Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 28/05/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00971/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01753/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1753 del 2024, proposto da
AR AG, rappresentata e difesa dall'avvocato Veronica Notari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.S.L. di SA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Marruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.S.L. Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza all’ordinanza del 24.4.2024 emessa dal Tribunale di Roma.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. di SA;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 il dott. Marcello Polimeno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data 7.10.2024 e depositato in data 4.11.2024) la ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza delle AA.SS.LL. intimate all’ordinanza indicata in epigrafe.
Con tale provvedimento il Tribunale di Roma ha dichiarato cessata la materia del contendere (per essere stata nelle more disposta l’assegnazione temporanea della ricorrente per ricongiungimento familiare ex art. 42 bis del D. Lgs 151/2001, in precedenza negata) e condannato “ le aziende sanitarie convenute, in solido, alla refusione delle spese di lite ” liquidate “ in euro 1.800,00 oltre accessori come per legge ”.
La ricorrente ha evidenziato: l’avvenuta notifica della sentenza all’A.S.L. Roma 2 ed all’A.S.L. di SA, il decorso del termine di legge di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’amministrazione, l’avvenuto passaggio in giudicato dell’ordinanza suddetta e la mancata completa ottemperanza da parte delle Aziende intimate in considerazione dell’avvenuta corresponsione soltanto dell’importo di € 1.076,00 da parte dell’A.S.L. di Roma.
La ricorrente ha quindi concluso in ricorso chiedendo la completa ottemperanza delle Aziende intimate all’ordinanza predetta, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione soccombente.
2. Si è costituita l’A.S.L. di SA ed ha dedotto:
- l’irricevibilità del ricorso per tardività del deposito dello stesso in violazione del termine di 15 giorni prescritto;
- l’incompetenza per territorio di questo Tribunale per essere competente il T.A.R. Lazio in considerazione del fatto che si tratta dell’ottemperanza di ordinanza del Tribunale di Roma;
- l’infondatezza del ricorso per avere l’A.S.L. provveduto a pagare alla ricorrente l’importo di € 1.076,40.
Non si è costituita l’A.S.L. Roma 2.
3. Con memoria depositata in data 16.4.2025 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso in ragione dell’intervenuto pagamento da parte dell’A.S.L. di SA della somma dovuta. Tuttavia, la ricorrente ha insistito nel rimborso del contributo unificato in ragione del fatto che l’A.S.L. avrebbe adempiuto tardivamente soltanto in seguito alla notifica del ricorso in ottemperanza.
4. All’udienza in camera di consiglio del 13.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, la ricorrente ha rinunciato al ricorso senza tuttavia osservare tutte le formalità di cui ai primi tre commi dell’art. 84 c.p.a. (in particolare, la rinuncia non è stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza).
Ad ogni buon conto, da tale rinunzia il Tribunale, facendo seguito il rilievo d’ufficio fatto a verbale in sede di udienza camerale, desume argomenti di prova circa la sopravvenuta carenza d’interesse, da parte della ricorrente, alla decisione nel merito del ricorso. La conseguente improcedibilità va quindi dichiarata dal Collegio con la formula corrispondente.
6. Le spese del giudizio vanno integralmente compensate con irripetibilità del contributo unificato versato dalla ricorrente. Non è ravvisabile la pretesa soccombenza virtuale delle Aziende Sanitarie resistenti come sostenuto dalla ricorrente. In effetti, se il ricorso non fosse stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse questo Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza alla luce di quanto previsto dall’art. 113 c.p.a. e della circostanza che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto al T.A.R. Lazio, venendo in rilievo l’ottemperanza a provvedimento emesso dal Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di SA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza proposto lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO