Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 09/06/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00926/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00308/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 308 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Immobiliare Maserà di RL EZ & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Giobba, Edoardo Furlan, Riccardo Bertoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Maserà di Padova, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenza Chimento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Venezia e Le Province di Belluno, Padova e Treviso, in persona del Ministro p ro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Venezia, S. Marco,63;
nei confronti
SA EC-UN, non costituito in giudizio ;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
dell'atto del Comune di Maserà di Padova prot. 733 del 19/01/2023 recante “ acquisizione al patrimonio disponibile del Comune di Maserà di Padova dei beni oggetto di demolizione di cui all'ordinanza n. 02/2022 ”;
nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, collegato e connesso, in particolare del provvedimento del Comune di Maserà di Padova prot. nn. 5699 e 5700 del 2 maggio 2022 di rigetto dell'istanza della proroga per l'ottemperanza all'ordinanza ripristinatoria n. 2/2022;
della comunicazione di avvio del procedimento teso all'acquisizione del bene al patrimonio comunale del 22 novembre 2022, e, per quanto occorrer possa, del verbale di accertamento dell'ottemperanza all'ordinanza di rimessione in pristino n. 2/2022 emesso dal Comune di Maserà di Padova in data 30 maggio 2022.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 11/7/2023 :
dell'ordinanza dirigenziale del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Maserà di Padova prot. 4633 del 13/04/2023 recante ad oggetto “ Ordinanza – Ingiunzione di sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001 – Immobiliare RL di RL EZ & C. s.a.s. ed al sig. EC UN SA ”;
e di tutti gli atti ad essa presupposti e connessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Maserà di Padova e del Ministero - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come indicato a verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno contenzioso riguarda un’unità immobiliare di proprietà della società Immobiliare Maserà, facente parte di un più ampio compendio immobiliare denominato ex Corte Benedettina da Zara, un immobile tutelato situato nel comune di Maserà di Padova.
Il Comune ha contestato alla ricorrente di aver destinato senza titolo il locale ad un uso residenziale, anziché alla destinazione d’uso commerciale “negozio” che risultava assentita, violando così le previsioni urbanistiche, le norme di tutela del bene, le prescrizioni igienico-sanitarie.
Oggetto di impugnazione sono il provvedimento di acquisizione del bene ex art. 31 comma 3 del d.P.R. 380/2001 ( ricorso introduttivo ) e la sanzione pecuniaria di 20.000 euro irrogata a carico della ricorrente ( motivi aggiunti ), provvedimenti entrambi fondati sulla contestata inottemperanza all’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 2/2022 (non impugnata), che la società ritiene a lei non imputabile.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Maserà di Padova e l’Amministrazione statale intimata.
Quest’ultima, con breve memoria, si è limitata ad osservare che nessun atto dell’Amministrazione statale è oggetto di impugnazione.
In data 8 maggio 2025 il difensore di parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, previamente notificata alle amministrazioni resistenti, allegando procura speciale sottoscritta dal liquidatore e legale rappresentante della società Immobiliare Maserà e chiedendo conseguente declaratoria con compensazione delle spese di lite.
Il Comune resistente, con memoria di pari data, ha dichiarato di prendere atto e di non opporsi alla rinuncia, ma chiedendo al contempo la condanna della ricorrente alla refusione delle spese legali, considerato tra l’altro come la rinuncia si sia perfezionata solo dopo il deposito dei documenti e della memoria ex art. 73 c.p.a. nell’interesse dell’amministrazione resistente. Tanto è stato ribadito dalla parte resistente anche nella richiesta di passaggio in decisione senza discussione della causa.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 5 giugno 2025.
Va ricordato che l’art. 84 del codice di rito, ai commi da 1 a 3, così dispone:
“ 1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.
3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue .”.
La rinuncia di parte ricorrente è stata effettuata nel rispetto delle formalità prescritte dalla richiamata disposizione, sicché al Collegio non resta che prenderne atto e dichiarare l’estinzione del giudizio.
Per quanto riguarda le spese, le stesse vanno poste a carico della ricorrente e a favore del Comune resistente, in conformità a quanto previsto dal citato comma 2 dell’art. 84 c.p.a., in quanto non risulta evidenziato da parte ricorrente né emerge dagli atti di causa un giustificato motivo per disporre la compensazione. Le spese possono essere invece compensate nei confronti dell’Amministrazione statale, che non ha spiegato difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio ai sensi degli articoli 84 e 35, comma 2 del codice di rito.
Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Maserà di Padova le spese di lite, che liquida in 2.000,00 (duemila/00) euro, oltre oneri di legge. Compensa le spese nei confronti dell’Amministrazione statale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Grazia Flaim, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Elena Garbari, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Garbari | Grazia Flaim |
IL SEGRETARIO