Sentenza breve 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza breve 22/04/2026, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00449/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00204/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 204 del 2026, proposto da
Sr15 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati CO Amatucci, Anton Ugo Serra ed Edoardo Modena, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Aprilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Sesselego e Federica Angeli, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
Società Agricola Ovo Lazio S.S., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
delle ordinanze nn. 494 e 495 del 17 dicembre 2025, con cui il Dirigente del IV Settore - Urbanistica del Comune di Aprilia ha ingiunto, tra gli altri, alla Società ricorrente la demolizione di opere edilizie abusive;
- di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso ai provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso, la memoria e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aprilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa AR LI US SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 34 comma 5 del cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
1. Con il ricorso in epigrafe la società ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti meglio specificati in oggetto, con i quali le è stata ingiunta la demolizione delle opere abusive ivi indicate.
2. Nel ricorso l’istante ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle ordinanze medesime, in quanto:
a) la società ricorrente non avrebbe realizzato gli abusi contestati nelle ordinanze di demolizione impugnate;
b) la ricorrente non avrebbe la disponibilità materiale e giuridica degli immobili su cui insistono le violazioni contestate, in quanto la stessa sarebbe unicamente proprietaria superficiaria degli impianti installati a copertura degli immobili e pertanto non avrebbe la possibilità di ottemperare alle ordinanze di demolizione impugnate con il presente ricorso.
3. Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, depositando la determinazione dirigenziale n. 357 del 25.03.26, recante “Convalida delle ordinanze di ingiunzione di demolizione n. 494 e 495 del 17/12/2025 relative ad opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo” . Con tale provvedimento, l’Ufficio Urbanistica, “rilevato che le suddette ordinanze sono state erroneamente notificate anche alla Soc. SR15 s.r.l., estranea ai fatti contestati, poiché la stessa risulta titolare del solo diritto di superficie relativo alla copertura dell’immobile, per aver installato su di esso un impianto fotovoltaico” , ha proceduto alla “convalida, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-nonies, comma 2, della L. 241/90 delle Ordinanze di Ingiunzione di demolizione n. 494 e 495 del 17/12/2025 in premessa citate, eliminando il vizio riscontrato di notifica alla Soc. SR15 S.r.l.” .
L’amministrazione ha chiesto quindi che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
4. In vista dell’udienza fissata per la trattazione dell’istanza cautelare la ricorrente ha depositato in giudizio memoria nella quale ha dato atto che con determinazione dirigenziale n. 31 del 9 aprile 2026 il Comune di Aprilia ha emendato le impugnate ordinanze n. 494 n. 495 nonché la determinazione di convalida n. 25 del 25 marzo 2026, evidenziando che “con il richiamato provvedimento di convalida delle ordinanze di demolizione n. 494/25 e n. 495/25, l’Ufficio Urbanistica intende emendare non soltanto l’erronea notificazione delle stesse alla SR15 S.r.L. ma, a monte, la erronea individuazione di quest’ultima quale legittimata passiva delle ordinanze medesime, in quanto, come detto, la stessa risulta unicamente proprietaria superficiaria degli impianti fotovoltaici installati a copertura degli immobili e pertanto estranea alle contestazioni di che trattasi” (doc 14 ricorrente).
La ricorrente ha quindi aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere formulata dal Comune.
5. All’udienza camerale del 14 aprile 2026 dicembre 2025, dato avviso ai difensori delle parti presenti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, in conformità alle previsioni di cui all'art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio rileva, preliminarmente, che sussistono i presupposti per l'adozione della decisione con sentenza in forma semplificata (integrità del contradditorio, completezza dell’istruttoria, mancata dichiarazione delle parti dell'intenzione di proporre ricorso per motivi aggiunti o ricorso incidentale).
7. Ricorrono, inoltre, i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere tra le parti ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., poiché mediante convalida delle ordinanze impugnate l’amministrazione resistente ha emendato sia l’erronea notificazione delle stesse alla SR15 S.r.L. sia la erronea individuazione di quest’ultima quale legittimata passiva delle ordinanze medesime, in quanto la stessa risulta unicamente proprietaria superficiaria degli impianti fotovoltaici installati a copertura degli immobili e pertanto estranea alle contestazioni di che trattasi.
Infatti, con atto depositato in giudizio in vista dell’odierna udienza pubblica, il difensore del ricorrente ha espressamente dato atto dell’avvenuta piena soddisfazione della pretesa azionata col ricorso ed ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
8. Non resta allora Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
9. Ai sensi dell’art.92 comma 2 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo in forza del rinvio esterno di cui all'art. 34 D.Lgs. n. 104/2010, la dichiarazione di cessata materia del contendere, analogamente a quella di improcedibilità, comporta che il giudice debba liquidare le spese di giudizio secondo il criterio della cd. “soccombenza virtuale”, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove detta declaratoria non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata (Cons. Stato, Sez. VII, 02/10/2024, n. 7946; T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 02/10/2024, n. 1776).
Nel caso di specie le spese processuali, sulla base del principio della c.d. “soccombenza virtuale”, devono essere poste a carico del Comune resistente e sono liquidate come in dispositivo. Infatti l’Amministrazione Comunale ha provveduto nel senso auspicato dalla ricorrente solo dopo la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Aprilia al pagamento delle spese di giudizio, in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO RI, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
AR LI US SI, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| AR LI US SI | CO RI |
IL SEGRETARIO