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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/06/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, in composizione collegiale, composto dai signori magistrati:
dott.ssa Simonetta Bruno, presidente dott. Gianluigi Canali, giudice rel. dott.ssa Angelina Augusta Baldissera, giudice nel procedimento iscritto al n. 3/2024, avente ad oggetto l'omologa della domanda di concordato semplificato presentata dalla società Pt_1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La società , in data 13.9.2024, depositava ricorso ex artt. 25 sexies CCII chiedendo Pt_1
l'omologazione di una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito del fallimento della composizione negoziata.
Con successivo ricorso del 26.9.2024 la Repubblica chiedeva la liquidazione Parte_2 giudiziale della società, sicché i due procedimenti venivano riuniti.
Con relazione del 6.11.2024, l'esperto nominato esprimeva parere negativo in merito alla fattibilità del piano concordatario, evidenziando come nello stesso assumesse figura centrale la società PA SR - che, oltre a fornire apporti di liquidità esterna, avrebbe dovuto procedere dapprima all'affitto e successivamente all'acquisto dell'intera azienda - la cui situazione economica e finanziaria non appariva tuttavia idonea ad assicurare il rispetto agli impegni assunti.
Con atto del 20 novembre 2024 la Procura della Repubblica si opponeva all'omologazione del concordato.
pagina 1 di 7 Con memoria del 4.12.2024 parte ricorrente proponeva una modifica della proposta prevedendo in estrema sintesi, il subentro della società ID IM SR nel ruolo ivi assunto da PA SR.
Con atto del 9 dicembre 2024 la Procura della Repubblica si opponeva nuovamente all'omologazione del concordato semplificato, adducendo l'inadeguatezza dei proventi finanziari dichiarati negli ultimi anni da ID IM SR ad assicurare la fattibilità del piano concordatario.
In data 18.12.2024 l'esperto depositava un'integrazione alla propria relazione, e, alla luce della modifica apportata alla proposta di concordato, esprimeva il proprio parere favorevole alla stessa.
Con decreto del 16.1.2025 il Tribunale fissava l'udienza del 7.5.2025 per l'eventuale omologazione e, al contempo, nominava ausiliario il dott. assegnandogli Persona_1 termine sino al 14.3.2025 per il deposito del parere di cui all'art. 25 sexies, comma 4, CCII.
In data 12.3.2025 il predetto ausiliario esprimeva il proprio parere negativo, sollevando diverse perplessità sulla fattibilità dell'operazione.
Con atto del 21.3.2025 la procura insisteva per il rigetto dell'omologa e la conseguente apertura della liquidazione giudiziale di . Pt_1
Si costituiva altresì in giudizio l'Agenzia delle Entrate con atto del 16.4.2025, opponendosi anch'essa all'omologa.
All'udienza del 7.5.2025 il Tribunale, alla luce delle osservazioni e dei chiarimenti offerti dalla ricorrente, invitava l'ausiliario ad integrare il proprio parere e concedeva termini alle parti per prendere posizione sulla sua relazione, riservandosi, all'esito la decisione.
In data 22.5.2025 l'ausiliario presentava la propria integrazione, osservando che la proposta, alla luce delle nuove garanzie offerte dal ricorrente, appare maggiormente attuabile, pur restando opportuna una vigilanza rafforzata sul profilo esecutivo e finanziario dell'acquirente.
Con comparsa datata 11.6.2025 interveniva altresì in giudizio il creditore Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda di concordato.
***
In via preliminare deve rilevarsi la tardività della costituzione in giudizio effettuata da
[...]
posto che la stessa si è perfezionata allorché la causa era già stata trattenuta in CP_1 decisione all'antecedente udienza del 7 maggio 2025.
Ne deriva che nulla di quanto dedotto ed allegato dalla creditrice può essere tenuto in considerazione dal Collegio ai fini della presente decisione. pagina 2 di 7 Ciò premesso, la proposta concordataria formulata dalla ricorrente prevede: a) il pagamento integrale dei creditori prededucibili e dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis nn. 1, 2 e 3
c.c. ed ex artt. 2753 e 2754 c.c.; b) il pagamento al 42% dei creditori privilegiati ex art. 2764
c.c.; c) il pagamento al 23% dei creditori privilegiati ex art. 2752 c.c.; d) il pagamento allo
0,10% dei creditori privilegiati ex artt. 2752 e 2758 c.c., degradati al chirografo;
e) il pagamento allo 0,09% dei creditori privilegiati ex art. 2764 c.c., degradati al chirografo;
f) il pagamento allo 0,08% dei creditori chirografari ab origine.
Il fabbisogno concordatario è di € 3.802.200,00.
Sul punto, ID IM s.r.l. assume un ruolo centrale nel piano predisposto dalla
, posto che la stessa si impegnerebbe, dapprima ad affittare e, successivamente, ad Pt_1 acquistare l'azienda della ricorrente - per un corrispettivo rispettivamente di € 120.000,00 ed € 2.766.200,00 - nonché a garantire l'apporto di ulteriori € 25.000,00 a titolo di finanza esterna.
Orbene, come è noto, a fronte di una domanda di concordato semplificato, il Tribunale è chiamato a valutare: 1) che siano rispettate le cause di prelazione;
2) che la proposta non sia pregiudizievole per i creditori rispetto alla alternativa della liquidazione giudiziale;
3) che il piano sia fattibile;
4) che la proposta assicuri un'utilità a ciascun creditore.
Quanto al primo profilo, come accertato anche nella relazione predisposta dall'ausiliario, la proposta presentata da rispetta il sopraccennato requisito, prevedendo una Pt_1 distribuzione dell'attivo rispettosa delle cause di prelazione previste dalla legge.
Così non è a dirsi in relazione agli altri presupposti sopra elencati, sicché la richiesta di omologazione deve essere respinta per i seguenti motivi.
Innanzitutto, parte ricorrente non ha dimostrato che la proposta assicuri alla massa creditoria un'utilità quantomeno equivalente a quella derivante dalla liquidazione giudiziale della società.
Come correttamente osservato dall'Agenzia delle Entrate, infatti, ha omesso di Pt_1 produrre una perizia giurata di stima dell'azienda da parte di un professionista indipendente, sicché non è possibile valutare la congruità del prezzo offerto dalla promissaria acquirente ID IM SR per l'acquisto, né, tantomeno, accertare che tale operazione non pregiudichi la massa creditoria rispetto alla liquidazione dell'azienda in sede giudiziale.
Allo stesso modo, sono emersi, nel corso del giudizio, possibili addebiti di responsabilità nei confronti dell'organo gestorio e del collegio sindacale, completamente trascurati dalla ricorrente nella propria proposta concordataria. pagina 3 di 7 In particolare, è emersa l'esistenza di molteplici avvisi di accertamento relativi alle annualità fiscali 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 dai quali è ipotizzabile una responsabilità degli amministratori e dei sindaci per non aver correttamente adempiuto agli obblighi fiscali posti a carico della società, con conseguente irrogazioni di sanzioni da parte dell'Autorità amministrativa e la maturazione di interessi sulle somme dovute.
La necessità di valutare con attenzione tali profili di responsabilità, che potrebbero garantire alla società un maggiore attivo rispetto a quello ipotizzato nella proposta concordataria, unita all'impossibilità di comparare il prezzo pattuito per la cessione dell'azienda a ID
IM SR con quello realizzabile in sede di liquidazione giudiziale giustificano, di per sé, il rigetto della domanda.
In aggiunta a ciò deve comunque rilevarsi che il piano concordatario non appare fattibile.
Come accennato, detto piano assegna infatti un ruolo centrale alla società ID
IM s.r.l., che investirebbe nell'operazione l'importo totale di € 2.911.200 (di cui €
120.000,00 a titolo di canoni d'affitto d'azienda, € 2.766.200,00 a titolo di corrispettivo per l'acquisto finale dell'azienda ed € 25.000,00 a titolo di finanza esterna).
Orbene, l'ausiliario del Tribunale ha tuttavia rilevato che detta società non ha mai comunicato il proprio piano finanziario per gli investimenti programmati, sicché non è possibile accertare la fattibilità dell'operazione prevista nel piano concordatario, non essendo dimostrata la capacità di ID IM SR di assolvere ai rilevanti impegni economici assunti.
Al contrario, dalla relazione dell'ausiliario risulta che sebbene la società goda di un ingente patrimonio immobilizzato, così non è a dirsi per i flussi di cassa e l'attivo circolante, che non appaiono idonei a sostenere il costo economico dell'operazione programmata. Né, peraltro, il ricorrente o la società stessa hanno dimostrato - o quantomeno allegato - la volontà di sfruttare il predetto patrimonio societario per reperire la liquidità necessaria.
A ciò deve poi aggiungersi che ID IM SR ha offerto garanzie per l'adempimento dei propri obblighi solo allorché l'ausiliario ha evidenziato nel proprio parere l'assenza di qualsivoglia garanzia nonostante la società abbia promesso di corrispondere in maniera dilazionata in cinque anni il corrispettivo pattuito per la cessione dell'azienda.
La garanzia da ultimo offerta, inoltre, non appare sufficientemente cautelativa delle ragioni della massa dei creditori, posto che si risolve in un pegno possessorio avente ad oggetto il saldo dei crediti Eurobexb che ID IM SR acquisirebbe dalla stessa ricorrente all'atto del trasferimento d'azienda.
pagina 4 di 7 Lo stesso ausiliario, del resto, nel proprio parere integrativo - pur dando atto della presentazione della garanzia di cui sopra e della dimostrazione medio tempore offerta dalla ricorrente circa l'esigibilità di alcuni crediti iscritti a bilancio ed inizialmente censurati dall'ausiliario - ha confermato i propri dubbi circa la fattibilità dell'operazione.
Da ultimo, il piano concordatario non assicura nemmeno un'utilità a tutti i creditori.
Ed invero, sebbene l'art. 25 sexies CCII non preveda alcuna soglia entro la quale la distribuzione dell'attivo alle varie classi creditorie possa definirsi “utile”, non può dubitarsi che, nel prevedere il requisito dell'utilità, il legislatore abbia inteso escludere tutte quelle offerte che, sebbene formalmente idonee a garantire un quid ad ogni creditore, siano in realtà irrisorie a fronte della percentuale di pagamento prevista e dell'ammontare dell'importo concretamente proposto.
Nessuna utilità può dunque derivare dal piano concordatario presentato dalla ricorrente nella parte in cui prevede, rispettivamente, una soddisfazione dello 0,10% e dello 0,09% per i crediti erariali e da locazione degradati al chirografo, nonché una soddisfazione dello
0,08% per i crediti chirografari ab origine.
È infatti evidente che nessun creditore può ritenersi avvantaggiato a fronte della proposta del proprio debitore di corrispondere un importo inferiore all'uno per mille di quello dovuto, risolvendosi in realtà tale offerta in un sostanziale rifiuto di adempiere alla prestazione.
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, la domanda di concordato semplificato proposta da deve essere rigettata. Pt_1
Viceversa, deve essere accolta la domanda formulata dalla , che ha Parte_3 richiesto la liquidazione giudiziale della società ricorrente.
Sussistono, infatti, tutti i presupposti previsti dal dlgs 14/2019, essendo pacifico tanto lo stato di insolvenza in cui versa la quanto la circostanza che la stessa abbia Pt_1 un'esposizione debitoria superiore ad € 30.000,00.
Parimenti, la debitrice non ha dimostrato, come era suo onere, l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII ai fini dell'esclusione dalla procedura di liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, rigetta la domanda di omologa;
a) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di con sede in Pt_1
Brescia, via Corfù n.9;
b) NOMINA giudice delegato il dott. Gianluigi Canali;
pagina 5 di 7 c) NOMINA curatore il dott. con studio in Brescia soggetto che ha i Persona_1 requisiti di cui all'articolo 358 CCII;
d) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione e tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonche dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
e) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 21.10.2025 ore 9:45 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Brescia, sezione
IV civile;
f) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione delle domande d'insinuazione;
g) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies
e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127.
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
h) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45
CCII.
Il giudice estensore
Gianluigi Canali
Il presidente
Simonetta Bruno
pagina 6 di 7 Provvedimento redatto con la collaborazione del Mot Filippo Mangili
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, in composizione collegiale, composto dai signori magistrati:
dott.ssa Simonetta Bruno, presidente dott. Gianluigi Canali, giudice rel. dott.ssa Angelina Augusta Baldissera, giudice nel procedimento iscritto al n. 3/2024, avente ad oggetto l'omologa della domanda di concordato semplificato presentata dalla società Pt_1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La società , in data 13.9.2024, depositava ricorso ex artt. 25 sexies CCII chiedendo Pt_1
l'omologazione di una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito del fallimento della composizione negoziata.
Con successivo ricorso del 26.9.2024 la Repubblica chiedeva la liquidazione Parte_2 giudiziale della società, sicché i due procedimenti venivano riuniti.
Con relazione del 6.11.2024, l'esperto nominato esprimeva parere negativo in merito alla fattibilità del piano concordatario, evidenziando come nello stesso assumesse figura centrale la società PA SR - che, oltre a fornire apporti di liquidità esterna, avrebbe dovuto procedere dapprima all'affitto e successivamente all'acquisto dell'intera azienda - la cui situazione economica e finanziaria non appariva tuttavia idonea ad assicurare il rispetto agli impegni assunti.
Con atto del 20 novembre 2024 la Procura della Repubblica si opponeva all'omologazione del concordato.
pagina 1 di 7 Con memoria del 4.12.2024 parte ricorrente proponeva una modifica della proposta prevedendo in estrema sintesi, il subentro della società ID IM SR nel ruolo ivi assunto da PA SR.
Con atto del 9 dicembre 2024 la Procura della Repubblica si opponeva nuovamente all'omologazione del concordato semplificato, adducendo l'inadeguatezza dei proventi finanziari dichiarati negli ultimi anni da ID IM SR ad assicurare la fattibilità del piano concordatario.
In data 18.12.2024 l'esperto depositava un'integrazione alla propria relazione, e, alla luce della modifica apportata alla proposta di concordato, esprimeva il proprio parere favorevole alla stessa.
Con decreto del 16.1.2025 il Tribunale fissava l'udienza del 7.5.2025 per l'eventuale omologazione e, al contempo, nominava ausiliario il dott. assegnandogli Persona_1 termine sino al 14.3.2025 per il deposito del parere di cui all'art. 25 sexies, comma 4, CCII.
In data 12.3.2025 il predetto ausiliario esprimeva il proprio parere negativo, sollevando diverse perplessità sulla fattibilità dell'operazione.
Con atto del 21.3.2025 la procura insisteva per il rigetto dell'omologa e la conseguente apertura della liquidazione giudiziale di . Pt_1
Si costituiva altresì in giudizio l'Agenzia delle Entrate con atto del 16.4.2025, opponendosi anch'essa all'omologa.
All'udienza del 7.5.2025 il Tribunale, alla luce delle osservazioni e dei chiarimenti offerti dalla ricorrente, invitava l'ausiliario ad integrare il proprio parere e concedeva termini alle parti per prendere posizione sulla sua relazione, riservandosi, all'esito la decisione.
In data 22.5.2025 l'ausiliario presentava la propria integrazione, osservando che la proposta, alla luce delle nuove garanzie offerte dal ricorrente, appare maggiormente attuabile, pur restando opportuna una vigilanza rafforzata sul profilo esecutivo e finanziario dell'acquirente.
Con comparsa datata 11.6.2025 interveniva altresì in giudizio il creditore Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda di concordato.
***
In via preliminare deve rilevarsi la tardività della costituzione in giudizio effettuata da
[...]
posto che la stessa si è perfezionata allorché la causa era già stata trattenuta in CP_1 decisione all'antecedente udienza del 7 maggio 2025.
Ne deriva che nulla di quanto dedotto ed allegato dalla creditrice può essere tenuto in considerazione dal Collegio ai fini della presente decisione. pagina 2 di 7 Ciò premesso, la proposta concordataria formulata dalla ricorrente prevede: a) il pagamento integrale dei creditori prededucibili e dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis nn. 1, 2 e 3
c.c. ed ex artt. 2753 e 2754 c.c.; b) il pagamento al 42% dei creditori privilegiati ex art. 2764
c.c.; c) il pagamento al 23% dei creditori privilegiati ex art. 2752 c.c.; d) il pagamento allo
0,10% dei creditori privilegiati ex artt. 2752 e 2758 c.c., degradati al chirografo;
e) il pagamento allo 0,09% dei creditori privilegiati ex art. 2764 c.c., degradati al chirografo;
f) il pagamento allo 0,08% dei creditori chirografari ab origine.
Il fabbisogno concordatario è di € 3.802.200,00.
Sul punto, ID IM s.r.l. assume un ruolo centrale nel piano predisposto dalla
, posto che la stessa si impegnerebbe, dapprima ad affittare e, successivamente, ad Pt_1 acquistare l'azienda della ricorrente - per un corrispettivo rispettivamente di € 120.000,00 ed € 2.766.200,00 - nonché a garantire l'apporto di ulteriori € 25.000,00 a titolo di finanza esterna.
Orbene, come è noto, a fronte di una domanda di concordato semplificato, il Tribunale è chiamato a valutare: 1) che siano rispettate le cause di prelazione;
2) che la proposta non sia pregiudizievole per i creditori rispetto alla alternativa della liquidazione giudiziale;
3) che il piano sia fattibile;
4) che la proposta assicuri un'utilità a ciascun creditore.
Quanto al primo profilo, come accertato anche nella relazione predisposta dall'ausiliario, la proposta presentata da rispetta il sopraccennato requisito, prevedendo una Pt_1 distribuzione dell'attivo rispettosa delle cause di prelazione previste dalla legge.
Così non è a dirsi in relazione agli altri presupposti sopra elencati, sicché la richiesta di omologazione deve essere respinta per i seguenti motivi.
Innanzitutto, parte ricorrente non ha dimostrato che la proposta assicuri alla massa creditoria un'utilità quantomeno equivalente a quella derivante dalla liquidazione giudiziale della società.
Come correttamente osservato dall'Agenzia delle Entrate, infatti, ha omesso di Pt_1 produrre una perizia giurata di stima dell'azienda da parte di un professionista indipendente, sicché non è possibile valutare la congruità del prezzo offerto dalla promissaria acquirente ID IM SR per l'acquisto, né, tantomeno, accertare che tale operazione non pregiudichi la massa creditoria rispetto alla liquidazione dell'azienda in sede giudiziale.
Allo stesso modo, sono emersi, nel corso del giudizio, possibili addebiti di responsabilità nei confronti dell'organo gestorio e del collegio sindacale, completamente trascurati dalla ricorrente nella propria proposta concordataria. pagina 3 di 7 In particolare, è emersa l'esistenza di molteplici avvisi di accertamento relativi alle annualità fiscali 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 dai quali è ipotizzabile una responsabilità degli amministratori e dei sindaci per non aver correttamente adempiuto agli obblighi fiscali posti a carico della società, con conseguente irrogazioni di sanzioni da parte dell'Autorità amministrativa e la maturazione di interessi sulle somme dovute.
La necessità di valutare con attenzione tali profili di responsabilità, che potrebbero garantire alla società un maggiore attivo rispetto a quello ipotizzato nella proposta concordataria, unita all'impossibilità di comparare il prezzo pattuito per la cessione dell'azienda a ID
IM SR con quello realizzabile in sede di liquidazione giudiziale giustificano, di per sé, il rigetto della domanda.
In aggiunta a ciò deve comunque rilevarsi che il piano concordatario non appare fattibile.
Come accennato, detto piano assegna infatti un ruolo centrale alla società ID
IM s.r.l., che investirebbe nell'operazione l'importo totale di € 2.911.200 (di cui €
120.000,00 a titolo di canoni d'affitto d'azienda, € 2.766.200,00 a titolo di corrispettivo per l'acquisto finale dell'azienda ed € 25.000,00 a titolo di finanza esterna).
Orbene, l'ausiliario del Tribunale ha tuttavia rilevato che detta società non ha mai comunicato il proprio piano finanziario per gli investimenti programmati, sicché non è possibile accertare la fattibilità dell'operazione prevista nel piano concordatario, non essendo dimostrata la capacità di ID IM SR di assolvere ai rilevanti impegni economici assunti.
Al contrario, dalla relazione dell'ausiliario risulta che sebbene la società goda di un ingente patrimonio immobilizzato, così non è a dirsi per i flussi di cassa e l'attivo circolante, che non appaiono idonei a sostenere il costo economico dell'operazione programmata. Né, peraltro, il ricorrente o la società stessa hanno dimostrato - o quantomeno allegato - la volontà di sfruttare il predetto patrimonio societario per reperire la liquidità necessaria.
A ciò deve poi aggiungersi che ID IM SR ha offerto garanzie per l'adempimento dei propri obblighi solo allorché l'ausiliario ha evidenziato nel proprio parere l'assenza di qualsivoglia garanzia nonostante la società abbia promesso di corrispondere in maniera dilazionata in cinque anni il corrispettivo pattuito per la cessione dell'azienda.
La garanzia da ultimo offerta, inoltre, non appare sufficientemente cautelativa delle ragioni della massa dei creditori, posto che si risolve in un pegno possessorio avente ad oggetto il saldo dei crediti Eurobexb che ID IM SR acquisirebbe dalla stessa ricorrente all'atto del trasferimento d'azienda.
pagina 4 di 7 Lo stesso ausiliario, del resto, nel proprio parere integrativo - pur dando atto della presentazione della garanzia di cui sopra e della dimostrazione medio tempore offerta dalla ricorrente circa l'esigibilità di alcuni crediti iscritti a bilancio ed inizialmente censurati dall'ausiliario - ha confermato i propri dubbi circa la fattibilità dell'operazione.
Da ultimo, il piano concordatario non assicura nemmeno un'utilità a tutti i creditori.
Ed invero, sebbene l'art. 25 sexies CCII non preveda alcuna soglia entro la quale la distribuzione dell'attivo alle varie classi creditorie possa definirsi “utile”, non può dubitarsi che, nel prevedere il requisito dell'utilità, il legislatore abbia inteso escludere tutte quelle offerte che, sebbene formalmente idonee a garantire un quid ad ogni creditore, siano in realtà irrisorie a fronte della percentuale di pagamento prevista e dell'ammontare dell'importo concretamente proposto.
Nessuna utilità può dunque derivare dal piano concordatario presentato dalla ricorrente nella parte in cui prevede, rispettivamente, una soddisfazione dello 0,10% e dello 0,09% per i crediti erariali e da locazione degradati al chirografo, nonché una soddisfazione dello
0,08% per i crediti chirografari ab origine.
È infatti evidente che nessun creditore può ritenersi avvantaggiato a fronte della proposta del proprio debitore di corrispondere un importo inferiore all'uno per mille di quello dovuto, risolvendosi in realtà tale offerta in un sostanziale rifiuto di adempiere alla prestazione.
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, la domanda di concordato semplificato proposta da deve essere rigettata. Pt_1
Viceversa, deve essere accolta la domanda formulata dalla , che ha Parte_3 richiesto la liquidazione giudiziale della società ricorrente.
Sussistono, infatti, tutti i presupposti previsti dal dlgs 14/2019, essendo pacifico tanto lo stato di insolvenza in cui versa la quanto la circostanza che la stessa abbia Pt_1 un'esposizione debitoria superiore ad € 30.000,00.
Parimenti, la debitrice non ha dimostrato, come era suo onere, l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII ai fini dell'esclusione dalla procedura di liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, rigetta la domanda di omologa;
a) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di con sede in Pt_1
Brescia, via Corfù n.9;
b) NOMINA giudice delegato il dott. Gianluigi Canali;
pagina 5 di 7 c) NOMINA curatore il dott. con studio in Brescia soggetto che ha i Persona_1 requisiti di cui all'articolo 358 CCII;
d) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione e tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonche dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
e) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 21.10.2025 ore 9:45 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Brescia, sezione
IV civile;
f) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione delle domande d'insinuazione;
g) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies
e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127.
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
h) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45
CCII.
Il giudice estensore
Gianluigi Canali
Il presidente
Simonetta Bruno
pagina 6 di 7 Provvedimento redatto con la collaborazione del Mot Filippo Mangili
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