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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/12/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
RGL 263/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
02/12/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 263 del R.G. per l'anno 2025,
- avente ad oggetto: prestazioni previdenziale promossa
Da
, con l'avv. M.T. Napoli Parte_1
Ricorrente
Contro
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. A.M. Laganà CP_1
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Merita accoglimento, per quanto di ragione, la domanda proposta dalla ricorrente, con ricorso depositato in data 21/01/2025, ai fini dell'accesso ai sensi dell'art. 1, co. 8, del d.lgs. 503/1992, alla pensione di vecchiaia anticipata, negatale in sede amministrativa con domanda del 30/04/2024.
2. Nel merito, la consulenza medica disposta nel corso del giudizio, ha consentito di accertare che la capacità lavorativa della ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, fosse ridotta ed in modo permanente ed in misura pari al 80%, con decorrenza dalla domanda amministrativa, a causa delle infermità indicate nella relazione peritale agli atti, che deve intendersi integralmente richiamata per la logicità
e completezza delle argomentazioni.
Così il CTU: ….CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI Il sig. attualmente presenta Parte_1 un quadro patologico complesso derivante dalla coesistenza diverse infermità che interessano differenti sistemi organo-funzionali. L'accertamento di tali infermità è avvenuto attraverso
l'esame clinico e documentazione sanitaria allegata al fascicolo. In accordo al D.M. del 5 febbraio 1992 una volta accertate le singole infermità sono state identificate le corrispondenti patologie tabellate. La valutazione percentuale delle patologie che non risultano elencate in tabella è stata ricavata con il “criterio analogico” indiretto, cioè facendo riferimento a voci diverse, dello stesso sistema organo-funzionale, ma di pari gravità e/o al criterio analogico diretto in cui si individua la stessa infermità presente in tabella, tuttavia, presente con differente valore menomativo del caso da valutare: questa sarà valutata in proporzione (maggiore o minore) rispetto a quella tabellata. Per essere più precisi va detto che le patologie osteoarticolari (Spondilodiscoartrosi lombare, spalla dolorosa e coxartrosi bilaterale) vengono tutte valutate con criterio analogico in quanto non trovando in tabella voci corrispondenti si è fatto riferimento a patologie che interessano la stessa articolazione ma in forma clinica più grave di quella accertata alla ricorrente. VALUTAZIONE PERCENTUALE DELLE INVALIDITA'
Infermità concorrenti:[…] VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE INFERMITA' 80% Considerando il quadro patologico complessivo, derivante da affezioni che determinano una compromissione della funzione osteomuscolare, endocrina, etc. risulta che la periziata si trova in una condizione di Invalidità con una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore al 80%. La data di decorrenza di tale stato si può affermare che tale stato era presente al momento della presentazione dell'istanza amministrativa...
3. Dispone infatti l'art 18, comma 1, del DPR 488 del 1968, che "La pensione di vecchiaia e quella per invalidità a carico delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.”
4. Sicché, ricorrono i presupposti per il riconoscimento del diritto all'art. 1, co. 8, del d.lgs. 503/1992 con decorrenza del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo il disposto dell'art. art 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L.
30 luglio 2010, n. 122.
5. Le spese di lite, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo e distratte in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Del pari sono poste a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione ed in parziale accoglimento del ricorso, così provvede:
-accoglie la domanda proposta;
-riconosce il diritto della ricorrente alla prestazione prevista dall'art. 1, co. 8, del d.lgs.
503/1992, con decorrenza secondo il disposto dell'art. art 12 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, per l'effetto, condanna l in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge, con accessori di legge;
- condanna l a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che distratte a CP_1 favore del procuratore attoreo si liquidano in € 1.500,00 oltre rimb. forf. ed accessori di legge;
-pone definitivamente a carico dell , le spese di C.T.U., liquidate in euro 290,00 CP_1 oltre accessori come per legge in favore del dott. . Persona_1
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 03/12/2025.
IL GIUDICE dott. Davide De Leo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
02/12/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 263 del R.G. per l'anno 2025,
- avente ad oggetto: prestazioni previdenziale promossa
Da
, con l'avv. M.T. Napoli Parte_1
Ricorrente
Contro
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. A.M. Laganà CP_1
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Merita accoglimento, per quanto di ragione, la domanda proposta dalla ricorrente, con ricorso depositato in data 21/01/2025, ai fini dell'accesso ai sensi dell'art. 1, co. 8, del d.lgs. 503/1992, alla pensione di vecchiaia anticipata, negatale in sede amministrativa con domanda del 30/04/2024.
2. Nel merito, la consulenza medica disposta nel corso del giudizio, ha consentito di accertare che la capacità lavorativa della ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, fosse ridotta ed in modo permanente ed in misura pari al 80%, con decorrenza dalla domanda amministrativa, a causa delle infermità indicate nella relazione peritale agli atti, che deve intendersi integralmente richiamata per la logicità
e completezza delle argomentazioni.
Così il CTU: ….CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI Il sig. attualmente presenta Parte_1 un quadro patologico complesso derivante dalla coesistenza diverse infermità che interessano differenti sistemi organo-funzionali. L'accertamento di tali infermità è avvenuto attraverso
l'esame clinico e documentazione sanitaria allegata al fascicolo. In accordo al D.M. del 5 febbraio 1992 una volta accertate le singole infermità sono state identificate le corrispondenti patologie tabellate. La valutazione percentuale delle patologie che non risultano elencate in tabella è stata ricavata con il “criterio analogico” indiretto, cioè facendo riferimento a voci diverse, dello stesso sistema organo-funzionale, ma di pari gravità e/o al criterio analogico diretto in cui si individua la stessa infermità presente in tabella, tuttavia, presente con differente valore menomativo del caso da valutare: questa sarà valutata in proporzione (maggiore o minore) rispetto a quella tabellata. Per essere più precisi va detto che le patologie osteoarticolari (Spondilodiscoartrosi lombare, spalla dolorosa e coxartrosi bilaterale) vengono tutte valutate con criterio analogico in quanto non trovando in tabella voci corrispondenti si è fatto riferimento a patologie che interessano la stessa articolazione ma in forma clinica più grave di quella accertata alla ricorrente. VALUTAZIONE PERCENTUALE DELLE INVALIDITA'
Infermità concorrenti:[…] VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE INFERMITA' 80% Considerando il quadro patologico complessivo, derivante da affezioni che determinano una compromissione della funzione osteomuscolare, endocrina, etc. risulta che la periziata si trova in una condizione di Invalidità con una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore al 80%. La data di decorrenza di tale stato si può affermare che tale stato era presente al momento della presentazione dell'istanza amministrativa...
3. Dispone infatti l'art 18, comma 1, del DPR 488 del 1968, che "La pensione di vecchiaia e quella per invalidità a carico delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.”
4. Sicché, ricorrono i presupposti per il riconoscimento del diritto all'art. 1, co. 8, del d.lgs. 503/1992 con decorrenza del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo il disposto dell'art. art 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L.
30 luglio 2010, n. 122.
5. Le spese di lite, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo e distratte in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Del pari sono poste a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione ed in parziale accoglimento del ricorso, così provvede:
-accoglie la domanda proposta;
-riconosce il diritto della ricorrente alla prestazione prevista dall'art. 1, co. 8, del d.lgs.
503/1992, con decorrenza secondo il disposto dell'art. art 12 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, per l'effetto, condanna l in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge, con accessori di legge;
- condanna l a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che distratte a CP_1 favore del procuratore attoreo si liquidano in € 1.500,00 oltre rimb. forf. ed accessori di legge;
-pone definitivamente a carico dell , le spese di C.T.U., liquidate in euro 290,00 CP_1 oltre accessori come per legge in favore del dott. . Persona_1
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 03/12/2025.
IL GIUDICE dott. Davide De Leo