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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/04/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 779/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Elisabetta Carta Presidente
Marta Guadalupi Giudice
Ilaria Bradamante Giudice rel.
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 779/2024, promossa da
(c. f. , nata a [...] il [...], cittadinanza italiana, Parte_1 C.F._1
residente in [...] ma elettivamente domiciliata in Sassari alla Via Cavour
n.69 presso e nello studio dell'Avv. Franco Mario Fois, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente e
, nato a [...] –Romania, cittadino romeno, residente in [...]Controparte_1
Gallura (SS) via La Marmora n°27 C.F. , elettivamente domiciliato ai fini del C.F._2 presente giudizio presso lo studio dell'avv. Elvia Spigno sito in Santa Teresa Gallura (SS) via Maria
Teresa n°19, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione,
resistente nonché
pagina 1 di 3 con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per entrambi: visto l'intervenuto accordo, conclusioni di cui alle note scritte depositate il 12.02.2025
Motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 28.03.2024 dopo aver premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione sentimentale con , dalla quale è nato il figlio (nato il Controparte_1 Per_1
29.08.2009), ha chiesto la modifica dei provvedimenti, adottati dall'intestato Tribunale nelle date del
03.12.2016 e del 24.05.2018 che avevano, rispettivamente disposto l'affidamento congiunto di Per_1
a entrambi i genitori e la collocazione privilegiata presso la madre e il diritto di visita del padre (almeno due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) con pernottamento presso il suo domicilio e, a week-end alternati, dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina), nonché la riduzione del mantenimento originariamente previsto in Euro 400,00 mensili, a Euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinaria. Ha dedotto che l'attuale situazione sarebbe mutata rispetto a quella esistente al momento dell'emissione dei provvedimenti, che la somma prevista sarebbe insufficiente per i bisogni di e che lo ometterebbe di versarla, così come ometterebbe di esercitare il Per_1 CP_1
diritto di visita nella misura prevista dai provvedimenti del Tribunale. Ha concluso come da ricorso chiedendo la rideterminazione della somma in almeno Euro 500,00 mensili, oltre alla percezione integrale dell'assegno unico e il 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio premettendo di aver sporto denuncia querela nei Controparte_1
confronti nella che gli impedirebbe di vedere Ha dedotto che trascorrerebbe Pt_1 Per_1 Per_1
con lui i mesi di luglio a agosto durante i quali provvederebbe completamente al suo mantenimento, che la sua condizione economica sarebbe peggiorata rispetto al passato e ha concluso come da comparsa chiedendo la riduzione dell'assegno di mantenimento dovuto a Euro 200,00 mensili oltre alla percezione dell'assegno ridotto al 50%, così come le spese di viaggio tra Sassari e Santa Teresa di
Gallura ove risiede lo . CP_1
All'udienza del 23.10.2024 le parti hanno riferito che era stato raggiunto un accordo in sede di reclamo dinanzi alla Corte d'Appello (che prevede affidamento congiunto e collocazione presso il padre, mantenimento a carico della madre di Euro 150,00 oltre al 50%delle spese straordinarie, esercizio del diritto di visita e definizione del procedimento di primo grado, spese compensate) e lo hanno confermato all'udienza del 02.02.25, con note di trattazione scritta, dando atto dell'avvenuto deposito pagina 2 di 3 del predetto accordo che la Corte ha recepito integralmente, redigendo verbale di conciliazione del
26.09.24 e dichiarando l'estinzione del processo (R.G. 141/2024).
Pertanto, il Collegio prende atto del verbale di conciliazione e che ciò implica la cessazione della materia del contendere con assorbimento di ogni altra questione di merito sollevata dalle parti, con spese di lite integralmente compensate come da accordo.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Sassari il 07.04.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta
Il Giudice rel.
Dott.ssa Ilaria Bradamante
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Elisabetta Carta Presidente
Marta Guadalupi Giudice
Ilaria Bradamante Giudice rel.
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 779/2024, promossa da
(c. f. , nata a [...] il [...], cittadinanza italiana, Parte_1 C.F._1
residente in [...] ma elettivamente domiciliata in Sassari alla Via Cavour
n.69 presso e nello studio dell'Avv. Franco Mario Fois, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente e
, nato a [...] –Romania, cittadino romeno, residente in [...]Controparte_1
Gallura (SS) via La Marmora n°27 C.F. , elettivamente domiciliato ai fini del C.F._2 presente giudizio presso lo studio dell'avv. Elvia Spigno sito in Santa Teresa Gallura (SS) via Maria
Teresa n°19, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione,
resistente nonché
pagina 1 di 3 con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per entrambi: visto l'intervenuto accordo, conclusioni di cui alle note scritte depositate il 12.02.2025
Motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 28.03.2024 dopo aver premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione sentimentale con , dalla quale è nato il figlio (nato il Controparte_1 Per_1
29.08.2009), ha chiesto la modifica dei provvedimenti, adottati dall'intestato Tribunale nelle date del
03.12.2016 e del 24.05.2018 che avevano, rispettivamente disposto l'affidamento congiunto di Per_1
a entrambi i genitori e la collocazione privilegiata presso la madre e il diritto di visita del padre (almeno due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) con pernottamento presso il suo domicilio e, a week-end alternati, dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina), nonché la riduzione del mantenimento originariamente previsto in Euro 400,00 mensili, a Euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinaria. Ha dedotto che l'attuale situazione sarebbe mutata rispetto a quella esistente al momento dell'emissione dei provvedimenti, che la somma prevista sarebbe insufficiente per i bisogni di e che lo ometterebbe di versarla, così come ometterebbe di esercitare il Per_1 CP_1
diritto di visita nella misura prevista dai provvedimenti del Tribunale. Ha concluso come da ricorso chiedendo la rideterminazione della somma in almeno Euro 500,00 mensili, oltre alla percezione integrale dell'assegno unico e il 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio premettendo di aver sporto denuncia querela nei Controparte_1
confronti nella che gli impedirebbe di vedere Ha dedotto che trascorrerebbe Pt_1 Per_1 Per_1
con lui i mesi di luglio a agosto durante i quali provvederebbe completamente al suo mantenimento, che la sua condizione economica sarebbe peggiorata rispetto al passato e ha concluso come da comparsa chiedendo la riduzione dell'assegno di mantenimento dovuto a Euro 200,00 mensili oltre alla percezione dell'assegno ridotto al 50%, così come le spese di viaggio tra Sassari e Santa Teresa di
Gallura ove risiede lo . CP_1
All'udienza del 23.10.2024 le parti hanno riferito che era stato raggiunto un accordo in sede di reclamo dinanzi alla Corte d'Appello (che prevede affidamento congiunto e collocazione presso il padre, mantenimento a carico della madre di Euro 150,00 oltre al 50%delle spese straordinarie, esercizio del diritto di visita e definizione del procedimento di primo grado, spese compensate) e lo hanno confermato all'udienza del 02.02.25, con note di trattazione scritta, dando atto dell'avvenuto deposito pagina 2 di 3 del predetto accordo che la Corte ha recepito integralmente, redigendo verbale di conciliazione del
26.09.24 e dichiarando l'estinzione del processo (R.G. 141/2024).
Pertanto, il Collegio prende atto del verbale di conciliazione e che ciò implica la cessazione della materia del contendere con assorbimento di ogni altra questione di merito sollevata dalle parti, con spese di lite integralmente compensate come da accordo.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Sassari il 07.04.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta
Il Giudice rel.
Dott.ssa Ilaria Bradamante
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