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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/11/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AR, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
TI CASAVOLA Presidente
IZ IG CE
NN CARBONARA CE rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2646 del V.G. 2025, avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto,
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. MUSOLINO MARIAPIA Parte_1 come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. MONGELLI VITANGELO, Parte_2 come da mandato in atti,
NONCHÈ il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di AR,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 05/08/2025 e Parte_1 Parte_2
, premettevano che: in data 15/09/2006 avevano contratto matrimonio in AR
[...]
(Ta); che dalla loro unione non erano nati figli e che l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso;
chiedevano, altresì, decorsi i termini
1 di legge, previa fissazione di udienza cartolare, acquisito il parere del PM, la pronuncia di sentenza di divorzio alle condizioni riportate in ricorso.
La domanda congiunta di separazione è fondata e merita accoglimento.
All'udienza del 08/10/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle successive note di trattazione scritta.
Non resta che prendere atto della volontà dei coniugi, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate, le cui condizioni, riportate in ricorso e nelle successive note scritte, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La causa dovrà proseguire per la richiesta pronunzia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando nella causa tra e Parte_1
, così provvede: Parte_2
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(TA) il 31/08/1974, e , nata a [...] il [...], uniti Parte_2 in matrimonio in AR (Ta) il 15/09/2006 con atto trascritto nell'apposito registro del
Comune di AR (Ta) al n.52, parte 2, serie A, anno 2006;
2) ordina la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile competente per le annotazioni e le incombenze di legge;
3) disciplina le condizioni della separazione in conformità a quelle dai coniugi indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte
4) spese compensate.
5) rimette la causa per il prosieguo dinanzi al G.D. come da separata ordinanza.
Così deciso il 24/10/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
AR.
Il Presidente.
TI LA
Il Giudie est.
NN RB
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AR, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
TI CASAVOLA Presidente
IZ IG CE
NN CARBONARA CE rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2646 del V.G. 2025, avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto,
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. MUSOLINO MARIAPIA Parte_1 come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. MONGELLI VITANGELO, Parte_2 come da mandato in atti,
NONCHÈ il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di AR,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 05/08/2025 e Parte_1 Parte_2
, premettevano che: in data 15/09/2006 avevano contratto matrimonio in AR
[...]
(Ta); che dalla loro unione non erano nati figli e che l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso;
chiedevano, altresì, decorsi i termini
1 di legge, previa fissazione di udienza cartolare, acquisito il parere del PM, la pronuncia di sentenza di divorzio alle condizioni riportate in ricorso.
La domanda congiunta di separazione è fondata e merita accoglimento.
All'udienza del 08/10/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle successive note di trattazione scritta.
Non resta che prendere atto della volontà dei coniugi, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate, le cui condizioni, riportate in ricorso e nelle successive note scritte, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La causa dovrà proseguire per la richiesta pronunzia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando nella causa tra e Parte_1
, così provvede: Parte_2
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(TA) il 31/08/1974, e , nata a [...] il [...], uniti Parte_2 in matrimonio in AR (Ta) il 15/09/2006 con atto trascritto nell'apposito registro del
Comune di AR (Ta) al n.52, parte 2, serie A, anno 2006;
2) ordina la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile competente per le annotazioni e le incombenze di legge;
3) disciplina le condizioni della separazione in conformità a quelle dai coniugi indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte
4) spese compensate.
5) rimette la causa per il prosieguo dinanzi al G.D. come da separata ordinanza.
Così deciso il 24/10/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
AR.
Il Presidente.
TI LA
Il Giudie est.
NN RB
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