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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/03/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Floriana Dibenedetto, all'udienza disposta per il 13/3/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 2343 dell'anno 2023
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv.ti Alessia De Finis e Sabino Carpagnano, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente –
CONTRO onché Controparte_1 [...]
Controparte_2
in persona del Dirigente pro tempore dott.ssa ,
[...] Controparte_3
ex art. 417 bis c.p.c.;
- Resistenti –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta disposta per l'udienza del 13/3/2025, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/3/2023 la ricorrente deduceva che aveva prestato servizio alle dipendenze del convenuto, in virtù di reiterati contratti a tempo CP_1 determinato, nell'area professionale amministrativa, tecnico ed ausiliario area A, profilo collaboratore scolastico (c.d. personale ATA), per 36 ore settimanali, nei seguenti periodi: dall'1.4.2000 al 10.6.2000, dal 16.9.2000 al 30.10.2000, dal 3.11.2000 al 17.1.2001, dal
18.1.2001 al 31.8.2001, dal 2.10.2001 al 27.10.2001, dall'8.11.2001 al 21.1.2002, dal
22.1.2002 al 31.8.2002, dall'1.9.2002 al 31.8.2003, dall'1.9.2003 al 31.8.2004 e
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dall'1.9.2004 al 31.8.2005, per un totale di 5 anni e 14 giorni;
che dall'1.9.2005 veniva immessa in ruolo;
che con decreto n.1149 del 28.12.2010, il resistente aveva CP_1
riconosciuto il periodo pregresso, specificando solo 4 anni, 8 mesi ed 8 giorni sarebbero stati utili, ai fini giuridici ed economici, fin dal momento della sua immissione in ruolo e, quindi, dall'1.9.2005, mentre 4 mesi e 6 giorni (pari ad 1/3 dell'anzianità di servizio non di ruolo superiore ai 4 anni) sarebbero stati utili solo ai fini economici ed al compimento di un'anzianità di servizio di 20 anni, ai sensi dell'art.4, comma 3, del D.P.R. n.399/1988, richiamato dall'art.66, comma 6, del CCNL del comparto Scuola del 4.8.1995.
La ricorrente deduceva ancora che dopo la sua immissione in ruolo in qualità di collaboratore scolastico, aveva ricevuto incarichi a tempo determinato, sempre in qualità di personale ATA, ma con il profilo professionale di assistente amministrativo, nei seguenti periodi: dal 15.12.2009 al 30.6.2010, dall'1.7.2010 al 31.8.2010, dal 9.9.2010 al 30.6.2011, dal 9.9.2014 al 31.8.2015 e dall'11.9.2015 al 30.6.2016; che in data 1.9.2016 veniva assunta a tempo indeterminato nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, area B, profilo professionale assistente amministrativo, con decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2016; che, dopo la sua immissione in ruolo in qualità di “assistente amministrativo” (1.9.2016), aveva presentato istanza di ricostruzione di carriera, chiedendo il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, fin dal momento della sua immissione in ruolo in qualità di “assistente amministrativo” (1.9.2016), di un'anzianità di servizio, di ruolo e non, in qualità di “collaboratore scolastico”, pari a 15 anni e 14 giorni, di cui 5 anni e 14 giorni non di ruolo e 10 anni di ruolo (dall'1.9.2005 al 31.8.2016), escludendo l'anno
2013; che, con decreto n.9506 del 30.10.2020, il resistente aveva riconosciuto CP_1
l'anzianità complessiva, di ruolo e non, in qualità di “collaboratore scolastico”, dalla stessa indicata nella suddetta istanza, pari a 15 anni e 14 giorni, specificando, però, che, della stessa, solo 11 anni, 4 mesi ed 10 giorni sarebbero stati utili, ai fini giuridici ed economici, fin dal momento della sua immissione in ruolo in qualità di “assistente amministrativo” e, quindi, dall'1.9.2016, mentre 3 anni, 8 mesi e 4 giorni (pari ad 1/3 dell'anzianità di servizio non di ruolo superiore ai 4 anni) sarebbero stati utili solo ai fini economici ed al compimento di un'anzianità di servizio di 20 anni, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n.399/1988, richiamato dall'art.66, comma 6, del CCNL del comparto Scuola del 4.8.1995.
Argomentava la ricorrente che, intanto, era stata erroneamente pagata come collaboratrice scolastica fino al 31/12/2020 anziché essere retribuita come assistente amministrativa dall'inizio dello svolgimento di tali mansioni;
che, inoltre, a causa del parziale riconoscimento del servizio pregresso prestato, di fatto aveva avuto il passaggio nei gradoni
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o nelle fasce stipendiali in maniera falsata rispetto alla effettiva anzianità maturate, con pregiudizio sulla retribuzione percepita.
Argomentava infatti che il comportamento del resistente era contrario alla CP_1 clausola 4 dell'Accordo Quadro 99/70/CE, per cui doveva essere disapplicata la normativa nazionale in materia, in assenza di ragioni oggettive che giustificassero una differenza di trattamento tra personale ATA non di ruolo e personale ATA di ruolo;
che dunque aveva diritto ad una nuova ricostruzione di carriera, con condanna del resistente al CP_1 pagamento della somma di € 9.288,85, a titolo di differenze retributive maturate dall'aprile
2018 al marzo 2023.
La ricorrente chiedeva dunque che fosse accertato e dichiarato il suo diritto a vedersi considerata un'anzianità di servizio, di ruolo e non, in qualità di “collaboratore scolastico”, pari a 15 anni e 14 giorni, utile sia ai fini economici che giuridici, fin dal momento della sua immissione in ruolo in qualità di “assistente amministrativo” (1.9.2016); che fosse accertato e dichiarato il suo diritto a vedersi ricostruita la carriera, di ruolo e non, in qualità di
“collaboratore scolastico”, con modifica del relativo decreto, sulla base di una anzianità pari a 15 anni e 14 giorni, utile sia ai fini economici che giuridici, fin dal momento della sua immissione in ruolo in qualità di “assistente amministrativo” (1.9.2016); che fosse accertato e dichiarato il suo diritto a vedersi riconoscere, in qualità di “assistente amministrativo”, la nuova terza fascia stipendiale (15-20 anni) dall'1.9.2016 al 31.7.2022 e la nuova quarta fascia stipendiale (21-27 anni) dall'1.8.2022 al 31.7.2029 e, quindi, il relativo stipendio annuo lordo meglio specificato in ricorso, oltre che la somma lorda di € 9.288,85, a titolo di differenze salariali, per il periodo dall'1.4.2018 al 31.3.2023; che il resistente CP_1
fosse condannato alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle somme innanzi indicate, a titolo di differenze retributive, oltre spese processuali da liquidarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Cont Costituendosi tempestivamente in giudizio, il eccepiva la prescrizione quinquennale delle differenze retributive richieste ed insisteva per il rigetto della domanda, rilevando la compatibilità tra la normativa italiana e quella comunitaria in materia di riconoscimento del servizio pre-ruolo.
La causa non necessitava dello svolgimento di attività istruttoria.
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La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
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E' incontroversa la ricostruzione dei fatti e la successione dei contratti a tempo determinato della parte ricorrente, così come indicati in ricorso e non specificatamente
Cont contestati dal resistente.
Cont La ricorrente lavora alle dipendenze del resistente dall'1/4/2000, dapprima con contratti a tempo determinato con le mansioni di collaboratore scolastico, poi assunta dall'1/9/2005 a tempo indeterminato;
inoltre dal 2009 ha svolto le mansioni di assistente amministrativo, sempre rientrante nel personale ATA, a tempo determinato, fino ad essere assunta dall'1/9/2016 a tempo indeterminato per lo svolgimento delle mansioni di assistente amministrativo.
Ella contesta in primo luogo il fatto che al momento dell'assunzione a tempo indeterminato come collaboratrice scolastica, non sia stato considerato per intero il servizio pre-ruolo prestato;
inoltre contesta il fatto che, quando è transitata nei ruoli degli assistenti amministrativi (sempre fra il personale ATA) il servizio precedente non le sia stato integralmente riconosciuto;
dunque alla luce di ciò rivendica sia una correzione della sua ricostruzione di carriera sia il pagamento di differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente alla presentazione del ricorso giudiziario.
Ebbene, così stando le cose, va in primo luogo rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente. CP_1
Infatti, per quanto il diritto del lavoratore ad una corretta ricostruzione di carriera, si richiama e si fa proprio l'orientamento della Corte di Cassazione, i cui principi ben possono trovare applicazione per il personale ATA, secondo cui “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti” (cfr., in termini, Cass. n. 2232/2020).
Pertanto il lavoratore non perde il suo diritto al corretto inquadramento retributivo, bensì perde al massimo il diritto ad ottenere i ratei su cui la prescrizione (quinquennale) sia già maturata.
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto il pagamento delle differenze retributive maturate dal mese di aprile 2018 e, considerato che il ricorso è stato notificato il 19/4/2023, tutte le
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differenze richieste rientrano in un periodo (quinquennio) in cui non è maturata alcuna prescrizione.
Ciò detto, ai fini della decisione della controversia appare opportuno richiamare la normativa e la giurisprudenza, anche di provenienza eurounitaria, applicabile al caso in esame.
L'art. 569 del D.Lgs. n. 297/1994 così prevede: “
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.”
Il successivo art. 570 così prevede: “
1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo
569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
Ebbene, tali norme appaiono contrastanti con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si prevede: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Infatti, già la Corte di giustizia 13.9.2007, C-307/05, : chiamata a Persona_1 pronunciarsi sulla questione “in sostanza, se la nozione di 'condizioni di impiego' di cui alla
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clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa possa servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato” ha ritenuto che “la riserva di cui all'art. 137, n. 5, CE, non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”; veniva inoltre ribadito come “La mera circostanza che un impiego sia qualificato come «di ruolo» in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari (v., per analogia, sentenze 9 settembre punti 58 e 59, nonché 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag. I-8835, punto
99). In effetti, come si evince non soltanto dall'art. 249, terzo comma, CE, ma parimenti dall'art. 2, primo comma, della direttiva 1999/70, letto alla luce del suo diciassettesimo considerando', gli Stati membri infatti sono tenuti a garantire il risultato imposto dal diritto comunitario (v. sentenza Adeneler e a., citata, punto 68)”; si concludeva nel senso che “1)
La nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegatoalla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES,
CE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato, 2) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato giustificata dalla mera circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato”;
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22558/2016, ha indicato, quale giudice della nomofilachia, i seguenti principi di diritto: “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione,
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impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo.
Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'Il luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e
71 d.lgs n. 165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”.
L'approdo giurisprudenziale a cui era pervenuta la Corte di Cassazione nel 2016 è stato nuovamente messo in discussione dalla sentenza della Corte di Giustizia del 20.9.2018,
secondo la quale “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo Per_2
determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, CE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio,
a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
Tanto precisato devono recepirsi, in particolare, i principi enunciati dalla Suprema
Corte nella sentenza n. 22558/2016, innanzi richiamata, evidenziando che a tali conclusioni la Suprema Corte è pervenuta valorizzando il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CE, CEEP e CE
– e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), da non confondere, peraltro, con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola n. 5 dello stesso Accordo.
Ed invero, la Corte di legittimità ha evidenziato – sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia – che:
a) la clausola n. 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal
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singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Per_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153
n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive derivanti dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di giustizia 9.7.2015, in causa C177/14,
Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
L'accertata incompatibilità, con la clausola n. 4 dell'Accordo quadro europeo allegato alla Direttiva 99/70, di norme interne che escludono il personale a tempo determinato dalla progressione economica riconosciuta in favore del personale assunto a tempo indeterminato, non può che essere risolta in favore delle previsioni del diritto dell'Unione in ragione della loro indubbia superiorità nella gerarchia delle fonti, con la conseguente disapplicazione, da parte del giudice nazionale, della normativa italiana in conflitto con esso.
In linea di principio, sussiste pertanto il diritto del docente e del personale amministrativo precario al riconoscimento delle differenze retributive maturate durante il periodo lavorativo a tempo determinato.
Non incide sulle argomentazioni appena esposte l'istituto della ricostruzione di carriera, di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, che attiene ad un momento successivo, eventuale
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ed indipendente dallo svolgimento del contratto a termine, nel corso del quale si realizza la discriminazione economica vietata dall'ordinamento (Cass. Sez. Lav. 11 aprile 2018, n.
8995).
Il principio di non discriminazione – come dianzi richiamato – nondimeno si estende, ricorrendone i presupposti di applicabilità, anche al tema della ricostruzione della carriera.
Ed invero, una volta applicato il principio di non discriminazione alla progressione economica stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva, come riconosciuta in favore di lavoratori a tempo indeterminato (di ruolo) “comparabili” - ed in assenza, dunque, di
“ragioni oggettive” di differenziazione -, la sola circostanza dell'assunzione a tempo determinato si risolverebbe in una ingiustificata compressione dell'ambito coperto dallo stesso principio di non discriminazione.
La sentenza resa in data 20.9.2018 dalla Corte di Giustizia nella causa
C466/17/Motter contro la impone, tuttavia, le seguenti Controparte_5
riflessioni.
Ed invero, con tale sentenza la Corte Europea si è pronunciata sulla compatibilità dell'art. 485 del d.lgs. 297/94 (riguardante il personale docente della scuola) con il citato art. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella direttiva n.
1999/70/CE (ma il ragionamento è applicabile per analogia al personale ATA), affermando che: “48. Fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio, si deve ammettere che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità. 49. Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del "pro rata temporis" cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro”.
Ebbene, per quanto rilevato dalla Corte di Giustizia, la comparabilità tra l'attività lavorativa svolta dal personale scolastico di ruolo e quella svolta dal personale non di ruolo
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deve coinvolgere la verifica in concreto delle condizioni di lavoro e quindi il contenuto delle mansioni, desumibili, in parte, anche dalla tipologia dei contratti stipulati.
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha specificamente allegato di aver svolto, durante il periodo di lavoro a tempo determinato, le medesime attività espletate dal personale ATA immesso in ruolo.
Il non ha contestato alcunché, non avendo allegato (né, tanto meno, CP_1
provato) alcuna peculiarità del servizio a termine rispetto a quello di ruolo che giustifichi tale disparità di trattamento.
Nella più completa assenza di elementi che depongano in senso contrario, la pacifica identità di mansioni e condizioni di impiego e l'analogia della formazione tra personale
ATA di ruolo e a termine inducono a ritenere che la posizione rivestita da parte ricorrente come personale ATA a termine sia pienamente comparabile a quella dei corrispondenti colleghi di ruolo.
Del resto, secondo quanto si evince dalla documentazione versata in atti, la parte ricorrente ha svolto di fatto servizi pre-ruolo, molti dei quali con incarichi annuali, a partire dal 2000 e sino all'assunzione a tempo indeterminato dell'1.9.2005.
Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per configurare il potere- dovere del giudice nazionale di disapplicare l'art. 569 sopra citato in ragione del suo contrasto con la normativa europea e ricostruire la carriera della parte ricorrente in modo analogo a quella del personale scolastico di ruolo.
Tale opzione ermeneutica è stata confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione
n. 31150/2019 del 28.11.2019, che ha ribadito il medesimo principio: “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (cfr., altresì, ancora più di recente, Cass. n. 2924/2020 e Cass. n. 3472/2020).
Ciò detto, l'amministrazione scolastica, nel primo decreto di ricostruzione della carriera (decreto n. 1149 del 28/12/2010) ha riconosciuto alla ricorrente un servizio pre- ruolo di anni 4 mesi 8 giorni 8, mentre in ragione di quanto innanzi indicato ed in
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considerazione dell'effettivo servizio svolto, avrebbe dovuto riconoscere un servizio pre- ruolo di anni 5 giorni 14. Dunque una prima correzione della carriera della ricorrente va effettuata riconoscendo per intero il servizio pre ruolo prestato come collaboratrice scolastica prima dell'immissione in ruolo, avvenuta l'1/9/2005.
Inoltre, la ricorrente, dall'1/9/2016 è transitata nei ruoli del personale ATA ma con profilo di assistente amministrativa, peraltro dopo aver svolto dal 2009 incarichi a tempo determinato per tale profilo.
L'amministrazione scolastica ha nuovamente emesso un decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente (decreto n. 9506 del 30/10/2020), ma per effetto della cd. temporizzazione, non ha riconosciuto in suo favore l'intera anzianità pregressa, cioè anni 15 giorni 14, bensì la minore anzianità di anni 11, mesi 4 e giorni 10.
Ebbene, anche tale ricostruzione è errata, alla luce della giurisprudenza che negli ultimi anni si è formata in relazione ai docenti che passavano da un ruolo all'altro e che questo Giudice ritiene applicabile anche al personale ATA transitato da un profilo
(collaborato scolastico) ad un altro (assistente amministrativo).
Sul punto appare utile richiamare l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con cui con la sentenza n. 9144/2016 è stato affrontato il problema di stabilire se un insegnate di ruolo della scuola materna, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna. In particolare il Supremo Collegio ha affermato che "in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della L. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd temporizzazione".
Va detto peraltro che il riconoscimento parziale del periodo di lavoro svolto sempre con il profilo di ATA ma con diverse mansioni (invero già dal 2009 la ricorrente ha svolto le mansioni di assistente amministrativo sebbene con contratti a tempo determinato) appare contrastante sempre con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella direttiva n. 1999/70/CE.
Peraltro, la non applicabilità della cd. temporizzazione è stata ritenuta legittima anche da una
Deliberazione Corte dei Conti - Sezione Centrale del controllo di legittimità degli atti del
Governo e delle Amministrazioni dello Stato del 25.7.2019, chiamata a pronunciarsi proprio sulla legittimità del decreto di ricostruzione di carriera di un collaboratore scolastico transitato nei ruoli del personale amministrativo.
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Si riportano i passaggi salienti di tale decisione, che possono essere posti a base anche della presente decisione, relativa a fattispecie analoga, siccome condivisibili e conformi anche alla giurisprudenza di merito, di legittimità e contabile:
<
1. Il Collegio è chiamato preliminarmente a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti n.
14/2000 e successive modificazioni, per la soluzione della questione di massima in ordine alla corretta applicazione della vigente disciplina normativa in materia di ricostruzione della carriera nei casi di passaggio di ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.), a seguito di concorso pubblico riservato….
… Ciò posto, nel merito, al fine di chiarire i termini della questione oggetto di esame è necessario ricostruire la vicenda e delineare il quadro normativo che regola la materia.
Il contrasto interpretativo maturato tra la e l'Istituto Controparte_6
XXX attiene alle modalità da osservare per la ricostruzione della carriera del CP_2
personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) del comparto scuola.
In particolare, la , in linea con la prassi seguita dal Controparte_6 [...]
, opterebbe per l'utilizzo del criterio della Controparte_7 temporizzazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983, mentre l' , con i due CP_8 decreti del 2017, si è basato sul criterio dell'integrale riconoscimento dell'anzianità pregressa previsto dall'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988.
Con i decreti in data 15 novembre 2017, l' , a seguito della specifica richiesta CP_8
formulata in data 31 ottobre 2017 dalle interessate, ha provveduto, in modalità cartacea, alla ricostruzione di carriera con la valutazione integrale del servizio pregresso, come previsto dall'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, siccome più favorevole al dipendente.
A detti fini, l' ha, invero, rivisitato l'intero percorso di carriera delle assistenti CP_8
amministrative, facendo esclusiva applicazione del criterio della anzianità complessiva e modificando la valutazione dell'anzianità utile ai fini giuridici ed economici effettuata al momento del passaggio di ruolo (1/9/2001) e, conseguentemente, disattendendo
l'applicazione del criterio della temporizzazione previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983, all'epoca, ritenuto quello più favorevole.
I nuovi decreti si differenziano dai precedenti del 2002 e del 2003 per la valutazione diversa della residua anzianità utile per il passaggio alla successiva posizione.
Nei decreti del 2017 tale anzianità, alla data del passaggio di ruolo e cioè al 1° settembre
2001, è maggiore (più di tre anni per entrambi i casi), consentendo di anticipare il
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passaggio alla fascia economica più favorevole, rispetto a quanto previsto dai precedenti decreti.
Tale aspetto è evidenziato nelle tabelle che corredano la memoria della Ragioneria territoriale dello Stato di Macerata prodotta in data 10 luglio 2019, in vista dell'odierna adunanza.
Ad avviso del Collegio, inconferente si appalesa il richiamo alle previsioni di cui all'art. 34
CCNL comparto scuola del 26 maggio 1999 - operato dall' XXX a sostegno della CP_8
legittimità dei provvedimenti in esame – in quanto relative a diversa fattispecie (istituzione del profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi DSGA e individuazione dei requisiti di accesso in sede di prima applicazione), non riferibile, neppure per analogia, a quella che ne occupa.
2. La problematica in esame è stata, in più occasioni, scrutinata dalla magistratura - contabile, ordinaria ed anche da quella eurounitaria – che è intervenuta, soprattutto, in tema di personale docente fissando alcuni principi che di seguito sono illustrati.
Con riguardo al personale docente, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 6 maggio 2016, n. 9144, ha censurato la prassi osservata dal
[...]
e ha riconosciuto il diritto alla ricostruzione integrale della Controparte_7
carriera, e non già nei limiti della c.d. temporizzazione.
Ciò in virtù di una sostanziale equiparazione del servizio reso dal personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato che trova fondamento nel principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva del Consiglio dell'Unione europea 1999/70/CE del 28 giugno 1999.
A diverse conclusioni è pervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza resa dalla Sesta sezione in data 20 settembre 2018.
La Corte di Giustizia ha ritenuto astrattamente ammissibile il differenziato regime previsto dalla normativa nazionale – ed il mancato computo integrale dei periodi di servizio pre- ruolo ai fini della ricostruzione di carriera – laddove finalizzato a ”rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti”.
La Corte ha, peraltro, fatto salve le verifiche da parte del giudice del rinvio circa la sussistenza, in concreto, dei suddetti fattori di giustificazione.
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In tale contesto interpretativo si inscrivono le numerose pronunce del Giudice del lavoro che ha ritenuto, in maniera pressoché univoca, di riconoscere il diritto alla integrale ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, ed alla conseguente corresponsione delle differenze retributive non percepite in favore del personale docente.
Analogo diritto è stato riconosciuto in favore del personale amministrativo.
Recenti pronunce del Giudice del lavoro, in linea con il percorso argomentativo della richiamata decisione della Corte di Giustizia Europea, hanno evidenziato come non possa ritenersi che “la professionalità del personale A.T.A. a termine sia diversa da quella del personale di ruolo, atteso che il personale A.T.A., salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione (assenti nel caso di specie), svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale A.T.A. non risulta infatti influenzata (come avviene per i docenti) dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni” (cfr. Tribunale di
Trapani – Sezione Lavoro 29/03/2019).
In ragione di ciò sono state ritenute insussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale A.T.A. assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato.
Parimenti, la magistratura contabile si è espressa sulla tematica in esame. In particolare, è stato sottolineato come gli istituti della temporizzazione ed il riconoscimento del servizio pre-ruolo siano alternativi e non complementari, rimarcando il diritto del dipendente di optare per la soluzione più favorevole (cfr. Sezione regionale di controllo per la Regione
Siciliana del. n.73/2016/SUCC).
3. Così ricostruito il quadro normativo ed interpretativo di riferimento, il Collegio ritiene che debba riconoscersi alle due dipendenti il diritto all'integrale riconoscimento del periodo pre-ruolo e, conseguentemente, dichiararsi la conformità a legge dei provvedimenti adottati in data 15 novembre 2017 dall' XXX. CP_8
Come può rilevarsi dai prospetti allegati alla memoria fatta pervenire in vista della adunanza di questa Sezione dalla competente , gli stessi integrano, Controparte_6
invero, un trattamento più favorevole per le dipendenti, laddove si abbia riguardo non solo all'inquadramento economico all'atto del passaggio in ruolo, ma anche al complessivo sviluppo della carriera e delle progressioni stipendiali.
In questa prospettiva, alla luce del chiaro disposto dell'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983 e dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, nonché degli orientamenti dianzi richiamati che il Collegio condivide, si deve riconoscere che l'istituto della temporizzazione e quello della valutazione del servizio pre-ruolo sono alternativi.
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In sostanza, si tratta di due criteri che, per le loro distinte caratteristiche e per le diverse finalità che perseguono, non possono che essere utilizzati in momenti separati.
Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale.
Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo.
Da ciò deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva.
Ciò evidentemente, a fronte di specifica istanza del dipendente che intenda far valere il diritto di cui è titolare.
Del resto, il diverso avviso propugnato dalla Ragioneria territoriale dello Stato e le stesse deduzioni formulate nell'odierna adunanza dal rappresentante della Parte_2
sembrano fondare su circostanze fattuali (modalità di funzionamento del sistema
[...]
SIDI) e su motivi di opportunità (eventuali ricadute di carattere economico) che, pur meritevoli di considerazione, non appaiono, tuttavia, dirimenti ai fini delle valutazioni di legittimità demandate a questo Collegio.
Quanto poi alla problematica della prescrivibilità del diritto a richiedere la ricostruzione della carriera sulla base dell'effettiva anzianità di servizio, il Collegio rileva in primo luogo che trattasi di un diritto non soggetto a prescrizione.
Ciò in quanto l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando, piuttosto, la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (cfr. Cass. n. 12756 del 01/09/2003; Cass. n. 10131 del 26/04/2018)”.
Ciò, nondimeno, sono da ritenere soggette a prescrizione le differenze retributive nei modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa e dalla consolidata giurisprudenza in materia.
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4. Conclusivamente, il Collegio in Adunanza Generale ritiene che la questione di massima proposta debba essere definita come segue:
“Nei casi di passaggio di ruolo del personale A.T.A., a seguito di concorso pubblico riservato, per la ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici sussiste il diritto al riconoscimento integrale del servizio prestato fino all'immissione in ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, con la corresponsione delle conseguenti differenze retributive nei modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa e dalla consolidata giurisprudenza in materia”….”.
In definitiva, alla luce di quanto argomentato, alla ricorrente, alla data dell'1/9/2016 (data di immissione nel ruolo del personale ATA – profilo di assistente amministrativo) va riconosciuta l'integrale anzianità di servizio prestata in precedenza con il profilo di collaboratore scolastico, cioè anni 15 e giorni 14, senza alcuna temporizzazione, in ragione dell'effettivo servizio prestato, con condanna del resistente a ricostruire la carriera CP_1
della ricorrente sulla base dei suddetti parametri e ad inquadrarla nella corretta fascia stipendiale.
Il resistente deve altresì essere condannato al pagamento delle differenze CP_1
retributive maturate dalla ricorrente dal mese di aprile 2018 (come richieste in ricorso e non prescritte).
In ordine alla quantificazione delle differenze dovute, tali somme sono state quantificate in ricorso, al netto delle somme ricevute, in € 9.288,85 (vd. conteggi analitici allegati al ricorso). Cont Il ha eccepito la erroneità dei conteggi contenuti nel ricorso per presupposti, incomprensibilità, scarsa chiarezza ed errori sostanziali, oltre che formali, considerato che il calcolo delle differenze salariali andrebbe effettuato per anno solare e tenendo conto delle date di applicazione dei diversi CCNL e non ad anno scolastico.
Cont La contestazione del appare generica, tenuto conto che la parte ricorrente ha indicato mese per mese le differenze maturate, ha allegato le buste paga da cui si evince che è stata retribuita fino al mese di dicembre 2020 come collaboratore scolastico, sebbene svolgesse già da tempo le mansioni di assistente amministrativa.
Cont Il non ha dunque assolto all'obbligo di contestare specificatamente tali conteggi, per esempio offrendo un calcolo alternativo o indicando espressamente in quali voci sia errato il conteggio di parte ricorrente;
sicchè i conteggi in parola, che devono ritenersi non specificatamente contestati, sono utilizzati ai fini della decisione, senza necessità di disporre
CTU contabile.
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Cont In definitiva il deve essere condannato al pagamento delle differenze retributive conseguenti alla nuova ricostruzione di carriera, che si quantificato per il periodo dall'aprile
2018 al marzo 2023 in € 9.288,85, oltre accessori di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell'amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 30/3/2023 da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, nonchè dell' rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
[...] CP_9
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a vedersi considerata un'anzianità di servizio, di ruolo e non, in qualità di “collaboratore scolastico”, pari a 15 anni e 14 giorni, utile sia ai fini economici che giuridici, fin dal momento della sua immissione in ruolo in qualità di “assistente amministrativo”
(1.9.2016);
2) condanna il resistente al riconoscimento di tale anzianità e a ricostruire la CP_1
carriera della ricorrente sulla base dei parametri indicati in parte motiva, nonché ad inquadrarla nella corretta fascia stipendiale;
3) condanna altresì il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, CP_1
delle differenze retributive maturate a seguito del nuovo inquadramento, che si quantificano per il periodo dall'aprile 2018 al marzo 2023 in € 9.288,85, oltre accessori di legge;
Cont 4) condanna il al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che liquida in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, in € 118,50 per esborsi ed € 4.600,00 per compensi al difensore, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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