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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 14/11/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1749/2024
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa RI OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c
nel procedimento iscritto al N. R.G. 1749 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. DANIELE SPENA, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1 contumace;
Conclusioni: RICORRENTE: come da note conclusive dd. 24-10-2025 “- NEL MERITO: accertare e dichiarare, per le ragioni ed i titoli di cui in narrativa, la responsabilità ex art. 2049 c.c. in capo a (P. IVA ) con sede legale in 38076 Madruzzo CP_1 P.IVA_1 (TN), via Laghetto n. 1, in persona del legale rappresentante signor (CF. CP_2
) residente in [...] e, comunque, in C.F._2 persona del legale rappresentante pro tempore, per il fatto illecito del signor Parte_2 nato a [...] il [...] residente in [...] int. 7, in qualità di ex incaricato alle vendite di e, per l'effetto, - condannare (P. IVA CP_1 CP_1
) con sede legale in 38076 Madruzzo (TN), via Laghetto n. 1, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante signor (CF. ) residente in [...] e, comunque, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno patito dal signor indicato nella misura di euro 53.000,00 Parte_1 e, comunque, in misura non inferiore ad euro 23.000,00 pari al prezzo di acquisto della trattrice agricola di cui alla fattura sub doc. 10, oltre agli interessi di mora al tasso legale ex art. 1284, comma 4, c.c. maturati e maturandi sulla predetta somma dal deposito del presente ricorso e sino al saldo effettivo;
- IN OGNI CASO: con vittoria di spese, anticipazioni ed onorari del difensore, maggiorati del rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, oltre 4% CNPA ed IVA nella misura di legge, se ed in quanto dovuta”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
Il ricorrente agisce in giudizio esponendo:
- di essersi recato nell'agosto 2021 presso la sede della società convenuta, nota rivenditrice di mezzi agricoli, e che, in detta occasione, gli comunicava di Persona_1 rivolgersi all'agente di zona, di cui forniva il contatto telefonico;
Parte_2
- di aver proceduto quindi a contattare il sig. e suo tramite alla sottoscrizione di Pt_2 proposta di acquisto di una trattrice agricola Fort Rambo S2000 per il corrispettivo di euro
19.000,00 oltre IVA, per finale dovuto pari ad euro 23.000,00;
- di aver provveduto il 7-9-2021 al pagamento della somma di euro 12.000,00;
- di aver, inoltre, consegnato brevi manu al collaboratore della resistente l'importo di euro
4.000,00, ricevendo quietanza scritta;
- che, a fronte della prospettazione di una riduzione del corrispettivo, in data 28-9-2021 sottoscriveva nuova proposta di commissione, procedendo al versamento dell'ulteriore importo di euro 9.000,00;
- che, in data 26-10-2021, su richiesta del collaboratore del effettuava nuovo CP_1 versamento di euro 2.000,00;
- che, richieste informazioni attesa la mancata consegna della trattrice, su indicazioni del procedeva a nuovi versamenti di denaro onde “accelerare la consegna”, in particolare, Pt_2 il 10-11-2022 per euro 10.000,00, il 12-11-2022 per euro 5.000,00 “da restituire entro il
12.11.2021” e per euro 10.000,00 da restituire “entro la data di consegna del mezzo S2000”;
- che, in seguito, il gli comunicava la necessità di procedere con urgenza Pt_2 all'immatricolazione del mezzo, che avveniva il 23-12-2021 pur in difetto di consegna;
- che la convenuta nel febbraio-marzo 2022 contattava il ricorrente richiedendo quando sarebbe avvenuto il pagamento del mezzo pronto da mesi per la consegna;
- di aver contattato il il quale ammetteva di aver trattenuto per sé il denaro versato;
Pt_2
- che la convenuta chiariva di aver allontanato da tempo il collaboratore per condotte simili e che avrebbe consegnato il mezzo soltanto a fronte del pagamento del prezzo;
- di aver proceduto a versamenti in favore della convenuta per l'importo di euro
22.000,00, al netto dell'acconto di 1.000,00 euro;
- che la convenuta è responsabile ex art. 2049 c.c. per il fatto illecito commesso dal suo collaboratore;
pag. 2/8 - che, pur in difetto di un rapporto di lavoro subordinato, deve ritenersi sussistente nel caso concreto un rapporto di preposizione per la presenza di poteri di direzione e controllo, tenuto conto dell'autorizzazione alla ricezione di somme in nome e per conto della società e dei post sulle pagine social della convenuta con fotografie rappresentative del al momento Pt_2 della consegna di mezzi o di eventi aziendali, ricorrendo, inoltre, un'occasionalità necessaria in relazione alle mansioni derivanti dal ruolo di agente di zona;
conclusivamente richiedendo accertarsi la responsabilità ex art. 2049 c.c. in capo alla convenuta e la condanna al risarcimento del danno indicato nella misura di euro 53.000,00 e, in subordine, di euro 23.000,00.
La convenuta, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 13-11-2024.
Istruita mediante l'acquisizione dei documenti offerti, la ricorrente ha precisato le rispettive conclusioni come da verbale di causa del 5-11-2025 e il giudice ha riservato la decisione.
2. Sul rigetto della domanda attorea.
La domanda del ricorrente è priva di fondamento e deve essere rigettata.
Non articolato alcun capitolo di prova ad opera del ricorrente, né potendo trovare applicazione il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. alla luce della contumacia della convenuta, invero dubbia permane financo la prova del ruolo di agente assunta dal Pt_2 nei rapporti con la resistente, nulla potendosi evincere al riguardo da eventuale documentazione fotografica (doc. 15 ric.). Nondimeno a siffatto ruolo sembra fare riferimento la difesa di quest'ultima nell'ambito di intervento stragiudiziale (doc. 14 ric.) e l'acquisto del trattore risulta infine intervenuto per il corrispettivo (docc. 10, 11 e 12) già pattuito per il tramite del Pt_2 nella proposta del 2-9-2021 (doc. 3 ric.), detratto l'acconto che parimenti in via stragiudiziale la resistente ha riferito di aver ricevuto in data 28-9-2021 (doc. 14). Sprovvista di alcuna offerta di prova permane comunque la sussistenza in capo al di poteri di riscossione di somme Pt_2 di denaro all'infuori di quelle concernenti l'acconto per il limitato importo di euro 1.000,00.
Ciò premesso, nei limiti dei documenti versati agli atti può dirsi sufficientemente dimostrato, innanzitutto, che il ricorrente abbia sottoscritto il 2-9-2021 c.d. “proposta di commissione” per l'acquisto di trattrice agricola al prezzo di 23.000,00 comprensivo di I.V.A.
(doc. 3 ric.). Il documento menzionato reca espressa indicazione circa il “pagamento alla consegna”, quest'ultima prevista in “60 gg circa” (doc. 3 cit.).
pag. 3/8 Il ricorrente allega e documenta di aver sottoscritto, inoltre, una nuova proposta di acquisto dd. 28-9-2021 (docc. 5f e 5r), da cui sembrerebbero evincersi, in primo luogo, la riduzione del corrispettivo -secondo annotazione sul medesimo documento indicato in euro
“22.000,00 ivati” sì da potersi assumere la già intervenuta detrazione dell'acconto di euro
1.000,00 dal prezzo originario di euro 23.000,00 (doc. 3)- sino al nuovo importo di 19.000,00 euro comprensivo di IVA;
in secondo luogo, l'annotazione di importi asseritamente percepiti dal per euro 23.000,00, di cui euro 3.000,00 “da restituire entro metà mese” (doc. 5F); Pt_2 ancora, sul retro del documento, l'impegno a firma di “ ” alla restituzione “entro Parte_2 il 12/11/2021 … x prestito € 5000,00 a ” e ancora della somma di “€ 10.000 entro Parte_1 la consegna del mezzo S2000” (doc. 5R).
Diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente la documentazione agli atti consente di reputare il raggiungimento di effettiva prova dei trasferimenti di denaro per il più limitato importo di euro 32.660,00 (docc. 4, 6, 7 e 8). Il ricorrente documenta, infatti, in particolare, trasferimenti di denaro a mezzo di bonifico del 7-9-2021 per euro 12.000,00 con causale
“Caparra Fort AB S” (doc. 4), del 30-9-2021 per euro 9.000,00 a titolo di “saldo acquisto macchina agricola” (doc. 6), del 27-10-2021 per euro 2.000,00 con causale “trattore” (doc. 7), del 10-11-2021 per euro 9.660,00 con causale “saldo macchina” (doc. 8).
In nessun caso i documenti attestanti le obbligazioni di restituzione assunte dal Pt_2 per complessivi euro 28.000,00 (docc. 5), potrebbero costituire idonea e sufficiente dimostrazione e prova di versamenti ulteriori, connotandosi, invece, per la qualificazione causale dei trasferimenti di denaro altrimenti e già documentati. Non corredato da alcuna dimostrazione è comunque l'ulteriore trasferimento di denaro per 15.000,00 in data 12-11-2022
(ricorso, pagg. 5-6), peraltro quanto alla somma di euro 5.000,00 smentito semmai dalla circostanza che l'impegno alla restituzione vede quale scadenza precisamente la stessa data del
12-11-2022 (doc. 5R) e quanto ad euro 10.000,00 dal rilievo che la data di consegna del mezzo era stata prevista entro sessanta giorni, ormai scaduti al novembre 2022, senza che comunque le menzionate pattuizioni rechino alcuna data diversa da quella del documento del 28-9-2021
(doc. 5f).
Sostiene ancora il ricorrente di aver provveduto alla consegna brevi manu di somme di denaro per euro 4.000,00, circostanza di cui a suo dire vi sarebbe evidenza nelle annotazioni a firma del (nella parte e nella misura in cui indicati in via immediata non a titolo Pt_2 restitutorio) di cui ai docc. 4 e 5. In particolare, dalla contabile del 7-9-2021 risulterebbe, altresì,
l'indicazione di “E 12.000,00 + 2.000,00 + 2.000” come “PAGATO” e “rimanente 7000,0 alla consegna” (doc. 4). Tuttavia, anche in considerazione dei limiti di efficacia probatoria dei pag. 4/8 documenti provenienti dal terzo rispetto alle parti vieppiù in considerazione dell'assenza Pt_2 di idonea dimostrazione, come sopra sottolineato, circa i rapporti con la resistente in specie in punto di poteri di riscossione e rappresentanza, nessuna offerta di prova è articolata dal resistente a conferma di una siffatta corresponsione, di cui permarrebbe comunque indimostrato il titolo.
Per quanto sopra l'ammontare complessivo oggetto di trasferimento in favore del Pt_2 non potrebbe comunque intendersi dimostrato per importo superiore ad euro 32.660,00 (o al più ad euro 36.660,00 in considerazione della somma di euro 4.000,00 asseritamente consegnata brevi manu).
Inoltre, quanto agli importi esposti nella c.d. proposta di commissione del 28-9-2021, il ha assunto impegno alla restituzione per la complessiva somma di euro 18.000,00 (doc. Pt_2
5 cit.). In particolare, se l'originaria pattuizione fra le parti contemplava le modalità di pagamento con previsione di saldo soltanto alla consegna (doc. 3 ric.), il nuovo documento del
28-9-2021 rivela sul fronte (doc. 5f) l'indicazione di trasferimenti in denaro per complessivi euro 19.000,00 (23.000,00 ove computata anche la somma di euro 4.000,00), di cui euro
3.000,00 indicati come oggetto di impegno alla restituzione entro metà mese sottoscritto dal e sul retro (doc. 5r) ulteriore impegno del per la restituzione di euro 5.000,00 Pt_2 Pt_2 entro il 12-11-2021 e per la restituzione di euro 10.000,00 entro la consegna del mezzo.
Nell'intervento stragiudiziale della difesa del medesimo ricorrente, sottoscritta personalmente anche da quest'ultimo (doc. 13 ric.), quanto alle circostanze che hanno condotto alla sottoscrizione della c.d. seconda proposta di commissione, è precisamente riferito che il nella prospettazione di “un trattamento di favore rispetto all'ordine ed alla consegna Pt_2 del veicolo”, richiese che il “gli prestasse del denaro a titolo personale (complessivamente Pt_1 euro 18.000,00) che gli avrebbe restituito comunque entro la data di consegna del Rambo”, complessivamente quantificandosi l'ammontare versato in euro 45.000,00 (cfr. doc. 13 cit.).
Non soltanto appare evidente l'incongruenza degli importi dedotti (euro 53.000,00 nella presente sede;
euro 45.000,00 in sede stragiudiziale), ma oggetto invero di confessione stragiudiziale risulta la circostanza per cui la consegna di denaro per euro 18.000,00 sarebbe intervenuta a titolo di prestito personale in favore del Pt_2
Quanto al bonifico del 10-11-2021 (doc. 8), lo stesso è oggetto di autonomo impegno alla restituzione per l'ammontare di euro 10.000,00.
Il ricorrente ha, dunque, consegnato al somme per importo non inferiore ad euro Pt_2
28.000,00 con l'assunzione da parte del secondo dell'obbligo alla restituzione. Ne consegue che, sulla base delle emergenze di causa può dirsi dimostrato, in senso contrario a quanto pag. 5/8 preteso, che il ricorrente ha consegnato al a titolo di prestito personale la complessiva Pt_2 somma non inferiore ad euro 28.000,00 (docc. 5F e 5R e 8), per causa, quindi, del tutto esulante rispetto a quella della compravendita del mezzo agricolo.
Vale aggiungere che, quanto al versamento a titolo di caparra per euro 12.000,00 del 7-
9-2021, lo stesso si sarebbe posto a dire del medesimo ricorrente a distanza di pochi giorni dalla sottoscrizione della proposta di acquisto e, tuttavia, in aperto contrasto con le previsioni ivi sancite in specie quanto all'impegno di pagamento alla consegna (doc. 3 cit.). È di ogni evidenza, inoltre, che la successiva disciplina del 28-9-2021, nei limiti di quanto idoneamente provato, delinea versamento per euro 19.000,00 a fronte di impegno alla restituzione per euro
18.000,00, sicché, detratto l'acconto per euro 1.000,00, risulta confutata la riconducibilità di qualsivoglia ulteriore corresponsione ai rapporti fra il ricorrente e la resistente. Quanto all'ulteriore somma di euro 4.000,00, oltre al difetto di prova circa l'an della consegna, in via dirimente permarrebbe comunque sprovvisto di idonea dimostrazione anche in ipotesi il titolo del versamento.
Per ciò che concerne, infine, il bonifico per euro 2.000,00 del 26-10-2021 (doc. 7), lo stesso ricorrente riferisce di aver provveduto al versamento in relazione a “non meglio specificate modifiche strutturali del mezzo prima della consegna”, i.e. asseritamente senza alcuna richiesta di chiarimento circa l'effettivo dovuto e le relative ragioni, nonché nonostante le somme oggetto di incombente obbligo di restituzione in capo al medesimo sicché la Pt_2 causale “Trattore” di cui alla relativa contabile, anche alla luce delle precedenti emergenze quanto al rapporto fra il ricorrente e l'agente (anche i trasferimenti oggetto di riferito prestito in sede stragiudiziale avendo visto, infatti, indicazioni di causali pretesamente ascritte alla compravendita), non potrebbe in alcun caso reputarsi di per sé sola sufficiente alla dimostrazione dell'effettivo titolo sotteso al versamento.
Ne consegue che per la prevalente parte delle somme corrisposte al è dimostrato il Pt_2 diverso titolo correlato a prestito personale, mentre per le restanti non potrebbe comunque dirsi raggiunta idonea e sufficiente dimostrazione circa l'effettivo trasferimento di somme di denaro in favore dell'agente a titolo di versamento del corrispettivo del mezzo agricolo, con conseguente necessaria soccombenza del ricorrente anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2697 c.c.
Vale, inoltre, rammentare in diritto che “in tema di fatto illecito, con riferimento alla responsabilità dei padroni e committenti, ai fini dell'applicabilità della norma di cui all'art.
2049 cod. civ. non è richiesto l'accertamento del nesso di causalità tra l'opera dell'ausiliario e
l'obbligo del debitore, nonché della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l'autore pag. 6/8 dell'illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente. È infatti sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro” (Cass. Sez. 3,
24/01/2007, n. 1516; cfr. anche Cass. Sez. 3, 26/09/2019, n. 23973). Se è vero peraltro che il nesso di occasionalità necessaria non viene meno per il solo fatto che l'ausiliario abbia superato i limiti delle proprie mansioni, è, tuttavia, necessario, che la sua condotta abbia costituito il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni (Cass. Sez. 3, 14/11/2023, n.
31675: “La responsabilità indiretta della compagnia assicuratrice per il fatto illecito del sub- agente, fondata, ai sensi dell'art. 2049 c.c., sul nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze di quest'ultimo e il danno subìto dal terzo, postula che le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso
è irrilevante che il preposto abbia superato i limiti delle mansioni affidategli o abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali, a condizione, però che la sua condotta abbia costituito il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni.”). Al contempo la responsabilità ex art. 2049 c.c. viene, in ogni caso, meno al ricorrere di una condotta agevolatrice con connotati di anomalia in capo al danneggiato (Cass. Sez. 3, 20/01/2022, n.
1786: “La responsabilità ex art. 2049 c.c. della compagnia assicuratrice per l'attività illecita posta in essere dal proprio agente è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sull'agente. Nella specie, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nell'accogliere la domanda dell'acquirente di una polizza di assicurazione sulla vita, poi rivelatasi inesistente, non aveva tenuto conto della condotta della stessa, la quale aveva in più occasioni consegnato all'agente somme di danaro in contanti, ricevendone meri certificati di copertura provvisoria, senza mai richiedere il rilascio di quietanza né di copia del contratto”).
Venendo al caso concreto, in primo luogo, va in ogni caso esclusa la riferibilità alla convenuta di eventuali condotte del collaboratore volte all'assunzione di prestiti personali, del tutto estranee rispetto alle mansioni e di cui non potrebbero dirsi ragionevole e prevedibile sviluppo, confutandosi peraltro la stessa sussistenza di un illecito laddove si riveli, invece, la conclusione di diverso contratto di mutuo;
in secondo luogo, la stessa condotta dell'asserito danneggiato si rivela oltremodo anomala nella misura in cui avrebbe proceduto a versamenti di pag. 7/8 importi di denaro in favore dell'agente a titolo di prestito personale nondimeno con indicazione di causali al momento dei bonifici bancari astrattamente riconducibili all'acquisto del trattore
(cfr. ad esempio docc. 6 e 5f; doc. 8) e avrebbe, inoltre, versato importi a titolo di caparra senza alcuna pattuizione al riguardo in sede di proposta di acquisto e, in seguito, redatto una nuova proposta di acquisto con imputazione almeno in parte di detta somma a titolo di prestito in favore dell'agente, giungendo, infine, al trasferimento di denaro per importi comunque superiori a quelli pattuiti per l'acquisto del veicolo.
Le evidenze circa la causa di prestito personale sottesa al trasferimento intervenuto con l'agente della convenuta per la prevalente parte delle somme di denaro di cui è stato effettivamente documentato il versamento, nonché, per la restante parte, l'assenza di idonea e sufficiente dimostrazione circa il titolo del trasferimento e l'effettiva riconducibilità al pagamento del prezzo convenuto determinano il necessario rigetto domanda, nell'anomalia, peraltro, per ciò che rileva ai fini dell'esclusione in ogni caso dell'operatività dell'art. 2049 c.c., della condotta del medesimo ricorrente.
Per tutto quanto sopra, la domanda del ricorrente non può trovare accoglimento.
In assenza di costituzione da parte della convenuta, nulla va disposto in punto di spese.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita:
1. rigetta la domanda;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, 14 novembre 2025
Il Giudice
RI OL
pag. 8/8