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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 3073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3073 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4769/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LIDEO FRANCESCA, GANCI FABIO, Parte_1 Parte_2
, LI AL e AL GI, elettivamente domiciliato in VIALE AZARI,
[...]
9 AN contro
, con il patrocinio dell'avv. SERAFINO Controparte_1
FR e dell'avv. ROVELLI STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA SODERINI,
24 MILANO
Oggetto: indennita' sostitutiva ferie
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato telematicamente in data 17-4-
25, ha convenuto in giudizio il , per sentir Parte_1 Controparte_2 accertare il proprio diritto alla percezione dell'indennita' sostitutiva per ferie non godute e festivita' soppresse per gli aa.ss. dal 2018/2019 al 2022/2023, con conseguente condanna del convenuto al pagamento del complessivo importo di € 5.755,34, oltre interessi.
La ricorrente ha esposto di aver svolto incarichi di docenza a tempo determinato.
pagina 1 di 12 In punto di diritto ha richiamato la normativa vigente e la giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea e della Cassazione.
Costituendosi ritualmente in giudizio, il convenuto ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il giudice ha invitato alla discussione e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione
1.Il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento, nei limiti e con le precisazioni che si vanno ad esporre.
Premesso di essere docente a tempo determinato e di aver prestato servizio negli aa.ss. dal
2018/2019 al 2022/2023, la ricorrente sostiene di aver maturato il diritto alle ferie e alle festivita' soppresse, secondo il seguente elenco:
durante l'anno scolastico 2018/19 ha prestato 231 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 18,93 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 20,93 di ferie;
durante l'anno scolastico 2019/20 ha prestato 251 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 20,57 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 22,57 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2020/21 ha prestato 241 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 19,75 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 21,75 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2021/22 ha prestato 268 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 21,97 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 23,97 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2022/23 ha prestato 278 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 22,79 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 25,79 di ferie
La ricorrente aggiunge di aver fruito dei seguenti giorni di ferie:
6 giorni nell'anno scolastico 2018/2019;
0 giorni nell'anno scolastico 2019/20;
6 giorni nell'anno scolastico 2020/21; pagina 2 di 12 6 giorni nell'anno scolastico 2021/22.;
3 giorni nell'anno scolastico 2022/2023.
La ricorrente aggiunge di non avere, nei suddetti anni scolastici, richiesto di usufruire delle ferie residue e dei riposi per festivita' soppresse e di non essere stato informato del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione dalle lezioni e, comunque, di non essere stato formalmente invitato dai dirigenti scolastici a goderne, con avviso espresso della perdita in caso di mancata richiesta. Lamenta che il abbia erroneamente considerato come CP_1 giorni di ferie fruiti tutti quelli in cui non si svolgono le lezioni , ma che rientrano comunque nel periodo -compreso tra il 1 settembre e il 30 giugno- destinato alle attivita' didattiche e alle attivita' funzionali all'insegnamento ex art. 29 del c.c.n.l. che non richiedono la presenza fisica a scuola.
La ricorrente chiede, pertanto, la corresponsione dell'indennita' sostituiva per 14,93 giorni in relazione all'a.s. 2018/2019, per 22,57 giorni in relazione all'a.s. 2019/2020, per 15,75 giorni in relazione all'a.s.2020/2021, per 17,97 giorni in relazione all'a.s. 2021/2022 e per 22,79 in relazione all'a.s. 2022/2023.
2. E' opportuno innanzi tutto esaminare la normativa applicabile, richiamata nello stesso ricorso.
Quest'ultimo riporta innanzi tutto gli artt. 13 e 19 del c.c.n.l. di comparto 29-11-07, ma si tratta di norme che, come giustamente sottolineato dal convenuto, sono rimaste in vigore fino all'entrata in vigore del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012 e quindi non sono applicabili al caso di specie.
Quanto all'art. 95, comma 9, del c.c.n.l. 18-1-24 (“Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio.”), la norma e' espressamente inserita nella Sezione universita' e aziende ospedaliero-sanitarie, e non risulta quindi applicabile.
L'art. 5, comma 8, del D.L. 95/12 ha introdotto la seguente disciplina: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della pagina 3 di 12 legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.
L'art. 1, comma 55, della l. n. 228/2012 ha aggiunto all'art. 5, comma 8, del D.L. 95/12 il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Il comma 54 dell'art. 1 della l. n. 228/2012 ha statuito inoltre: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato
e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Infine il comma 56 dell'art. 1 della l. n. 228/2012 ha precisato: “Le disposizioni di cui ai commi
54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
In base alla normativa sopra riportata, quindi, il personale docente in generale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, gode delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali.
I docenti assunti a tempo determinato hanno inoltre diritto alla corresponsione di un trattamento economico sostitutivo delle ferie non fruite, nei limiti specificati dalla norma (sono escluse le supplenze annuali, vale a dire fino al 31 agosto).
Gia' sulla base di questa normativa, pertanto, il docente non perde il diritto all'indennita' sostituiva delle ferie” per il solo fatto di non averle chieste, se non dopo essere stato invitato pagina 4 di 12 dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso di verso, del diritto alle ferie e all'indennita' sostitutiva “, come dedotto in ricorso: cio' riguarda solo la “differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” e non anche i “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, nei quali la fruizione delle ferie e' prevista per legge.
3. Il ricorso invoca le sentenze della Corte di Giustizia Europea del 6-11-18 (Cause riunite C-
569/16 e C-570/16 - Stadt ER contro e / Controparte_3 Controparte_4
; C-619/16 ; C- 684/2016 Controparte_5 Per_1 Controparte_6 [...]
). Persona_2
Tali sentenze hanno affermato il diritto del lavoratore alle ferie retribuite ed il contestuale obbligo del datore di lavoro di concedere al lavoratore le ferie retribuite o un'indennita' sostitutiva delle ferie non godute,
Le pronunce della Corte di Giustizia si riferiscono a fattispecie relative al rifiuto del datore di lavoro di lavoro di versare al lavoratore un'indennita' per le ferie annuali retribuite non godute prima della cessazione del rapporto di lavoro e si riferiscono ad una normativa nazionale che prevede in generale il godimento delle ferie durante l'anno di riferimento e il godimento nell'anno successivo solo in determinati casi o la decadenza per le ferie non godute entro 12 mesi.
Nei casi esaminati dalla Corte di Giustizia il lavoratore non aveva pacificamente esercitato il diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro mentre nel caso di specie c'e' una norma che prevede espressamente la fruizione di una parte delle ferie annuali in determinati periodi.
La Corte di Giustizia (sentenza C-619/16 TI W. ER v ) afferma che CP_6
i datori di lavoro devono garantire che i lavoratori abbiano la possibilità di esercitare il diritto alle ferie e precisa: “A tal fine, come rilevato anche dall'avvocato generale ai paragrafi da 43 a 45 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è tenuto in particolare, tenuto conto del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di garantire l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, a garantire, in modo concreto e trasparente, che al lavoratore sia effettivamente data la possibilità di fruire delle ferie annuali retribuite cui ha diritto, incoraggiandolo, se del caso formalmente, a farlo, informandolo al tempo stesso, in modo preciso e tempestivo, in modo da garantire che tale ferie sia ancora in grado di pagina 5 di 12 procurare all'interessato il riposo e il rilassamento ai quali si suppone contribuiscano, che, in caso di mancata fruizione, esse andranno perdute alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato, o alla cessazione del rapporto di lavoro, qualora la risoluzione avvenga durante tale periodo”.
La sentenza in esame conclude quindi “L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella parte in cui implica che, nell'ipotesi in cui il lavoratore non abbia chiesto di esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro: tale lavoratore perde, automaticamente e senza previa verifica della questione se il datore di lavoro gli avesse effettivamente consentito, in particolare mediante la fornitura di informazioni sufficienti, di esercitare il suo diritto alle ferie prima della cessazione di tale rapporto, i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto in forza del diritto dell'Unione alla data della cessazione di tale rapporto, e, pertanto, il suo diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute”.
La Corte di Giustizia non interviene sulle modalita' di determinazione dei periodi di ferie e non vieta la previsione di periodi ferie che non vengano scelti dal lavoratore, ma si limita ad assicurare che il lavoratore sia posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In altri termini le sentenze della Corte di Giustizia non affrontano la questione relativa alla possibilita' di prevedere periodi ferie non concordati con il lavoratore e da esse non si puo' ricavare che le ferie si considerano godute solo se siano state richieste dal lavoratore.
La questione affrontata dalla Corte di Giustizia nelle sentenze indicate in ricorso riguarda la possibilita' di monetizzare le giornate di ferie pacificamente non godute dal lavoratore durante il rapporto di lavoro e la Corte di Giustizia indica a quali condizioni tale monetizzazione puo' essere esclusa (mancato godimento imputabile al lavoratore).
Nel caso di specie il convenuto non contesta la possibilita' di chiedere la CP_1 corresponsione di un'indennita sostitutiva delle ferie non godute, ma contesta il mancato godimento delle ferie, affermando che “Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno e di quelli alla fine delle lezioni, il docente ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati”.
pagina 6 di 12 Si tratta di due profili diversi: da un lato la sussistenza di giorni di ferie residui non fruiti, dall'altro la possibilita' di ottenere l'indennita' sostitutiva delle ferie.
Solo in relazione ai giorni non fruiti trova applicazione l'interpretazione della Corte di Giustizia secondo cui il lavoratore perde il diritto all'indennita' sostitutiva soltanto se sia stato invitato a goderne e se sia stato informato della perdita, in caso contrario, sia del diritto alle ferie sia del diritto all'indennita' sostitutiva.
3. Nel caso di specie la tesi del risulta corretta in relazione ai “giorni di sospensione CP_1 delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”: infatti in tali giorni la fruizione delle ferie e' sancita dalla legge e, quindi, e' obbligatoria.
Invece per quanto riguarda i periodi successivi al termine delle lezioni e fino al termine finale del contratto di lavoro , vale dire il 30 giugno, il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione, nelle sentenze citate, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Cio' e' stato evidenziato dalla Suprema Corte nella ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 ed e' stato altresì confermato in successive pronunce.
In particolare la sentenza n. 21780 del 08/07/2022 ha così motivato: “24. Deve parimenti richiamarsi l'ordinanza di Cass. sez. lav. 5 maggio 2022 nr. 14268; ivi, nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti a termine della scuola, si è affermato che in nessun caso il docente potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
25. Si è aggiunto che siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, D.L. nr. 95/2012, in quanto esse costituiscono il presupposto della pagina 7 di 12 imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie;
la Corte Costituzionale (sentenza
Corte Cost. 06 maggio 2016, nr.95) ha già ritenuto che tale imputabilità è sottesa alla norma di legge.
26. In definitiva, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che:
A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, nr.15652;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento
o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. civ., sez. lav., sentenza).
4. Il giudice e' consapevole che la Cassazione, nella sentenza n. 16715/24 ha affermato:
“Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del
2012. In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa
pagina 8 di 12 indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
Si osserva peraltro che la fattispecie oggetto di questa come di tutte le altre decisioni della
S.C. in materia ha riguardato solo l'automatica collocazione in ferie del docente nel periodo tra il termine delle lezioni ed il termine dell'anno scolastico.
Nella sentenza sopra riportata le conclusioni raggiunte per il suddetto periodo sono state estese senza ulteriori specificazioni anche ai periodi di sospensione durante le lezioni e anzi il principio di diritto viene affermato proprio in relazione a tali periodi, quando invece oggetto della controversia era il periodo successivo al termine delle lezioni.
La sospensione delle lezioni di cui all'art. 1, comma 54 della l.n. 228/12 e' diversa dalla sospensione delle attivita' didattiche e i due periodi non possono essere considerati nello stesso modo.
Inoltre nelle sentenze sopra richiamate non viene spiegato il motivo per cui l'art. 1, comma 54 della l. n. 228/2024, che prevede per tutti i docenti la fruizione obbligatoria delle ferie in determinati periodi, non dovrebbe trovare applicazione.
Infine relazione ai giorni di sospensione dalle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, in presenza della previsione di legge, non puo' ritenersi necessario uno specifico provvedimento di collocazione in ferie da parte del dirigente scolastico, essendo il calendario scolastico regionale pubblico e liberamente consultabile e comunque comunicato dal dirigente scolastico ai docenti all'inizio dell'anno scolastico.
5. Il giudicante e' consapevole che la Cassazione ha anche affermato (sentenza n.28587/2024): “Osserva, ulteriormente, questa Corte che l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno MINISTERO ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di pagina 9 di 12 sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
Si ribadisce che sospensione delle attivita' scolastiche e sospensione delle lezioni non coincidono: i periodi di fruizione obbligatoria delle ferie non superano quindi le ferie annuali disponibili, con conseguente totale consumazione delle ferie.
Inoltre si e' gia' argomentato circa l'assenza di contrasto con la giurisprudenza comunitaria: infatti non si tratta di perdere ferie, e la relativa indennita' sostitutiva, perche' non si e' stati avvertiti degli effetti della mancata richiesta di goderne, ma si tratta di aver gia' in parte goduto delle ferie.
Infine effettivamente l'art. 44 del c.c.n.l. prevede una serie di attivita' funzionali all'insegnamento (“attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi”), ma esse si possono svolgere appunto, oltre che nei periodi di svolgimento delle lezioni, nei periodi di sospensione delle attivita' didattiche, come indicato dalla Cassazione e come sopra precisato.
Si aggiunga che le attivita' collegiali a cui fa riferimento la Cassazione (scrutini, programmazione ecc.) sono attivita' programmate: ai sensi dell'art. 43, comma 4, del c.c.n.l.
“Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze …”.
L'art. 44 prevede, inoltre, un impegno fino a 40 ore annue per la “partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali
…” ed un impegno fino a 40 ore annue per la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.
pagina 10 di 12 Non si puo' quindi ritenere che, durante i periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, i docenti a tempo determinato debbano rimanere a disposizione e non possano liberamente organizzare il proprio tempo, potendo essere richiamati in servizio.
Del resto parte ricorrente non deduce di essere stata chiamata a svolgere attivita' funzionali all'insegnamento durante i periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali.
6. Deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'indennita' sostitutiva anche in relazione alle festivita' soppresse.
Nell'ordinanza n. 8926/29024 la Cassazione ha affermato: “A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione, nell'art. 18 del CCNL
EPNE, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995, di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime”.
7.. Detraendo i giorni di ferie richiesti e fruiti e i giorni sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali residuano:
2,33 giorni per l'a.s. 2018/2019;
7,57 giorni per l'a.s. 2019/2020;
0,75 giorni per l'a.s. 2020/2021;
0,97 giorni per l'a.s. 2021/2022;
4,79 giorno per l'a.s. 2022/2023.
Il deve essere dunque condannato alla corresponsione a parte Controparte_2 ricorrente dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, pari alla somma complessiva di € 1.030,97, oltre interessi legali.
Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
pagina 11 di 12 Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accerta il diritto della ricorrente all'indennita' sostitutiva per ferie e festivita' soppresse non godute per gli aa.ss. dal 2108/2019 al 2022/2023; condanna il convenuto a corrispondere alla ricorrente il complessivo importo lordo di €
1.030,97, oltre interessi legali;
rigetta per il resto il ricorso;
condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi €
258,00, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari;
fissa termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 01/07/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4769/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LIDEO FRANCESCA, GANCI FABIO, Parte_1 Parte_2
, LI AL e AL GI, elettivamente domiciliato in VIALE AZARI,
[...]
9 AN contro
, con il patrocinio dell'avv. SERAFINO Controparte_1
FR e dell'avv. ROVELLI STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA SODERINI,
24 MILANO
Oggetto: indennita' sostitutiva ferie
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato telematicamente in data 17-4-
25, ha convenuto in giudizio il , per sentir Parte_1 Controparte_2 accertare il proprio diritto alla percezione dell'indennita' sostitutiva per ferie non godute e festivita' soppresse per gli aa.ss. dal 2018/2019 al 2022/2023, con conseguente condanna del convenuto al pagamento del complessivo importo di € 5.755,34, oltre interessi.
La ricorrente ha esposto di aver svolto incarichi di docenza a tempo determinato.
pagina 1 di 12 In punto di diritto ha richiamato la normativa vigente e la giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea e della Cassazione.
Costituendosi ritualmente in giudizio, il convenuto ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il giudice ha invitato alla discussione e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione
1.Il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento, nei limiti e con le precisazioni che si vanno ad esporre.
Premesso di essere docente a tempo determinato e di aver prestato servizio negli aa.ss. dal
2018/2019 al 2022/2023, la ricorrente sostiene di aver maturato il diritto alle ferie e alle festivita' soppresse, secondo il seguente elenco:
durante l'anno scolastico 2018/19 ha prestato 231 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 18,93 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 20,93 di ferie;
durante l'anno scolastico 2019/20 ha prestato 251 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 20,57 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 22,57 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2020/21 ha prestato 241 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 19,75 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 21,75 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2021/22 ha prestato 268 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 21,97 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 23,97 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2022/23 ha prestato 278 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 22,79 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 25,79 di ferie
La ricorrente aggiunge di aver fruito dei seguenti giorni di ferie:
6 giorni nell'anno scolastico 2018/2019;
0 giorni nell'anno scolastico 2019/20;
6 giorni nell'anno scolastico 2020/21; pagina 2 di 12 6 giorni nell'anno scolastico 2021/22.;
3 giorni nell'anno scolastico 2022/2023.
La ricorrente aggiunge di non avere, nei suddetti anni scolastici, richiesto di usufruire delle ferie residue e dei riposi per festivita' soppresse e di non essere stato informato del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione dalle lezioni e, comunque, di non essere stato formalmente invitato dai dirigenti scolastici a goderne, con avviso espresso della perdita in caso di mancata richiesta. Lamenta che il abbia erroneamente considerato come CP_1 giorni di ferie fruiti tutti quelli in cui non si svolgono le lezioni , ma che rientrano comunque nel periodo -compreso tra il 1 settembre e il 30 giugno- destinato alle attivita' didattiche e alle attivita' funzionali all'insegnamento ex art. 29 del c.c.n.l. che non richiedono la presenza fisica a scuola.
La ricorrente chiede, pertanto, la corresponsione dell'indennita' sostituiva per 14,93 giorni in relazione all'a.s. 2018/2019, per 22,57 giorni in relazione all'a.s. 2019/2020, per 15,75 giorni in relazione all'a.s.2020/2021, per 17,97 giorni in relazione all'a.s. 2021/2022 e per 22,79 in relazione all'a.s. 2022/2023.
2. E' opportuno innanzi tutto esaminare la normativa applicabile, richiamata nello stesso ricorso.
Quest'ultimo riporta innanzi tutto gli artt. 13 e 19 del c.c.n.l. di comparto 29-11-07, ma si tratta di norme che, come giustamente sottolineato dal convenuto, sono rimaste in vigore fino all'entrata in vigore del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012 e quindi non sono applicabili al caso di specie.
Quanto all'art. 95, comma 9, del c.c.n.l. 18-1-24 (“Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio.”), la norma e' espressamente inserita nella Sezione universita' e aziende ospedaliero-sanitarie, e non risulta quindi applicabile.
L'art. 5, comma 8, del D.L. 95/12 ha introdotto la seguente disciplina: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della pagina 3 di 12 legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.
L'art. 1, comma 55, della l. n. 228/2012 ha aggiunto all'art. 5, comma 8, del D.L. 95/12 il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Il comma 54 dell'art. 1 della l. n. 228/2012 ha statuito inoltre: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato
e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Infine il comma 56 dell'art. 1 della l. n. 228/2012 ha precisato: “Le disposizioni di cui ai commi
54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
In base alla normativa sopra riportata, quindi, il personale docente in generale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, gode delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali.
I docenti assunti a tempo determinato hanno inoltre diritto alla corresponsione di un trattamento economico sostitutivo delle ferie non fruite, nei limiti specificati dalla norma (sono escluse le supplenze annuali, vale a dire fino al 31 agosto).
Gia' sulla base di questa normativa, pertanto, il docente non perde il diritto all'indennita' sostituiva delle ferie” per il solo fatto di non averle chieste, se non dopo essere stato invitato pagina 4 di 12 dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso di verso, del diritto alle ferie e all'indennita' sostitutiva “, come dedotto in ricorso: cio' riguarda solo la “differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” e non anche i “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, nei quali la fruizione delle ferie e' prevista per legge.
3. Il ricorso invoca le sentenze della Corte di Giustizia Europea del 6-11-18 (Cause riunite C-
569/16 e C-570/16 - Stadt ER contro e / Controparte_3 Controparte_4
; C-619/16 ; C- 684/2016 Controparte_5 Per_1 Controparte_6 [...]
). Persona_2
Tali sentenze hanno affermato il diritto del lavoratore alle ferie retribuite ed il contestuale obbligo del datore di lavoro di concedere al lavoratore le ferie retribuite o un'indennita' sostitutiva delle ferie non godute,
Le pronunce della Corte di Giustizia si riferiscono a fattispecie relative al rifiuto del datore di lavoro di lavoro di versare al lavoratore un'indennita' per le ferie annuali retribuite non godute prima della cessazione del rapporto di lavoro e si riferiscono ad una normativa nazionale che prevede in generale il godimento delle ferie durante l'anno di riferimento e il godimento nell'anno successivo solo in determinati casi o la decadenza per le ferie non godute entro 12 mesi.
Nei casi esaminati dalla Corte di Giustizia il lavoratore non aveva pacificamente esercitato il diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro mentre nel caso di specie c'e' una norma che prevede espressamente la fruizione di una parte delle ferie annuali in determinati periodi.
La Corte di Giustizia (sentenza C-619/16 TI W. ER v ) afferma che CP_6
i datori di lavoro devono garantire che i lavoratori abbiano la possibilità di esercitare il diritto alle ferie e precisa: “A tal fine, come rilevato anche dall'avvocato generale ai paragrafi da 43 a 45 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è tenuto in particolare, tenuto conto del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di garantire l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, a garantire, in modo concreto e trasparente, che al lavoratore sia effettivamente data la possibilità di fruire delle ferie annuali retribuite cui ha diritto, incoraggiandolo, se del caso formalmente, a farlo, informandolo al tempo stesso, in modo preciso e tempestivo, in modo da garantire che tale ferie sia ancora in grado di pagina 5 di 12 procurare all'interessato il riposo e il rilassamento ai quali si suppone contribuiscano, che, in caso di mancata fruizione, esse andranno perdute alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato, o alla cessazione del rapporto di lavoro, qualora la risoluzione avvenga durante tale periodo”.
La sentenza in esame conclude quindi “L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella parte in cui implica che, nell'ipotesi in cui il lavoratore non abbia chiesto di esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro: tale lavoratore perde, automaticamente e senza previa verifica della questione se il datore di lavoro gli avesse effettivamente consentito, in particolare mediante la fornitura di informazioni sufficienti, di esercitare il suo diritto alle ferie prima della cessazione di tale rapporto, i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto in forza del diritto dell'Unione alla data della cessazione di tale rapporto, e, pertanto, il suo diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute”.
La Corte di Giustizia non interviene sulle modalita' di determinazione dei periodi di ferie e non vieta la previsione di periodi ferie che non vengano scelti dal lavoratore, ma si limita ad assicurare che il lavoratore sia posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In altri termini le sentenze della Corte di Giustizia non affrontano la questione relativa alla possibilita' di prevedere periodi ferie non concordati con il lavoratore e da esse non si puo' ricavare che le ferie si considerano godute solo se siano state richieste dal lavoratore.
La questione affrontata dalla Corte di Giustizia nelle sentenze indicate in ricorso riguarda la possibilita' di monetizzare le giornate di ferie pacificamente non godute dal lavoratore durante il rapporto di lavoro e la Corte di Giustizia indica a quali condizioni tale monetizzazione puo' essere esclusa (mancato godimento imputabile al lavoratore).
Nel caso di specie il convenuto non contesta la possibilita' di chiedere la CP_1 corresponsione di un'indennita sostitutiva delle ferie non godute, ma contesta il mancato godimento delle ferie, affermando che “Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno e di quelli alla fine delle lezioni, il docente ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati”.
pagina 6 di 12 Si tratta di due profili diversi: da un lato la sussistenza di giorni di ferie residui non fruiti, dall'altro la possibilita' di ottenere l'indennita' sostitutiva delle ferie.
Solo in relazione ai giorni non fruiti trova applicazione l'interpretazione della Corte di Giustizia secondo cui il lavoratore perde il diritto all'indennita' sostitutiva soltanto se sia stato invitato a goderne e se sia stato informato della perdita, in caso contrario, sia del diritto alle ferie sia del diritto all'indennita' sostitutiva.
3. Nel caso di specie la tesi del risulta corretta in relazione ai “giorni di sospensione CP_1 delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”: infatti in tali giorni la fruizione delle ferie e' sancita dalla legge e, quindi, e' obbligatoria.
Invece per quanto riguarda i periodi successivi al termine delle lezioni e fino al termine finale del contratto di lavoro , vale dire il 30 giugno, il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione, nelle sentenze citate, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Cio' e' stato evidenziato dalla Suprema Corte nella ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 ed e' stato altresì confermato in successive pronunce.
In particolare la sentenza n. 21780 del 08/07/2022 ha così motivato: “24. Deve parimenti richiamarsi l'ordinanza di Cass. sez. lav. 5 maggio 2022 nr. 14268; ivi, nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti a termine della scuola, si è affermato che in nessun caso il docente potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
25. Si è aggiunto che siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, D.L. nr. 95/2012, in quanto esse costituiscono il presupposto della pagina 7 di 12 imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie;
la Corte Costituzionale (sentenza
Corte Cost. 06 maggio 2016, nr.95) ha già ritenuto che tale imputabilità è sottesa alla norma di legge.
26. In definitiva, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che:
A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, nr.15652;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento
o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. civ., sez. lav., sentenza).
4. Il giudice e' consapevole che la Cassazione, nella sentenza n. 16715/24 ha affermato:
“Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del
2012. In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa
pagina 8 di 12 indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
Si osserva peraltro che la fattispecie oggetto di questa come di tutte le altre decisioni della
S.C. in materia ha riguardato solo l'automatica collocazione in ferie del docente nel periodo tra il termine delle lezioni ed il termine dell'anno scolastico.
Nella sentenza sopra riportata le conclusioni raggiunte per il suddetto periodo sono state estese senza ulteriori specificazioni anche ai periodi di sospensione durante le lezioni e anzi il principio di diritto viene affermato proprio in relazione a tali periodi, quando invece oggetto della controversia era il periodo successivo al termine delle lezioni.
La sospensione delle lezioni di cui all'art. 1, comma 54 della l.n. 228/12 e' diversa dalla sospensione delle attivita' didattiche e i due periodi non possono essere considerati nello stesso modo.
Inoltre nelle sentenze sopra richiamate non viene spiegato il motivo per cui l'art. 1, comma 54 della l. n. 228/2024, che prevede per tutti i docenti la fruizione obbligatoria delle ferie in determinati periodi, non dovrebbe trovare applicazione.
Infine relazione ai giorni di sospensione dalle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, in presenza della previsione di legge, non puo' ritenersi necessario uno specifico provvedimento di collocazione in ferie da parte del dirigente scolastico, essendo il calendario scolastico regionale pubblico e liberamente consultabile e comunque comunicato dal dirigente scolastico ai docenti all'inizio dell'anno scolastico.
5. Il giudicante e' consapevole che la Cassazione ha anche affermato (sentenza n.28587/2024): “Osserva, ulteriormente, questa Corte che l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno MINISTERO ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di pagina 9 di 12 sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
Si ribadisce che sospensione delle attivita' scolastiche e sospensione delle lezioni non coincidono: i periodi di fruizione obbligatoria delle ferie non superano quindi le ferie annuali disponibili, con conseguente totale consumazione delle ferie.
Inoltre si e' gia' argomentato circa l'assenza di contrasto con la giurisprudenza comunitaria: infatti non si tratta di perdere ferie, e la relativa indennita' sostitutiva, perche' non si e' stati avvertiti degli effetti della mancata richiesta di goderne, ma si tratta di aver gia' in parte goduto delle ferie.
Infine effettivamente l'art. 44 del c.c.n.l. prevede una serie di attivita' funzionali all'insegnamento (“attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi”), ma esse si possono svolgere appunto, oltre che nei periodi di svolgimento delle lezioni, nei periodi di sospensione delle attivita' didattiche, come indicato dalla Cassazione e come sopra precisato.
Si aggiunga che le attivita' collegiali a cui fa riferimento la Cassazione (scrutini, programmazione ecc.) sono attivita' programmate: ai sensi dell'art. 43, comma 4, del c.c.n.l.
“Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze …”.
L'art. 44 prevede, inoltre, un impegno fino a 40 ore annue per la “partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali
…” ed un impegno fino a 40 ore annue per la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.
pagina 10 di 12 Non si puo' quindi ritenere che, durante i periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, i docenti a tempo determinato debbano rimanere a disposizione e non possano liberamente organizzare il proprio tempo, potendo essere richiamati in servizio.
Del resto parte ricorrente non deduce di essere stata chiamata a svolgere attivita' funzionali all'insegnamento durante i periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali.
6. Deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'indennita' sostitutiva anche in relazione alle festivita' soppresse.
Nell'ordinanza n. 8926/29024 la Cassazione ha affermato: “A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione, nell'art. 18 del CCNL
EPNE, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995, di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime”.
7.. Detraendo i giorni di ferie richiesti e fruiti e i giorni sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali residuano:
2,33 giorni per l'a.s. 2018/2019;
7,57 giorni per l'a.s. 2019/2020;
0,75 giorni per l'a.s. 2020/2021;
0,97 giorni per l'a.s. 2021/2022;
4,79 giorno per l'a.s. 2022/2023.
Il deve essere dunque condannato alla corresponsione a parte Controparte_2 ricorrente dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, pari alla somma complessiva di € 1.030,97, oltre interessi legali.
Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
pagina 11 di 12 Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accerta il diritto della ricorrente all'indennita' sostitutiva per ferie e festivita' soppresse non godute per gli aa.ss. dal 2108/2019 al 2022/2023; condanna il convenuto a corrispondere alla ricorrente il complessivo importo lordo di €
1.030,97, oltre interessi legali;
rigetta per il resto il ricorso;
condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi €
258,00, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari;
fissa termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 01/07/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
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