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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 20/03/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1513/2022 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
STEFANO GIORGIANNI, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. RENATO VESTINI e dall'avv. ANTONELLO MONORITI, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Pensione di Inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71; assegno mensile di assistenza ex art. 13 della legge n. 118/71– merito ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 04/07/2022 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2
riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 e/o dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della legge n. 118/71, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che aveva accertato, in capo al ricorrente, una invalidità civile pari al 60% con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, di: “Accertare e dichiarare con sentenza la pretesa dell'istante al riconoscimento dell'invalidità civile ed alla corresponsione dell'assegno mensile e/o pensione di invalidità civile, con decorrenza dalla domanda amministrativa o da quella che risulterà di giustizia”, con vittoria di spese e compensi di giudizio e distrazione a favore del procuratore anticipatario.
CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali ed il richiamo del nominato c.t.u. per chiarimenti. All'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott.ssa , nominato nella presente fase, ha accertato che il Sig. Persona_1
è affetta dalle seguenti patologie: Parte_1
ARTROSI-SPONDILOSI
IPERTENSIONE ARTERIOSA in pz con FOP (DIA)
ESITI di sofferenza organica accertata strumentalmente con disturbi della memoria
OM NG (fattore V di ) - obesità 2° OMS - RECENTE CP_3
PNEUMOPATIA ACUTA.
In seguito ai chiesti chiarimenti ( cfr deposito del 24.12.2025), il c.t.u. ha concluso ritenendo che il ricorrente sia da ritenersi invalido civile al 74 % con decorrenza da Febbraio 2024 e con necessità di revisione ad un anno.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, deve essere dichiarato che non sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso alla prestazione della pensione di inabilità civile ex art. 12 della l. 118/71.
Mentre va dichiarata la sussistenza, in capo a parte ricorrente, del requisito sanitario sotteso alla prestazione dell'assegno mensile di assistenza, ex art. 13 della l. 118/71, con decorrenza da febbraio
2024 e con revisione ad un anno.
3. Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
Ciò posto, in questa sede, è inammissibile la domanda di riconoscimento del beneficio richiesto, considerato che il presente giudizio è finalizzato unicamente ad accertare il requisito sanitario sotteso alla prestazione richiesta, impregiudicata ogni altra valutazione dell' . CP_1
4. Sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, posto che il requisito sanitario sotteso alla prestazione dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della legge n. 118/71 è stato accertato solo a far data da febbraio 2024, ovvero da data successiva sia alla domanda amministrativa che al ricorso per a.t.p.o. che all'introduzione del presente giudizio di merito (04.07.2022). CP_
5. Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo peraltro parte ricorrente reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c..
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1513/2022 RG, così provvede:
1) dichiara che non sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso alla prestazione della pensione ordinaria di inabilità civile, ex art. 12 della legge n. 118/1971;
2) dichiara che, con decorrenza da febbraio 2024 e con revisione ad un anno sussistono, in capo a
, le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del Parte_1 diritto all'assegno mensile di assistenza, ai sensi dell'art. 13 della legge 118/1971;
3) compensa integralmente le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 20/03/2025.
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1513/2022 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
STEFANO GIORGIANNI, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. RENATO VESTINI e dall'avv. ANTONELLO MONORITI, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Pensione di Inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71; assegno mensile di assistenza ex art. 13 della legge n. 118/71– merito ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 04/07/2022 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2
riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 e/o dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della legge n. 118/71, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che aveva accertato, in capo al ricorrente, una invalidità civile pari al 60% con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, di: “Accertare e dichiarare con sentenza la pretesa dell'istante al riconoscimento dell'invalidità civile ed alla corresponsione dell'assegno mensile e/o pensione di invalidità civile, con decorrenza dalla domanda amministrativa o da quella che risulterà di giustizia”, con vittoria di spese e compensi di giudizio e distrazione a favore del procuratore anticipatario.
CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali ed il richiamo del nominato c.t.u. per chiarimenti. All'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott.ssa , nominato nella presente fase, ha accertato che il Sig. Persona_1
è affetta dalle seguenti patologie: Parte_1
ARTROSI-SPONDILOSI
IPERTENSIONE ARTERIOSA in pz con FOP (DIA)
ESITI di sofferenza organica accertata strumentalmente con disturbi della memoria
OM NG (fattore V di ) - obesità 2° OMS - RECENTE CP_3
PNEUMOPATIA ACUTA.
In seguito ai chiesti chiarimenti ( cfr deposito del 24.12.2025), il c.t.u. ha concluso ritenendo che il ricorrente sia da ritenersi invalido civile al 74 % con decorrenza da Febbraio 2024 e con necessità di revisione ad un anno.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, deve essere dichiarato che non sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso alla prestazione della pensione di inabilità civile ex art. 12 della l. 118/71.
Mentre va dichiarata la sussistenza, in capo a parte ricorrente, del requisito sanitario sotteso alla prestazione dell'assegno mensile di assistenza, ex art. 13 della l. 118/71, con decorrenza da febbraio
2024 e con revisione ad un anno.
3. Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
Ciò posto, in questa sede, è inammissibile la domanda di riconoscimento del beneficio richiesto, considerato che il presente giudizio è finalizzato unicamente ad accertare il requisito sanitario sotteso alla prestazione richiesta, impregiudicata ogni altra valutazione dell' . CP_1
4. Sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, posto che il requisito sanitario sotteso alla prestazione dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della legge n. 118/71 è stato accertato solo a far data da febbraio 2024, ovvero da data successiva sia alla domanda amministrativa che al ricorso per a.t.p.o. che all'introduzione del presente giudizio di merito (04.07.2022). CP_
5. Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo peraltro parte ricorrente reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c..
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1513/2022 RG, così provvede:
1) dichiara che non sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso alla prestazione della pensione ordinaria di inabilità civile, ex art. 12 della legge n. 118/1971;
2) dichiara che, con decorrenza da febbraio 2024 e con revisione ad un anno sussistono, in capo a
, le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del Parte_1 diritto all'assegno mensile di assistenza, ai sensi dell'art. 13 della legge 118/1971;
3) compensa integralmente le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 20/03/2025.
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.