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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/03/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
dr. Nicola Saracino Presidente relatore dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. Giovanna Gianì Consigliere all'esito della trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2820 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f. ), con domicilio Parte_1 C.F._1
in Roma, Via La Farina, 278 98123 ITALIA, presso lo studio dell'Avv. Pt_1
PANTANO MASSIMILIANO (c.f. , che ne cura C.F._2
rappresentanza e difesa .
APPELLANTE
E
INVITALIA Controparte_1
(c.f. ), con l'Avv. CUCCI TOMMASO (c.f.
[...] P.IVA_1
; C.F._3
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 16709/2020 del 24.11.2020 del
Tribunale di Roma.
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti di costituzione.
FATTO E DIRITTO
Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia all'impugnata sentenza, che deve intendersi qui integralmente riportata (sull'ammissibilità della motivazione per relationem, v. Cass. 11 febbraio 2011, n. 3367; v. anche Cass. 22 maggio 2012, n. 8053;
Cass. 12 febbraio 2013, n. 3340).
r.g. n. 1 La sentenza è stata impugnata da e Parte_1
si è costituita ed ha resistito all'appello chiedendone il rigetto. CP_2
Per due udienze successive nessuno è comparso.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione senza termini.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
A riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.).
L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.)
o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.).
Tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: « se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181 ».
Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (quale è quello in esame), il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 d.l.
25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 181, comma 1, c.p.c., previa cancellazione della causa dal ruolo.
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, 3° co., c.p.c.).
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede;
1. — cancella la causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
2. ⎯ nulla per le spese.
Così deciso in Roma il giorno 03/03/2025.
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino
r.g. n. 2