrapresa avanti il Tribunale di ER (RG. 1723/08) la somma capitale era incrementata ad euro 814.215,47 per i soli interessi sulla sorte;
alla data indicata avveniva il saldo di euro 79.331,59. Deducendo il primo predetto saldo parziale dalla somma prefata si origina l'importo di euro 734.883,88. Dalla data del 14/7/2009 alla data del secondo incasso (di euro 30.000,00), cioè al 28/4/2014, conseguente all'esecuzione di cui alla procedura esperita avanti il Tribunale di Verona (n. 6057/13
RG.) si determina, all'interesse definito come sopra, un importo 805.721,11, da cui sono stati dedotti i predetti euro 30.000,00 per complessivi euro 775.721,11. Il calcolo degli interessi alla data del precetto conduce all'importo di euro 789.102,08. A ciò si aggiungono i costi legali di euro 16.272,00 …, ulteriormente sommandosi … i costi dell'atto di cessione (euro 6.329,50), i costi del recupero titolo (euro 1.000,00) presso la
Corte d'Appello di Roma, fino ad un totale complessivo di euro 812.703,58 …; a quest'ultimo importo infine si aggiungono i costi per la redazione del precetto per definitivi euro 814.126,14”, in tal modo esplicitando i criteri seguiti per pervenire alla quantificazione del credito complessivamente vantato nei confronti del Comune di e precisandone l'ammontare. Controparte_1
Pa Avendo la dimostrato di aver decurtato dal credito posto a base dell'atto TE di precetto gli importi che la aveva percepito dal Controparte_2 [...]
il giudice di primo grado ha erroneamente detratto dal quantum Controparte_1
debeatur la somma di euro 109.331,59 (euro 79.331,59 + euro 30.000,00), per avere la società opposta diritto di chiederne il pagamento all'Ente locale.
Ne deriva che la , al momento della notifica dell'opposto precetto, TE
perfezionatasi il 12 ottobre 2018, era legittimata a procedere ad espropriazione forzata, come poi avvenuto in pendenza del giudizio mediante pignoramento presso terzi eseguito il 31 ottobre 2018, per il recupero della complessiva somma di euro 806.374,08, di cui euro 789.102,08 per capitale ed interessi moratori maturati a tale data, per come precisato con la comparsa di costituzione e risposta, euro 16.272,00 per le spese liquidate dalla Corte
d'Appello di Roma con la sentenza n. 3012/2015 ed euro 1.000,00 per il rilascio del titolo munito della formula esecutiva, oltre compenso difensivo dell'atto preliminare
5 all'esercizio dell'azione coattiva ed interessi moratori fino al soddisfo, non essendole dovuto soltanto l'importo di euro 6.329,50 per i costi della cessione del credito stipulata con la , giacché non causalmente imputabili al debitore e, quindi, non Controparte_2
ripetibili nei confronti del Controparte_1
In sostanza, la non aveva diritto di agire in executivis per la sola somma TE di euro 6.329,50, sicché il giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere l'opposizione a precetto spiegata dal limitatamente a tale importo e Controparte_1 CP_1
non anche per quello di euro 109.331,59.
Parimenti fondato è il secondo motivo di gravame, con il quale la assume TE
che il Tribunale di ER, avendo accolto, benché erroneamente, l'opposizione proposta dal soltanto per il quantum debeatur, avrebbe dovuto Controparte_1
compensare le spese processuali e non condannare il creditore alla loro refusione, peraltro in misura nettamente eccedente i parametri medi dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00.
Ed invero, il Tribunale di ER, avendo, da un lato, rigettato il capo della domanda con il quale il di aveva chiesto, in via principale, di “dichiarare CP_1 Controparte_1
l'illegittimità e l'irregolarità dell'atto di precetto oggi opposto … e conseguentemente dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 12.10.18, e, per l'effetto, dichiarare la mancanza del diritto del creditore istante a procedere con
l'esecuzione forzata”, e, dall'altro, accolto, seppur per un importo superiore al dovuto, il capo con il quale l'Ente locale aveva chiesto, in via subordinata, di “accertare e dichiarare che il credito azionato dalla parte istante nel precetto è errato …”, avrebbe potuto, in presenza di un'ipotesi di soccombenza reciproca (cfr., ex ceteris, Cass., Sez.
Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass. ord. 22 marzo 2023, n. 8175; Cass. 17 maggio 2024,
n. 13827), disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite anche per l'intero, a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c., ma non condannare alla loro refusione la TE
, giacché tale società era comunque legittimata a procedere ad espropriazione forzata
[...]
per il soddisfacimento di un credito di consistente entità, sicché non ricorrevano i presupposti per porre a suo carico il pagamento degli oneri processuali.
La fondatezza del motivo di gravame in esame nella parte in cui la TE
lamenta di essere stata condannata alla refusione delle spese del primo grado del giudizio in favore del assorbe la rilevanza dell'ulteriore censura Controparte_1 relativa all'illegittimità della loro liquidazione, rendendone del tutto ultronea qualsiasi valutazione, per non essere l'opposta tenuta a rimborsarle all'opponente.
6 Infondato, invece, è il terzo motivo di gravame, con il quale la “ sostiene TE che la manifesta infondatezza dell'opposizione proposta dal Controparte_1 avverso l'atto di precetto notificato il 12 ottobre 2018 comportava l'applicazione,
[...] nei confronti dell'Ente locale, dell'art. 96 c.p.c..
Ed infatti, l'opposizione era fondata e meritevole di accoglimento, sebbene per la sola somma di euro 6.329,50, pari ai costi della cessione del credito intercorsa tra la CP_2
e la , relativamente al capo con il quale il
[...] TE Controparte_1
aveva contestato la quantificazione del credito precettato, sicché, non sussistendo
[...] il presupposto dell'integrale soccombenza, non era configurabile una sua responsabilità processuale aggravata (cfr., ex plurimis, Cass. 12 ottobre 2009, n. 21590; Cass. 14 aprile
2016, n. 7409; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24158).
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado, fermo restando il potere di disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, l'infondatezza dell'opposizione proposta dal Controparte_1 nel capo con il quale è stato contestato l'an exequendum e la sua fondatezza nel
[...] capo con il quale è stata avversata la pretesa della di procedere ad TE
esecuzione forzata per il recupero delle spese sostenute per il contratto di cessione del credito stipulato con la , configurando, come innanzi evidenziato, Controparte_2 un'ipotesi di soccombenza reciproca, legittimano, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.,
l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di ER, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 1633/2023 del Tribunale di ER con atto TE
di citazione notificato il 9 novembre 2023, così provvede:
1. accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiara che la , al momento della notifica dell'opposto atto di TE
7 precetto, avvenuta il 12 ottobre 2018, aveva diritto di procedere ad espropriazione forzata nei confronti del Comune di per la somma di euro Controparte_1
806.374,08, di cui euro 789.102,08 per capitale ed interessi moratori maturati a tale data, euro 16.272,00 per le spese liquidate dalla Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 3012/2015 ed euro 1.000,00 per il rilascio del titolo giudiziale munito della formula esecutiva, oltre compenso difensivo dell'atto preliminare all'esercizio dell'azione coattiva ed interessi moratori fino al soddisfo;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in ER, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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