Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 09/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 4732/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4732/2023 del Ruolo Generale promossa da:
I.T.C. S.R.L. - ITALIAN TEXTILE COMPANY (c.f. 01786110120), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Andrea Gorgoni;
ATTRICE OPPONENTE
contro
TESSILE S.R.L. (c.f. 00926410135), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ES Simona Porcu;
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previe le declaratorie del caso, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia a codesto Ill. mo Tribunale adito, accertati e dichiarati i fatti come esposti in narrativa, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via pregiudiziale, in rito:
- respingere la richiesta avversaria di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito:
- accertare e dichiarare che ES S.r.l. non è titolare del rapporto negoziale di cui è causa e del credito azionato con il ricorso monitorio e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in generale, respingere ogni domanda formulata da ES S.r.l. nei confronti di I.T.C. S.r.l.;
Nel merito, in via subordinata:
pagina 1 di 12
e/o il vizio del consenso di I.T.C. S.r.l. ex art. 1434 e ss. c.c. e, di conseguenza, dichiarare che nulla è dovuto a ES per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in ulteriore subordine:
- nella denegata ipotesi che il Tribunale accerti che ES S.r.l. vanta diritti di credito nei confronti di
I.T.C. S.r.l. in dipendenza delle causali di cui al ricorso monitorio e la condanni al pagamento di somme in favore di ES S.r.l., dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando l'abuso di dipendenza economica perpetrato da ES S.r.l. verso I.T.C. S.r.l.
e/o il vizio del consenso di I.T.C. S.r.l. ex art. 1434 e ss. c.c., e che tale credito è pari alla minor somma di € 89.125,98, ovvero all'importo minore che sarà dichiarato equo o di giustizia;
- contestualmente, accertare e dichiarare che I.T.C. S.r.l. vanta nei confronti di ES S.r.l. un diritto di credito pari ad € 35.170,97 per le causali indicate in narrativa, e, per l'effetto, condannare ES S.r.l. ad eseguire il pagamento di tale somma in favore di I.T.C. S.r.l., oltre agli interessi di mora calcolati al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (d.lgs. 231/2002), ovvero ne disponga la compensazione, totale o parziale, con quanto risulterà eventualmente dovuto a ES S.r.l. all'esito del giudizio.
In via istruttoria:
I.1. – In primo luogo, si chiede l'ammissione di prova orale per testimoni in relazione ai seguenti capitoli:
1) Vero che Lei è stato assunto alle dipendenze della società G.T.L. S.r.l. (incorporata nella società
W.T.M. S.r.l. in data 25/11/2022) a far tempo dal 01/12/2022 sino al 30/05/2023, presso la quale svolgeva le mansioni di responsabile della produzione, occupandosi anche della parte commerciale, incluse la redazione dei preventivi e l'inoltro delle conferme d'ordine ai clienti;
2) Vero che, successivamente alla cessione delle quote della G.T.L. S.r.l. (attuale W.T.M. S.r.l.) a FRHOL
S.r.l. (avvenuta in data 22/7/2022), Lei ha fatto parte del C.d.A. di G.T.L. S.r.l. sino alla fusione della stessa in W.T.M. S.r.l., espletando le medesime mansioni di cui al precedente capitolo;
3) Vero che gli accordi commerciali contemplati nel contratto di cessione delle quote del 05/07/2022, di cui al ns. doc. 8, alla pag. 8 vennero inseriti nel contratto su richiesta espressa del sig. NC
NO HE, il quale Le riferì di voler favorire la continuità aziendale di G.T.L. S.r.l. (attuale
W.T.M. S.r.l.) mantenendo i rapporti commerciali con I.T.C. S.r.l. e liberandosi di parte del magazzino ad un prezzo già fissato;
4) Vero che tali accordi commerciali prevedevano l'acquisto di un quantitativo minimo di almeno € 100.000,00 di merce già stoccata nel magazzino di G.T.L. S.r.l. (attuale W.T.M. S.r.l.) ad un prezzo pari al 50% del costo di magazzino (si rammostra al teste il ns. doc. 8, pagina 8);
5) Vero che, successivamente alla cessione delle quote della G.T.L. S.r.l. (attuale W.T.M. S.r.l.) a FRHOL
S.r.l. (avvenuta in data 22/7/2022), sono state emesse le fatture indicate nel ns. doc. 33 (che si rammostra al teste), nelle quali sono esposti da G.T.L. S.r.l. i prezzi unitari dei tessuti indicati nelle offerte commerciali del 29/12/2022 e del 24/01/2023 (ns. docc. 16 e 25, che si rammostrano), conformi a quelli contenuti nell'accordo di cessione delle quote del 05/07/2022 (ns. doc. 8, che si rammostra al teste); 6) Vero che le comunicazioni via e-mail del 29/12/2023 e del 14/01/2023 (rispettivamente ns. docc. 16 e
25, che si rammostrano al teste) sono state da Lei trasmesse quale dipendente di W.T.M. S.r.l. mediante inoltro dai sistemi di posta di W.T.M. S.r.l. ai destinatari indicati;
7) Vero che le conferme d'ordine di cui ai docc.
9 -15 e 17 e 18, che si rammostrano al teste, sono state da Lei formate e trasmesse ad I.T.C. S.r.l. quale dipendente di W.T.M. S.r.l., in accordo con il Sig.
NC NO HE ed il Sig. CA AR;
pagina 2 di 12 8) Vero che le conferme d'ordine di cui ai docc. 9 – 15 e 17 - 18 redatte su carta intestata “G.T.L. – Waltex Tricot”, che si rammostrano al teste, sono state originate mediante utilizzo di un software gestionale interno a W.T.M. S.r.l.;
9) Vero che l'intero flusso di lavoro svolto da W.T.M. S.r.l., inclusi gli articoli, i listini, gli ordini e le conferme d'ordine, per poter essere processato deve essere inserito nel software gestionale dedicato di W.T.M. S.r.l.;
10) Vero che le macchine in tessitura di W.T.M. S.r.l., site presso lo stabilimento produttivo in SA (VA), via Verdi, n. 101, sono collegate al computer che gestisce il software gestionale della medesima società, ed in assenza di tali collegamenti le stesse non possono operare ovvero assegnare commesse, verificarne lo stato, pesarle e processare gli ordini;
11) Vero che, per quanto a Sua conoscenza, nello stabilimento produttivo in SA (VA), via Verdi,
n. 101, opera esclusivamente la società W.T.M. S.r.l., come da ns. doc. 7 e da filmato prodotto quale ns. doc. 34, che si rammostra al teste;
12) Vero che la produzione dei tessuti indicati nelle fatture azionate nel ricorso monitorio (docc. 3, 6 e
9 avv., che si rammostrano al teste) è stata eseguita da W.T.M. S.r.l. nello stabilimento produttivo sito in SA (VA), via Verdi, n. 101, di proprietà della stessa società, utilizzando filati acquistati da
I.T.C. S.r.l.; 13) Vero che per la produzione dei tessuti indicati nelle fatture azionate nel ricorso monitorio, che si rammostrano al teste, la W.T.M. S.r.l. ha impiegato esclusivamente proprio personale (Sigg. RL
MA, SE RL, AN CC) assunto dalla stessa ed operante nei propri locali produttivi di
SA (VA), via Verdi, n. 101;
14) Vero che Le disposizioni per il c.d. finissaggio degli ordini (vale a dire la lavorazione finale dei tessuti prodotti in W.T.M. S.r.l.) sono state da Lei trasmesse con inoltro tramite e-mail dagli uffici di
W.T.M. S.r.l. alla dipendente di OT S.r.l. HE NI, come da ns. docc. 21 e 24, che si rammostrano al teste;
15) Vero che le comunicazioni inviate a OT S.r.l., di cui al capitolo precedente, recavano in copia conoscenza CA AR (si rammostra al teste il ns. doc. 21), oppure ES OC ed CA AR, tutti dipendenti di W.T.M. S.r.l. (si rammostra al teste il ns. doc. 24);
16) vero che i tessuti oggetto degli ordini di cui ai docc.
9 -15 e 17 e 18), dopo essere stati lavorati da
W.T.M. S.r.l presso il sito produttivo di SA (VA), erano da lì trasferiti presso la sede operativa della OT S.r.l., sita in Castano Primo (MI), via per Turbigo, per eseguire il c.d. “finissaggio”, ritornando poi nuovamente in SA, senza transitare per la sede di ES S.r.l.; 17) Vero che il giorno 16/05/2023, alle ore 13.10, tale “Sig. MI”, per conto della ES S.r.l. scriveva al Dott. TE, per sollecitarlo a ritirare la merce stoccata nel piazzale dello stabilimento di
W.T.M. S.r.l. in SA, via Verdi, n. 101, con la massima urgenza, in quanto nel pomeriggio le condizioni metereologiche avrebbero previsto la pioggia (si rammostra al teste il doc. 18 avv.);
18) Vero che in tale circostanza il Sig. MI richiedeva espressamente ad I.T.C. S.r.l. di provvedere all'immediato pagamento della fattura n. 250/23 emessa da ES S.r.l. secondo un prezziario maggiorato di circa il 30% rispetto a quello concordato con W.T.M. S.r.l., affermando che, in caso di mancata accettazione, la merce non sarebbe stata consegnata;
19) Vero che sempre il giorno 16/05/2023 il sig. CA AR, su ordine diretto del sig. NC
NO HE ordinava ai dipendenti della tessitura sig.ri RL MA, SE RL, e AN CC di bloccare tutta la produzione di I.T.C. S.r.l., di smontare le macchine, di preparare tutto il filato (sia quello che era montato sulle macchine, sia quello non ancora utilizzato) e di posizionarlo nei bancali nel piazzale dello stabilimento di W.T.M. S.r.l. alla mercé delle intemperie;
20) Vero che in presenza di pioggia, una merce del genere di quella stoccata nel piazzale (tessuti e filati) si sarebbe deteriorata e sarebbe risultata invendibile;
21) Vero che I.T.C. S.r.l. si trovava nell'impossibilità di trovare un nuovo fornitore nel mese di maggio 2023 per merce con consegna nei negozi prevista a luglio 2023;
pagina 3 di 12 22) Vero che l'importo di € 69.540,00 portato dalla fattura n. 624/23 emessa da ES S.r.l. (cfr. doc. 27 avv., che si rammostra al teste), riguarda la realizzazione di prove di tessuti effettuate da G.T.L. S.r.l. (attuale W.T.M. S.r.l.) già a partire dal mese di settembre 2022, e che tale fornitura è stata pagata a quest'ultima, essendo ricompresa nelle fatture n. 57 del 13/10/2022, n. 62 del 26/10/2022, n. 67 del 25/11/2022 e C2200668 del 19/11/2022, prodotte tutte sub ns. doc. 33, che si rammostrano al teste);
23) Vero che nel mese di settembre 2022 i disegni originali dei marchi Happy OP e CR RM erano trasmessi dalla titolare dei marchi stessi, Sig.ra NA RI, al Sig. AS ZZ presso la G.T.L. S.r.l. (attuale W.T.M. S.r.l.) per la realizzazione dei tessuti per il campionario;
24) Vero che nel corso del mese di settembre 2022 la sig.ra NA RI e il sig. AS
ZZ si recavano presso lo stabilimento di W.T.M. S.r.l. ove in presenza degli addetti alla tessitura verificavano che i campioni prodotti da G.T.L. S.r.l. (attuale W.T.M. S.r.l.); fossero conformi ai disegni del campionario;
25) Vero che nelle fotografie dei campioni, che si rammostrano al teste sub doc. 29 avv. e sub.doc. 28 avv., i codici dei filati utilizzati per le prove sono gli stessi esposti da G.T.L. S.r.l. nelle fatture sub. ns. doc. 33;
26) vero che i predetti campioni sono stati elaborati da una pluralità di soggetti (I.T.C. S.r.l., G.T.L.
S.r.l. e lo Studio Blue Design), ad esclusione di ES S.r.l. (si rammostra al teste il ns. doc. 40); 27) vero che i predetti campioni hanno ad oggetto gli stessi articoli di merce indicati nei listini prezzi
(allo stesso prezzo) comunicati da G.T.L. S.r.l. (attuale W.T.M. S.r.l.) a I.T.C. S.r.l. con la e-mail in data
29/12/2022 (ns. doc. 16, che si rammostra al teste);
28) Vero che, per quanto a Lei noto, in data 16/02/2023 il dott. SI TE, amministratore unico e legale rappresentante di I.T.C. S.r.l. richiedeva al Sig. NC NO HE, amministratore unico e legale rappresentante della W.T.M. S.r.l., un incontro finalizzato ad affrontare le seguenti questioni: (i) date di consegna degli ordini relativi alle collezioni invernali e (ii) mancato pagamento, da parte della W.T.M. S.r.l., delle rate di € 20.000,00 mensili ciascuna relative al rimborso del credito di € 488.000,00, vantato dalla I.T.C. S.r.l. verso quest'ultima, come da ns. doc. 42 e ns. doc. 8, che si rammostrano al teste;
29) Vero che in data 22/02/2023, Lei, unitamente al Dott. SI TE, amministratore unico e legale rappresentante di I.T.C. S.r.l., si recava presso lo stabilimento produttivo della W.T.M. S.r.l. in SA
(VA), via Verdi, n. 101, ove incontrava il Sig. NC NO HE, amministratore unico e legale rappresentante della stessa società;
30) Vero che, nel corso di tale incontro, il Sig. NC NO HE chiedeva al Dott. SI TE che I.T.C. S.r.l. si facesse carico di anticipare il costo di acquisto dei filati da impiegare nella produzione dei tessuti ordinati da I.T.C. S.r.l. alla W.T.M. S.r.l., da fatturare successivamente a quest'ultima;
31) Vero che nel corso di tale incontro, il Sig. NC NO HE giustificava tale richiesta affermando che la società W.T.M. S.r.l., da lui amministrata, in quel momento non possedeva risorse finanziarie sufficienti a sostenere sia l'acquisto dei filati presso terzi fornitori sia il contemporaneo saldo delle rate di € 20.000,00 mensili ciascuna relative al rimborso del credito di € 488.000,00, vantato dalla
I.T.C. S.r.l. verso la stessa W.T.M. S.r.l., come indicato al ns. doc. 8, che si rammostra al teste;
32) Vero che, nel corso di tale incontro, il Dott. SI TE ed il Sig. NC NO HE si accordavano affinchè la I.T.C. S.r.l. anticipasse il costo di acquisto dei filati da terzi, pari di norma al 30% del valore dei tessuti, con l'intesa che poi tale costo sarebbe stato riaddebitato a W.T.M. S.r.l., con emissione della relativa fattura da parte di I.T.C. S.r.l.;
33) Vero che, sempre nel corso di tale incontro, il Sig. NC NO HE confermava che la fatturazione dei tessuti da parte di W.T.M. S.r.l. ad I.T.C. S.r.l. sarebbe avvenuta secondo i listini di cui ai ns. docc. 15 e 25, che si rammostrano al teste, ed in conformità agli accordi contenuti nell'art. 8 del contratto di cessione delle quote sociali di G.T.L. S.r.l., di cui al ns. doc. 8, che si rammostra al teste;
pagina 4 di 12 34) Vero che, in ragione di tali accordi, I.T.C. S.r.l. emetteva le fatture nn. 1045/23, 1421/23 e 1567/23, come da ns. doc. 31, che si rammostra al teste.
35) Vero che, sempre nel corso di tale incontro, il Sig. NC NO HE assicurava i presenti che la W.T.M. S.r.l., da lui amministrata, avrebbe pagato le rate mensili di € 20.000,00 ciascuna relative al debito che la stessa società aveva nei confronti di I.T.C. S.r.l., come da ns. doc. 8, che si rammostra al teste.
36) Vero che la I.T.C. S.r.l. acquistava nel corso dei mesi di febbraio 2023 e marzo 2023 il filato da fornitori terzi (società Marchi & Fildi S.p.a.; Haksa Iplik Sanayi A.S.; Texpro S.p.A.) e lo faceva consegnare alla W.T.M. S.r.l., presso il sito produttivo di quest'ultima in SA (VA), via Verdi 101
(si rammostra al teste il ns. doc. 20).
37) Vero che in data 08/03/2023 I.T.C. s.r.l. acquistava dalla Haksa Iplik Sanayi A.S. il filato e lo faceva consegnare alla W.T.M. S.r.l., presso il sito produttivo di quest'ultima in SA (VA), via Verdi 101 (si rammostra al teste il ns. doc. 45);
38) Vero che nei primi giorni del mese di marzo 2023 Lei controllava personalmente con il sig. CA
AR le giacenze di magazzino della W.T.M. S.r.l al fine di consentire ad I.T.C. S.r.l. di ordinare i filati mancanti per realizzare gli ordini della stessa I.T.C. S.r.l. (si rammostra al teste il ns. doc. 46);
39) Vero che il filato fornito da FiloNord a I.T.C. s.r.l. in esecuzione degli accordi raggiunti con NC NO HE in data 22/02/2023 era di difficile lavorazione e aveva messo in difficoltà i dipendenti della W.T.M. S.r.l. nella tessitura (si rammostra al teste il ns. doc. 47);
40) Vero che I.T.C. S.r.l. ha fatto consegnare presso lo stabilimento di W.T.M. S.r.l. in SA (VA); via Verdi, n. 101, filati per un totale di KG 16.913,4 e ha ricevuto prodotto finito (i.e. tessuti) per un totale di KG 16.116,09 (pari ad una produzione di tessuto greggio di KG 18.614,08, dedotto il calo del 5% della tessitura e quello del 10% della tintoria per il “finissaggio”, come da ns. doc. 41); 41) Vero che la quantità totale di tali filati è pari a KG 16.913,40 per un valore complessivo di € 87.768,26 (si rammostrano al teste i ns. docc. 31 e 41).;
42) Vero che nei mesi di febbraio e marzo 2023 Lei era dipendente della società W.T.M. S.r.l. presso il cui stabilimento in SA, via Verdi, n. 101, prestava servizio.
Si indicano quali testi:
- Sig. AS ZZ, domiciliato in SA (VA), via Milano, n. 71, in relazione a tutti i capitoli di prova.
- Dott. Guglielmo Foglia, domiciliato in Gallarate (MI), via Marsala, n. 36, in relazione a capitoli di prova nn. 3, 4, 5, 28 e 30.
- Sigg. RL MA, SE RL, e AN CC, tutti domiciliati presso Waltex Tricot
Manufacture S.r.l. in SA (VA), via Verdi, n. 101, in relazione ai capitoli di prova nn. 8, 9, 10, 11,
12, 13, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42.
- Sig. CA AR, domiciliato presso Waltex Tricot Manufacture S.r.l. in SA (VA), via Verdi, n.
101, in relazione ai capitoli di prova nn. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42.
- Sig.ra ES OC, domiciliata presso Waltex Tricot Manufacture S.r.l. in SA (VA), via
Verdi, n. 101, in relazione ai capitoli di prova 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 36, 37, 38, 39, 40,
41 e 42.
- Sig.ra NA RI, domiciliata presso Blue Design S.r.l., in Lonate Pozzolo (VA), via Arno, n. 6, in relazione ai capitoli nn. 22, 23, 24, 25, 26 e 27.
- Sig.ra HE NI, domiciliata presso OT S.r.l., in Castano Primo (MI), via per Turbigo, n.
26, in relazione ai capitoli nn. 14, 15 e 16.
I.2. - Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova orale avversari, con i testi sopra indicati. Inoltre, si chiede si essere ammessi a prova contraria, con i capitoli ed i testi sottoindicati:
pagina 5 di 12 a) vero che nel mese di novembre del 2022, sono state consegnate dalla Sig. ra ES OC personalmente al Sig. AS ZZ, le nuove credenziali di accesso alla casella e-mail aziendale massimo@waltextricot.it creata per lui presso il server di posta elettronica di W.T.M. S.r.l.; b) vero che la società W.T.M. S.r.l. a far tempo dal mese di novembre 2022 a tutt'oggi produce in esclusiva presso lo stabilimento produttivo di SA (VA), via Verdi, n. 101;
c) vero che, nel periodo di tempo compreso tra il mese di luglio 2022 ed il 31/05/2023 nello stabilimento di SA (VA) via Verdi 101, ha operato esclusivamente personale alle dipendenze prima di G.T.L. S.r.l. e poi di W.T.M. S.r.l., che utilizzava macchinari di proprietà della stessa;
d) vero che la merce prodotta presso lo stabilimento di SA, via verdi, n. 101, quanto meno sino al
31/05/2023, era confezionata a marchio Waltex Tricot Manufacture;
e) vero che il contenuto delle comunicazioni via e – mail di cui ai ns. docc. 16 e 25 (che si rammostrano al teste) fu da Lei concordato con i Sigg. CA AR e NC NO HE prima dell'inoltro mediante il sistema di posta elettronica G.T.L. S.r.l. e/o W.T.M. S.r.l. agli indirizzi francescorighes@libero.it e oscar.arias@waltextricot.it.
f) vero che nel mese di febbraio 2023 Lei ebbe modo di discutere con i Sigg. CA AR e NC
HE, in più occasioni, le modalità esecutive degli ordini che si rammostrano (ns. docc. 9 – 15) da parte di W.T.M. S.r.l., incluso l'acquisto dei filati necessari per evadere gli ordini stessi, come da ns. doc. 49, che si rammostra al teste.
Si indicano quali testi:
- Sig. AS ZZ, domiciliato in SA (VA), via Milano, n. 71, in relazione a tutti i capitoli di prova.
- Sig.ra ES OC, domiciliata presso Waltex Tricot Manufacture S.r.l. in SA (VA), via Verdi, n. 101, in relazione ai capitoli di prova a), b), c) e d).
- Sigg. RL MA, SE RL, e AN CC, tutti domiciliati presso Waltex Tricot
Manufacture S.r.l. in SA (VA), via Verdi, n. 101, in relazione ai capitoli di prova nn. b), c) e d).
II. – Richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
II.1. – Si chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia ordinare alla società W.T.M. S.r.l., con sede in SA (VA), via Verdi, n. 101, e alla ES S.r.l., con sede legale in Como, via B. Buozzi, n. 5, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di esibire in giudizio i rispettivi L.U.L. (Libro Unico del Lavoro) relativi a tutti i propri dipendenti, con indicazione della data di inizio e cessazione dei rapporti di lavoro, e specificatamente di quelli dei Sigg. CA AR, ES OC, RL MA, SE RL e AN CC.
III. – Richiesta di ispezione giudiziale ex art. 118 e 258 c.p.c. e consulenza tecnica informatica
III.1. - Nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale reputi ammissibile e in qualche forma provata l'eccezione di controparte in forza della quale il sig. AS ZZ avrebbe alterato le comunicazioni via e- mail indirizzate a NC HE e CA AR al fine di non farle mai pervenire ai destinatari attraverso la manomissione informatica dei rispettivi sistemi di posta elettronica, si chiede che lo stesso Tribunale voglia disporre ispezione giudiziale ex art. 118 e 258 c.p.c. con perizia informatica atta a dimostrare la regolarità dell'invio delle e-mail di cui ai ns. doc. 16 e 25 mediante accesso ai sistemi informatici di posta elettronica: (i) di W.T.M. S.r.l., (ii) della ES S.r.l. e (iii) dei personal computer in uso ai Sigg. CA AR, ES OC e NC NO HE.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”.
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'On.le Tribunale di Busto Arsizio, contrariis reiectis
Nel merito pagina 6 di 12 - rigettare l'opposizione con tutte le domande ed eccezioni che la reggono, poiché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare l'opponente alla rifusione delle spese nonché
In via istruttoria
- in caso di ammissione delle prove orali avversarie, ammettersi prova contraria come da memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. da intendersi qui ritrascritta.”.
Motivi della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 1552/23 del 30.10.2023, emesso in accoglimento del ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato da ES S.r.l., il Tribunale di Busto Arsizio ingiungeva a I.T.C. S.r.l. – Italian Textile
Company di pagare alla società ricorrente il complessivo importo di € 120.526,46, oltre interessi, spese di procedura ed oneri di legge, a titolo di corrispettivo per fatture insolute relative alla fornitura di tessuti a maglia.
La società ingiunta proponeva tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c., affermando di non avere intrattenuto rapporti commerciali con ES S.r.l., bensì con G.T.L. S.r.l. (successivamente fusa per incorporazione in W.T.M. S.r.l.), e che dette società erano partecipate per la totalità delle quote da Frhol
S.r.l., a sua volta controllata al 100% da NC NO HE, legale rappresentante della convenuta opposta. I.T.C. S.r.l. deduceva, infatti, che le forniture di merce di cui alle fatture azionate in sede monitoria erano state commissionate a W.T.M. S.r.l. e da questa effettuate, con la conseguenza che
ES S.r.l. non aveva alcun titolo per pretenderne il pagamento. A riprova, evidenziava che tutte le conferme d'ordine richiamate nelle fatture di cui sopra erano state emesse da W.T.M. S.r.l. e che gli articoli ivi enumerati erano i medesimi esposti nel prezziario allegato all'offerta commerciale inoltrata il 29.12.2022 da detta società a I.T.C. S.r.l. Le commesse fatturate a quest'ultima da ES S.r.l., dunque, non erano che la mera riproduzione di quelle a suo tempo affidate a W.T.M. S.r.l., unico ed effettivo soggetto contraente nei confronti di I.T.C. S.r.l. e, come tale, unico creditore effettivo per le prestazioni di cui trattasi.
L'attrice opponente lamentava, altresì, le condizioni economiche deteriori arbitrariamente praticate da ES S.r.l., la quale, oltre ad essersi indebitamente interposta nei rapporti commerciali tra I.T.C. S.r.l. e W.T.M. S.r.l., aveva preteso un corrispettivo maggiorato in media del 26% rispetto a quanto previsto nell'offerta commerciale formalizzata da W.T.M. S.r.l. il 29.12.2022 ed accettata da I.T.C. S.r.l. Conseguentemente, secondo l'attrice opponente, l'importo di € 120.526,46 richiesto dalla società convenuta opposta risultava comunque eccessivo e, semmai, avrebbe dovuto essere circoscritto a € 89.125,98.
Infine, I.T.C. S.r.l. eccepiva la compensazione tra il credito vantato da ES S.r.l. con un proprio controcredito pari a € 35.170,97, derivante dall'acquisto dei filati lavorati da W.T.M. S.r.l. ma fatturati alla società opposta su esplicita richiesta di quest'ultima.
Pertanto, I.T.C. S.r.l. concludeva chiedendo, in via preliminare, il diniego della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e l'assegnazione di termine per avviare la procedura di mediazione obbligatoria. Nel merito, domandava in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto di qualsivoglia ulteriore domanda di condanna articolata da ES S.r.l. In via subordinata, chiedeva rideterminarsi in € 89.125,98 il minor credito spettante alla convenuta opposta, ovvero nella minor somma risultante di giustizia all'esito del procedimento, nonché la compensazione tra quanto riconosciuto spettante a ES S.r.l. con il controcredito di € 35.170,97 vantato nei confronti di quest'ultima dall'attrice opponente.
ES S.r.l. si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 09.01.2024, contestando integralmente le difese avversarie. Essa da un lato negava che le pattuizioni relative alla prosecuzione pagina 7 di 12 delle forniture da G.T.L. S.r.l. ad I.T.C. S.r.l. contenute nell'atto di cessione a Frhol S.r.l. delle partecipazioni sociali di G.T.L. S.r.l. potessero spiegare effetti nei suoi confronti e, dall'altro lato, ribadiva comunque di avere effettuato in proprio le forniture di merce di cui alle fatture azionate in sede monitoria e di essere dunque titolare del relativo credito.
La società opposta contestava, altresì, la produzione documentale avversaria, sostenendo che parte del materiale offerto in comunicazione da I.T.C. S.r.l. a sostegno dell'opposizione (segnatamente, alcune conferme d'ordine ed alcuni messaggi di posta elettronica) era stata in realtà creata ad hoc da AS ZZ, socio di maggioranza dell'attrice opponente.
ES S.r.l., dunque, domandava in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma integrale dello stesso.
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., la causa era quindi istruita tramite l'acquisizione dei documenti prodotti e l'assunzione di prova orale per testi e infine, dopo la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, era posta in decisione all'udienza del 07.01.2025, svoltasi con le modalità scritte previste dall'art. 127-ter c.p.c.
*** *** *** Preliminarmente va ricordato il principio in base al quale il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia a procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto (cfr. ex plurimiis, Cass. Civ., Sez.
III, Ordinanza 17.12.2024, n. 32959 e Cass. Civ., Sezz. VI – L, Ordinanza 28.05.2019, n. 14486). Sul piano sostanziale, pertanto, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su questi incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di credito, mentre spetta all'opponente provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. È, dunque, la parte opposta a dovere dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre all'opponente compete di contestarlo, allegando circostanze estintive, modificative o impeditive dell'altrui diritto, ovvero l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda. (v. Cass. Civ, Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533: «In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento»).
L'opposta ES S.r.l., dunque, era onerata di fornire la prova circa la fondatezza delle proprie pretese. orbene, all'esito dell'esame della copiosa documentazione versata in atti dalle parti e delle dichiarazioni testimoniali raccolte, detta prova può considerarsi in parte raggiunta.
L'attrice opponente sostiene che ES S.r.l. non avrebbe titolo per pretendere il pagamento delle fatture azionate in sede monitoria (definite più volte “soggettivamente inesistenti”: si veda, ad esempio, l'atto di citazione, a pagina 5) in quanto del tutto estranea al processo produttivo dei tessuti oggetto della fornitura. Infatti, a detta di I.T.C. S.r.l., l'opponente, aveva commissionato la lavorazione iniziale dei filati di sua proprietà a W.T.M. S.r.l., la quale aveva poi affidato il c.d. “finissaggio” dei tessuti semilavorati a OT S.r.l. Quest'ultima, dopo avere completato la fase di rifinitura, aveva riconsegnato il prodotto finale a W.T.M. S.r.l. che, a propria volta, lo aveva messo a disposizione della committente
I.T.C. S.r.l. per il ritiro.
pagina 8 di 12 Va escluso che l'estraneità della ES S.r.l. alla materialità del processo produttivo possa rilevare al fine di escluderne la titolarità del rapporto contrattuale di produzione e fornitura della merce. Né l'opponente ha allegato che analoga richiesta di pagamento del corrispettivo sia a lei venuta dalla diversa società W.T.M. S.r.l., indicata come originaria controparte contrattuale.
Fatte queste premesse, per comprendere i rapporti in essere tra le parti va tenuta presente la stretta interconnessione esistente tra alcuni dei soggetti coinvolti, in particolare tra W.T.M. S.r.l. e ES S.r.l..
Entrambe le società sono infatti partecipate per la totalità delle quote da Frhol S.r.l. ed amministrate in forma unipersonale dall'unico socio di quest'ultima, NC NO HE. Nel corso dell'istruttoria emergeva la forte promiscuità tra ES S.r.l. e W.T.M. S.r.l., con l'opposta che risultava operare presso lo stesso stabilimento di SA (VA) ove W.T.M. S.r.l. aveva sede.
Ciò è tanto vero che, per esempio, il teste CA AR, pur avendo dichiarato di essere stabilmente assunto alle dipendenze di W.T.M. S.r.l. dal 2022 (cfr. verbale di udienza del 22.05.2024), possedeva un account aziendale di posta elettronica avente dominio commerciale 'tessilesrl.com' utilizzato per comunicare con I.T.C. S.r.l. (si vedano i documenti nn. 14, 19, 20, 21, 22 e 26 prodotti dalla difesa di parte convenuta).
E, ancora: il medesimo CA AR, nel corso della propria deposizione, dichiarava che:
− «anche le consegne precedenti alla ITC erano state consegnate a quest'ultima presso la stessa sede in SA e anch'esse fatturate da E» (risposta al capitolo n. 5 articolato dalla difesa di ES S.r.l.);
− ignorava in quale veste NC NO HE avesse impartito ai propri collaboratori la direttiva di consentire ai clienti il ritiro della merce soltanto previo pagamento, se in qualità di legale rappresentante di WTM S.r.l., ovvero di ES S.r.l. («il HE era legale rappresentante di entrambe le società WTM e ES, non aveva specificato in che ruolo dava queste istruzioni», risposta al capitolo 6).
La descritta situazione di “fungibilità” tra ES S.r.l. e WTM S.r.l. era poi confermata anche dal teste RL MA.
Egli, rispondendo al capitolo n. 11 articolato da parte convenuta, affermava che «Inizialmente la merce usciva con il marchio WTS poi è cambiato e il marchio risultava E», pur non essendo in grado di riferire con esattezza a partire da quando ciò era avvenuto. Ricordava, inoltre, che al principio dell'estate 2022 sugli imballi della merce in uscita dall'opificio veniva apposto il marchio ES S.r.l. («Io vedevo il nome ES sugli imballi. A memoria ricordo che, dopo ¾ mesi dalla primavera 2022 ho iniziato a vedere il nome di ES srl sugli imballi»).
Di tale peculiare assetto di rapporti I.T.C. S.r.l. appariva non soltanto pienamente consapevole, ma anche partecipe.
Assai significativo, a tale riguardo, è il documento n. 18 del fascicolo di parte opposta, costituito dallo scambio di corrispondenza intercorso il 16.05.2023 tra SI TE, legale rappresentante di I.T.C. S.r.l., e MI IN, dell'ufficio amministrativo di ES S.r.l.. Nella propria risposta, TE faceva riferimento ad un accordo con NC NO HE del 31.03.2023, il quale «prevedeva l'acquisto del filato da parte di I.T.C. S.r.l. (come anticipo di produzione e la contestuale fatturazione dello stesso a voi). Tali importi sarebbero poi stati compensati al momento della emissione delle vostre fatture e della consegna della merce». Il tenore letterale delle dichiarazioni rese dal TE e l'espresso riferimento da questi compiuto all'«emissione delle vostre fatture» lasciano chiaramente intendere come fosse stato effettivamente previsto che la fatturazione dovesse essere appannaggio di ES S.r.l. e non di altro operatore eventualmente coinvolto nel processo produttivo.
Ulteriori conferme si traggono dalla lettura delle altre comunicazioni intercorse nel mese di maggio 2023 tra SI TE di I.T.C. S.r.l. con il personale di ES S.r.l., di cui al documento n. 19 del fascicolo di parte opposta. Ad esempio, il 12.05.2023 CA AR inviava al legale rappresentante di I.T.C. S.r.l. pagina 9 di 12 «copia della bolla e della fattura per la merce pronta a magazzino», mentre il 17.05.2023 era SI
TE a trasmettere copia delle ricevute comprovanti il pagamento di altre fatture emesse da ES S.r.l. nei confronti di I.T.C. S.r.l..
Infine, nell'e-mail inviata in data 26.06.2023 da SI TE a MI IN, il primo manifestava al secondo l'intenzione di procedere a breve al pagamento di fatture emesse da ES S.r.l. (documento n. 21 del fascicolo di parte opposta).
Da quanto precede emerge che, contrariamente a quanto dedotto dall'attrice opponente, i rapporti commerciali tra le due società in lite erano assai stretti, che era tutt'altro che inusuale che ES S.r.l. emettesse fattura nei confronti di I.T.C. S.r.l. e che quest'ultima le corrispondesse dei pagamenti. Anzi, emergeva trattarsi di prassi abbastanza consolidata tra le parti. In altri termini, il modus operandi dalle stesse seguito nella vicenda oggetto di controversia non pare discostarsi da quanto già avveniva normalmente nei loro abituali rapporti commerciali: appare perciò pretestuoso negare la titolarità del credito ingiunto in capo a ES S.r.l. sul presupposto dell'asserito non coinvolgimento della stessa nel processo produttivo dei tessuti
Si deve altresì ritenere pacifica la circostanza dell'avvenuta fornitura dei prodotti, in quanto non constano contestazioni formulate al riguardo da I.T.C. S.r.l. prima o durante il presente giudizio, come pure incontestata è la qualità dei prodotti forniti, non risultando che I.T.C. S.r.l. avesse mosso contestazioni riguardanti l'esistenza di vizi e di difetti dei manufatti acquistati.
Ciò posto, risulta documentato che tra le parti erano intercorse trattative per il ritiro della merce per il giorno 28.07.2023, presso lo stabilimento di via Verdi n. 1 a SA, sede di WTM S.r.l.. Il documento n. 13 del fascicolo di parte opposta, contenente anche i DDT n. 884/2023 e n. 891/2023 relativi a parte dei beni oggetto di fornitura, riproduce anche la corrispondenza intercorsa nel mese di luglio 2023 tra tale NA, collaboratrice di ITC S.r.l., e ES OC di ES S.r.l. per organizzare il ritiro della produzione (anche l'account di posta elettronica utilizzato da quest'ultima, come quello utilizzato dal teste AR, recava, infatti, il dominio @tessilesrl.com). Orbene, era stata proprio l'impiegata di ITC S.r.l.
a concordare con la propria interlocutrice la data del ritiro, fissandola per il 28.07.2023 (si confrontino i messaggi scambiati il 24.07.2023, ad ore 10,37 e ad ore 12,25, inviati in copia per conoscenza anche al legale rappresentante della società opponente, SI TE).
L'utilizzo, da parte del personale della società cliente, di credenziali di posta manifestamente riconducibili a ES S.r.l. (circostanza, questa, evidentemente nota al TE) induce a ritenere che
I.T.C. S.r.l. fosse perfettamente a conoscenza del fatto che sarebbe stata proprio ES S.r.l. ad eseguire la fornitura, il che rende evidentemente priva di pregio l'intera ricostruzione di parte opponente rispetto alla presunta “inesistenza soggettiva” delle fatture azionate in sede monitoria.
Va altresì osservato che TE, nella mattinata del 28.07.2023, si era poi effettivamente recato di persona presso lo stabilimento di WTM S.r.l. per sovrintendere al ritiro della merce. Ciò costituisce circostanza pacifica, confermata anche dai testi escussi, i quali dichiaravano che la consegna era stata inizialmente impedita dal mancato saldo anticipato delle fatture e che lo sblocco dell'impasse e la finalizzazione della consegna erano stati resi possibili soltanto grazie alla trattativa telefonica intercorsa tra NC NO HE e SI TE, nel corso della quale quest'ultimo aveva assicurato il pagamento a mezzo bonifico bancario entro la stessa giornata.
Alla luce delle circostanze esposte, può ritenersi assodata l'esistenza del diritto di credito in capo a ES S.r.l. per la fornitura di merce. Acclarato l'an di tale diritto, rimane da verificare se la convenuta opposta abbia anche offerto la prova del quantum dovuto, prova della quale essa era onerata alla luce dei sopra richiamati principi giurisprudenziali in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
Sulla scorta dei documenti versati in atti, tale prova può dirsi raggiunta soltanto in parte. pagina 10 di 12 Va osservato, innanzitutto, che tra la documentazione prodotta dall'opposta ES S.r.l. non si rinvengono offerte commerciali accettate da I.T.C. S.r.l., né tantomeno conferme d'ordine che possano indicare quali fossero le condizioni contrattuali praticate dalle parti, mentre documenti di tale natura venivano offerti in comunicazione dalla difesa dell'attrice opponente, benché tutti formati da WTM S.r.l. anziché da ES S.r.l. Tale circostanza si può ragionevolmente spiegare con la “sovrapposizione” di ruoli che si è vista sussistere tra ES S.r.l. e WTM S.r.l., alla quale avevano fatto cenno anche i testi escussi nelle rispettive dichiarazioni (CA AR, ad esempio, aveva spiegato che: «Le lavorazioni erano state eseguite dalla WTM, il fissaggio era conferito in conto terzi a OT e la fatturazione spettava a
ES s.r.l. È una procedura aziendale stabilita dal mio responsabile dott. HE NC come prassi di fornitura»).
Orbene, il raffronto tra la lista degli articoli compravenduti riportata in ciascuna delle fatture emesse da
ES S.r.l. con gli elenchi contenuti nei relativi documenti di trasporto, con gli elenchi estrapolati dalle conferme d'ordine prodotte da WTM S.r.l. e con quelli inseriti nell'offerta commerciale da quest'ultima formulata (doc. 16 del fascicolo di parte opponente) mostra da un lato la perfetta sovrapponibilità tra l'uno e l'altro elenco nonché l'identità degli articoli e, dall'altro lato, uno scarto sensibile tra il prezzo unitario dei singoli prodotti praticato dall'opposta a I.T.C. S.r.l. rispetto a quello concordato da quest'ultima con WTM S.r.l. In corso di causa, ES S.r.l. non provava, né offriva di provare, l'esistenza di accordi commerciali con la controparte che potessero giustificare l'applicazione di prezzi unitari degli articoli maggiorati della misura esposta nelle fatture. Tenuto conto degli schemi operativi che regolavano i complessi rapporti tra i soggetti coinvolti, già in precedenza tratteggiati, è dunque presumibile che le parti avessero inteso confermare le condizioni economiche liberamente fissate da I.T.C. S.r.l. e da WTM S.r.l. anche nel rapporto con la ES S.r.l., stante le modalità del suo coinvolgimento nella fornitura, come sopra descritte.
Procedendo articolo per articolo a moltiplicare il costo unitario per le quantità di tessuto commissionate, si perviene a rideterminare nella minor misura di € 94.344,13 il credito di ES S.r.l., a fronte dell'importo ingiunto di € 120.526,46. Il decreto ingiuntivo dovrà dunque essere revocato e l'attrice opponente dovrà essere condannata a versare all'opposta la somma predetta.
Resta assorbita la domanda volta all'accertamento dell'abuso di dipendenza economica di cui all'art. 9, l. n. 192/1998, così come quella di annullamento per vizio del consenso, in quanto il contenimento della pretesa creditoria entro i limiti delle condizioni previgenti (in concreto ritenute applicabili alle forniture oggetto di causa) esclude la stessa sussistenza di eventuali accordi attuativi del preteso abuso ovvero viziati da indebite pressioni.
Nessuna compensazione può invece essere operata tra il credito di ES S.r.l., come ora quantificato, ed il controcredito vantato dall'attrice opponente, fondato sulle fatture n. 1045/2023, n. 1421/2023 e n. 1587/2023 relative all'acquisto di filati da parte di I.T.C. S.r.l. per complessivi € 87.768,26, destinati a ad essere impiegati nella produzione di tessuti.
Lo schema operativo ora descritto non è controverso: infatti, ES S.r.l. non contestava le fatture predette, peraltro anche parzialmente saldate (si veda la tabella riepilogativa di cui al documento n. 31 del fascicolo di parte opponente). L'opposta contesta, invece, l'inesigibilità del controcredito di € 35.170,97 ex adverso vantato. Orbene, la corrispondenza scambiata dalle parti conferma che gli accordi in essere prevedevano il rimborso progressivo della materia prima fornita da I.T.C. S.r.l., di pari passo con l'utilizzo della stessa nel corso del ciclo produttivo. Conferma di ciò si trae dalle e-mail intercorse il 16.05.2023 ed il 17.05.2023 tra il legale rappresentante dell'opponente, SI TE, e l'amministrazione di ES S.r.l. (documenti n. 18 e n. 20 del fascicolo di parte convenuta): in particolare, nella seconda comunicazione, il TE invita il proprio interlocutore a versare l'”acconto” delle fatture n. 1045/2023 e n. 1423/2023 maturato in ragione della «quantità di filo utilizzata».
pagina 11 di 12 In realtà, in corso di causa, stante anche il rigetto dei mezzi di prova orale articolati dall'opponente per le ragioni esposte nell'ordinanza del 19.04.2024, che qui si richiamano, non veniva provato che la partita di filati acquistata e messa a disposizione da I.T.C. S.r.l. fosse stata effettivamente utilizzata per intero e, dunque, se si fosse concretizzato il diritto dell'opponente al saldo del credito residuo portato dalle fatture predette. Difettando la prova certa dell'avveramento della condizione cui il pagamento era stato subordinato, la domanda formulata da I.T.C. S.r.l. non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna I.T.C. S.r.l. – Italian Textile Company al pagamento in favore di ES S.r.l. di € 94.344,13, oltre interessi moratori ex art. 5 d.lg. n. 231/2002 dal dovuto al saldo;
condanna I.T.C. S.r.l. – Italian Textile Company a rifondere a ES S.r.l. le spese di lite, liquidate in €
12.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.
Busto Arsizio, 07.02.2025
Il Giudice
Nicola Cosentino
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