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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3867 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti MORINI MASSIMO e LANFREDINI VERONICA parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. CORTESI VENTURINI CECILIA parte resistente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI come in verbale di udienza in data 5/12/2024
pagina 1 di 10 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato l'8/11/2023 dava atto di aver Parte_1
avuto una relazione sentimentale con dalla quale in data Controparte_1
17/05/2022 era nato il figlio , riconosciuto da entrambi i genitori;
il ricor- Per_1
rente proseguiva narrando che la relazione sentimentale con la madre del minore si era progressivamente deteriorata a seguito della nascita di , interrompen- Per_1
dosi la convivenza nel giugno 2023, quando lui decideva di trasferirsi altrove, la- sciando nella casa familiare la madre con il figlio.
Ciò posto, il ricorrente chiedeva al Tribunale adìto che, previa adozione di prov- vedimenti indifferibili, fosse disposto l'affido condiviso del minore, una regola- mentazione ordinaria delle visite paterne da incrementarsi gradualmente verso un collocamento paritario, con la determinazione a suo carico di un contributo per il mantenimento del figlio nella misura di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, sino al momento dell'attuazione del regime di collocamento parita- rio;
chiedeva, infine, la condanna di controparte al rimborso del 50% della retta dell'asilo da lui sostenuta.
Il ricorso, iscritto al RG n. 3867/2023, veniva inizialmente riunito al procedimento iscritto al RG n. 2588/2023, instaurato da con ricorso ex Controparte_1
art. 316 bis c.p.c. depositato il 13/07/2023 al fine di ottenere dal padre un contri- buto al mantenimento del figlio . Per_1
Nell'ambito dei giudizi riuniti, instauratosi il contraddittorio tra le parti,
[...]
in via pregiudiziale, contestava la sussistenza dei presupposti CP_2
per la riunione, trattandosi di procedimenti soggetti a riti differenti, instando per la separazione dei giudizi.
All'udienza del 19/12/2023, il difensore di dichiarava di Parte_1
aderire all'istanza di separazione dei giudizi avanzata da controparte e le parti, presenti personalmente, concordavano una regolamentazione provvisoria dei reci- proci rapporti economici.
Con provvedimento adottato a verbale d'udienza era pertanto disposta la separa- zione dal presente giudizio (per cui si provvedeva a fissare nuova udienza ai sensi dell'art. 473-bis.21 c.p.c.) del giudizio RG n. 2588/2023; tale ultimo giudizio ve-
pagina 2 di 10 niva poi definito, su accordo delle parti, con decreto del 3/02/2024, il quale – pre- so atto dell'accordo delle parti per l'iscrizione del figlio minore presso Per_1
l'asilo nido privato “L'Acchiappasogni” di Sorbolo e dell'impegno della madre a sostenere al 100% la rata di iscrizione presso tale istituto – stabiliva, in particola- re, un contributo in capo al padre per il mantenimento del figlio minore, con de- correnza da febbraio 2024, nella misura di € 600,00 mensili rivalutabili, oltre al
50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale, ad esclusione dei costi di iscrizione del figlio all'asilo nido “L'Acchiappasogni”, fa- centi interamente capo alla madre.
Con memoria depositata il 28/03/2024, si costituiva nel presente giudizio
[...]
la quale aderiva alla domanda di affido condiviso del figlio mi- CP_2
nore avanzata da controparte;
chiedeva, però, una diversa regolamentazione delle ulteriori questioni inerenti gli aspetti parentali ed economici.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 7/05/2024, il Giudice delegato, preso atto della mancata riconciliazione delle parti, assumeva i provve- dimenti temporanei ed urgenti di propria competenza, dando le disposizioni ne- cessarie per la prosecuzione del giudizio.
La causa era istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e me- diante l'acquisizione di relazioni dai Servizi Sociali in ordine agli approfondimen- ti ed agli interventi delegati (si vedano le relazioni depositate in data 6/05/2024 e
19/11/2024).
All'udienza del 5/12/2024, il Giudice delegato formulava alle parti una proposta, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., ai fini della definizione conciliativa del giudizio al- le seguenti condizioni:
- affido condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso la ma- dre;
- conferma della calendarizzazione attuale, con una regolamentazione in ter- mini paritari dei periodi festivi che comprenda la possibilità per Bryan di passare almeno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore nel periodo estivo;
pagina 3 di 10 - conferma dell'incarico ai Servizi Sociali per il termine di massimo di sei mesi per l'eventuale revisione del calendario di frequentazioni in caso di disaccor- do dei genitori;
- conferma dell'incarico ai Servizi Sociali per la prosecuzione del percorso di mediazione e sostegno alla genitorialità;
- impegno da parte di entrambi i genitori ad iscrivere il figlio alla scuola ma- terna presso l'istituto l'Acchiappasogni, nonché al prossimo centro estivo presso il medesimo istituto;
- previsione di un contributo paterno al mantenimetno del figlio di € 600,00 mensili e riparto delle spese straordinarie secondo quanto attualmente previ- sto sino a giugno 2025 con riduzione successivamente ad € 375,00 mensili e riparto al 50% di tutte le spese straordinarie secondo Protocollo del Tribu- nale;
- compensazione integrale delle spese.
Entrambe le parti personalmente dichiaravano di accettare la suddetta proposta ed i rispettivi procuratori precisavano le conclusioni in conformità, con rinuncia a termini per scritti conclusivi.
La causa era, quindi, rimessa in decisione al Collegio e discussa nella camera di consiglio del 30/12/2024.
§
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nei termini di cui so- pra, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizio- ni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio minore della cop- pia, a cui è garantito un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere recepite e fatte pro- prie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto anche in relazione alla regolamentazione del- le spese di lite, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle stesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c.
pagina 4 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni di- versa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. dispone che il figlio minore (nato il [...]) sia affidato ad en- Per_1
trambi i genitori, che ne cureranno l'istruzione e l'educazione e che continue- ranno entrambi ad esercitare congiuntamente la propria responsabilità genito- riale;
2. valutato il preminente interesse del minore, dispone che lo stesso abbia resi- denza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre;
3. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio, salvo diversi ac- cordi tra i genitori, secondo il seguente calendario ordinario:
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina sino al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
- due giorni infrasettimanali (dal mercoledì all'uscita da scuola sino al ve- nerdì mattina al rientro a scuola), con pernotto presso il padre, nelle setti- mane di spettanza materna del weekend;
- un giorno infrasettimanale (dal martedì all'uscita da scuola sino al merco- ledì mattina al rientro a scuola), con pernotto presso il padre, ed un ulterio- re pomeriggio infrasettimanale (il giovedì), nelle settimane di spettanza paterna del weekend;
- durante i periodi estivi, inoltre, il minore potrà trascorrere con ciascuno dei genitori due settimane, anche non consecutive, in luogo di vacanze o pres- so l'abitazione del genitore, garantendo una comunicazione telefonica quotidiana col genitore assente. Per consentire le dovute attività organizza- tive, i genitori dovranno comunicare reciprocamente i periodi in cui porte- ranno con sé il minore in località di vacanza, e concordare in tal senso, en- tro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo tra i genitori in merito al periodo di vacanza che ciascuno intenda trascorrere con il figlio, la ma- dre deciderà per gli anni pari di propria spettanza, il padre in quelli dispari.
In ogni caso i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi preventiva-
pagina 5 di 10 mente l'indirizzo di destinazione e recapito telefonico del luogo scelto per le vacanze estive;
- durante le feste natalizie, il figlio trascorrerà 7 giorni con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Natale e il Capodanno;
3 giorni du- rante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; in caso di contrasto tra i genitori nella scelta dei periodi op- zionali, la priorità spetterà alla madre negli anni pari e al padre negli anni dispari.
4. conferma l'incarico ai Servizi Sociali per l'eventuale revisione del calendario sopra definito, in caso di disaccordo tra i genitori, per la durata di mesi sei dalla data dell'accordo delle parti (5/12/2024);
5. conferma l'incarico ai Servizi Sociali per la prosecuzione del percorso di mediazione e sostegno alla genitorialità attivato a favore dei genitori;
6. dispone che i rapporti economici tra le parti siano regolati alle condizioni stabilite con decreto del 3/02/2024 nel giudizio RG n. 2588/2023 sino al mese di giugno 2025;
7. dispone che, con decorrenza dal mese di luglio 2025, Parte_2
[...
sia tenuto a versare a a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento del figlio l'importo di € 375,00 mensili, rivalutabili annual- mente secondo gli indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di
Parma che di seguito si richiama:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
pagina 6 di 10 • apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o distur- bo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o
private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pro- grammazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesi- ma sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, pur- chè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel ca- so in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indi- sponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separa- zione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), com- prese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
• ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
pagina 7 di 10 • specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione
non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sa- nitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, na- turopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo del- la mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezza- tura ed abbigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizio- ni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
pagina 8 di 10 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spe- sa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manife- stare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di ri-
sposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestiva- mente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità del-
la stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esi-
genze di spesa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o
l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fi- scale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere
la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano
già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere in-
testati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o as- sicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddi- to, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie
tra i genitori determinata nel provvedimento.
8. prende atto dell'impegno di entrambi i genitori ad iscrivere il figlio alla scuola materna presso l'istituto “L'Acchiappasogni”, nonché al prossimo cen- tro estivo presso il medesimo istituto;
9. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data
30/12/2024
pagina 9 di 10 IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 10 di 10