Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/06/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 710/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 6.11.2023 e vertente
T R A
c.f. (IÀ ) PA P.IVA_1 Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roccella Jonica, via Trastevere,130, nello studio dell'avv. PLACANICA ALESSANDRA , che la rappresenta e difende giusta procura in atti ,
APPELLANTE E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in _1
Catona di Reggio Calabria, via Nazionale , 174/G nello studio dell'avv. F. Scopelliti, rappresentato e difeso dall'avv.AMMENDOLIA VINCENZO giusta procura in atti,
APPELLATO OGGETTO: Somministrazione - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n.184/2018, del 13.2.2018.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto regolarmente notificato riassumeva davanti al Tribunale di _1
Locri il procedimento proposto nei confronti di davanti al Parte_2
Giudice di Pace di Caulonia che si era dichiarato incompetente a decidere sulla domanda di risarcimento del danno arrecato al suo immobile dall'installazione di una linea elettrica, lungo due pareti del fabbricato , senza autorizzazione amministrativa o consenso. La convenuta nell'atto di costituzione negava ogni addebito e avanzava domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto. Il procedimento, istruito con prova orale e c.t.u., si concludeva con la sentenza
Con atto, notificato con PEC il 3.9.2018 impugna la decisione e PA rileva che :
1)contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado la domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della servitù d'elettrodotto è provata. L'istruttoria compiuta dimostra che la linea elettrica in contestazione è stata installata da oltre vent'anni, ossia da molto prima che l'attore acquistasse l'immobile con atto pubblico del 2.5.2007 per come testimoniato da e Tes_1 Testimone_2 che fanno risalire l'impianto al 1970. L'appellante ha documentato la fornitura d'energia elettrica nell'immobile di parte attrice sin dal 1986. Tale circostanza è confermata dalla teste e dagli Testimone_3 accertamenti del c.t.u. L'eventuale mutamento nel corso degli anni della linea elettrica sostenuto dalla controparte non rileva : sul punto le dichiarazioni dei testi sono generiche e il c.t.u. non verifica la circostanza. Trattandosi di servitù continua, una volta costruita la linea elettrica , il proprietario di essa non deve fare null'altro per trarre dalla servitù l'utilità voluta e il decorso del tempo, unito alla visibilità e permanenza delle opere, sono sufficienti all'acquisto della stessa per usucapione. Ciò in quanto tutti i comportamenti dell'usucapiente rispetto alla cosa posseduta durante il tempo necessario all'acquisto “ devono considerarsi esercizio del diritto acquistato in virtù di possesso “ e come tali sono legittimi con efficacia ex nunc. Dalla retroattività degli effetti acquisitivi e dalla conseguenziale legittimità di tutti i comportamenti medio tempore posti in essere dall'Enel discende l'estinzione della tutela reale e di quella aquiliana del proprietario dell'immobile , incluso il credito indennitario di cui all'art.123, R.D. n.1775/1933 per come statuito da tempo dalla Cassazione;
2) le conclusioni del Tribunale sulla fondatezza della domanda di parte attrice sono errate perché smentite dalle risultanze istruttorie. Dagli accertamenti del c.t.u. si evince che la linea elettrica alimenta anche una fornitura posta all'interno dell'immobile di e di terzi. _1
Al riguardo va valutato quanto previsto dal contratto di fornitura che, com'è noto , prevede che gli utenti al momento della stipula si impegnano a permettere l'installazione delle apparecchiature necessarie all'erogazione e ad ottenere i consensi da parte degli eventuali altri proprietari interessati. Ciò è avvenuto anche in occasione della stipula del contratto da parte degli istanti che hanno espressamente approvato, ai sensi dell'art.1341 c.c., la pattuizione di cui all'art.1, delle condizioni generali di contratto che prevede il consenso all'installazione, al mantenimento dell'impianto che resta di proprietà nche per la fornitura d'energia a terzi. Pt_2
Il dedotto obbligo di consentire l'installazione per sé e per terzi esclude la possibilità di ottenere il riconoscimento di un danno . La richiesta , infatti, è in aperta violazione agli obblighi contrattuali , A nulla rileva che l'utenza in questione sia intestata al fratello dell'attrice , ciò che risulta di fondamentale importanza è che si tratta , secondo il c.t.u. di una presa posta a servizio del fondo stesso. Pertanto, in luogo di quanto stabilito dal Tribunale, si chiede una pronuncia che affermi che nulla è dovuto a titolo di risarcimento del danno in quanto, per come emerge dalla CTU , i cavi posti lungo la facciata dell'immobile di proprietà dell'attore, sono al servizio dell'utenza di parte attrice;
3) la sentenza si impugna anche nella parte in cui afferma che in caso di occupazione senza titolo il danno , per essere riconosciuto, non richiede una prova rigorosa potendo il giudice ricorrere a mere presunzioni semplici. Le conclusioni del Tribunale sono in aperto contrasto con l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con gli arresti n.ri 15111/13, 13665/14 ed altri conformi.
Nella vicenda in esame l'appellato prospettava negli scritti difensivi il danno in re ipsa, senza dedurre un alternativo impiego redditizio dell'immobile qualora non vi fosse stata impiantata la linea elettrica . Non è stato provato il danno conseguenza in senso patrimoniale che avrebbe patito a causa della lamentata occupazione illecita nel senso di un'oggettiva lesione del patrimonio come, ad esempio, l'avere perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente , oppure di un pregiudizio economico conseguente alla concreta impossibilità del godimento della parte di fondo occupata dalla linea elettrica per come ritenuto dalla Cassazione con la sentenza n. 13224/2016. Sul punto non è d'ausilio la CTU che non identifica , né qualifica il danno conseguenza nel senso specificato. In ogni caso la stima del consulente è fuorviante posto che prende in considerazione solo il valore presunto del suolo, mentre avrebbe dovuto fare riferimento al valore locativo. Il CTU considera arbitrariamente solo il danno estetico ed il vincolo di servitù nell'area ricadente sotto la linea elettrica , ma tale ipotesi vale solo per campate e cavi sospesi tra due sostegni . Inoltre non svolge alcuna attività per verificare quale sia il valore dell'immobile che, invece, secondo il CTP di è di euro 42.000,00 trattandosi di Pt_2 casa di categoria A/4, di modesto valore economico, avente una consistenza catastale di 70 metri quadrati . L'assenza di dimostrazione, anche in via indiziaria, di un danno economico conseguente al godimento del bene , esclude la risarcibilità del danno stesso. Conclude chiedendo di dichiarare che l'elettrodotto per cui è causa è stato acquistato da per intervenuta usucapione;
nel merito, di rigettare la domanda PA attorea;
in subordine, di disporre la riduzione della somma riconosciuta a ritolo di risarcimento del danno con conseguente rifusione delle spese e competenze dei due gradi di giudizio.
nella comparsa di costituzione e di risposta rileva che : _1
-a prescindere dalle risultanze della prova orale, la domanda riconvenzionale non poteva essere accolta in quanto parte convenuta ha omesso di allegare la documentazione che necessariamente deve accompagnare la domanda di usucapione (tra cui il certificato ipotecario ultraventennale ). Sul possesso valido ad usucapire , l'appellante avrebbe dovuto dare prova di esercitare la servitù sull'immobile da epoca antecedente all'anno 1989, ovvero da almeno vent'anni prima della proposizione del giudizio. Solo il teste fa riferimento a un telefonodotto che inferisce con l'immobile Tes_2 dal 1985, ma la circostanza è smentita dai testi e che collocano Tes_3 Tes_4
l'apposizione dell'opera sul fabbricato a 10 o 11 anni prima della deposizione. Per il resto i testi indicati dall'appellante espongono considerazioni e ricordi sulla linea elettrica in generale, senza specificare il periodo temporale cui risale . Tutte circostanze ininfluenti anche perché ogni linea si presta a subire variazioni e diramazioni nel corso degli anni e questa in esame ne ha subite. Non vale a colmare il vuoto probatorio il fatto che un certo sia da Controparte_2 tempo titolare di un'utenza servita dalla linea in questione o che all'immobile viene erogata energia sin dal 1986, ed infatti nulla esclude che in passato la linea nel seguire, anche parzialmente, un diverso tracciato, riforniva detto immobile con un cavo a ciò preposto e senza utilizzare l'intera parete, in lunghezza, come punto d'appoggio e snodo. Per quanto esposto la domanda riconvenzionale non poteva essere accolta e la sentenza impugnata non è meritevole di riforma sul punto;
- in merito all'an e al quantum della domanda risarcitoria , va preliminarmente osservato che l'appellante richiama un ipotetico contratto intercorso tra le parti senza però allegarlo. L'illegittimità della condotta della controparte deriva dall'avere occupato l'immobile senza seguire il propedeutico iter amministrativo per la costituzione di una servitù coattiva di telefonodotto e senza munirsi di altro titolo legittimante. Dalla documentazione in atti e in particolare dalla CTU risulta l'attraversamento delle pareti del fabbricato per quasi 11 metri , sia in verticale che in orizzontale. _1
E' fuor di dubbio che i cavi, i tiranti e soprattutto le staffe metalliche conficcate in profondità comportano l'asservimento e specifici pregiudizi all'immobile . Sul punto va considerato che, in caso di occupazione acquisitiva o usurpativa, il proprietario che omette di chiedere la tutela reale domandando il solo risarcimento rinuncia implicitamente alla restituzione del bene ed ha diritto al risarcimento per equivalente. Con riferimento al caso di specie, la CTU mette in risalto come la presenza sull'immobile delle opere comporti un pregiudizio estetico e un impedimento all'esecuzione di opere di ristrutturazione delle facciate. Pregiudizi che trovano riscontro visivo nelle fotografie in atti , ovvero allegate alla consulenza , comprovanti lo stato dei luoghi. Conclude chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello per difetto di legittimazione in capo all'appellante; nel merito, di rigettare l'appello perché infondato con condanna al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario .
Alla prima udienza seguivano più rinvii. Da ultimo, stabilita con decreto la trattazione dell'udienza del 6.11.2023 a norma dell'art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 3.12.2023 la causa è stata posta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE A.- La censura mossa dall'appellante alla decisione con il primo motivo di gravame, relativo al rigetto della domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della servitù d'elettrodotto, è infondata atteso che l'istruttoria svolta in primo grado non ha consentito di accertare con certezza l'epoca d'installazione della linea elettrica sul fabbricato che, essendo la domanda di risarcimento del danno proposta _1 dall'appellato nel 2009 , dovrebbe risalire quantomeno all'anno 1989 e tanto non risulta. Infatti , il teste prima afferma che l'impianto elettrico era presente Testimone_2 sull'immobile dell'attore già nel 1970 per poi ricordare che, così come si presenta adesso, risale al 1985 a seguito di ristrutturazione. Le dichiarazioni sono in contrasto con quanto riferito da , ex dipendente che è vero che afferma che Tes_1 Pt_2 la linea esiste da oltre vent'anni ma che, poi, aggiunge è stata ristrutturata per cui non sa dire se il tracciato originario è uguale a quello successivo alla ristrutturazione e quando è avvenuta la ristrutturazione, nonché con la deposizione di che Testimone_3 afferma l'esistenza dell'elettrodotto sul fabbricato da 11 prima rispetto alla sua _1 deposizione, e con quella di che riferisce che fino a 10 anni Testimone_5 prima l'elettrodotto non interessava l'immobile in quanto percorreva il _1 fabbricato posto sull'altro lato della strada. Indimostrato il possesso, pubblico, pacifico ed ininterrotto, per almeno vent'anni dell'elettrodotto nella consistenza e secondo l'attuale tracciato , la domanda è infondata. B.- L'esistenza della linea elettrica oggetto di giudizio, nonché l'occupazione sine titulo conseguente all'assenza di autorizzazione amministrativa o del consenso del proprietario è accertata dal CTU, geometra Persona_1
In particolare il consulente accerta : l'installazione sull'immobile di proprietà di _1 di una linea elettrica costituita da cavi e supporti metallici che interessa , in
[...] senso orizzontale, l'intera facciata prospiciente Largo San Nicoletto per una lunghezza di circa mt.7,85 e una piccola parte di facciata prospiciente in verticale Via Badia per una lunghezza di circa mt. 3.00; che non risulta dagli atti esitati dalle parti che l'installazione è sorretta da autorizzazione amministrativa o sia avvenuta con il consenso del proprietario;
che la linea serve sia l'utenza del proprietario del fabbricato che quelle di terzi. Mancando come detto l'autorizzazione di legge o il consenso del proprietario, l'installazione costituisce illecito permanente da parte dell'Ente costruttore ( o gestore ) e il proprietario ha diritto sia alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi che al risarcimento del danno. Quando il proprietario rinunci, anche implicitamente, al ripristino dello stato dei luoghi, proponendo, come nella fattispecie, domanda risarcitoria per equivalente, ha diritto all'integrale ristoro del danno comprendente la perdita , totale o parziale, del bene, nonché la diminuzione del diritto dominicale di godimento conseguente alla condotta illecita tenuta dal proprietario dell'elettrodotto purchè dia prova dell'esistenza del danno che, secondo la giurisprudenza ormai costante del giudice di legittimità, non è in re ipsa ma va dimostrato. Nel caso in esame l'esistenza del danno all'immobile è accertato dal CTU in termini di limitazione del diritto dominicale di godimento derivante dall'impossibilità di provvedere anche alla sola manutenzione ordinaria (necessaria per evitare umidità all'interno dell'immobile ) delle estese parti di intonaco delle due pareti occupate dai cavi e dalle staffe , infisse mediante perforazione e sigillate con malta cementizia, a sostegno della struttura, nonché in termini di danno estetico al fabbricato e lo quantifica in complessivi euro 2.121,83. Gli accertamenti e la metodologia seguita dal tecnico per addivenire alla quantificazione del danno è convincente in quanto tiene conto della tipologia dei materiali e delle rifiniture presenti sulla facciata del fabbricato percorso dal cavo Pt_2 costituita da muratura in pietrame, con riferimento al preziario regionale per tale tipo di muratura e alla superficie in metri quadrati occupata , mentre il danno estetico e di mancata manutenzione della fascia interessata dalla linea elettrica è correttamente valutata nell'80% del costo di costruzione di un muro avente le caratteristiche e la tipologia già specificata.
Pertanto le conclusioni sia sull'an che sul quantum rassegnate dal tecnico non possono che essere condivise con la conseguenza che la censura è infondata . C.- Per quanto attiene il regolamento delle spese del giudizio, queste seguono la soccombenza e si liquidano , in favore del procuratore antistatario di _1 secondo le previsioni del D.M. n.147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, in complessivi euro 2.915,00, di cui euro 536,00 per fase di studio, euro 536,00 per fase introduttiva, euro 992,00 per fase di trattazione ed euro 851,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002 di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da PA
(IÀ ) , in persona del
[...] Parte_2 pro tempore, con atto di citazione notificato il 3.9.2018 nei confronti di _1
, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
[...]
1) rigetta l'appello;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro PA tempore, al pagam ratore antistatario di delle _1 spese processuali che liquida in complessivi euro 2.915,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello. Reggio Calabria ,26/05/2025.
La Giud.Aus. est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)