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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/02/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 302/2023
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 302 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Aldo de Bellis, come da C.F._2
procura in atti;
APPELLATI
CONTRO
(P. IVA ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
P. IVA ) rappresentata e difesa dagli Controparte_2 P.IVA_2
Avv.ti John Loris Battisti e Fabrizio Montanari, come da procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 155 del Tribunale di Macerata pubblicata in data 20/2/2023 e in materia di mutuo/opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni: come da note scritte di pc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza epigrafe, il Tribunale di Macerata rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 467/2020, ottenuto da e per essa la mandataria , CP_1 CP_3 per la somma di € 134.843,89 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di debito residuo del contratto di mutuo stipulato dall'allora Banca delle Marche in favore dell'opponente per il quale l'ulteriore opponente aveva Parte_1 Parte_2
prestato garanzia.
In particolare, per quel che qui rileva, il Tribunale dichiarava la legittimazione attiva in capo all'ingiungente , ritenendo che gli opponenti non avessero dato prova CP_1 della carenza di legittimazione di quest'ultima e che, più precisamente, non avessero Cont dimostrato che il credito fosse stato trasferito, come da loro ritenuto, a e non già all'opposta . CP_1
e impugnavano la predetta sentenza proponendo le Parte_1 Parte_2
doglianze in seguito indicate.
e per essa, la mandataria si costituiva CP_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'appello.
Depositati gli scritti difensivi, con ordinanza del 28.1.2025 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione al fine di riferire al Collegio.
Con plurimi motivi di appello suscettibili di congiunta trattazione, gli appellanti si dolgono del fatto che il Tribunale abbia dichiarato la legittimazione attiva in capo alla cessionaria opposta CP_1
Le censure degli appellanti sono incentrate attorno al fatto che effettiva titolare del credito sarebbe REV – Gestione Crediti srl. Più precisamente, assumono gli appellanti che con provvedimento del 26 gennaio 2016 Banca d'Italia ha disposto il trasferimento dei crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Banca delle
Marche S.p.A. al 30 settembre 2015 e detenuti da Controparte_5 nei quali sarebbe ricompreso anche il loro credito poiché “in sofferenza” in ragione pag. 2/9 dell'intervenuta risoluzione dal rapporto di mutuo comunicata agli stessi in data 17 settembre 2014.
Gli appellanti aggiungono che costituiva onere dell'opposta dimostrare che, alla data del
30.9.2015, “il debito non era in sofferenza ancorché ne presentasse in caratteri sostanziali”.
L'appello è infondato.
Giova premettere che, da un lato, la parte che promuove l'azione e si definisce, nel caso di specie, titolare del credito acquisito tramite cessione ex art. 1260 c.c., deve dimostrare la propria legittimazione ai sensi dell'art. 2697 c.c.; dall'altro lato, la convenuta che eccepisce la carenza di legittimazione dell'attrice in favore di un altro soggetto deve dimostrare il proprio assunto.
Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal primo giudice, non può ritenersi che
Cont gli opponenti abbiano dato prova della titolarità del credito in capo a , mentre, al contrario, ha adempiuto al proprio onere dimostrando la propria CP_1
legittimazione.
Occorre preliminarmente ripercorrere l'evoluzione che ha riguardato il graduale trasferimento da Banca delle Marche, originaria titolare del rapporto di mutuo con l'appellante alle cessionarie coinvolte nel presente giudizio REV – Gestione Pt_1
Crediti e . CP_1
Invero, a seguito della risoluzione con provvedimento del 21 novembre 2015 di Banca delle Marche venne costituita in data 22 novembre 2015 Controparte_5
(c.d. ente-ponte).
Con tale provvedimento, la Banca d'Italia disponeva la cessione di tutti “i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della Banca delle Marche s.p.a. in amministrazione straordinaria”.
Successivamente, con provvedimento del 26 gennaio 2016, la Banca d'Italia ha disposto che i “crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Banca delle Marche S.p.A. al 30 settembre 2015 e detenuti da Controparte_5
pag. 3/9 S.p.A. per effetto del precedente provvedimento n. 1241108, venissero ceduti a
[...]
. Controparte_6
Cont I crediti non trasferiti a e trattenuti da sono stati poi Controparte_5
oggetto di successivi trasferimenti, ad opera di plurime società di cartolarizzazione, suddivisi per tipo di rapporto interessato, come per i finanziamenti chirografari e ipotecari a . CP_1
Secondo l'appellante, il credito portato sarebbe rientrato nel sopracitato trasferimento Cont disposto da Banca d'Italia a favore di , in quanto il credito dovesse essere, in ragione dell'intervenuta comunicazione di risoluzione avvenuta nell'anno 2014, qualificabile come “in sofferenza”.
Invero, la Banca d'Italia con la circolare n. 139 del 11 febbraio 1991, già richiamata dal primo giudice, prevede: “Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese. L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore”.
In particolar modo, dalla circolare sopra enunciata emerge come apposizione del credito
“in sofferenza” sia oggetto di una valutazione discrezionale da parte dell'intermediario e, dunque, non venga acquisita automaticamente a seguito della mera comunicazione di risoluzione del contratto.
Dirimente è poi la circostanza che l'eventuale classificazione del credito in sofferenza impone all'intermediario la segnalazione presso la Centrale Rischi, che nel caso di pag. 4/9 specie sarebbe dovuta intervenire prima del 30.9.2015, segnalazione che non è stata prodotta dagli opponenti.
Al contrario, vi sono plurimi elementi offerti dalla appellata dal quale CP_1
ritenere la legittimazione della stessa.
Questo Collegio, superando la pronuncia di questa Corte (del 3.5.2022) richiamata dalla difesa degli appellanti al fine di adeguarsi all'orientamento più recente della Suprema
Corte - Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n.
7688 , la quale ha precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nella recente Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478 si legge che: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della
pag. 5/9 prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, […]). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica
pag. 6/9 contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità”.
“in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D. Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass.
4277/2023; Cass. 15884/2019; Cass. 25400/2023).
L'avviso in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4.5.2017 (doc. n. 5 fascicolo monitorio) con il quale veniva dato atto che acquistava pro soluto e in blocco da CP_1 [...]
“tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese ed Controparte_5 altri accessori derivanti da contratti di finanziamento (chirografari e ipotecari)”
pag. 7/9 La lett. k) del medesimo avviso, prevede che al credito ceduto sia stato attribuito il codice identificativo “Project Cube (SPV Lending)” e che il relativo codice identificativo sia ricompreso nella lista depositata presso il Notaio con atto Per_1
rep. n. 3465 e racc. n. 2017.
Nella predetta lista rubricata “Project Cube (SPV Lending)” a pag. 36 vi è la specifica indicazione del codice “0065 MU 42968400”, codice richiamato anche nelle missive intervenute fra le parti (doc. n. 8 – fascicolo ). CP_1
Inoltre, la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n.
18016 del 09/07/2018, nonché, con riferimento alla fattispecie, in esame Ordinanza n.
17944 del 22/06/2023). Ne consegue che la prova di essa può essere fornita anche tramite presunzioni.
In tale ottica, occorre osservare che ha agito in via monitoria ed ha CP_1
partecipato al giudizio di opposizione producendo tutti i documenti relativi all'obbligazione principale e all'obbligazione di garanzia. La disponibilità di essi non può diversamente spiegarsi se non presupponendo l'avvenuta cessione.
Infine, non si comprendono le ragioni di timore della difesa appellante atteso che, anche qualora per mera ipotesi il titolare del credito non fosse ma un diverso CP_1
soggetto (ad oggi totalmente inerte e mai palesatosi), gli appellanti non sono esposti al rischio di eseguire un pagamento non liberatorio, giusto il principio generale di cui al primo comma dell'art. 1189 c.c.
Invero, il pagamento effettuato in esecuzione della sentenza di condanna che ha rigettato l'eccezione di carenza della titolarità del credito in capo alla controparte, riproposta tramite gravame, pone di per sé il solvens in una posizione di buona fede.
pag. 8/9 Pertanto, come correttamente statuito dal giudice di primo grado, ha dato CP_1 dimostrazione dell'inclusione della posizione creditoria nella operazione di cessione in favore della medesima.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., applicandosi i valori vicini ai minimi di scaglione per la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di e per essa la mandataria Parte_1 Parte_2 CP_1
avverso la sentenza in epigrafe, così provvede: Controparte_2
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento a Parte_1 Parte_2
favore di e per essa la mandataria CP_1 Controparte_2
delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in €
[...]
1.489,00 + € 956,00 + € 2.552,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, così deciso in Camera di consiglio del 25.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 302/2023
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 302 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Aldo de Bellis, come da C.F._2
procura in atti;
APPELLATI
CONTRO
(P. IVA ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
P. IVA ) rappresentata e difesa dagli Controparte_2 P.IVA_2
Avv.ti John Loris Battisti e Fabrizio Montanari, come da procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 155 del Tribunale di Macerata pubblicata in data 20/2/2023 e in materia di mutuo/opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni: come da note scritte di pc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza epigrafe, il Tribunale di Macerata rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 467/2020, ottenuto da e per essa la mandataria , CP_1 CP_3 per la somma di € 134.843,89 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di debito residuo del contratto di mutuo stipulato dall'allora Banca delle Marche in favore dell'opponente per il quale l'ulteriore opponente aveva Parte_1 Parte_2
prestato garanzia.
In particolare, per quel che qui rileva, il Tribunale dichiarava la legittimazione attiva in capo all'ingiungente , ritenendo che gli opponenti non avessero dato prova CP_1 della carenza di legittimazione di quest'ultima e che, più precisamente, non avessero Cont dimostrato che il credito fosse stato trasferito, come da loro ritenuto, a e non già all'opposta . CP_1
e impugnavano la predetta sentenza proponendo le Parte_1 Parte_2
doglianze in seguito indicate.
e per essa, la mandataria si costituiva CP_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'appello.
Depositati gli scritti difensivi, con ordinanza del 28.1.2025 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione al fine di riferire al Collegio.
Con plurimi motivi di appello suscettibili di congiunta trattazione, gli appellanti si dolgono del fatto che il Tribunale abbia dichiarato la legittimazione attiva in capo alla cessionaria opposta CP_1
Le censure degli appellanti sono incentrate attorno al fatto che effettiva titolare del credito sarebbe REV – Gestione Crediti srl. Più precisamente, assumono gli appellanti che con provvedimento del 26 gennaio 2016 Banca d'Italia ha disposto il trasferimento dei crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Banca delle
Marche S.p.A. al 30 settembre 2015 e detenuti da Controparte_5 nei quali sarebbe ricompreso anche il loro credito poiché “in sofferenza” in ragione pag. 2/9 dell'intervenuta risoluzione dal rapporto di mutuo comunicata agli stessi in data 17 settembre 2014.
Gli appellanti aggiungono che costituiva onere dell'opposta dimostrare che, alla data del
30.9.2015, “il debito non era in sofferenza ancorché ne presentasse in caratteri sostanziali”.
L'appello è infondato.
Giova premettere che, da un lato, la parte che promuove l'azione e si definisce, nel caso di specie, titolare del credito acquisito tramite cessione ex art. 1260 c.c., deve dimostrare la propria legittimazione ai sensi dell'art. 2697 c.c.; dall'altro lato, la convenuta che eccepisce la carenza di legittimazione dell'attrice in favore di un altro soggetto deve dimostrare il proprio assunto.
Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal primo giudice, non può ritenersi che
Cont gli opponenti abbiano dato prova della titolarità del credito in capo a , mentre, al contrario, ha adempiuto al proprio onere dimostrando la propria CP_1
legittimazione.
Occorre preliminarmente ripercorrere l'evoluzione che ha riguardato il graduale trasferimento da Banca delle Marche, originaria titolare del rapporto di mutuo con l'appellante alle cessionarie coinvolte nel presente giudizio REV – Gestione Pt_1
Crediti e . CP_1
Invero, a seguito della risoluzione con provvedimento del 21 novembre 2015 di Banca delle Marche venne costituita in data 22 novembre 2015 Controparte_5
(c.d. ente-ponte).
Con tale provvedimento, la Banca d'Italia disponeva la cessione di tutti “i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della Banca delle Marche s.p.a. in amministrazione straordinaria”.
Successivamente, con provvedimento del 26 gennaio 2016, la Banca d'Italia ha disposto che i “crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Banca delle Marche S.p.A. al 30 settembre 2015 e detenuti da Controparte_5
pag. 3/9 S.p.A. per effetto del precedente provvedimento n. 1241108, venissero ceduti a
[...]
. Controparte_6
Cont I crediti non trasferiti a e trattenuti da sono stati poi Controparte_5
oggetto di successivi trasferimenti, ad opera di plurime società di cartolarizzazione, suddivisi per tipo di rapporto interessato, come per i finanziamenti chirografari e ipotecari a . CP_1
Secondo l'appellante, il credito portato sarebbe rientrato nel sopracitato trasferimento Cont disposto da Banca d'Italia a favore di , in quanto il credito dovesse essere, in ragione dell'intervenuta comunicazione di risoluzione avvenuta nell'anno 2014, qualificabile come “in sofferenza”.
Invero, la Banca d'Italia con la circolare n. 139 del 11 febbraio 1991, già richiamata dal primo giudice, prevede: “Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese. L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore”.
In particolar modo, dalla circolare sopra enunciata emerge come apposizione del credito
“in sofferenza” sia oggetto di una valutazione discrezionale da parte dell'intermediario e, dunque, non venga acquisita automaticamente a seguito della mera comunicazione di risoluzione del contratto.
Dirimente è poi la circostanza che l'eventuale classificazione del credito in sofferenza impone all'intermediario la segnalazione presso la Centrale Rischi, che nel caso di pag. 4/9 specie sarebbe dovuta intervenire prima del 30.9.2015, segnalazione che non è stata prodotta dagli opponenti.
Al contrario, vi sono plurimi elementi offerti dalla appellata dal quale CP_1
ritenere la legittimazione della stessa.
Questo Collegio, superando la pronuncia di questa Corte (del 3.5.2022) richiamata dalla difesa degli appellanti al fine di adeguarsi all'orientamento più recente della Suprema
Corte - Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n.
7688 , la quale ha precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nella recente Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478 si legge che: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della
pag. 5/9 prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, […]). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica
pag. 6/9 contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità”.
“in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D. Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass.
4277/2023; Cass. 15884/2019; Cass. 25400/2023).
L'avviso in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4.5.2017 (doc. n. 5 fascicolo monitorio) con il quale veniva dato atto che acquistava pro soluto e in blocco da CP_1 [...]
“tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese ed Controparte_5 altri accessori derivanti da contratti di finanziamento (chirografari e ipotecari)”
pag. 7/9 La lett. k) del medesimo avviso, prevede che al credito ceduto sia stato attribuito il codice identificativo “Project Cube (SPV Lending)” e che il relativo codice identificativo sia ricompreso nella lista depositata presso il Notaio con atto Per_1
rep. n. 3465 e racc. n. 2017.
Nella predetta lista rubricata “Project Cube (SPV Lending)” a pag. 36 vi è la specifica indicazione del codice “0065 MU 42968400”, codice richiamato anche nelle missive intervenute fra le parti (doc. n. 8 – fascicolo ). CP_1
Inoltre, la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n.
18016 del 09/07/2018, nonché, con riferimento alla fattispecie, in esame Ordinanza n.
17944 del 22/06/2023). Ne consegue che la prova di essa può essere fornita anche tramite presunzioni.
In tale ottica, occorre osservare che ha agito in via monitoria ed ha CP_1
partecipato al giudizio di opposizione producendo tutti i documenti relativi all'obbligazione principale e all'obbligazione di garanzia. La disponibilità di essi non può diversamente spiegarsi se non presupponendo l'avvenuta cessione.
Infine, non si comprendono le ragioni di timore della difesa appellante atteso che, anche qualora per mera ipotesi il titolare del credito non fosse ma un diverso CP_1
soggetto (ad oggi totalmente inerte e mai palesatosi), gli appellanti non sono esposti al rischio di eseguire un pagamento non liberatorio, giusto il principio generale di cui al primo comma dell'art. 1189 c.c.
Invero, il pagamento effettuato in esecuzione della sentenza di condanna che ha rigettato l'eccezione di carenza della titolarità del credito in capo alla controparte, riproposta tramite gravame, pone di per sé il solvens in una posizione di buona fede.
pag. 8/9 Pertanto, come correttamente statuito dal giudice di primo grado, ha dato CP_1 dimostrazione dell'inclusione della posizione creditoria nella operazione di cessione in favore della medesima.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., applicandosi i valori vicini ai minimi di scaglione per la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di e per essa la mandataria Parte_1 Parte_2 CP_1
avverso la sentenza in epigrafe, così provvede: Controparte_2
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento a Parte_1 Parte_2
favore di e per essa la mandataria CP_1 Controparte_2
delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in €
[...]
1.489,00 + € 956,00 + € 2.552,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, così deciso in Camera di consiglio del 25.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
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