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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/09/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
---------
Il giudice dott.ssa Valeria Anna Pappalardo, in funzione di Giudice unico ha pronunciato la seguente:
Sentenza
Nella causa iscritta al n. 766/2018 R.G. posta in decisione con ordinanza del
26.09.2025 e promossa
Da
, nata a [...], il [...], residente in Parte_1
OJ (ME), Via Andrea Doria n. 10, codice fiscale: C.F._1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Melita.
[...]
- Opponente
Contro
RT
, in persona del
[...]
legale rappresentante prò tempore, rappresentata e difesa ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;
– Opposto avente per OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
Pag.1 di 4 Tribunale di Messina
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quanto dedotto ed eccepito in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio l
[...]
RT
, innanzi il Tribunale civile di Messina, per l'udienza del 31
[...] maggio 2018, al fine di ottenere l'annullamento della cartella esattoriale n. 29520170010813669000 per un importo pari ad euro 14.3.34,36 in relazione alla richiesta di pagamento per l'indennità di occupazione abusiva dell'immobile indicato in oggetto.
2 Si costituiva in giudizio l' e la RT
Destinazione RT
la quale contestava quanto dedotto da controparte e ne
[...]
chiedeva il rigetto con conferma della cartella opposta.
2 In corso di causa, parte opponente aderiva alla definizione agevolata
(cd. rottamazione quater), prevista dall'articolo 1, commi 231-252, della
Legge 197/2022, dichiarando di rinunziare ai giudizi pendenti tra cui il presente, avente ad oggetto la cartella di pagamento n.
29520170010813669000..
3 Stante la natura documentale della controversia, il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza del
26.09.2025 poneva la stessa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag.2 di 4 Tribunale di Messina
La materia del contendere è cessata.
Nel procedimento in oggetto, infatti, si è verificato un fatto nuovo e risolutivo. La ricorrente ha documentato di aver aderito alla definizione agevolata prevista dalla Legge n. 197/2022 (la cosiddetta
“Rottamazione”). Ha presentato la dichiarazione di adesione, la comunicazione di accoglimento dell'istanza e le ricevute di pagamento di quanto ad oggi versato.
Con una recentissima pronuncia la nostra Suprema Corte ha stabilito che,
a seguito dell'adesione alla definizione agevolata e del relativo pagamento, ricorrono tutti i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio. La controversia originaria, incentrata sulla validità della notifica e sulla prescrizione del credito, è diventata irrilevante. Il pagamento effettuato nell'ambito della Rottamazione ha sanato la pendenza, rendendo inutile proseguire l'analisi dei motivi del ricorso.
In merito alle spese legali, la Corte ha applicato una specifica disposizione della stessa legge sulla definizione agevolata (art. 1, comma
197, L. 197/2022). Questa norma prevede che, in caso di estinzione del giudizio a seguito della rottamazione, le spese del processo restino a carico della parte che le ha anticipate. In altre parole, non vi è una condanna alle spese per la parte soccombente, ma ogni parte sostiene i propri costi.
Infine, è stato chiarito che la declaratoria di estinzione esclude l'applicazione di sanzioni processuali, come il raddoppio del contributo unificato, che sono previste solo in caso di decisioni di inammissibilità o rigetto nel merito.(Corte di Cassazione n. 15927/2025).
Nel caso che ci occupa, la ricorrente ha depositato in atti il piano di definizione con rateizzazione dei pagamenti e rinuncia da parte della stessa a tutti i giudizi pendenti. Ciò appare sufficiente a far ritenere cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio per carenza di interesse alla prosecuzione.
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sostenute.
Pag.3 di 4 Tribunale di Messina
PQM
Il Tribunale di Messina, in persona del sottoscritto Giudice in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l Parte_1 RT
e Confiscati alla Criminalità Organizzata,
[...]
uditi i procuratori delle parti, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) Dichiara estinto il processo.
2) Nulla sulle spese.
Messina, lì 26.09.2025
Il GO
dott.ssa Valeria Anna Pappalardo
Pag.4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
---------
Il giudice dott.ssa Valeria Anna Pappalardo, in funzione di Giudice unico ha pronunciato la seguente:
Sentenza
Nella causa iscritta al n. 766/2018 R.G. posta in decisione con ordinanza del
26.09.2025 e promossa
Da
, nata a [...], il [...], residente in Parte_1
OJ (ME), Via Andrea Doria n. 10, codice fiscale: C.F._1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Melita.
[...]
- Opponente
Contro
RT
, in persona del
[...]
legale rappresentante prò tempore, rappresentata e difesa ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;
– Opposto avente per OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
Pag.1 di 4 Tribunale di Messina
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quanto dedotto ed eccepito in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio l
[...]
RT
, innanzi il Tribunale civile di Messina, per l'udienza del 31
[...] maggio 2018, al fine di ottenere l'annullamento della cartella esattoriale n. 29520170010813669000 per un importo pari ad euro 14.3.34,36 in relazione alla richiesta di pagamento per l'indennità di occupazione abusiva dell'immobile indicato in oggetto.
2 Si costituiva in giudizio l' e la RT
Destinazione RT
la quale contestava quanto dedotto da controparte e ne
[...]
chiedeva il rigetto con conferma della cartella opposta.
2 In corso di causa, parte opponente aderiva alla definizione agevolata
(cd. rottamazione quater), prevista dall'articolo 1, commi 231-252, della
Legge 197/2022, dichiarando di rinunziare ai giudizi pendenti tra cui il presente, avente ad oggetto la cartella di pagamento n.
29520170010813669000..
3 Stante la natura documentale della controversia, il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza del
26.09.2025 poneva la stessa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag.2 di 4 Tribunale di Messina
La materia del contendere è cessata.
Nel procedimento in oggetto, infatti, si è verificato un fatto nuovo e risolutivo. La ricorrente ha documentato di aver aderito alla definizione agevolata prevista dalla Legge n. 197/2022 (la cosiddetta
“Rottamazione”). Ha presentato la dichiarazione di adesione, la comunicazione di accoglimento dell'istanza e le ricevute di pagamento di quanto ad oggi versato.
Con una recentissima pronuncia la nostra Suprema Corte ha stabilito che,
a seguito dell'adesione alla definizione agevolata e del relativo pagamento, ricorrono tutti i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio. La controversia originaria, incentrata sulla validità della notifica e sulla prescrizione del credito, è diventata irrilevante. Il pagamento effettuato nell'ambito della Rottamazione ha sanato la pendenza, rendendo inutile proseguire l'analisi dei motivi del ricorso.
In merito alle spese legali, la Corte ha applicato una specifica disposizione della stessa legge sulla definizione agevolata (art. 1, comma
197, L. 197/2022). Questa norma prevede che, in caso di estinzione del giudizio a seguito della rottamazione, le spese del processo restino a carico della parte che le ha anticipate. In altre parole, non vi è una condanna alle spese per la parte soccombente, ma ogni parte sostiene i propri costi.
Infine, è stato chiarito che la declaratoria di estinzione esclude l'applicazione di sanzioni processuali, come il raddoppio del contributo unificato, che sono previste solo in caso di decisioni di inammissibilità o rigetto nel merito.(Corte di Cassazione n. 15927/2025).
Nel caso che ci occupa, la ricorrente ha depositato in atti il piano di definizione con rateizzazione dei pagamenti e rinuncia da parte della stessa a tutti i giudizi pendenti. Ciò appare sufficiente a far ritenere cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio per carenza di interesse alla prosecuzione.
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sostenute.
Pag.3 di 4 Tribunale di Messina
PQM
Il Tribunale di Messina, in persona del sottoscritto Giudice in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l Parte_1 RT
e Confiscati alla Criminalità Organizzata,
[...]
uditi i procuratori delle parti, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) Dichiara estinto il processo.
2) Nulla sulle spese.
Messina, lì 26.09.2025
Il GO
dott.ssa Valeria Anna Pappalardo
Pag.4 di 4