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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/09/2025, n. 7265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7265 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8547/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8547/2025 promossa da: (C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. LOMBARDO MICHELE e dell'avv. SISTI ENRICO ( VIA MONTE C.F._1
NAPOLEONE, 18 20121 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA MONTE NAPOLEONE 18 MILANO presso il difensore avv. LOMBARDO MICHELE ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOI FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_2
MARIA e dell'avv. FUMAGALLI ALBERTO ( ) via san vittore 40 MILANO, C.F._2 elettivamente domiciliato in C/O AVV. SILVIA DE ANGELI VIALE DEI FIORI, 39 CUSANO MILANINO presso il difensore avv. LOI FRANCESCO MARIA CONVENUTO CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previa ogni pronuncia e/o declaratoria del caso, così giudicare: in via preliminare: - rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1072/2025, in quanto carente di idonea prova scritta e comunque per essere l'opposizione fondata su ampia prova scritta. In via principale e nel merito: - revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque rigettare tutte le domande svolte da anche in via riconvenzionale, nei confronti di in quanto Controparte_1 Parte_1 infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso: - accertare e dichiarare l'abuso del diritto e dello strumento processuale e comunque la temerarietà, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dell'azione intrapresa da per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto condannare la stessa, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno a favore di in Parte_1 misura non inferiore al 10% dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto, o comunque nella diversa misura determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c.. Con vittoria di onorari, spese generali ex lege, contributo unificato oltre IVA e CPA e spese di registrazione della sentenza. Per Controparte_1
In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto essendo il credito riconosciuto dall'opponente; nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella non creduta ipotesi di revoca del decreto opposto, condannare l'opponente a pagare a Controparte_1 la somma di € 200.011,68, ovvero del diverso importo ritenuto dovuto, oltre interessi al tasso di cui all'art.
[...]
5 D. Lg. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo;
in via riconvenzionale subordinata, condannare l'opponente a risarcire il danno causato a nella misura di € 158.480,25, ovvero del Controparte_1
pagina 1 di 4 diverso importo ritenuto dovuto, oltre interessi dal 15.5.2023 al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 1072/2025 emesso da questo tribunale a favore di società di factoring che ha acquistato il credito azionato, a carico di Controparte_1
Parte_1
Quest'ultima, debitrice ceduta, allega in ultima analisi che il credito deriva da un rapporto di fornitura che non è mai stato eseguito dal creditore cedente Controparte_2
Va premesso che in termini generali il creditore, i.e. (nel caso di specie) Controparte_1
ha esclusivamente l'onere di provare il contratto e il termine di scadenza, nonché di
[...] allegare l'inadempimento di controparte debitrice, sulla quale grava l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del primo (Cass. S.U. n. 13533/2001). Nel caso di specie, la prova che non vi sia stato adempimento deve essere data quindi da
. Parte_1
Ora, la stessa invoca una nota di credito (riferita alla fattura di vendita dalla quale originerebbe il credito azionato) emesse da (docc. 2 e 3 attrice). La nota è del CP_2
28.7.2023; della circostanza, l'odierna opponente ha reso edotto l'odierna convenuta in pari data (doc. 4). Non vi è invece traccia documentale della dichiarazione da parte di di CP_2 essere nell'impossibilità di adempiere, come pure del fatto, allegato e riferito all'odierna convenuta, che “ha omesso di segnalare che un anno prima rispetto al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di T4v qui opposto, la stessa ha agito in via monitoria nei confronti di al fine di ottenere – inter alia – la corresponsione del medesimo importo CP_2 oggetto del credito di cui oggi chiede il pagamento a - ha omesso di segnalare CP_1 che ha ottenuto dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo immediatamente CP_1 esecutivo nei confronti di CP_2
il problema dell'effettività dell'inadempimento, si osserva che Parte_2
- In data 12 maggio 2023, trasmetteva a mezzo pec il modulo predisposto da ed CP_1 avente ad oggetto la dichiarazione di accettazione dell'avvenuta cessione del credito intervenuta tra e (doc. 7). Sul punto occorre sin d'ora rilevare che la CP_2 CP_1 sottoscrizione del modulo da parte di è intervenuta nel mese di maggio 2023, ovvero in una data antecedente alla scadenza del termine per la consegna da parte di della CP_2 merce oggetto dell'Ordine (i.e. 15 luglio 2023). Si discute, in altri termini, della portata della dichiarazione, sottoscritta da e resa in CP_3 un momento asseritamente anteriore a quello contrattualmente previsto per la consegna della merce, in base alla quale pagina 2 di 4 Parte attrice allega che si tratta di una clausola vessatoria, peraltro sottoscritta in un momento in cui la merce non era stata ancora consegnata;
in senso contrario, parte convenuta allega che non vi era alcun obbligo né necessità per così dire materiale da parte di di firmare la suddetta dichiarazione, oltre alla circostanza che non viene in rilievo Parte_1 un contratto rispetto al quale si possa parlare di clausole vessatorie ai sensi dell'art. 1341 c.c. Si osserva poi che “il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario” (cfr. Cass. 24657/2016)”. Si proceda con ordine. Pacifico che debitore ceduto e credito originario non possano, in via negoziale, fare venire meno il credito ormai ceduto. Nel caso di specie però non si può negare il diritto che, in ipotesi, spetterebbe a di Parte_1 non pagare nel caso in cui non abbia ricevuto alcunché; la cessione di un credito non vale a rendere quest'ultimo astratto e autonomo. In secondo luogo, si osserva che parte opponente ha, né più né meno, eccepito l'inadempimento: non pago perché non ho ricevuto la merce. In questo caso, sempre in base a sezioni unite n. 13533/2001, venendo in rilievo l'art. 1460 c.c. (comprovato dalla nota di credito), spetta a parte odierna convenuta provare, a questo punto, l'adempimento.
Sorge allora a questo punto della ricostruzione in esame il problema della portata della dichiarazione supra riportata. Va premesso che se davvero la suddetta dichiarazione integrasse una confessione, i.e. una narrazione di un fatto sfavorevole a chi lo rende, la stessa per definizione non potrebbe riguardare un fatto che, pacificamente, doveva ancora verificarsi, ossia futuro. E siccome si è visto che a venire in rilievo, ai fini della decisione della causa, è il fatto positivo dell'adempimento, da provarsi a cura del convenuto opposto, spetta in ultima analisi a questi dimostrare quando è avvenuto l'adempimento e che quest'ultimo è anteriore alla dichiarazione suddetta: che solo in questo caso avrebbe valore confessorio. Tuttavia, l'impostazione in esame (ossia nei termini di una confessione) non pare corretta. Le dichiarazioni suddette riguardano qualificazioni giuridiche e impegni. Le prime attengono al credito in sé (reale, valido, libero di vincoli o gravami), e di per sé stesse non hanno necessariamente attinenza al fatto che sia intervenuto l'adempimento della prestazione corrispettive, potendo riferirsi anche al credito in sé: il credito esiste, impregiudicato il fatto che la controprestazione che giustifica causalmente il primo ancora non abbia avuto esecuzione. In sintesi, non è a questa parte della dichiarazione che occorre attribuire rilievo ai fini della decisione della causa. pagina 3 di 4 Il problema è la seconda parte della dichiarazione.
Una dichiarazione del genere, anzitutto, non integra una clausola vessatoria perché non è contenuta in alcun modulo contrattuale. Né si può ritenere imposta al debitore ceduto, perché questi potrebbe non firmarla, limitandosi ad attestare che, effettivamente, è potenzialmente debitrice (come per es. nel caso in cui la stessa sia resa prima dell'inadempimento, nel caso di specie di . È verosimile che sia resa nel contesto di CP_2 una fiducia commerciale diffusa: il debitore opera in fondo un “favore” al creditore cedente, che in questo modo potrà ricevere l'anticipo dal factor. Quest'ultimo, a propria volta, ha un interesse che, almeno astrattamente, è meritevole di tutela a farsi rendere una dichiarazione del genere, perché il factor nulla sa in genere del rapporto sottostante, ossia della sua esecuzione (o meno), essendo del resto un mero intermediario finanziario. Ciò posto, si tratta in ultima analisi di una dichiarazione tramite la quale il factor si libera del rischio di inadempimento da parte del creditore cedente, il vero convitato di pietra, più che della vicenda, del problema. Ora, per i motivi meritevoli di tutela già evidenziati e per l'assenza di elementi che, già in astratto, possono far ritenere che il debitore ceduto sia tenuto o pressato a sottoscrivere la suddetta dichiarazione, si ritiene che la rinuncia suddetta sia valida ed efficace, e che neppure la stessa ricada nell'ambito dell'art. 1341 c.c. (e neppure nell'ambito dell'art. 33 c. cons., stante l'assenza dei presupposti di fattispecie). È il debitore ceduto che si è assunto il rischio dell'inadempimento del cedente nei confronti dell'odierno convenuto. Il decreto deve quindi essere confermato. La novità della questione giustifica una compensazione delle spese (lambisce il tema della portata impegnativa della dichiarazione Cass. n. 3319/2020, in relazione però a una fattispecie che non sembra esattamente riconducibile alle problematiche rilevanti nel caso di specie).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1072/2025 emesso da questo tribunale e per l'effetto DICHIARA L'esecutività del decreto Compensate le spese di lite Milano, 30 settembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8547/2025 promossa da: (C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. LOMBARDO MICHELE e dell'avv. SISTI ENRICO ( VIA MONTE C.F._1
NAPOLEONE, 18 20121 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA MONTE NAPOLEONE 18 MILANO presso il difensore avv. LOMBARDO MICHELE ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOI FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_2
MARIA e dell'avv. FUMAGALLI ALBERTO ( ) via san vittore 40 MILANO, C.F._2 elettivamente domiciliato in C/O AVV. SILVIA DE ANGELI VIALE DEI FIORI, 39 CUSANO MILANINO presso il difensore avv. LOI FRANCESCO MARIA CONVENUTO CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previa ogni pronuncia e/o declaratoria del caso, così giudicare: in via preliminare: - rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1072/2025, in quanto carente di idonea prova scritta e comunque per essere l'opposizione fondata su ampia prova scritta. In via principale e nel merito: - revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque rigettare tutte le domande svolte da anche in via riconvenzionale, nei confronti di in quanto Controparte_1 Parte_1 infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso: - accertare e dichiarare l'abuso del diritto e dello strumento processuale e comunque la temerarietà, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dell'azione intrapresa da per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto condannare la stessa, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno a favore di in Parte_1 misura non inferiore al 10% dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto, o comunque nella diversa misura determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c.. Con vittoria di onorari, spese generali ex lege, contributo unificato oltre IVA e CPA e spese di registrazione della sentenza. Per Controparte_1
In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto essendo il credito riconosciuto dall'opponente; nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella non creduta ipotesi di revoca del decreto opposto, condannare l'opponente a pagare a Controparte_1 la somma di € 200.011,68, ovvero del diverso importo ritenuto dovuto, oltre interessi al tasso di cui all'art.
[...]
5 D. Lg. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo;
in via riconvenzionale subordinata, condannare l'opponente a risarcire il danno causato a nella misura di € 158.480,25, ovvero del Controparte_1
pagina 1 di 4 diverso importo ritenuto dovuto, oltre interessi dal 15.5.2023 al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 1072/2025 emesso da questo tribunale a favore di società di factoring che ha acquistato il credito azionato, a carico di Controparte_1
Parte_1
Quest'ultima, debitrice ceduta, allega in ultima analisi che il credito deriva da un rapporto di fornitura che non è mai stato eseguito dal creditore cedente Controparte_2
Va premesso che in termini generali il creditore, i.e. (nel caso di specie) Controparte_1
ha esclusivamente l'onere di provare il contratto e il termine di scadenza, nonché di
[...] allegare l'inadempimento di controparte debitrice, sulla quale grava l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del primo (Cass. S.U. n. 13533/2001). Nel caso di specie, la prova che non vi sia stato adempimento deve essere data quindi da
. Parte_1
Ora, la stessa invoca una nota di credito (riferita alla fattura di vendita dalla quale originerebbe il credito azionato) emesse da (docc. 2 e 3 attrice). La nota è del CP_2
28.7.2023; della circostanza, l'odierna opponente ha reso edotto l'odierna convenuta in pari data (doc. 4). Non vi è invece traccia documentale della dichiarazione da parte di di CP_2 essere nell'impossibilità di adempiere, come pure del fatto, allegato e riferito all'odierna convenuta, che “ha omesso di segnalare che un anno prima rispetto al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di T4v qui opposto, la stessa ha agito in via monitoria nei confronti di al fine di ottenere – inter alia – la corresponsione del medesimo importo CP_2 oggetto del credito di cui oggi chiede il pagamento a - ha omesso di segnalare CP_1 che ha ottenuto dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo immediatamente CP_1 esecutivo nei confronti di CP_2
il problema dell'effettività dell'inadempimento, si osserva che Parte_2
- In data 12 maggio 2023, trasmetteva a mezzo pec il modulo predisposto da ed CP_1 avente ad oggetto la dichiarazione di accettazione dell'avvenuta cessione del credito intervenuta tra e (doc. 7). Sul punto occorre sin d'ora rilevare che la CP_2 CP_1 sottoscrizione del modulo da parte di è intervenuta nel mese di maggio 2023, ovvero in una data antecedente alla scadenza del termine per la consegna da parte di della CP_2 merce oggetto dell'Ordine (i.e. 15 luglio 2023). Si discute, in altri termini, della portata della dichiarazione, sottoscritta da e resa in CP_3 un momento asseritamente anteriore a quello contrattualmente previsto per la consegna della merce, in base alla quale pagina 2 di 4 Parte attrice allega che si tratta di una clausola vessatoria, peraltro sottoscritta in un momento in cui la merce non era stata ancora consegnata;
in senso contrario, parte convenuta allega che non vi era alcun obbligo né necessità per così dire materiale da parte di di firmare la suddetta dichiarazione, oltre alla circostanza che non viene in rilievo Parte_1 un contratto rispetto al quale si possa parlare di clausole vessatorie ai sensi dell'art. 1341 c.c. Si osserva poi che “il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario” (cfr. Cass. 24657/2016)”. Si proceda con ordine. Pacifico che debitore ceduto e credito originario non possano, in via negoziale, fare venire meno il credito ormai ceduto. Nel caso di specie però non si può negare il diritto che, in ipotesi, spetterebbe a di Parte_1 non pagare nel caso in cui non abbia ricevuto alcunché; la cessione di un credito non vale a rendere quest'ultimo astratto e autonomo. In secondo luogo, si osserva che parte opponente ha, né più né meno, eccepito l'inadempimento: non pago perché non ho ricevuto la merce. In questo caso, sempre in base a sezioni unite n. 13533/2001, venendo in rilievo l'art. 1460 c.c. (comprovato dalla nota di credito), spetta a parte odierna convenuta provare, a questo punto, l'adempimento.
Sorge allora a questo punto della ricostruzione in esame il problema della portata della dichiarazione supra riportata. Va premesso che se davvero la suddetta dichiarazione integrasse una confessione, i.e. una narrazione di un fatto sfavorevole a chi lo rende, la stessa per definizione non potrebbe riguardare un fatto che, pacificamente, doveva ancora verificarsi, ossia futuro. E siccome si è visto che a venire in rilievo, ai fini della decisione della causa, è il fatto positivo dell'adempimento, da provarsi a cura del convenuto opposto, spetta in ultima analisi a questi dimostrare quando è avvenuto l'adempimento e che quest'ultimo è anteriore alla dichiarazione suddetta: che solo in questo caso avrebbe valore confessorio. Tuttavia, l'impostazione in esame (ossia nei termini di una confessione) non pare corretta. Le dichiarazioni suddette riguardano qualificazioni giuridiche e impegni. Le prime attengono al credito in sé (reale, valido, libero di vincoli o gravami), e di per sé stesse non hanno necessariamente attinenza al fatto che sia intervenuto l'adempimento della prestazione corrispettive, potendo riferirsi anche al credito in sé: il credito esiste, impregiudicato il fatto che la controprestazione che giustifica causalmente il primo ancora non abbia avuto esecuzione. In sintesi, non è a questa parte della dichiarazione che occorre attribuire rilievo ai fini della decisione della causa. pagina 3 di 4 Il problema è la seconda parte della dichiarazione.
Una dichiarazione del genere, anzitutto, non integra una clausola vessatoria perché non è contenuta in alcun modulo contrattuale. Né si può ritenere imposta al debitore ceduto, perché questi potrebbe non firmarla, limitandosi ad attestare che, effettivamente, è potenzialmente debitrice (come per es. nel caso in cui la stessa sia resa prima dell'inadempimento, nel caso di specie di . È verosimile che sia resa nel contesto di CP_2 una fiducia commerciale diffusa: il debitore opera in fondo un “favore” al creditore cedente, che in questo modo potrà ricevere l'anticipo dal factor. Quest'ultimo, a propria volta, ha un interesse che, almeno astrattamente, è meritevole di tutela a farsi rendere una dichiarazione del genere, perché il factor nulla sa in genere del rapporto sottostante, ossia della sua esecuzione (o meno), essendo del resto un mero intermediario finanziario. Ciò posto, si tratta in ultima analisi di una dichiarazione tramite la quale il factor si libera del rischio di inadempimento da parte del creditore cedente, il vero convitato di pietra, più che della vicenda, del problema. Ora, per i motivi meritevoli di tutela già evidenziati e per l'assenza di elementi che, già in astratto, possono far ritenere che il debitore ceduto sia tenuto o pressato a sottoscrivere la suddetta dichiarazione, si ritiene che la rinuncia suddetta sia valida ed efficace, e che neppure la stessa ricada nell'ambito dell'art. 1341 c.c. (e neppure nell'ambito dell'art. 33 c. cons., stante l'assenza dei presupposti di fattispecie). È il debitore ceduto che si è assunto il rischio dell'inadempimento del cedente nei confronti dell'odierno convenuto. Il decreto deve quindi essere confermato. La novità della questione giustifica una compensazione delle spese (lambisce il tema della portata impegnativa della dichiarazione Cass. n. 3319/2020, in relazione però a una fattispecie che non sembra esattamente riconducibile alle problematiche rilevanti nel caso di specie).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1072/2025 emesso da questo tribunale e per l'effetto DICHIARA L'esecutività del decreto Compensate le spese di lite Milano, 30 settembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 4 di 4