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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/03/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14435/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc nella causa civile di I Grado promossa da nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
; C.F._1
nato in [...] il [...], C.F. Controparte_1
; C.F._2
nato in [...] il [...], C.F. Controparte_2
; C.F._3
nata in [...] il [...], C.F. Parte_2
C.F._4
nato in [...] il [...], C.F. Parte_3
, C.F._5
con il patrocinio dell'Avv. Riccardo De Simone (cod. fisc. ) e C.F._6
dall'Avv. Valeria Saitta (cod. fisc. ), C.F._7
RICORRENTI
CONTRO
Pagina 1 , in persona del con il patrocinio ex Controparte_3 Controparte_4
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da ricorso:
“1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato.
2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_3
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle
Autorità Consolari competenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”.
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di nato in [...], a Persona_1
Lucca (LU) in data 6/05/1888 (all.1) ed emigrato in Brasile , ove è deceduto senza né rinunciare alla cittadinanza italiana, né naturalizzarsi cittadino brasiliano ( all.3). Nel ricorso si legge che “ Il predetto si è sposato con la sig.ra nel 1913 (doc. 2): Parte_4
Dalla predetta unione coniugale nasceva nel 1917 il sig. doc. 4). Dal matrimonio, nel 1942, Per_2
tra il sig. e la sig.ra (in ricorso c'è ma nel documento è Parte_5 Parte_6 Pt_1
, diventa poi (doc. 5) nasceva nel 1950 la sig.ra (doc. 6). Parte_6 Pt_1 Persona_3
La sig.ra si sposava nel 1973 con il sig. (doc. 7) e procreavano Persona_3 CP_1
Pagina 2 nel 1974 la sig.ra (doc. 8), nel 1976 il sig. Parte_1 CP_1
(doc. 9) e nel 1977 il sig. (doc. 10).
[...] Controparte_2
Quindi il sig. si univa in matrimonio nel 2008 con la sig.ra Controparte_2 [...]
(doc. 11) e dalla loro unione nascevano nel 2011 il sig. Parte_7 Parte_3
(doc. 12) e nel 2016 la sig.ra (doc. 13).
[...] Parte_2
Gli odierni richiedenti hanno presentato richiesta di riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato italiano competente per territorio a San Paolo (doc. 14) in quanto discendenti in linea retta di cittadino italiano, in assenza di eventi interruttivi.”.
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_3
La causa è passata in decisione all'esito della trattazione per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex 281sexies cpc, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. in data 20.3.2025.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto Controparte_3
di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni
Pagina 3 caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso,
e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, si legge nel ricorso che “Gli odierni richiedenti hanno presentato richiesta di riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato italiano competente per territorio a San Paolo (doc.
14) Il predetto Consolato non è in grado di stimare neppure un termine temporale per la convocazione dei richiedenti solo per la presentazione dei documenti, né tanto meno per l'effettiva conclusione della pratica. Difatti, il Consolato di San Paolo pubblica sul proprio portale istituzionale le convocazioni per
i richiedenti entrati nella fila dell'anno 2012 (doc. 15). A fronte di ciò, non è neppure possibile fare alcuna previsione in ordine alla conclusione del procedimento di riconoscimento, atteso che il momento della convocazione non coincide con quello dell'emissione del provvedimento finale, ma solo con l'inizio dell'eventuale fase istruttoria, senza alcuna garanzia di conclusione in tempi certi e ragionevoli. In ragione della totale incertezza in ordine ai tempi per il riconoscimento del proprio diritto soggettivo,
l'odierna ricorrente è stata costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria per vedersi riconoscere la cittadinanza italiana)”.
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo
Pagina 4 quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza,
o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
Persona_1
Le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del CP_3
convenuto attesa la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM
147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio e introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva
Pagina 5 svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_3
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
- condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese Controparte_3
di lite del presente giudizio che liquida in € 1452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
Firenze, 21.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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