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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/03/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5462/2022 R.G.
TRA
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stella Foglio, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
attore
CONTRO
(C.F.: ); Controparte_1 C.F._1
convenuto contumace
CONCLUSIONI
L'attrice, in ottemperanza al decreto del 2.2.2025, ha depositato le note di trattazione scritta preci- sando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate;
l'udienza è stata celebrata con le modalità della c.d. trattazione scritta e la causa viene decisa con deposito telematico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1 I.- Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha agito in giudizio nei Parte_1
confronti di al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo al pagamento Controparte_1
dell'importo di € 18.376,46, a titolo di risarcimento del danno.
La società attrice, operativa nell'ambito del brokeraggio assicurativo, ha riferito che il convenuto ha stipulato quattro polizze assicurative contro i danni da grandine e altre avversità atmosferiche con le compagnie ARA e Net Insurance, in relazione alla campagna di raccolta di pomodoro pelato, pomodorino, pomodoro concentrato e uva da vino per l'anno 2021; che lo ha attivato due delle quattro polizze sottoscritte per ottenere l'indennizzo dei danni subiti;
CP_1
che l'indennizzo non è stato liquidato in ragione del mancato superamento della franchigia pattuita, come accertato in due perizie assicurative;
che, nonostante i solleciti, lo ha rifiutato di CP_1
versare i premi dovuti alle due compagnie e, pertanto, la si è vista costretta a Parte_1
saldare i debiti del convenuto per un totale di € 18.376,46, mediante assegno e bonifico bancario.
La ha quindi concluso chiedendo la restituzione del predetto importo, Parte_1
con vittoria di spese di lite.
II. Disposta la rinnovazione della notificazione per nullità dell'atto introduttivo e verificato l'esito positivo dell'adempimento, è stata dichiarata la contumacia della parte convenuta in data
18.10.2023. La causa, istruita con sole prove documentali, è quindi pervenuta all'udienza di discus- sione del 27.3.2025, svoltasi in modalità cartolare, e, lette le note di trattazione scritta, viene decisa con deposito telematico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
III.- La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni che di seguito esposte.
In via preliminare, è necessario procedere alla corretta qualificazione della pretesa dell'attrice, che ha riferito genericamente di avere adempiuto al versamento, in favore delle due compagnie ARA e Net Insurance, dei premi assicurativi dovuti dal convenuto e ha chiesto di “ac- certare e dichiarare il diritto della Società alla restituzione della somma di € Parte_1
18.376,46 e di conseguenza condannare il convenuto , al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attrice, della somma di € 18.376,46 […], a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti”.
Com'è noto, al Giudice di merito è attribuito il potere-dovere di interpretare o qualificare la domanda, senza che in ciò sia condizionato dalla formula adottata dalla parte medesima (cfr. Cass. civ., n. 36272/2023; n. 15724/2011; n. 17764/2005); in particolare, se la parte che agisce deduce a sostegno della propria domanda fatti che possono indifferentemente comportare l'ascrizione della pretesa a più titoli, non è impedito al Giudice di qualificare diversamente la domanda (Cass. civ., n.
36272/2023).
2 Nella vicenda in esame, si controverte sulla restituzione delle somme che la Parte_1
ha dichiarato di aver versato alle assicurazioni a titolo di adempimento di obbligazioni gravan-
[...]
ti sul convenuto-assicurato; tale fattispecie è astrattamente riconducibile al c.d. adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), negozio giuridico unilaterale che, distinguendosi dall'indebito soggettivo per la presenza dell'animus solvendi alieni (la consapevolezza di adempiere non essendo debitore), può avere causa variabile in relazione al contenuto del rapporto di provvista tra terzo e debitore (libera- le, gratuita, solutoria o onerosa), da ciò derivando l'esperibilità di un certo rimedio per ottenere da quest'ultimo il rimborso delle somme pagate
Qualora manchi il rapporto di provvista, invece, l'unico rimedio azionabile dal terzo nei confronti del debitore è l'azione di ingiustificato arricchimento: tale conclusione è confermata dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore” (Cass. Civ., Sez. Un., n. 9946/2009).
Avendo la rappresentato che il pagamento dei premi assicurativi è avve- Parte_1 nuto semplicemente perché il convenuto “non ha inteso provvedervi” (pag. 2 dell'atto di citazione), senza che vi fosse un precedente rapporto di provvista tra le parti (o quantomeno senza che sia stato dedotto), la richiesta di restituzione degli importi a titolo di risarcimento del danno non può che es- sere qualificata come domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c.
Di conseguenza, secondo le ordinarie regole in tema di riparto dell'onus probandi, l'attrice avrebbe dovuto fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata.
La domanda di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. richiede, infatti, come ele- menti integrativi della fattispecie, una diminuzione patrimoniale di una parte, cui fa riscontro un ar- ricchimento dell'altra, che risulta privo di giusta causa.
Tale onere non può ritenersi assolto nella fattispecie di causa.
Ed, infatti, i certificati di assicurazione prodotti in giudizio risultano privi di data e di sotto- scrizione del convenuto, con la conseguenza che non può ritenersi dimostrato che questi abbia effet- tivamente stipulato e intrattenuto rapporti assicurativi con ARA e Net Insurance e, di conseguenza, che fosse debitore dei premi assicurativi in oggetto e che i pagamenti dell'attrice abbiano prodotto il suo ingiustificato arricchimento mediante estinzione di quelle poste passive rimaste indimostrate.
Né tantomeno può ritenersi che siano sufficienti, ai fini della prova dell'esistenza di detti contratti ai sensi dell'art. 1888 c.c., l' “informativa privacy” e il “questionario” allegato alla stessa, unici documenti che recano la sottoscrizione dello i quali non solo sono privi del benché CP_1
minimo riferimento alle polizze assicurative richiamate in atti, ma peraltro uno di questi, cioè il
3 questionario, è propedeutico alla stipula del contratto assicurativo, in quanto volto ad acquisire le informazioni necessarie per valutare le esigenze assicurative del contraente proprio in vista della stipula e, nel caso di specie, non è stato compilato, salvo la parte riservata ai dati del dichiarante.
Si tratta, quindi, di documenti del tutto privi di efficacia probatoria.
Si evidenzia, da ultimo, che l'attrice non ha formulato alcuna richiesta istruttoria ulteriore, essendosi limitata alla mera produzione documentale.
Per le ragioni suesposte, la domanda della deve essere rigettata in quanto Pt_1 Parte_1
del tutto carente di prova.
IV.- Nulla è disposto con riguardo alle spese di lite, essendo stata dichiarata la contumacia della parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. RIGETTA la domanda attorea;
2. NULLA sulle spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 27.3.2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
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